Art. 183 
 
                 Misure per il settore della cultura 
 
  1.  All'articolo  89  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,
n.27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente  «I
Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di  245
milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di  euro  per  la
parte corrente e 100 milioni di euro  per  gli  interventi  in  conto
capitale»; 
    b) al comma 2, le parole: «Con  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Con uno o piu' decreti»; 
    c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis.Il  Fondo  di
cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella misura di  50  milioni
di euro per l'anno  2021,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione-programmazione
2014-2020-di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
2013, n.147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di
pari importo, per il medesimo anno, le somme gia'  assegnate  con  le
delibere CIPE n.3/2016,  n.100/2017  e  10/2018  al  Piano  operativo
"Cultura e turismo" di competenza del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le
occorrenti variazioni di bilancio.». 
  2. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito  un  Fondo  per  le
emergenze delle  imprese  e  delle  istituzioni  culturali,  con  una
dotazione di 171,5 milioni di euro  per  l'anno  2020,  destinato  al
sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria,  compresi
le imprese e i lavoratori della filiera di produzione  del  libro,  a
partire da coloro che ricavano redditi  prevalentemente  dai  diritti
d'autore, nonche' dei musei e degli altri  istituti  e  luoghi  della
cultura di cui all'articolo 101 del decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n.42, diversi da  quelli  di  cui  al  comma  3.  Il  Fondo  e'
destinato   altresi'   al    ristoro    delle    perdite    derivanti
dall'annullamento,  in  seguito   all'emergenza   epidemiologica   da
Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con  uno  o  piu'
decreti del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle  risorse,
tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. 
  3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei  e  dei  luoghi
della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n.42, afferenti al  settore  museale,  tenuto  conto
delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti
all'adozione  delle  misure  di   contenimento   del   Covid-19,   e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme
di cui al presente comma sono  assegnate  allo  stato  di  previsione
della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  per
il turismo. 
  4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30
aprile 1985, n.163, destinata alle fondazioni  lirico-sinfoniche  per
l'anno 2020 e per l'anno 2021 e' ripartita  sulla  base  della  media
delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in  deroga  ai
criteri  generali  e  alle  percentuali  di   ripartizione   previsti
dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita'
culturali e del turismo 3 febbraio 2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.116 del 21 maggio 2014. Per l'anno  2022,  detti  criteri
sono   adeguati   in   ragione   dell'attivita'   svolta   a   fronte
dell'emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  delle  esigenze  di  tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. 
  5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a  valere  sul  Fondo
unico per lo spettacolo per  il  triennio  2018-2020,  diversi  dalle
fondazioni lirico-sinfoniche, e' erogato un anticipo  del  contributo
fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019.  Con
uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, adottati ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,  del
decreto-legge 8  agosto  2013,  n.91,convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, sono stabilite  le  modalita'  per
l'erogazione  della  restante  quota,  tenendo  conto  dell'attivita'
svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da  Covid-19,  della  tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli,  nonche',
in deroga alla durata triennale della  programmazione,  le  modalita'
per l'erogazione dei contributi per l'anno  2021,  anche  sulla  base
delle attivita' effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno
2020. 
  6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a  nove  settimane
previsto dall'articolo 19 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,
n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare  le
risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico per  lo
spettacolo di cui alla legge  30  aprile  1985,  n.  163,  anche  per
integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in
misura comunque non superiore alla  parte  fissa  della  retribuzione
continuativamente erogata prevista  dalla  contrattazione  collettiva
nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso,
limitatamente al periodo di ridotta attivita' degli enti. 
  7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo
puo' adottare,  limitatamente  agli  stanziamenti  relativi  all'anno
2020, e nel limite delle risorse individuate con il  decreto  di  cui
all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o
piu' decreti ai sensi  dell'articolo  21,  comma  5,  della  medesima
legge, anche in deroga alle percentuali previste  per  i  crediti  di
imposta di cui alla sezione II del  capo  III  e  al  limite  massimo
stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge.  Nel  caso
in cui dall'attuazione del primo periodo derivino  nuovi  o  maggiori
oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti  delle  risorse
disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma
1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,
n.27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli  iscritti
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Alle finalita'  di  mitigazione  degli  effetti  subiti  dal
settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi
previsti dalle sezioni III, IV e  V  del  Capo  III  della  legge  14
novembre 2016, n.220, nonche', mediante apposito riparto del Fondo di
cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la  dotazione
prevista  dall'articolo  28,   comma   1,   della   medesima   legge,
limitatamente all'anno 2020. 
