Art. 182 
 
        Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico 
 
  1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour  operator  a
seguito delle misure di contenimento del  COVID-19,  nello  stato  di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro
per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
culturali e per il turismo, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  stabilite  le
modalita'  di  ripartizione  e  assegnazione   delle   risorse   agli
operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo  conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. 
  1-bis. Al fine di promuovere il turismo  culturale,  agli  studenti
iscritti  ai  corsi  per  il  conseguimento  di  laurea,  di   master
universitario e di dottorato di ricerca presso le  universita'  e  le
istituzioni di alta formazione sono riconosciuti,  per  l'anno  2020,
nel rispetto del limite di  spesa  di  10  milioni  di  euro  per  il
medesimo anno 2020, la concessione gratuita  di  viaggio  sulla  rete
ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a
titolo gratuito, per  il  medesimo  periodo,  nei  musei,  monumenti,
gallerie e aree archeologiche  situati  nel  territorio  nazionale  e
nelle mostre didattiche che si svolgono in essi. 
  1-ter. Le  disposizioni  per  l'attuazione  del  comma  1-bis  sono
emanate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. Il predetto  decreto
definisce le modalita' di concessione e di utilizzo dei  benefici  di
cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del  limite  di
spesa ivi previsto. 
  2. Fermo restando quanto disposto nei  riguardi  dei  concessionari
dall'articolo 1, commi  682  e  seguenti,  della  legge  30  dicembre
2018,n.145, per le necessita' di rilancio del settore turistico e  al
fine  di  contenere   i   danni,   diretti   e   indiretti,   causati
dall'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19,   le   amministrazioni
competenti  non  possono  avviare  o   proseguire,   a   carico   dei
concessionari che intendono proseguire la propria attivita'  mediante
l'uso  di  beni  del  demanio  marittimo,  lacuale  e   fluviale,   i
procedimenti  amministrativi  per  la  devoluzione  delle  opere  non
amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della  navigazione,  per
il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica,
delle aree oggetto di concessione alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei  beni
oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo  precedente
da parte dei concessionari e' confermato verso pagamento  del  canone
previsto dall'atto di concessione e impedisce  il  verificarsi  della
devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente  comma  non  si
applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi
dell'area  sono  stati  disposti  in  ragione  della   revoca   della
concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e  colpa  del
concessionario. 
  2-bis. Con riferimento alle aree ad  alta  densita'  turistica,  in
considerazione della crisi delle attivita' economiche ivi operanti  e
al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore
delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione  e  delle
strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi  di
turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, una classificazione volta  all'attribuzione  di  un
codice  ATECO  specifico  nell'ambito  di  ciascuna  delle   predette
attivita',  mediante  l'introduzione,  nell'attuale   classificazione
alfanumerica delle attivita' economiche, di un elemento ulteriore, al
fine  di  evidenziarne   il   nesso   turistico   territoriale.   Per
l'individuazione di tali aree ci si avvale: 
  a)  della  classificazione  relativa  alla  territorialita'   delle
attivita' turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto  del
Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.67 del 21 marzo 2000, concernente
l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui  applicare  gli
studi di settore, e successivi aggiornamenti; 
  b) delle rilevazioni sulla capacita' di carico turistica effettuate
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo  e
degli indicatori di  densita'  turistica  rilevati  dall'Osservatorio
nazionale del turismo, quale il rapporto tra il  numero  di  presenze
turistiche  e  la  superficie  del  territorio,  tenuto  conto  della
popolazione residente; 
  c) delle  eventuali  indicazioni,  anche  correttive,  dei  comuni,
relative all'individuazione, nel proprio  territorio,  delle  aree  a
maggiore densita' turistica ovvero  prossime  ai  siti  di  interesse
artistico, culturale, religioso,  storico,  archeologico  e  ai  siti
riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area  delle  citta'
d'arte, purche' rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b). 
  3. All'onere derivante dai commi  1,  1-bis  e  1-ter,  pari  a  35
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265. 
