Art. 182
Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico
1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a
seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro
per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli
operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti
iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master
universitario e di dottorato di ricerca presso le universita' e le
istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020,
nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il
medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete
ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a
titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti,
gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e
nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.
1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono
emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto
definisce le modalita' di concessione e di utilizzo dei benefici di
cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di
spesa ivi previsto.
2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari
dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre
2018,n.145, per le necessita' di rilancio del settore turistico e al
fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni
competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei
concessionari che intendono proseguire la propria attivita' mediante
l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i
procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non
amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per
il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica,
delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni
oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente
da parte dei concessionari e' confermato verso pagamento del canone
previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della
devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si
applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi
dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della
concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del
concessionario.
2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densita' turistica, in
considerazione della crisi delle attivita' economiche ivi operanti e
al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore
delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle
strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di
turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un
codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette
attivita', mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione
alfanumerica delle attivita' economiche, di un elemento ulteriore, al
fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per
l'individuazione di tali aree ci si avvale:
a) della classificazione relativa alla territorialita' delle
attivita' turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del
Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.67 del 21 marzo 2000, concernente
l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli
studi di settore, e successivi aggiornamenti;
b) delle rilevazioni sulla capacita' di carico turistica effettuate
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e
degli indicatori di densita' turistica rilevati dall'Osservatorio
nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze
turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della
popolazione residente;
c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni,
relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a
maggiore densita' turistica ovvero prossime ai siti di interesse
artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti
riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle citta'
d'arte, purche' rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b).
3. All'onere derivante dai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 35
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020,
n.18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: «un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' per i soggiorni di studio degli alunni del quarto
anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei
programmi internazionali di mobilita' studentesca riferiti agli anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021»;
c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i
rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati
con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di
recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni
da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti
provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa
degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da
COVID 19, la controprestazione gia' ricevuta puo' essere restituita
mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni
dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi
dall'emissione. 12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso
esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di
accettazione da parte del destinatario. Il voucher puo' essere emesso
e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore
appartenente allo stesso gruppo societario. Puo' essere utilizzato
anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validita',
purche' le relative prenotazioni siano state effettuate entro il
termine di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. La durata della validita' dei voucher pari a diciotto mesi
prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher gia'
emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In
ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non
usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al
presente articolo e' corrisposto, entro quattordici giorni dalla
scadenza, il rimborso del-l'importo versato. Limitatamente ai voucher
emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai
contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque
interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo puo'
essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto
entro quattordici giorni dalla richiesta.
12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo, con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro
per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher
emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza
di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del
fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo e'
riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo
precedente. I criteri e le modalita' di attuazione e la misura
dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con
regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni
di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si
provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo
179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma
98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 682 e seguenti
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145:
«682. Le concessioni disciplinate dal comma 1
dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di anni
quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni
adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano
lo strumento per individuare le migliori procedure da
adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.
683. Al fine di garantire la tutela e la custodia delle
coste italiane affidate in concessione, quali risorse
turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione
e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni
subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi
calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma
682, vigenti alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonche'
quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di
una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31
dicembre 2009 e per le quali il rilascio e' avvenuto nel
rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo e'
avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo,
le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677
rappresentano lo strumento per individuare le migliori
procedure da adottare per ogni singola gestione del bene
demaniale.
684. Le concessioni delle aree di demanio marittimo per
finalita' residenziali e abitative, gia' oggetto di proroga
ai sensi deldecreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2015, n.
125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
685. Quale misura straordinaria di tutela delle
attivita' turistiche che hanno subito danni conseguenti
agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e
novembre 2018, ubicate nelle regioni per le quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del
Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, e' sospeso,
quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese
balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione
del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque
anni.
686. Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di
politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione,
aldecreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) e'
aggiunta la seguente:
« f-bis) alle attivita' del commercio al dettaglio
sulle aree pubbliche »;
b) all'articolo 16, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente:
« 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui
all'articolo27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114»;
c) l'articolo 70 e' abrogato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 49 del codice della
navigazione:
«Art. 49 Devoluzione delle opere non amovibili
Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di
concessione, quando venga a cessare la concessione, le
opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale,
restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o
rimborso, salva la facolta' dell'autorita' concedente di
ordinarne la demolizione con la restituzione del bene
demaniale nel pristino stato.
In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il
concessionario non esegua l'ordine di demolizione, puo'
provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54.»
