Art. 185 bis Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO 1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate in relazione ad essa, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Riferimenti normativi - La legge 27 settembre 2007, n. 167 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007, n. 238. - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 2.