  3-bis.  All'articolo  88-bis  del  decreto-legge  17  marzo   2020,
n.18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7,  8  e  9,  le  parole:  «un  anno»  sono
sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»; 
  b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, nonche' per i soggiorni di studio degli alunni del  quarto
anno  delle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  nell'ambito  dei
programmi internazionali di mobilita' studentesca riferiti agli  anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021»; 
  c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: 
  «11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque  per  tutti  i
rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati
con effetto dall'11 marzo 2020 al  30  settembre  2020,  in  caso  di
recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le  prestazioni
da rendere all'estero e per le prestazioni in  favore  di  contraenti
provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a  causa
degli effetti derivanti dallo stato di  emergenza  epidemiologica  da
COVID 19, la controprestazione gia' ricevuta puo'  essere  restituita
mediante un voucher di pari importo emesso entro  quattordici  giorni
dalla data di esercizio  del  recesso  e  valido  per  diciotto  mesi
dall'emissione. 12. L'emissione dei  voucher  a  seguito  di  recesso
esercitato entro il 31 luglio  2020  non  richiede  alcuna  forma  di
accettazione da parte del destinatario. Il voucher puo' essere emesso
e  utilizzato  anche  per  servizi  resi  da   un   altro   operatore
appartenente allo stesso gruppo societario.  Puo'  essere  utilizzato
anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validita',
purche' le relative prenotazioni  siano  state  effettuate  entro  il
termine di cui al primo periodo»; 
  d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 
  «12-bis. La durata della validita' dei voucher pari a diciotto mesi
prevista dal presente articolo  si  applica  anche  ai  voucher  gia'
emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In
ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per  i  voucher  non
usufruiti ne' impiegati nella prenotazione  dei  servizi  di  cui  al
presente articolo e'  corrisposto,  entro  quattordici  giorni  dalla
scadenza, il rimborso del-l'importo versato. Limitatamente ai voucher
emessi,  in  attuazione  del  presente  articolo,  in  relazione   ai
contratti di trasporto aereo,  ferroviario,  marittimo,  nelle  acque
interne o terrestre, il rimborso  di  cui  al  secondo  periodo  puo'
essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto
entro quattordici giorni dalla richiesta. 
  12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo,  con  una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro
per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher
emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati  alla  scadenza
di  validita'  e  non  rimborsati  a  causa  dell'insolvenza  o   del
fallimento dell'operatore turistico o del  vettore.  L'indennizzo  e'
riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui  al  periodo
precedente. I criteri e  le  modalita'  di  attuazione  e  la  misura
dell'indennizzo  di  cui  al  presente  comma   sono   definiti   con
regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n.  400,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione,  dal  Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5  milioni
di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro  per  l'anno  2021,  si
provvede, per l'anno  2020,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per la promozione del turismo in  Italia  di  cui  all'articolo
179, comma 1, del presente  decreto  e,  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  2,  comma
98, del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  682  e  seguenti
          dell'articolo 1 della citata legge  30  dicembre  2018,  n.
          145: 
              «682.  Le  concessioni   disciplinate   dal   comma   1
          dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  400,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
          n. 494, vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  di   anni
          quindici. Al termine del predetto periodo, le  disposizioni
          adottate con il decreto di cui al comma 677,  rappresentano
          lo strumento  per  individuare  le  migliori  procedure  da
          adottare per ogni singola gestione del bene demaniale. 
