Art. 183
Misure per il settore della cultura
1. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente «I
Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 245
milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di euro per la
parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto
capitale»;
b) al comma 2, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Con uno o piu' decreti»;
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis.Il Fondo di
cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella misura di 50 milioni
di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione
2014-2020-di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n.147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di
pari importo, per il medesimo anno, le somme gia' assegnate con le
delibere CIPE n.3/2016, n.100/2017 e 10/2018 al Piano operativo
"Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.».
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito un Fondo per le
emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una
dotazione di 171,5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al
sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi
le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a
partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti
d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n.42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo e'
destinato altresi' al ristoro delle perdite derivanti
dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da
Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o piu'
decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse,
tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.
3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi
della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n.42, afferenti al settore museale, tenuto conto
delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti
all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme
di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione
della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo.
4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30
aprile 1985, n.163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per
l'anno 2020 e per l'anno 2021 e' ripartita sulla base della media
delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai
criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti
dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.116 del 21 maggio 2014. Per l'anno 2022, detti criteri
sono adeguati in ragione dell'attivita' svolta a fronte
dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle
fondazioni lirico-sinfoniche, e' erogato un anticipo del contributo
fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con
uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n.91,convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, sono stabilite le modalita' per
l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attivita'
svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonche',
in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalita'
per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base
delle attivita' effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno
2020.
6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane
previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le
risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per
integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in
misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione
continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva
nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso,
limitatamente al periodo di ridotta attivita' degli enti.
7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo
puo' adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno
2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui
all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o
piu' decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima
legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di
imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo
stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso
in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori
oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse
disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma
1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n.27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Alle finalita' di mitigazione degli effetti subiti dal
settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi
previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge 14
novembre 2016, n.220, nonche', mediante apposito riparto del Fondo di
cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione
prevista dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge,
limitatamente all'anno 2020.
8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla
citta' di Parma per l'anno 2020 e' riferito anche all'anno 2021. La
procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di
«Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita
all'anno 2022.
8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di «Capitale italiana della
cultura», in via straordinaria e in deroga a quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106,
e' conferito alle citta' di Bergamo e di Brescia, al fine di
promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area
sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19. A tal fine, le citta' di Bergamo e di Brescia presentano
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative
finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale
materiale e immateriale.
8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13
febbraio 2020, n.15, sono premesse le seguenti parole: «A eccezione
dell'anno 2020,».
9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n.106, dopo
le parole: «di distribuzione» sono aggiunte le seguenti: «, dei
complessi strumentali, delle societa' concertistiche e corali, dei
circhi e degli spettacoli viaggianti».
10. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita' culturali, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo
realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio
culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione
dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma
826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri
soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, e
con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220,
per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge,
possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che
gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici
forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2020.
10-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15,
e' incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020.
11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e a decorrere dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto» sono sostituite delle seguenti: «e
comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da
Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto e fino al 30 settembre 2020»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente «2. I soggetti
acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione
dell'impossibilita' sopravvenuta della prestazione, apposita istanza
di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il
tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando
il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede
al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo
del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione.
L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i
correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di
accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di concerti
di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di
acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti
acquirenti, alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando
la prestazione dell'artista originariamente programmata sia
annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo
di validita' del voucher. In caso di cancellazione definitiva del
concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con
restituzione della somma versata»;
b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a
decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento
ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da
rendere nei territori interessati dalle citate misure di
contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali, a decorrere
dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui
all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di
trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione »;
c) il comma 3 e' abrogato.
11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come modificato dal comma 11,
lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher gia'
emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre
2019,n.160, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«190 milioni».
11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo per il
sostegno alle attivita' dello spettacolo dal vivo, con una dotazione
di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli
enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi
compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa,
costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano gia'
finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le
attivita' di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai
mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative
aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi,
nonche' dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela
della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le
risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal
presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto.
12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e 11-ter,
pari a 441,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro
per l'anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54
milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 89 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 89 Fondo emergenze spettacolo, cinema e
audiovisivo
1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del
cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di
contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo sono istituiti due Fondi da ripartire, uno di parte
corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei
settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I
Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione
complessiva di 245 milioni di euro per l'anno 2020, di cui
145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di
euro per gli interventi in conto capitale.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli
operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori,
interpreti ed esecutori, tenendo conto altresi'
dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del COVID-19.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo
126;
b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a
rimodulare e a ridurre di pari importo, per l'anno 2020, le
somme gia' assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21
marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di
competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo;
c) quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione delle
disponibilita' del Fondo unico dello spettacolo di cui
all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere
incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n.
100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo"
di competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 101 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 101 Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi
della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le
aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie,
inventaria e conserva documenti originali di interesse
storico e ne assicura la consultazione per finalita' di
studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.»
