Art. 38 
 
Misure  di  semplificazione  per  reti  e  servizi  di  comunicazioni
                            elettroniche 
 
  1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 86, comma 3,  dopo  le  parole:  «e  ad  esse  si
applica la normativa vigente in materia» sono aggiunte  le  seguenti:
«, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento
alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di  comunicazioni
elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua
il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti
di comunicazione elettronica mediante posa di  fibra  ottica  non  si
applica la disciplina edilizia e urbanistica»; 
    b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo  le  parole  «nel  caso  di
modifiche delle caratteristiche  degli  impianti  gia'  provvisti  di
titolo abilitativo» sono inserite le  seguenti:  «,  ivi  incluse  le
modifiche relative al profilo radioelettrico»; in fine,  e'  aggiunto
il seguente periodo: «I medesimi organismi di cui al primo periodo si
pronunciano     entro     trenta     giorni      dal      ricevimento
dell'autocertificazione.»; 
    c) dopo l'articolo 87-ter e' inserito il seguente: 
      «Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile). - 1.
Gli  impianti  temporanei  di  telefonia  mobile,  necessari  per  il
potenziamento  delle  comunicazioni   mobili   in   ((situazioni   di
emergenza,  o  per  esigenze  di  sicurezza,))  esigenze  stagionali,
manifestazioni,  spettacoli  o  altri  eventi,  destinati  ad  essere
rimossi al cessare delle anzidette necessita' e comunque entro e  non
oltre centoventi  giorni  dalla  loro  collocazione,  possono  essere
installati previa comunicazione di avvio  lavori  all'amministrazione
comunale. L'impianto e' attivabile qualora, entro trenta giorni dalla
presentazione della relativa richiesta di  attivazione  all'organismo
competente ad effettuare i controlli di  cui  all'articolo  14  della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal  medesimo
un provvedimento di diniego. 
      2. L'installazione di impianti  di  telefonia  mobile,  la  cui
permanenza in esercizio non superi i sette  giorni,  e'  soggetta  ad
autocertificazione di attivazione, da  inviare  contestualmente  alla
realizzazione  dell'intervento,  all'ente  locale,   agli   organismi
competenti a effettuare i controlli  di  cui  all'articolo  14  della
legge  22  febbraio  2001,  n.  36,  nonche'  ad  ulteriori  enti  di
competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti  limiti  di  campo
elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma  opera  in
deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.»; 
    d) all'articolo 88: 
      1) al comma 1, le parole «un'istanza unica» sono  soppresse  ed
e' aggiunto infine il seguente periodo: «L'istanza  cosi'  presentata
avra' valenza  di  istanza  unica  effettuata  per  tutti  i  profili
connessi agli interventi di cui al presente articolo.»; 
      2) ai commi 4 e 9, le parole  «gli  atti  di  competenza  delle
singole amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti di
assenso, comunque denominati e necessari  per  l'effettuazione  degli
scavi e delle  eventuali  opere  civili  indicate  nel  progetto,  di
competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni  o
servizi pubblici interessati»; 
      3) al comma 7, terzo periodo, le parole «posa di  cavi  o  tubi
aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine e'
ridotto a otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «posa di  cavi
o tubi aerei o altri  elementi  di  rete  su  infrastrutture  e  siti
esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni»,
e, dopo il terzo  periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  «I  predetti
termini si applicano  anche  alle  richieste  di  autorizzazione  per
l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti,  interporti,
aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri  beni  immobili
appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli  altri
enti pubblici.»; 
  ((d-bis) all'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8)
e' aggiunto il seguente: 
      «2.8-bis)   di   installazione   o   esercizio   di    apparati
concentratori in tecnologie LPWAN  rispondenti  alla  raccomandazione
della Conferenza europea delle amministrazioni delle  poste  e  delle
telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03,  fatte  salve  le  esigenze  di
difesa e sicurezza dello Stato»;)) 
    e) all'articolo 105, comma 1,  lettera  p),  il  periodo  «Rimane
fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.»
e' soppresso; 
  e-bis) all'allegato 25: 
  ((1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: «di tipologia
diversa», ovunque ricorrono, sono soppresse; 
  2) all'articolo 34, comma 1, dopo la  lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c),
numero 2.8-bis), del Codice: 
  1) a euro 300,00 fino a 15  apparati  concentratori  ubicati  nello
stesso ambito provinciale; 
  2) a euro 500,00 da 16 fino a  40  apparati  concentratori  ubicati
nello stesso ambito provinciale; 
  3) a euro 700,00 da 41 fino a 100  apparati  concentratori  ubicati
nello stesso ambito provinciale; 
  4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati
nello stesso ambito provinciale; 
          5) a euro 1.500,00 con  oltre  300  apparati  concentratori
ubicati nello stesso ambito provinciale»;)) 
    f) l'articolo 127 e' abrogato. Nella scheda tecnica allegata alla
determina  di  assegnazione  dei  diritti  d'uso  sono  riportate  le
caratteristiche tecniche degli apparati  necessari  al  funzionamento
degli impianti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 259
del 2003; 
    g) i commi 3 e 4 dell'articolo 145, nonche' l'articolo 36  ed  il
comma 2 dell'articolo 37 dell'allegato n. 25, sono abrogati. 