              683. Al fine di garantire la tutela e la custodia delle
          coste  italiane  affidate  in  concessione,  quali  risorse
          turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione
          e il reddito delle imprese  in  grave  crisi  per  i  danni
          subiti dai cambiamenti climatici e dai  conseguenti  eventi
          calamitosi straordinari, le concessioni  di  cui  al  comma
          682,  vigenti  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge 31 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonche'
          quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito  di
          una procedura amministrativa attivata anteriormente  al  31
          dicembre 2009 e per le quali il rilascio  e'  avvenuto  nel
          rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 15 febbraio  1952,  n.  328,  o  il  rinnovo  e'
          avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge  5
          ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre  1993,  n.  494,  hanno  una  durata,  con
          decorrenza dalla data di entrata in vigore  della  presente
          legge, di anni quindici. Al termine del  predetto  periodo,
          le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677
          rappresentano lo  strumento  per  individuare  le  migliori
          procedure da adottare per ogni singola  gestione  del  bene
          demaniale. 
              684. Le concessioni delle aree di demanio marittimo per
          finalita' residenziali e abitative, gia' oggetto di proroga
          ai  sensi  deldecreto-legge  19   giugno   2015,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2015, n.
          125, hanno durata di quindici anni a decorrere  dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge. 
              685.  Quale  misura  straordinaria  di   tutela   delle
          attivita' turistiche che  hanno  subito  danni  conseguenti
          agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre  e
          novembre 2018, ubicate nelle regioni per le quali e'  stato
          dichiarato lo stato  di  emergenza  con  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri 8 novembre  2018,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, e' sospeso,
          quale anticipazione risarcitoria in  favore  delle  imprese
          balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta  erogazione
          del risarcimento o comunque nel limite  massimo  di  cinque
          anni. 
              686. Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di
          politica sociale  connessi  alla  tutela  dell'occupazione,
          aldecreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 7, comma  1,  dopo  la  lettera  f)  e'
          aggiunta la seguente: 
              « f-bis) alle  attivita'  del  commercio  al  dettaglio
          sulle aree pubbliche »; 
              b) all'articolo 16, dopo il  comma  4  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              « 4-bis. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo
          non si applicano al commercio  su  aree  pubbliche  di  cui
          all'articolo27 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          114»; 
              c) l'articolo 70 e' abrogato.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 49 del codice della
          navigazione: 
              «Art. 49 Devoluzione delle opere non amovibili 
              Salvo  che  sia  diversamente  stabilito  nell'atto  di
          concessione, quando venga  a  cessare  la  concessione,  le
          opere  non  amovibili,  costruite  sulla  zona   demaniale,
          restano  acquisite  allo  Stato,  senza  alcun  compenso  o
          rimborso, salva la facolta'  dell'autorita'  concedente  di
          ordinarne la  demolizione  con  la  restituzione  del  bene
          demaniale nel pristino stato. 
              In  quest'ultimo  caso,   l'amministrazione,   ove   il
          concessionario non esegua  l'ordine  di  demolizione,  puo'
          provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 88-bis  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  88-bis  Rimborso  di  titoli  di   viaggio,   di
          soggiorno e di pacchetti turistici 
              1. Ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  1463  del
          codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita' della
          prestazione dovuta in relazione ai contratti  di  trasporto
          aereo,  ferroviario,  marittimo,  nelle  acque  interne   o
          terrestre, ai contratti di  soggiorno  e  ai  contratti  di
          pacchetto turistico stipulati: 
              a) dai  soggetti  nei  confronti  dei  quali  e'  stata
          disposta la quarantena con sorveglianza  attiva  ovvero  la
          permanenza domiciliare fiduciaria con  sorveglianza  attiva
          da parte dell'autorita' sanitaria competente, in attuazione
          dei provvedimenti adottati ai  sensi  dell'articolo  3  del
          decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2020,  n.   13,   e
          dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con
          riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo  periodo  di
          quarantena o permanenza domiciliare; 
              b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di
          un provvedimento di divieto di  allontanamento  nelle  aree
          interessate dal  contagio,  come  individuate  dai  decreti
          adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
          dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.