La legge 30 aprile 1985, n. 163 recante «Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104
del 4 maggio 1985.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 9 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112
(Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo):
«Art. 9 Disposizioni urgenti per assicurare la
trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema
di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al
cinema.
1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ridetermina, con le
modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15
novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalita' per
la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo
spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono
conto dell'importanza culturale della produzione svolta,
dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del
pubblico nonche' della regolarita' gestionale degli
organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce,
inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura
di esercizio a fronte di attivita' gia' svolte e
rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n.
589, e' abrogato.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 60.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 13
della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema
e dell'audiovisivo):
«Art. 13 Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo
1. - 4. Omissis
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio
superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla
presente legge, fermo restando che l'importo complessivo
per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non
puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per
cento del Fondo medesimo.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della citata
legge 14 novembre 2016, n. 220:
«Art. 21 Disposizioni comuni in materia di crediti
d'imposta
1. I crediti d'imposta di cui alla presente sezione
sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo
indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5.
Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle
risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le
diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale
riparto puo' essere modificato, con le medesime modalita',
anche in corso d'anno.
2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione
non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione
non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata
dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del
Ministero e dell'effettivita' del diritto al credito
medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal
beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto
per il credito sportivo, finanziari e assicurativi
sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono
utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei
propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
La cessione del credito non pregiudica i poteri delle
competenti amministrazioni relativi al controllo delle
dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il
credito d'imposta. Il Ministero e l'Istituto per il credito
sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere
che le somme corrispondenti all'importo dei crediti
eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto
Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e
iniziative nel settore della cultura, con particolare
riguardo al cinema e all'audiovisivo.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per
ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste
nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi
stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le
aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere
ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie
tipologie di sala cinematografica, la base di
commisurazione del beneficio, con la specificazione dei
riferimenti temporali, nonche' le ulteriori disposizioni
applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le
condizioni e la procedura per la richiesta e il
riconoscimento del credito, prevedendo modalita' atte a
garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite
massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le
modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza.
6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei
crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove
inutilizzate e nell'importo definito con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il
cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183.»
La sezione II (Incentivi fiscali) del Capo III
(Finanziamento e fiscalita' - Sezione I Finalita' e
strumenti) della citata legge 14 novembre 2016, n. 220
comprende gli articoli da 15 a 22 ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016.
La sezione III (Contributi automatici) comprende gli
articoli da 23 a 25, la sezione IV (Contributi selettivi)
comprende l'articolo 26 e la sezione V (Attivita' di
promozione cinematografica e audiovisiva) comprende
l'articolo 27 del Capo III della citata legge 14 novembre
2016, n. 220 ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
277 del 26 novembre 2016.
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 28, comma 1,
della citata legge 14 novembre 2016, n. 220:
«Art. 13 Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno,
valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della
missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del
Ministero, e' istituito il Fondo per lo sviluppo degli
investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito
denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e' destinato
al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni
II, III, IV e V del presente capo, nonche' del Piano
straordinario per il potenziamento del circuito delle sale
cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario
per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e
audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29.
Il complessivo livello di finanziamento dei predetti
interventi e' parametrato annualmente all'11 per cento
delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello
Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in
misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti
dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei
seguenti settori di attivita': distribuzione
cinematografica di video e di programmi televisivi,
proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni
televisive, erogazione di servizi di accesso a internet,
telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e
l'audiovisivo sono conferite, altresi', le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita'
speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla
data di entrata in vigore della presente legge relative al
Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative alla
restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo
Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del
Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori
rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da
destinare agli interventi di cui alla sezione II del
presente capo, da trasferire al programma «Interventi di
sostegno tramite il sistema della fiscalita'» della
missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio
superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla
presente legge, fermo restando che l'importo complessivo
per i contributidi cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non
puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per
cento del Fondo medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con
propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi
di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di
residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti
in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e
delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti.»
«Art. 28 Piano straordinario per il potenziamento del
circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Al fine di consentire una piu' diffusa e omogenea
distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio
nazionale e' costituita un'apposita sezione del Fondo per
il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20
milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per
l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo
perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o
locazioni finanziarie, finalizzati:
a)alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o
dismesse, con particolare riguardo alle sale
cinematografiche presenti nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti e con priorita' per le sale
dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b)alla realizzazione di nuove sale, anche mediante
acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i
servizi connessi;
c)alla trasformazione delle sale o multisale esistenti
in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero
degli schermi;
d)alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e
tecnologico delle sale; all'installazione, alla
ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature,
arredi e servizi complementari alle sale.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 3-quater dell'articolo
7 del citato decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito
con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106:
«Art. 7 Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali
e altre misure urgenti per il patrimonio e le attivita'
culturali
1. - 3-ter. Omissis
3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e
attivita' di valorizzazione e fruizione del patrimonio
culturale materiale e immateriale italiano, anche
attraverso forme di confronto e di competizione tra le
diverse realta' territoriali, promuovendo la crescita del
turismo e dei relativi investimenti,lo Stato, le Regioni e
i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di
cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto
forma di investimento territoriale integrato ai sensi
dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
il "Programma Italia 2019", volto a valorizzareil
patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle
citta' a «Capitale europea della cultura 2019». Il
«Programma Italia 2019» individua, secondo principi di
trasparenza e pubblicita', anche tramite portale web, per
ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura
finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse
previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo
2014-2020ed e' approvato con il decreto ministeriale di cui
al quarto periodo del presente comma. I programmi di
ciascuna citta', sulla base dei progetti gia' inseriti nei
dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito
accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di
appartenenza e il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, con il quale sono individuate
altresi' le risorse necessarie per la sua realizzazione.
Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, adottato previa intesa
in sede di Conferenza unificata, e' redatto l'elenco
ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo
precedente.Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente
il titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una
citta' italiana, sulla base di un'apposita procedura di
selezione definita con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del
percorso di individuazione della citta' italiana «Capitale
europea della cultura 2019».I progetti presentati dalla
citta' designata «Capitale italiana della cultura» al fine
di incrementare la fruizione del patrimonio culturale
materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo
nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un
milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017,
2018 e 2020.A tal fine il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo propone al Comitato
interministeriale per la programmazione economica i
programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo,
nel limite delle risorse disponibili a legislazione
vigente.In ogni caso, gli investimenti connessi alla
realizzazione dei progetti presentati dalla citta'
designata «Capitale italiana della cultura», finanziati a
valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi
dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di
stabilita' interno degli enti pubblici territoriali.Il
titolo di "Capitale italiana della cultura" e' conferito,
con le medesime modalita' di cui al presente comma, anche
per l'anno 2021 e per i successivi.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 della
legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la
promozione e il sostegno della lettura), come modificato
dalla presente legge:
«1. Al fine di favorire progetti, iniziative e
attivita' per la promozione della lettura, il Consiglio dei
ministri assegna annualmente ad una citta' italiana il
titolo di «Capitale italiana del libro». A eccezione
dell'anno 2020, Il titolo e' conferito all'esito di
un'apposita selezione, svolta secondo modalita' definite,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. La selezione avviene sulla base dei
progetti presentati dalle citta' che si candidano al titolo
di «Capitale italiana del libro». I progetti della citta'
assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di
spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il
titolo di «Capitale italiana del libro» e' conferito a
partire dall'anno 2020.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 1 ART-BONUS-Credito di imposta per favorire
le erogazioni liberali a sostegno della cultura
1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei
periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e
restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli
istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza
pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri
di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali,
dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse
culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di
produzione teatrale e di danza, nonche' dei circuiti di
distribuzione, dei complessi strumentali, delle societa'
concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli
viaggianti e per la realizzazione di nuove strutture, il
restauro e il potenziamento di quelle esistenti o di enti o
istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono
esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere
h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento
delle erogazioni effettuate.
Omissis.»
- Il testo del comma 826 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 178.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 della
citata legge 13 febbraio 2020, n. 15:
«Art. 6 Misure per il contrasto della poverta'
educativa e culturale
1. OmissisVai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
2. La Carta della cultura di cui al comma 1 e' una
carta elettronica di importo nominale pari a euro 100,
utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio,
nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali,
muniti di codice ISBN. Ai fini dell'assegnazione della
Carta di cui al comma 1, nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e' istituito
il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di un
milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da
integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei
commi 3 e 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i requisiti per
l'assegnazione della Carta e le modalita' di rilascio e di
utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo
di cui al periodo precedente.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 88 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 88 Rimborso di titoli di acquisto di
biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della
cultura
1. A seguito dell'adozione delle misure di cui
all'articolo 2, comma l, lettere b) e d), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e
comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza
da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile,
ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione
dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di
accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi
quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di
ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, o dalla diversa data della comunicazione
dell'impossibilita' sopravvenuta della prestazione,
apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore
dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da
quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di
acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso
o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo
del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi
dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal
presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e
non richiede alcuna forma di accettazione da parte del
destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera
provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con
restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti,
alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando
la prestazione dell'artista originariamente programmata sia
annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo
periodo di validita' del voucher. In caso di cancellazione
definitiva del concerto, l'organizzatore provvede
immediatamente al rimborso con restituzione della somma
versata.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure
di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di
accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da
rendere nei territori interessati dalle citate misure di
contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali, a
decorrere dalla medesima data, si sono verificate le
condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a),
b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione
dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
3. (abrogato)»
- Si riporta il testo del comma 357 dell'articolo 1
dalla citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e
la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti
nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di
permesso di soggiorno in corso di validita', i quali
compiono diciotto anni di eta' nel 2020, e' assegnata,
nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel
rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro
per l'anno 2020, una Carta elettronica, utilizzabile per
acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti
a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata,
prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a
musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie,
aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere
i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua
straniera.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.