  8. Il titolo di capitale  italiana  della  cultura  conferito  alla
citta' di Parma per l'anno 2020 e' riferito anche all'anno  2021.  La
procedura  di  selezione  relativa  al  conferimento  del  titolo  di
«Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  si  intende  riferita
all'anno 2022. 
  8-bis. Per l'anno 2023,  il  titolo  di  «Capitale  italiana  della
cultura»,  in  via  straordinaria  e  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106,
e' conferito alle  citta'  di  Bergamo  e  di  Brescia,  al  fine  di
promuovere  il  rilancio  socio-economico   e   culturale   dell'area
sovraprovinciale maggiormente colpita  dall'emergenza  epidemiologica
da COVID-19. A tal fine, le citta' di Bergamo e di Brescia presentano
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,
entro  il  31  gennaio  2022,  un  progetto  unitario  di  iniziative
finalizzato a incrementare  la  fruizione  del  patrimonio  culturale
materiale e immateriale. 
  8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo  periodo,  della  legge  13
febbraio 2020, n.15, sono premesse le seguenti parole:  «A  eccezione
dell'anno 2020,». 
  9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014  n.106,  dopo
le parole: «di distribuzione»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  dei
complessi strumentali, delle societa' concertistiche  e  corali,  dei
circhi e degli spettacoli viaggianti». 
  10. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita'  culturali,  il
Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo
realizza una piattaforma digitale per  la  fruizione  del  patrimonio
culturale  e  di  spettacoli,  anche   mediante   la   partecipazione
dell'Istituto nazionale di promozione di cui  all'articolo  1,  comma
826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri
soggetti  pubblici  e  privati.  Con  i  decreti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.112,  e
con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220,
per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge,
possono essere stabiliti condizioni o incentivi  per  assicurare  che
gli  operatori  beneficiari  dei  relativi   finanziamenti   pubblici
forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per  le
finalita' di cui al presente comma e'  autorizzata  la  spesa  di  10
milioni di euro per l'anno 2020. 
  10-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito  ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n.  15,
e' incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020. 
  11.  All'articolo  88,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «e a decorrere dalla data di entrata in
vigore del medesimo  decreto»  sono  sostituite  delle  seguenti:  «e
comunque  in  ragione  degli  effetti  derivanti  dall'emergenza   da
Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  medesimo
decreto e fino al 30 settembre 2020»; 
    b)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente  «2.  I  soggetti
acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione
dell'impossibilita' sopravvenuta della prestazione, apposita  istanza
di rimborso al  soggetto  organizzatore  dell'evento,  anche  per  il
tramite dei canali di vendita da quest'ultimo  utilizzati,  allegando
il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento  provvede
al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al  prezzo
del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18  mesi  dall'emissione.
L'emissione  dei  voucher  previsti  dal  presente  comma  assolve  i
correlativi obblighi di rimborso  e  non  richiede  alcuna  forma  di
accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore  di  concerti
di musica leggera provvede,  comunque,  al  rimborso  dei  titoli  di
acquisto,  con  restituzione  della   somma   versata   ai   soggetti
acquirenti, alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando
la   prestazione   dell'artista   originariamente   programmata   sia
annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel  medesimo  periodo
di validita' del voucher. In caso  di  cancellazione  definitiva  del
concerto, l'organizzatore provvede  immediatamente  al  rimborso  con
restituzione della somma versata»; 
  b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  « 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  2  si  applicano,  a
decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di  cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,  con  riferimento
ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso  per  prestazioni  da
rendere  nei   territori   interessati   dalle   citate   misure   di
contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali,  a  decorrere
dalla  medesima  data,  si  sono  verificate  le  condizioni  di  cui
all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b)  e  c).  Il  termine  di
trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione »; 
    c) il comma 3 e' abrogato. 
  11-bis. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  88,  comma  2,  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020,  n.27,  come  modificato  dal  comma  11,
lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher gia'
emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto. 
  11-ter.  All'articolo  1,  comma  357,  della  legge  27   dicembre
2019,n.160, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle  seguenti:
«190 milioni». 