          19, con riguardo ai contratti da eseguire  nel  periodo  di
          efficacia dei predetti decreti; 
              c) dai soggetti risultati positivi al virus  COVID-  19
          per i quali e'  disposta  la  quarantena  con  sorveglianza
          attiva ovvero  la  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con
          sorveglianza  attiva  da  parte  dell'autorita'   sanitaria
          competente  ovvero  il   ricovero   presso   le   strutture
          sanitarie,  con  riguardo  ai  contratti  da  eseguire  nel
          medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; 
              d) dai  soggetti  che  hanno  programmato  soggiorni  o
          viaggi con partenza o arrivo  nelle  aree  interessate  dal
          contagio  come  individuate  dai   decreti   adottati   dal
          Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   ai    sensi
          dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.
          19, con riguardo ai contratti da eseguire  nel  periodo  di
          efficacia dei predetti decreti; 
              e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione
          a concorsi pubblici o procedure di  selezione  pubblica,  a
          manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e
          a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche
          di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche
          se svolti in luoghi chiusi aperti al  pubblico,  annullati,
          sospesi o rinviati dalle autorita' competenti in attuazione
          dei provvedimenti adottati ai  sensi  dell'articolo  3  del
          decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2020,  n.   13,   e
          dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con
          riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di  efficacia
          dei predetti provvedimenti; 
              f) dai soggetti intestatari  di  titolo  di  viaggio  o
          acquirenti di pacchetti turistici,  acquistati  in  Italia,
          aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito  o
          vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo  in  ragione  della
          situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. 
              2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o
          alla struttura ricettiva o all'organizzatore  di  pacchetti
          turistici il ricorrere di una delle situazioni  di  cui  al
          medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il
          titolo di viaggio o  la  prenotazione  di  soggiorno  o  il
          contratto di pacchetto turistico  e,  nell'ipotesi  di  cui
          alla lettera e) del comma 1, la  documentazione  attestante
          la programmata partecipazione ad una delle  manifestazioni,
          iniziative o eventi indicati  nella  medesima  lettera  e).
          Tale  comunicazione  e'  effettuata  entro  trenta   giorni
          decorrenti: 
              a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1,
          lettere da a) a d); 
              b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso
          o  della   procedura   selettiva,   della   manifestazione,
          dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma
          1, lettera e); 
              c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di
          cui al comma 1, lettera f). 
              3. Il vettore o la struttura  ricettiva,  entro  trenta
          giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono  al
          rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio
          e per il soggiorno ovvero all'emissione di  un  voucher  di
          pari   importo   da   utilizzare   entro   diciotto    mesi
          dall'emissione. 
              4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti  di
          cui  al  comma  1,  il  diritto  di  recesso  puo'   essere
          esercitato dal  vettore,  previa  comunicazione  tempestiva
          all'acquirente, quando le prestazioni  non  possono  essere
          eseguite  in  ragione  di  provvedimenti   adottati   dalle
          autorita' nazionali, internazionali o di  Stati  esteri,  a
          causa dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19.  In  tali
          casi   il   vettore   ne   da'   tempestiva   comunicazione
          all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede
          al rimborso del corrispettivo  versato  per  il  titolo  di
          viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari  importo
          da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione. 
              5. Le strutture ricettive che hanno sospeso  o  cessato
          l'attivita', in tutto o in parte,  a  causa  dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19 possono  offrire  all'acquirente
          un servizio sostitutivo di qualita' equivalente,  superiore
          o inferiore con restituzione della  differenza  di  prezzo,
          oppure procedere al  rimborso  del  prezzo  o,  altrimenti,
          possono emettere un voucher, da utilizzare  entro  diciotto
          mesi dalla sua  emissione,  di  importo  pari  al  rimborso
          spettante. 
