Art. 185 bis
Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO
1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e
alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza
e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi
il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n.
167, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle
misure restrittive adottate in relazione ad essa, e' autorizzata la
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Riferimenti normativi
- La legge 27 settembre 2007, n. 167 recante «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17
ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (UNESCO)» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007, n. 238.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.