Art. 185 bis 
 
        Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO 
 
  1. Per sostenere gli investimenti  volti  alla  riqualificazione  e
alla   valorizzazione   del    patrimonio    culturale    immateriale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la  scienza
e la  cultura  (UNESCO),  come  definito  dalla  Convenzione  per  la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a  Parigi
il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007,  n.
167, in ragione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  e  delle
misure restrittive adottate in relazione ad essa, e'  autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro per l'anno  2020.  Al  relativo  onere  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 27 settembre 2007, n. 167 recante  «Ratifica
          ed esecuzione della Convenzione  per  la  salvaguardia  del
          patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi  il  17
          ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite  per  l'educazione,
          la scienza e  la  cultura  (UNESCO)»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007, n. 238. 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2.