              6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare,  ai
          sensi  dell'articolo  41  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il  diritto  di  recesso
          dai  contratti  di  pacchetto  turistico  da  eseguire  nei
          periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva,
          di  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con   sorveglianza
          attiva ovvero di durata  dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-  19  nelle  aree  interessate  dal   contagio   come
          individuate  dai  decreti  adottati  dal   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  3   del
          decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  13,  o  negli
          Stati dove e' impedito o vietato  lo  sbarco,  l'approdo  o
          l'arrivo   in   ragione   della   situazione   emergenziale
          epidemiologica da COVID-19. In tali  casi  l'organizzatore,
          in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi
          4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo  23  maggio
          2011, n. 79,  puo'  offrire  al  viaggiatore  un  pacchetto
          sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore
          con restituzione della differenza  di  prezzo  oppure  puo'
          procedere al rimborso o, altrimenti, puo'  emettere,  anche
          per il tramite  dell'agenzia  venditrice,  un  voucher,  da
          utilizzare entro diciotto  mesi  dalla  sua  emissione,  di
          importo pari al rimborso spettante. In deroga  all'articolo
          41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,
          il rimborso e' corrisposto e il voucher  e'  emesso  appena
          ricevuti i rimborsi o i voucher dai  singoli  fornitori  di
          servizi e comunque non oltre  sessanta  giorni  dalla  data
          prevista di inizio del viaggio. 
              7. Gli organizzatori  di  pacchetti  turistici  possono
          esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b),
          del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
          79, il diritto di recesso dai  contratti  stipulati  con  i
          soggetti di cui al comma  1,  dai  contratti  di  pacchetto
          turistico aventi come destinazione  Stati  esteri  ove  sia
          impedito o vietato  lo  sbarco,  l'approdo  o  l'arrivo  in
          ragione  dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19,   e
          comunque quando l'esecuzione del contratto e' impedita,  in
          tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale
          emergenza dalle autorita' nazionali,  internazionali  o  di
          Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in  alternativa
          al rimborso previsto dall'articolo 41, commi  5  e  6,  del
          decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo' offrire  al
          viaggiatore   un   pacchetto   sostitutivo   di    qualita'
          equivalente o superiore o inferiore con restituzione  della
          differenza di prezzo oppure puo' procedere al  rimborso  o,
          altrimenti,   puo'   emettere,   anche   per   il   tramite
          dell'agenzia venditrice, un voucher,  da  utilizzare  entro
          diciotto mesi dalla  sua  emissione,  di  importo  pari  al
          rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del
          decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il  rimborso  e'
          corrisposto e  il  voucher  e'  emesso  appena  ricevuti  i
          rimborsi o i voucher dai singoli  fornitori  di  servizi  e
          comunque non oltre sessanta giorni dalla data  prevista  di
          inizio del viaggio. 
              8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative  di
          istruzione disposta in ragione  dello  stato  di  emergenza
          deliberato dal Consiglio dei ministri il 31  gennaio  2020,
          si applica l'articolo 1463 del codice civile nonche' quanto
          previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice  di  cui  al
          decreto legislativo 23 maggio 2011, n.  79,  in  ordine  al
          diritto di recesso del viaggiatore  prima  dell'inizio  del
          pacchetto di viaggio. Il rimborso  puo'  essere  effettuato
          dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher
          di pari  importo  in  favore  del  proprio  contraente,  da
          utilizzare entro diciotto mesi  dall'emissione.  In  deroga
          all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio
          2011, n. 79,  l'organizzatore  corrisponde  il  rimborso  o
          emette il voucher appena ricevuti i rimborsi  o  i  voucher
          dai singoli fornitori  di  servizi  e  comunque  non  oltre
          sessanta giorni dalla data prevista di inizio del  viaggio.
          E' sempre corrisposto il rimborso  con  restituzione  della
          somma  versata,  senza  emissione  di  voucher,  quando  il
          viaggio o l'iniziativa di  istruzione  riguarda  la  scuola
          dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e
          della scuola secondaria di primo e secondo  grado,  nonche'
          per i soggiorni di studio  degli  alunni  del  quarto  anno
          delle scuole secondarie di secondo  grado  nell'ambito  dei
          programmi internazionali di mobilita' studentesca  riferiti
          agli anni scolastici  2019/2020  e  2020/2021.  Sono  fatti
          salvi, con  effetto  per  l'anno  scolastico  2020/2021,  i
          rapporti instaurati alla data del 24  febbraio  2020  dagli
          istituti  scolastici  committenti  con  gli   organizzatori
          aggiudicatari.  Nell'ambito  degli  stessi   rapporti   con
          ciascun organizzatore, gli istituti scolastici  committenti
          possono modificare le modalita' di svolgimento  di  viaggi,
          iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite  didattiche
          comunque  denominate,  anche  riguardo   alle   classi   di
          studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni. 