  11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e  le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito  un  fondo  per  il
sostegno alle attivita' dello spettacolo dal vivo, con una  dotazione
di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e  agli
enti di produzione e  distribuzione  di  spettacoli  di  musica,  ivi
compresi gli enti organizzati in  forma  cooperativa  o  associativa,
costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano gia'
finanziati a valere  sul  Fondo  unico  per  lo  spettacolo,  per  le
attivita' di spettacolo dal vivo messe in  scena  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto fino al 31 dicembre 2020,  anche  al  fine  di  sopperire  ai
mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative
aggiuntive derivanti dalla restrizione della  capienza  degli  spazi,
nonche' dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure  di  tutela
della salute imposte dall'emergenza epidemiologica  da  COVID-19.  Le
risorse di cui al presente  comma  sono  ripartite  con  decreto  del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto.  All'onere  derivante  dal
presente comma, pari a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione,  per  l'anno  2020,  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n.190, come rifinanziato dall'articolo 265,  comma  5,  del  presente
decreto. 
  12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e  11-ter,
pari a 441,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di  euro
per l'anno 2021, a 1,04 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  a  1,54
milioni di euro per l'anno 2023 e a  1,5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  89  del  citato
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito  in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  89  Fondo   emergenze   spettacolo,   cinema   e
          audiovisivo 
              1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del
          cinema  e  dell'audiovisivo  a  seguito  delle  misure   di
          contenimento del COVID-19, nello stato  di  previsione  del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo sono istituiti due Fondi da ripartire, uno di parte
          corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze  nei
          settori dello spettacolo e  del  cinema  e  audiovisivo.  I
          Fondi  di  cui  al  primo  periodo  hanno   una   dotazione
          complessiva di 245 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui
          145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni  di
          euro per gli interventi in conto capitale. 
              2. Con uno o piu' decreti del Ministro per i beni e  le
          attivita' culturali e per il  turismo,  da  adottare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
          modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli
          operatori  dei  settori,  ivi  inclusi   artisti,   autori,
          interpreti   ed   esecutori,   tenendo    conto    altresi'
          dell'impatto economico  negativo  conseguente  all'adozione
          delle misure di contenimento del COVID-19. 
              3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 130  milioni
          di euro per l'anno 2020, si provvede: 
              a) quanto a 70 milioni di euro ai  sensi  dell'articolo
          126; 
              b) quanto a 50 milioni di euro mediante  corrispondente
          riduzione delle risorse del Fondo sviluppo  e  coesione  di
          cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,
          n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si  provvede  a
          rimodulare e a ridurre di pari importo, per l'anno 2020, le
          somme gia' assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21
          marzo 2018  al  Piano  operativo  "Cultura  e  turismo"  di
          competenza  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali e per il turismo; 
              c) quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione delle
          disponibilita' del Fondo  unico  dello  spettacolo  di  cui
          all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. 
              3-bis.  Il  Fondo  di  cui  al  comma  1  puo'   essere
          incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
          2021 mediante corrispondente riduzione  delle  risorse  del
          Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
          2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge  27
          dicembre 2013, n. 147, previa delibera  del  CIPE  volta  a
          rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
          le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016,  n.
          100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura  e  turismo"
          di competenza del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti le occorrenti variazioni di bilancio.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  101  del  citato
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
              «Art. 101 Istituti e luoghi della cultura 
              1. Ai fini del presente codice sono istituti  e  luoghi
          della cultura i musei, le biblioteche  e  gli  archivi,  le
          aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 
              2. Si intende per: 
              a) "museo", una struttura  permanente  che  acquisisce,
          cataloga, conserva, ordina ed  espone  beni  culturali  per
          finalita' di educazione e di studio; 
              b)   "biblioteca",   una   struttura   permanente   che
          raccoglie, cataloga e conserva un  insieme  organizzato  di
          libri,  materiali  e   informazioni,   comunque   editi   o
          pubblicati  su  qualunque  supporto,  e  ne   assicura   la
          consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; 
              c) "archivio", una struttura permanente che  raccoglie,
          inventaria e  conserva  documenti  originali  di  interesse
          storico e ne assicura la  consultazione  per  finalita'  di
          studio e di ricerca. 
