Art. 39 
 
Semplificazioni della misura Nuova  Sabatini  ((ed  estensione  degli
  interventi  di  cui  al  decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.  120,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181)) 
 
  1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
le parole «In caso  di  finanziamento  di  importo  non  superiore  a
100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica  soluzione»,
sono sostituite dalle seguenti: «In caso di finanziamento di  importo
non superiore a ((200.000 euro)),  il  contributo  viene  erogato  in
un'unica soluzione.». 
  2. All'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «I contributi di  cui
al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie  in  un'unica
soluzione, con  modalita'  procedurali  stabilite  con  decreto,  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. In aggiunta al  predetto  stanziamento
di 60 milioni di euro,  l'intervento  puo'  essere  cofinanziato  con
risorse rivenienti da fondi strutturali e  di  investimento  europei,
anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per
cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle  di  cui
al secondo periodo.». 
  ((2-bis.  Al  fine  di   accelerare   la   ripresa   economica   ed
occupazionale, tra i programmi di investimento nelle  aree  di  crisi
industriale agevolati ai sensi del decreto-legge 1° aprile  1989,  n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  maggio  1989,  n.
181, e' aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento  per  la
tutela  ambientale,  la  fabbricazione   di   gas   industriali,   in
conformita' e alle condizioni di  cui  agli  articoli  36  e  37  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014.
Sono conseguentemente apportate le necessarie  modifiche  al  decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  30  agosto  2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019.))