Art. 185 Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n.64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell'ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione e' indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l'entita' dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresi' indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. 2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in attuazione del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e sono ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n.35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della condizione reddituale dei destinatari. 4. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalita' definite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo adottato ai sensi del comma 3. 5. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n.35.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali): «Art. 7 Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, e' costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali, e dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalita' giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. Lo statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo. 2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAIE e' trasferito, dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in liquidazione. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile. 3. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso. 3-bis. I dati idonei ad attestare l'identita' e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro trenta giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera.» - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93 (Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro): «Art. 5 Diritti degli artisti interpreti o esecutori 1. - 2. Omissis 3. Entro il primo mese di ciascun trimestre, l'IMAIE comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi da essi maturati nel trimestre precedente e pubblica altresi' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei nominativi degli aventi diritto. 4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3. Omissis.» - Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante «Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2017, n. 72. - Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, come modificato dalla presente legge: «Art. 47 Disciplina relativa al nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori di cui all'articolo 7, decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole da: «Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza» a «un componente ciascuno del collegio.» sono soppresse. 2. (abrogato) 3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole: «Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati.» sono soppresse.»