              9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore  e  la
          struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo
          versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto  il
          pagamento oppure all'emissione in suo favore di un  voucher
          di  pari  importo  da  utilizzare   entro   diciotto   mesi
          dall'emissione. 
              10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  trovano
          applicazione anche nei casi in cui il titolo di  viaggio  o
          il  soggiorno  o  il  pacchetto   turistico   siano   stati
          acquistati o prenotati per  il  tramite  di  un'agenzia  di
          viaggio o di un portale di prenotazione,  anche  in  deroga
          alle condizioni pattuite. 
              11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per
          tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui  al  presente
          articolo instaurati con effetto dall'11 marzo  2020  al  30
          settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro  il  31
          luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero
          e per le prestazioni in favore  di  contraenti  provenienti
          dall'estero, quando le prestazioni non sono  rese  a  causa
          degli  effetti   derivanti   dallo   stato   di   emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  la  controprestazione   gia'
          ricevuta puo' essere restituita mediante un voucher di pari
          importo emesso  entro  quattordici  giorni  dalla  data  di
          esercizio  del  recesso  e   valido   per   diciotto   mesi
          dall'emissione. 
              12.  L'emissione  dei  voucher  a  seguito  di  recesso
          esercitato entro il 31  luglio  2020  non  richiede  alcuna
          forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher
          puo' essere emesso e utilizzato anche per servizi  resi  da
          un  altro  operatore  appartenente   allo   stesso   gruppo
          societario. Puo' essere utilizzato anche per  la  fruizione
          di servizi successiva al termine di validita',  purche'  le
          relative  prenotazioni  siano  state  effettuate  entro  il
          termine di cui al primo periodo. 
              12-bis. La durata della validita' dei  voucher  pari  a
          diciotto mesi prevista dal  presente  articolo  si  applica
          anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata in vigore
          della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto
          mesi  dall'emissione,  per  i  voucher  non  usufruiti  ne'
          impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente
          articolo e' corrisposto,  entro  quattordici  giorni  dalla
          scadenza, il rimborso dell'importo  versato.  Limitatamente
          ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo,  in
          relazione ai contratti  di  trasporto  aereo,  ferroviario,
          marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso  di
          cui al secondo periodo puo' essere richiesto decorsi dodici
          mesi dall'emissione ed  e'  corrisposto  entro  quattordici
          giorni dalla richiesta. 
              12-ter. Nello stato di previsione del Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito
          un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno
          2020  e  di  1  milione  di  euro  per  l'anno  2021,   per
          l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi  ai
          sensi del presente articolo, non utilizzati  alla  scadenza
          di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del
          fallimento  dell'operatore   turistico   o   del   vettore.
          L'indennizzo e' riconosciuto nel limite della dotazione del
          fondo  di  cui  al  periodo  precedente.  I  criteri  e  le
          modalita' di attuazione e la misura dell'indennizzo di  cui
          al presente comma sono definiti con  regolamento  adottato,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n.  400,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro
          per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
              12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter,  pari
          a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione  di  euro
          per l'anno 2021, si provvede,  per  l'anno  2020,  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo per  la  promozione  del
          turismo in Italia di cui all'articolo  179,  comma  1,  del
          presente   decreto   e,   per   l'anno    2021,    mediante
          corrispondente utilizzo delle risorse di  cui  all'articolo
          2, comma 98, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2006, n. 286. 
              13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
          norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo  17
          della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo  9  del
          regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 17 giugno 2008.»