              d) "area archeologica", un  sito  caratterizzato  dalla
          presenza di resti  di  natura  fossile  o  di  manufatti  o
          strutture preistorici o di eta' antica; 
              e)  "parco  archeologico",   un   ambito   territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza di valori storici, paesaggistici o  ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto; 
              f) "complesso monumentale", un insieme formato  da  una
          pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
          che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
          autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 
              3. Gli istituti ed i luoghi  di  cui  al  comma  1  che
          appartengono  a  soggetti  pubblici  sono  destinati   alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 
              4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
          luoghi di cui  al  comma  1  che  appartengono  a  soggetti
          privati e sono aperti al  pubblico  espletano  un  servizio
          privato di utilita' sociale.» 
              La  legge  30  aprile  1985,  n.  163  recante   «Nuova
          disciplina degli interventi  dello  Stato  a  favore  dello
          spettacolo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  104
          del 4 maggio 1985. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  9  del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre   2013,   n.   112
          (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
          rilancio  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo): 
              «Art.  9  Disposizioni  urgenti   per   assicurare   la
          trasparenza, la semplificazione e l'efficacia  del  sistema
          di contribuzione pubblica allo spettacolo  dal  vivo  e  al
          cinema. 
              1. Il Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e
          del  turismo,  con  proprio  decreto,  da  adottarsi  entro
          novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  ridetermina,  con  le
          modalita' di cui all'articolo 1, comma 3,  della  legge  15
          novembre 2005, n. 239, e con effetto  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalita' per
          la  liquidazione  e  l'anticipazione  dei  contributi  allo
          spettacolo dal vivo.  I  criteri  di  assegnazione  tengono
          conto dell'importanza culturale  della  produzione  svolta,
          dei livelli quantitativi, degli  indici  di  affluenza  del
          pubblico  nonche'  della   regolarita'   gestionale   degli
          organismi. Il decreto di cui al primo  periodo  stabilisce,
          inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti  a  chiusura
          di  esercizio  a  fronte  di  attivita'   gia'   svolte   e
          rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n.
          589, e' abrogato. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 17  marzo
          2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 60. 
              - Si riporta il testo  del  comma  5  dell'articolo  13
          della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema
          e dell'audiovisivo): 
              «Art. 13 Fondo per lo sviluppo degli  investimenti  nel
          cinema e nell'audiovisivo 
              1. - 4. Omissis 
              5. Con  decreto  del  Ministro,  sentito  il  Consiglio
          superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
          l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla
          presente legge, fermo restando  che  l'importo  complessivo
          per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non
          puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per
          cento del Fondo medesimo. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  21  della  citata
          legge 14 novembre 2016, n. 220: 
              «Art. 21 Disposizioni  comuni  in  materia  di  crediti
          d'imposta 
              1. I crediti d'imposta di  cui  alla  presente  sezione
          sono  riconosciuti  entro  il  limite  massimo  complessivo
          indicato con il decreto di cui all'articolo  13,  comma  5.
          Con il medesimo  decreto,  si  provvede  al  riparto  delle
          risorse  complessivamente  iscritte  in  bilancio  tra   le
          diverse  tipologie  di  intervento;  ove  necessario,  tale
          riparto puo' essere modificato, con le medesime  modalita',
          anche in corso d'anno. 
              2. I crediti d'imposta previsti nella presente  sezione
          non concorrono alla formazione del reddito  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e del valore della produzione  ai  fini
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rilevano ai fini del rapporto di cui  agli  articoli  96  e
          109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986,  n.  917,  e   successive   modificazioni,   e   sono
          utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. 
              3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione
          non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1,
          comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
          1260 e  seguenti  del  codice  civile,  e  previa  adeguata
          dimostrazione del riconoscimento del diritto da  parte  del
          Ministero  e  dell'effettivita'  del  diritto  al   credito
          medesimo,   i   crediti   d'imposta   sono   cedibili   dal
          beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto
          per  il  credito  sportivo,   finanziari   e   assicurativi
          sottoposti a vigilanza prudenziale.  I  cessionari  possono
          utilizzare il credito  ceduto  solo  in  compensazione  dei
          propri   debiti   d'imposta   o   contributivi   ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241  del  1997.