- Si riporta il testo dell'articolo 88-bis del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 88-bis Rimborso di titoli di viaggio, di
soggiorno e di pacchetti turistici
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del
codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita' della
prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto
aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o
terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di
pacchetto turistico stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali e' stata
disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
da parte dell'autorita' sanitaria competente, in attuazione
dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con
riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di
quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di
un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree
interessate dal contagio, come individuate dai decreti
adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di
efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID- 19
per i quali e' disposta la quarantena con sorveglianza
attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva da parte dell'autorita' sanitaria
competente ovvero il ricovero presso le strutture
sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel
medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o
viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal
contagio come individuate dai decreti adottati dal
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di
efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione
a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a
manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e
a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche
di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche
se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati,
sospesi o rinviati dalle autorita' competenti in attuazione
dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con
riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia
dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o
acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia,
aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o
vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della
situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o
alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti
turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al
medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il
titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il
contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui
alla lettera e) del comma 1, la documentazione attestante
la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni,
iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e).
Tale comunicazione e' effettuata entro trenta giorni
decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1,
lettere da a) a d);
b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso
o della procedura selettiva, della manifestazione,
dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma
1, lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di
cui al comma 1, lettera f).
3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al
rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio
e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di
pari importo da utilizzare entro diciotto mesi
dall'emissione.
4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di
cui al comma 1, il diritto di recesso puo' essere
esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva
all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere
eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle
autorita' nazionali, internazionali o di Stati esteri, a
causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali
casi il vettore ne da' tempestiva comunicazione
all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede
al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di
viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo
da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione.
5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato
l'attivita', in tutto o in parte, a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente
un servizio sostitutivo di qualita' equivalente, superiore
o inferiore con restituzione della differenza di prezzo,
oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti,
possono emettere un voucher, da utilizzare entro diciotto
mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso
spettante.
6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai
sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso
dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei
periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva,
di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da
COVID- 19 nelle aree interessate dal contagio come
individuate dai decreti adottati dal Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli
Stati dove e' impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o
l'arrivo in ragione della situazione emergenziale
epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore,
in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi
4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, puo' offrire al viaggiatore un pacchetto
sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore
con restituzione della differenza di prezzo oppure puo'
procedere al rimborso o, altrimenti, puo' emettere, anche
per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da
utilizzare entro diciotto mesi dalla sua emissione, di
importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo
41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,
il rimborso e' corrisposto e il voucher e' emesso appena
ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di
servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data
prevista di inizio del viaggio.
7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono
esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b),
del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i
soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto
turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia
impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in
ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e
comunque quando l'esecuzione del contratto e' impedita, in
tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale
emergenza dalle autorita' nazionali, internazionali o di
Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa
al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo' offrire al
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita'
equivalente o superiore o inferiore con restituzione della
differenza di prezzo oppure puo' procedere al rimborso o,
altrimenti, puo' emettere, anche per il tramite
dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro
diciotto mesi dalla sua emissione, di importo pari al
rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso e'
corrisposto e il voucher e' emesso appena ricevuti i
rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e
comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di
inizio del viaggio.
8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di
istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,
si applica l'articolo 1463 del codice civile nonche' quanto
previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al
diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del
pacchetto di viaggio. Il rimborso puo' essere effettuato
dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher
di pari importo in favore del proprio contraente, da
utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione. In deroga
all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o
emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher
dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre
sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della
somma versata, senza emissione di voucher, quando il
viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola
dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonche'
per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno
delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei
programmi internazionali di mobilita' studentesca riferiti
agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Sono fatti
salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i
rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli
istituti scolastici committenti con gli organizzatori
aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con
ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti
possono modificare le modalita' di svolgimento di viaggi,
iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche
comunque denominate, anche riguardo alle classi di
studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.
9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la
struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo
versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il
pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher
di pari importo da utilizzare entro diciotto mesi
dall'emissione.
10. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o
il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati
acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di
viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga
alle condizioni pattuite.
11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per
tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente
articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30
settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31
luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero
e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti
dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa
degli effetti derivanti dallo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, la controprestazione gia'
ricevuta puo' essere restituita mediante un voucher di pari
importo emesso entro quattordici giorni dalla data di
esercizio del recesso e valido per diciotto mesi
dall'emissione.
12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso
esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna
forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher
puo' essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da
un altro operatore appartenente allo stesso gruppo
societario. Puo' essere utilizzato anche per la fruizione
di servizi successiva al termine di validita', purche' le
relative prenotazioni siano state effettuate entro il
termine di cui al primo periodo.
12-bis. La durata della validita' dei voucher pari a
diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica
anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata in vigore
della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto
mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti ne'
impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente
articolo e' corrisposto, entro quattordici giorni dalla
scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente
ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in
relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario,
marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di
cui al secondo periodo puo' essere richiesto decorsi dodici
mesi dall'emissione ed e' corrisposto entro quattordici
giorni dalla richiesta.
12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito
un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno
2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per
l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai
sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza
di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del
fallimento dell'operatore turistico o del vettore.
L'indennizzo e' riconosciuto nel limite della dotazione del
fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le
modalita' di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui
al presente comma sono definiti con regolamento adottato,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro
per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del
turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del
presente decreto e, per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo
2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17
della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del
regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008.»