Art. 185
Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in
liquidazione, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010,
n.64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.
100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche
dell'ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione e'
indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l'entita' dei
crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresi'
indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti
complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori
dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti,
esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi
esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei
creditori.
2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito
dall'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con
decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai
sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in attuazione
del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei
crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3
novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo
attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei
termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e sono
ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il
tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di
gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017,
n.35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti
agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalita' definite
con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della
condizione reddituale dei destinatari.
4. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di
riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori
somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e ripartito in favore dei
medesimi soggetti secondo le modalita' definite con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo
adottato ai sensi del comma 3.
5. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo
15 marzo 2017, n.35.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2010, n. 100 (Disposizioni urgenti in
materia di spettacolo e attivita' culturali):
«Art. 7 Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti
interpreti esecutori
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli
obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e
garantire il mantenimento degli attuali livelli
occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti
esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'articolo
14 del codice civile, e' costituito dagli artisti
interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi
nazionali, e dalle associazioni di artisti interpreti
esecutori che siano in grado di annoverare come propri
iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori
professionisti il nuovo Istituto mutualistico artisti
interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente
personalita' giuridica di diritto privato, disciplinata,
per quanto non espressamente previsto dalla presente
disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di
attuazione del codice medesimo. Lo statuto del nuovo IMAIE
riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
un ruolo consultivo.
2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati
trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai
sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare,
il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti
interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli
articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e
180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della
legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina
l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti
ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti
attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della
legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAIE e' trasferito,
dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in
liquidazione. Limitatamente a tale fine si applica
l'articolo 2112 del codice civile.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la
pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per
millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli
aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la
indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si
riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha
versato lo stesso.
3-bis. I dati idonei ad attestare l'identita' e la
residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto
devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro trenta giorni
dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera.»
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 5
della legge 5 febbraio 1992, n. 93 (Norme a favore delle
imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private
senza scopo di lucro):
«Art. 5 Diritti degli artisti interpreti o esecutori
1. - 2. Omissis
3. Entro il primo mese di ciascun trimestre, l'IMAIE
comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi da
essi maturati nel trimestre precedente e pubblica altresi'
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco
dei nominativi degli aventi diritto.
4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi
causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad
essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto
delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla
pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante
«Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione
collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e
sulla concessione di licenze multiterritoriali per i
diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato
interno» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo
2017, n. 72.
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 47 Disciplina relativa al nuovo Istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori di cui
all'articolo 7, decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010,
n. 100
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2010, n. 100, le parole da: «Il nuovo IMAIE opera
sotto la vigilanza» a «un componente ciascuno del
collegio.» sono soppresse.
2. (abrogato)
3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile
2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2010, n. 100, le parole: «Al termine della procedura
di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale
residuo attivo ed i crediti maturati.» sono soppresse.»