          La cessione del  credito  non  pregiudica  i  poteri  delle
          competenti  amministrazioni  relativi  al  controllo  delle
          dichiarazioni   dei   redditi    e    all'accertamento    e
          all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il
          credito d'imposta. Il Ministero e l'Istituto per il credito
          sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere
          che  le  somme  corrispondenti  all'importo   dei   crediti
          eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a  detto
          Istituto siano destinate al  finanziamento  di  progetti  e
          iniziative  nel  settore  della  cultura,  con  particolare
          riguardo al cinema e all'audiovisivo. 
              5. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro,  da  emanare
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  sono  stabiliti,   partitamente   per
          ciascuna delle  tipologie  di  credito  d'imposta  previste
          nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali  ivi
          stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le
          aliquote da  riconoscere  alle  varie  tipologie  di  opere
          ovvero  alle  varie  tipologie  di  impresa  o  alle  varie
          tipologie   di   sala   cinematografica,   la    base    di
          commisurazione del beneficio,  con  la  specificazione  dei
          riferimenti temporali, nonche'  le  ulteriori  disposizioni
          applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le
          condizioni  e  la  procedura  per   la   richiesta   e   il
          riconoscimento del credito,  prevedendo  modalita'  atte  a
          garantire che ciascun beneficio  sia  concesso  nel  limite
          massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le
          modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza. 
              6.  Le  risorse  stanziate  per  il  finanziamento  dei
          crediti d'imposta previsti nella presente sezione,  laddove
          inutilizzate  e  nell'importo  definito  con  decreto   del
          Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il
          cinema  e  l'audiovisivo.  A  tal  fine  si  applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1,  della  legge
          12 novembre 2011, n. 183.» 
              La  sezione  II  (Incentivi  fiscali)  del   Capo   III
          (Finanziamento  e  fiscalita'  -  Sezione  I  Finalita'   e
          strumenti) della citata legge  14  novembre  2016,  n.  220
          comprende gli articoli da 15 a 22 ed  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016. 
              La sezione III (Contributi  automatici)  comprende  gli
          articoli da 23 a 25, la sezione IV  (Contributi  selettivi)
          comprende l'articolo  26  e  la  sezione  V  (Attivita'  di
          promozione   cinematografica   e   audiovisiva)   comprende
          l'articolo 27 del Capo III della citata legge  14  novembre
          2016, n. 220 ed e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          277 del 26 novembre 2016. 
              - Si riporta il testo degli articoli 13 e 28, comma  1,
          della citata legge 14 novembre 2016, n. 220: 
              «Art. 13 Fondo per lo sviluppo degli  investimenti  nel
          cinema e nell'audiovisivo 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno,
          valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della
          missione «Tutela e  valorizzazione  dei  beni  e  attivita'
          culturali e paesaggistici» dello stato  di  previsione  del
          Ministero, e' istituito il  Fondo  per  lo  sviluppo  degli
          investimenti nel  cinema  e  nell'audiovisivo,  di  seguito
          denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo». 
              2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e'  destinato
          al finanziamento degli interventi  previsti  dalle  sezioni
          II, III, IV e  V  del  presente  capo,  nonche'  del  Piano
          straordinario per il potenziamento del circuito delle  sale
          cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario
          per la digitalizzazione del  patrimonio  cinematografico  e
          audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e  29.
          Il  complessivo  livello  di  finanziamento  dei   predetti
          interventi e'  parametrato  annualmente  all'11  per  cento
          delle entrate effettivamente incassate dal  bilancio  dello
          Stato,  registrate  nell'anno  precedente,  e  comunque  in
          misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti
          dal versamento delle  imposte  ai  fini  IRES  e  IVA,  nei
          seguenti    settori     di     attivita':     distribuzione
          cinematografica  di  video  e  di   programmi   televisivi,
          proiezione cinematografica, programmazioni  e  trasmissioni
          televisive, erogazione di servizi di  accesso  a  internet,
          telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. 
