Art. 185 
 
            Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   i   Commissari   liquidatori   dell'IMAIE    in
liquidazione, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010,
n.64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,  n.
100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche
dell'ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione  e'
indicata, come  voce  distinta  dal  residuo  attivo,  l'entita'  dei
crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e  sono  altresi'
indicati  i  nominativi  dei  creditori   dell'ente   e   i   crediti
complessivamente  riferibili  ad   artisti,   interpreti,   esecutori
dell'area  musicale  e  quelli  riferibili  ad  artisti,  interpreti,
esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati  passivi
esecutivi  per  i  quali  sia  stato  autorizzato  il  pagamento  dei
creditori. 
  2. Ai crediti di cui al comma 1 si  applica  il  termine  stabilito
dall'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio  1992,  n.  93,  con
decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai
sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in  attuazione
del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per  i  titolari  dei
crediti ammessi agli  stati  passivi  i  cui  nominativi  sono  stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda,  n.  130  del  3
novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo
attivo, comprese le somme relative  ai  diritti  non  esercitati  nei
termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato
per  la  successiva  riassegnazione  allo  stato  di  previsione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e sono
ripartite in favore degli artisti, interpreti ed  esecutori,  per  il
tramite degli organismi di gestione collettiva  e  delle  entita'  di
gestione indipendente di cui al decreto legislativo  15  marzo  2017,
n.35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti
agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalita'  definite
con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo,   tenendo   conto   dell'impatto    economico    conseguente
all'adozione delle  misure  di  contenimento  del  COVID-19  e  della
condizione reddituale dei destinatari. 
  4. Al termine della procedura di esecuzione  dell'ultimo  piano  di
riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le  ulteriori
somme relative ai diritti non esercitati nei  termini  stabiliti,  e'
versato all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per  il  turismo  e  ripartito  in  favore  dei
medesimi soggetti secondo  le  modalita'  definite  con  decreto  del
Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo
adottato ai sensi del comma 3. 
  5. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto  legislativo
15 marzo 2017, n.35. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 giugno  2010,  n.  100  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di spettacolo e attivita' culturali): 
              «Art. 7 Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti
          interpreti esecutori 
              1.  Al  fine  di  assicurare  la  realizzazione   degli
          obiettivi di cui alla legge  5  febbraio  1992,  n.  93,  e
          garantire   il   mantenimento   degli    attuali    livelli
          occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti
          esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai  sensi  dell'articolo
          14  del  codice  civile,  e'   costituito   dagli   artisti
          interpreti  esecutori,   assistiti   dalle   organizzazioni
          sindacali  di  categoria  maggiormente  rappresentative   a
          livello  nazionale,  firmatarie  dei  contratti  collettivi
          nazionali,  e  dalle  associazioni  di  artisti  interpreti
          esecutori che siano in  grado  di  annoverare  come  propri
          iscritti   almeno   200   artisti   interpreti    esecutori
          professionisti  il  nuovo  Istituto  mutualistico   artisti
          interpreti esecutori  (nuovo  IMAIE),  associazione  avente
          personalita' giuridica di  diritto  privato,  disciplinata,
          per  quanto  non  espressamente  previsto  dalla   presente
          disposizione, dal codice civile  e  dalle  disposizioni  di
          attuazione del codice medesimo. Lo statuto del nuovo  IMAIE
          riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni  sindacali
          un ruolo consultivo. 
              2. A decorrere dal  14  luglio  2009  sono  considerati
          trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti  ai
          sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare,
          il compito  di  incassare  e  ripartire,  tra  gli  artisti
          interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli
          articoli  71-septies,  71-octies,  73,  73-bis,  80,  84  e
          180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e  7  della
          legge 5 febbraio 1992, n.  93.  Il  nuovo  IMAIE  determina
          l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti
          ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai  regolamenti
          attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della
          legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAIE e' trasferito,
          dalla data  di  costituzione,  il  personale  di  IMAIE  in
          liquidazione.  Limitatamente  a  tale   fine   si   applica
          l'articolo 2112 del codice civile. 
              3. Gli adempimenti di  cui  all'articolo  5,  comma  3,
          della legge 5 febbraio 1992, n. 93,  sono  assolti  con  la
          pubblicazione   nel   sito    del    nuovo    IMAIE,    per
          millenovantacinque giorni  consecutivi,  dell'elenco  degli
          aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la
          indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si
          riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha
          versato lo stesso. 
              3-bis. I dati idonei  ad  attestare  l'identita'  e  la
          residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto
          devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro trenta  giorni
          dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera.» 
              - Si riporta il testo dei commi 3 e 4  dell'articolo  5
          della legge 5 febbraio 1992, n. 93 (Norme  a  favore  delle
          imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private
          senza scopo di lucro): 
              «Art. 5 Diritti degli artisti interpreti o esecutori 
              1. - 2. Omissis 
              3. Entro il primo mese di  ciascun  trimestre,  l'IMAIE
          comunica agli aventi diritto l'ammontare  dei  compensi  da
          essi maturati nel trimestre precedente e pubblica  altresi'
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco
          dei nominativi degli aventi diritto. 
              4. Gli artisti interpreti o esecutori o i  loro  aventi
          causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi  ad
          essi spettanti ai sensi del  presente  articolo,  al  netto
          delle  spese,   entro   millenovantacinque   giorni   dalla
          pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3. 
              Omissis.» 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n.  35  recante
          «Attuazione  della  direttiva  2014/26/UE  sulla   gestione
          collettiva dei diritti d'autore e dei  diritti  connessi  e
          sulla  concessione  di  licenze  multiterritoriali  per   i
          diritti su opere musicali  per  l'uso  online  nel  mercato
          interno» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  27  marzo
          2017, n. 72. 
                
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  47  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  47  Disciplina  relativa   al   nuovo   Istituto
          mutualistico   artisti   interpreti   esecutori   di    cui
          all'articolo  7,  decreto-legge  30  aprile  2010,  n.  64,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,
          n. 100 
              1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
          2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          giugno 2010, n. 100, le parole da: «Il  nuovo  IMAIE  opera
          sotto  la  vigilanza»  a  «un   componente   ciascuno   del
          collegio.» sono soppresse. 
              2. (abrogato) 
              3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile
          2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          giugno 2010, n. 100, le parole: «Al termine della procedura
          di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE  l'eventuale
          residuo attivo ed i crediti maturati.» sono soppresse.»