  2.  All'articolo  82  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma
2, anche in deroga a  quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti  adottati  dagli  enti  locali,
alle  imprese  fornitrici  di  reti  e   servizi   di   comunicazioni
elettroniche  e'  consentito  effettuare  gli  interventi  di  scavo,
installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica
mediante la  presentazione  di  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' all'amministrazione  locale  competente  e  agli  organismi
competenti a effettuare i controlli, contenente  le  informazioni  di
cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al  decreto  legislativo  n.
259 del 2003. La segnalazione cosi' presentata ha valore  di  istanza
unica effettuata per tutti  i  profili  connessi  alla  realizzazione
delle  infrastrutture   oggetto   dell'istanza   medesima.   Per   il
conseguimento  dei  permessi,  autorizzazioni  e  atti   abilitativi,
comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture
per impianti radioelettrici di qualunque  tecnologia  e  potenza,  si
applicano le procedure semplificate di cui  all'articolo  87-bis  del
decreto legislativo n. 259 del 2003.». 
  3. L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di
cui all'articolo  5,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
aprile 2017, n. 48,  da  parte  degli  enti  locali,  e'  considerata
attivita' libera e non soggetta ad  autorizzazione  generale  di  cui
agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.
259. 
  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33,
il comma 2-bis e' sostituito  dal  seguente:  «2-bis.  Qualora  siano
utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di  scavo  a
basso  impatto  ambientale  in  presenza  di  sottoservizi,  ai  fini
dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo,  del  decreto  legislativo
((18 aprile del 2016 n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio del 2004)), n.  42,  l'avvio
dei lavori e' subordinato esclusivamente alla trasmissione, da  parte
dell'Operatore di comunicazione elettronica,  alla  soprintendenza  e
all'autorita'  locale  competente,  di  documentazione   cartografica
prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e
a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture  esistenti,  nonche'
di   documentazione   fotografica   sullo   stato    attuale    della
pavimentazione. La disposizione si applica anche  alla  realizzazione
dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano
realizzati in prossimita'  dei  medesimi  sottoservizi  preesistenti.
L'operatore di rete comunica, con un  preavviso  di  almeno  quindici
giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza  competente.  Qualora
la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti  nei  centri
storici, e' altresi' depositato  presso  la  soprintendenza  apposito
elaborato tecnico che dia conto  delle  modalita'  di  risistemazione
degli spazi oggetto degli interventi.». 
  5. Al fine di semplificare e  ridurre  i  termini  delle  procedure
autorizzative  per  l'istallazione  di  reti  di   telecomunicazioni,
all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,  dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Al fine di  favorire  lo  sviluppo  delle  infrastrutture
digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e  autostradale,
la posa  di  infrastrutture  a  banda  ultra  larga  da  parte  degli
operatori puo' essere  effettuata  con  la  metodologia  della  micro
trincea  attraverso  l'esecuzione  di   uno   scavo   e   contestuale
riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00  cm,  con
profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35 ((cm))), in  ambito
urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o  sul
marciapiede. 
    1-ter. L'((ente titolare o gestore)) della strada  o  autostrada,
ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondita' proposte
dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura
a banda ultra larga, puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori
accorgimenti in merito al  posizionamento  dell'infrastruttura  e  le
concrete  modalita'  di  lavorazione  allo  scopo  di  garantire   le
condizioni  di  sicurezza  e  non  alterare  le   prestazioni   della
sovrastruttura stradale. 
    1-quater. L'operatore e' tenuto a svolgere le attivita' di  scavo
e  riempimento  a  regola  d'arte  in  modo  da  non  arrecare  danno
all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.». 
  6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma  6
e'  sostituito  dal  seguente:  «6.  I  comuni  possono  adottare  un
regolamento per assicurare il  corretto  insediamento  urbanistico  e
territoriale  degli  impianti  e  minimizzare   l'esposizione   della
popolazione  ai  campi  elettromagnetici  con  riferimento   a   siti
sensibili  individuati  in  modo  specifico,  con  esclusione   della
possibilita' di introdurre limitazioni alla  localizzazione  in  aree
generalizzate del territorio di  stazioni  radio  base  per  reti  di
comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di
incidere,  anche  in   via   indiretta   o   mediante   provvedimenti
contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi  elettrici,
magnetici ed elettromagnetici,  sui  valori  di  attenzione  e  sugli
obiettivi di qualita', riservati allo Stato  ai  sensi  dell'articolo
4.». 
  ((6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124,
si interpreta nel senso che  le  misure  di  identificazione  in  via
indiretta o da remoto del cliente gia' adottate  dagli  operatori  di
telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di  migrazione
di S.I.M. card gia' attivate,  basate  su  sistemi  di  registrazione
audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta
e  completa  acquisizione  dei  dati  necessari   al   riconoscimento
dell'utente, la genuinita' della ripresa e il rispetto delle norme  a
tutela della riservatezza dei dati  personali,  effettuate  sotto  la
responsabilita' del medesimo operatore, sono ritenute compatibili con
le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti di cui  all'articolo  55,
comma 7 codice di cui al decreto legislativo 1° agosto,  del2003,  n.
259.)) 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere e) e  g)  del
comma 1, valutati in 280.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello Sviluppo Economico.