              3. Nell'anno 2017, previo  versamento  all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato,  al   Fondo   per   il   cinema   e
          l'audiovisivo  sono   conferite,   altresi',   le   risorse
          finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita'
          speciale n. 5140 intestata  ad  Artigiancassa  S.p.a.  alla
          data di entrata in vigore della presente legge relative  al
          Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
          industrie tecniche previsto dall'articolo  12  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   28,   e   successive
          modificazioni, nonche' le eventuali risorse  relative  alla
          restituzione dei contributi erogati a valere  sul  medesimo
          Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del  Ministro,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del
          Fondo per il cinema e l'audiovisivo e  le  quote  ulteriori
          rispetto alle somme di cui all'articolo  39,  comma  2,  da
          destinare agli  interventi  di  cui  alla  sezione  II  del
          presente capo, da trasferire al  programma  «Interventi  di
          sostegno  tramite  il  sistema  della   fiscalita'»   della
          missione «Competitivita' e sviluppo  delle  imprese»  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              5. Con  decreto  del  Ministro,  sentito  il  Consiglio
          superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
          l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla
          presente legge, fermo restando  che  l'importo  complessivo
          per i contributidi cui agli articoli 26 e 27, comma 1,  non
          puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per
          cento del Fondo medesimo. 
              6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, su  proposta  del  Ministro,  con
          propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi
          di finanza pubblica, variazioni compensative in termini  di
          residui, competenza e cassa tra gli  stanziamenti  iscritti
          in bilancio ai sensi  del  presente  capo  negli  stati  di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo e  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze.   Detti   decreti   sono   trasmessi   alle
          Commissioni parlamentari competenti.» 
              «Art. 28 Piano straordinario per il  potenziamento  del
          circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1. Al fine di consentire una piu'  diffusa  e  omogenea
          distribuzione delle sale  cinematografiche  sul  territorio
          nazionale e' costituita un'apposita sezione del  Fondo  per
          il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni  2017,  2018  e  2019,  di  20
          milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per
          l'anno 2021, per  la  concessione  di  contributi  a  fondo
          perduto, ovvero contributi in conto interessi sui  mutui  o
          locazioni finanziarie, finalizzati: 
              a)alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse  o
          dismesse,    con    particolare    riguardo    alle    sale
          cinematografiche  presenti  nei  comuni   con   popolazione
          inferiore a 15.000 abitanti e con  priorita'  per  le  sale
          dichiarate di interesse culturale ai sensi del  codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
              b)alla realizzazione  di  nuove  sale,  anche  mediante
          acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per  i
          servizi connessi; 
              c)alla trasformazione delle sale o multisale  esistenti
          in ambito  cittadino  finalizzata  all'aumento  del  numero
          degli schermi; 
              d)alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e
          tecnologico    delle    sale;    all'installazione,    alla
          ristrutturazione, al rinnovo di impianti,  apparecchiature,
          arredi e servizi complementari alle sale. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 3-quater  dell'articolo
          7 del citato decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito
          con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106: 
              «Art. 7 Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali
          e altre misure urgenti per il  patrimonio  e  le  attivita'
          culturali 
              1. - 3-ter. Omissis 
              3-quater. Al fine di favorire  progetti,  iniziative  e
          attivita' di  valorizzazione  e  fruizione  del  patrimonio
          culturale   materiale   e   immateriale   italiano,   anche
          attraverso forme di confronto  e  di  competizione  tra  le
          diverse realta' territoriali, promuovendo la  crescita  del
          turismo e dei relativi investimenti,lo Stato, le Regioni  e
          i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di
          cui all'articolo 2, comma  203,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, e successive modificazioni,  ed  anche  sotto
          forma  di  investimento  territoriale  integrato  ai  sensi
          dell'articolo 36 del  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre  2013,
          il  "Programma  Italia   2019",   volto   a   valorizzareil
          patrimonio progettuale dei  dossier  di  candidatura  delle
          citta'  a  «Capitale  europea  della  cultura   2019».   Il
          «Programma Italia  2019»  individua,  secondo  principi  di
          trasparenza e pubblicita', anche tramite portale  web,  per
          ciascuna  delle  azioni  proposte,   l'adeguata   copertura
          finanziaria,  anche  attraverso  il  ricorso  alle  risorse
          previste dai programmi dell'Unione europea per  il  periodo
          2014-2020ed e' approvato con il decreto ministeriale di cui
          al quarto  periodo  del  presente  comma.  I  programmi  di
          ciascuna citta', sulla base dei progetti gia' inseriti  nei
          dossier di  candidatura,  sono  definiti  tramite  apposito
          accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di
          appartenenza e il Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo,  con  il  quale  sono  individuate
          altresi' le risorse necessarie per  la  sua  realizzazione.
          Con successivo  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo, adottato  previa  intesa
          in  sede  di  Conferenza  unificata,  e'  redatto  l'elenco
          ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo
          precedente.Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  primo
          periodo, il Consiglio dei ministri  conferisce  annualmente
          il titolo di  «Capitale  italiana  della  cultura»  ad  una
          citta' italiana, sulla base  di  un'apposita  procedura  di
          selezione definita con decreto  del  Ministro  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del turismo, previa  intesa  in
          sede  di  Conferenza  unificata,  anche  tenuto  conto  del
          percorso di individuazione della citta' italiana  «Capitale
          europea della cultura  2019».I  progetti  presentati  dalla
          citta' designata «Capitale italiana della cultura» al  fine
          di  incrementare  la  fruizione  del  patrimonio  culturale
          materiale e immateriale hanno natura strategica di  rilievo
          nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          31 maggio 2011, n. 88, e sono  finanziati  a  valere  sulla
          quota nazionale del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,
          programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,  comma  6,
          della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  nel  limite  di  un
          milione di euro per ciascuno degli anni 2015,  2016,  2017,
          2018 e 2020.A  tal  fine  il  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali  e  del  turismo  propone  al  Comitato
          interministeriale  per  la   programmazione   economica   i
          programmi da finanziare con le risorse del medesimo  Fondo,
          nel  limite  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente.In  ogni  caso,  gli  investimenti  connessi   alla
          realizzazione  dei   progetti   presentati   dalla   citta'
          designata «Capitale italiana della cultura»,  finanziati  a
          valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la
          coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo  1,
          comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi
          dal saldo rilevante ai  fini  del  rispetto  del  patto  di
          stabilita'  interno  degli  enti  pubblici  territoriali.Il
          titolo di "Capitale italiana della cultura"  e'  conferito,
          con le medesime modalita' di cui al presente  comma,  anche
          per l'anno 2021 e per i successivi. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 della
          legge  13  febbraio  2020,  n.  15  (Disposizioni  per   la
          promozione e il sostegno della  lettura),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «1.  Al  fine  di  favorire  progetti,   iniziative   e
          attivita' per la promozione della lettura, il Consiglio dei
          ministri assegna annualmente  ad  una  citta'  italiana  il
          titolo  di  «Capitale  italiana  del  libro».  A  eccezione
          dell'anno  2020,  Il  titolo  e'  conferito  all'esito   di
          un'apposita selezione, svolta secondo  modalita'  definite,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, con decreto del Ministro per i  beni  e  le
          attivita' culturali, previa intesa in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. La selezione avviene  sulla  base  dei
          progetti presentati dalle citta' che si candidano al titolo
          di «Capitale italiana del libro». I progetti  della  citta'
          assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite  di
          spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.  Il
          titolo di «Capitale italiana  del  libro»  e'  conferito  a
          partire dall'anno 2020.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  1  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83  convertito  con
          modificazioni dalla legge  29  luglio  2014  n.  106,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Articolo 1 ART-BONUS-Credito di imposta  per  favorire
          le erogazioni liberali a sostegno della cultura 
              1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate  nei
          periodi d'imposta  successivi  a  quello  in  corso  al  31
          dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e
          restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno  degli
          istituti  e  dei  luoghi  della  cultura  di   appartenenza
          pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e  dei  teatri
          di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali,
          dei teatri nazionali, dei  teatri  di  rilevante  interesse
          culturale, dei festival, delle  imprese  e  dei  centri  di
          produzione teatrale e di danza,  nonche'  dei  circuiti  di
          distribuzione, dei complessi  strumentali,  delle  societa'
          concertistiche e corali,  dei  circhi  e  degli  spettacoli
          viaggianti e per la realizzazione di  nuove  strutture,  il
          restauro e il potenziamento di quelle esistenti o di enti o
          istituzioni pubbliche che, senza scopo di  lucro,  svolgono
          esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano
          le disposizioni di cui agli articoli 15, comma  1,  lettere
          h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per  cento
          delle erogazioni effettuate. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 826 dell'articolo 1 della legge 28
          dicembre  2015,  n.  208  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 178. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 della
          citata legge 13 febbraio 2020, n. 15: 
              «Art.  6  Misure  per  il  contrasto   della   poverta'
          educativa e culturale 
              1. OmissisVai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              2. La Carta della cultura di cui  al  comma  1  e'  una
          carta elettronica di importo  nominale  pari  a  euro  100,
          utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo  rilascio,
          nei pagamenti per  l'acquisto  di  libri,  anche  digitali,
          muniti di codice  ISBN.  Ai  fini  dell'assegnazione  della
          Carta di cui al comma 1,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero per i beni e le attivita' culturali e'  istituito
          il Fondo «Carta della cultura», con  una  dotazione  di  un
          milione di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  da
          integrare con gli importi ad esso destinati  ai  sensi  dei
          commi 3 e 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro
          per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   sono   definiti   i    requisiti    per
          l'assegnazione della Carta e le modalita' di rilascio e  di
          utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo
          di cui al periodo precedente. 
              Omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  88  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito   con
          modificazioni dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Articolo  88  Rimborso  di  titoli  di   acquisto   di
          biglietti  per  spettacoli,  musei  e  altri  luoghi  della
          cultura 
              1.  A  seguito  dell'adozione  delle  misure   di   cui
          all'articolo 2, comma l, lettere b) e d), del  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  8  marzo  2020  e
          comunque in ragione degli effetti derivanti  dall'emergenza
          da Covid-19, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020, ai  sensi
          e per gli effetti dell'articolo  1463  del  codice  civile,
          ricorre la sopravvenuta  impossibilita'  della  prestazione
          dovuta in relazione ai contratti di acquisto di  titoli  di
          accesso per spettacoli di  qualsiasi  natura,  ivi  inclusi
          quelli  cinematografici  e  teatrali,  e  di  biglietti  di
          ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. 
              2.  I  soggetti  acquirenti  presentano,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  o  dalla   diversa   data   della   comunicazione
          dell'impossibilita'   sopravvenuta    della    prestazione,
          apposita istanza  di  rimborso  al  soggetto  organizzatore
          dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita  da
          quest'ultimo utilizzati, allegando il  relativo  titolo  di
          acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al  rimborso
          o alla emissione di un voucher di importo  pari  al  prezzo
          del  titolo  di  acquisto,  da  utilizzare  entro  18  mesi
          dall'emissione.  L'emissione  dei  voucher   previsti   dal
          presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e
          non richiede alcuna forma  di  accettazione  da  parte  del
          destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera
          provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con
          restituzione della somma versata  ai  soggetti  acquirenti,
          alla scadenza del periodo di validita' del  voucher  quando
          la prestazione dell'artista originariamente programmata sia
          annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo
          periodo di validita' del voucher. In caso di  cancellazione
          definitiva   del   concerto,    l'organizzatore    provvede
          immediatamente al rimborso  con  restituzione  della  somma
          versata. 
              2-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano, a decorrere dalla data di adozione delle  misure
          di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2020, n. 13, con  riferimento  ai  titoli  di
          accesso e ai  biglietti  di  ingresso  per  prestazioni  da
          rendere nei territori interessati dalle  citate  misure  di
          contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i  quali,  a
          decorrere  dalla  medesima  data,  si  sono  verificate  le
          condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a),
          b) e c). Il termine di trenta giorni per  la  presentazione
          dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione. 
              3. (abrogato)» 
              - Si riporta il testo del  comma  357  dell'articolo  1
          dalla  citata  legge  27  dicembre  2019,  n.   160,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e
          la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti
          nel territorio nazionale  in  possesso,  ove  previsto,  di
          permesso di  soggiorno  in  corso  di  validita',  i  quali
          compiono diciotto anni di  eta'  nel  2020,  e'  assegnata,
          nell'anno  del  compimento  del  diciottesimo  anno  e  nel
          rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro
          per l'anno 2020, una Carta  elettronica,  utilizzabile  per
          acquistare  biglietti  per  rappresentazioni   teatrali   e
          cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri,  abbonamenti
          a quotidiani anche in formato digitale, musica  registrata,
          prodotti dell'editoria audiovisiva,  titoli  di  accesso  a
          musei, mostre ed  eventi  culturali,  monumenti,  gallerie,
          aree archeologiche e parchi naturali nonche' per  sostenere
          i costi relativi a corsi di musica, di teatro o  di  lingua
          straniera.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2.