((Art. 39 - bis 
 
Modifiche    alla    disciplina    della    piattaforma    telematica
                         «Incentivi.gov.it» 
 
  1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve promuovere
la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di
finanziamento  gestiti  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  e
migliorare la  trasparenza  e  la  comprensione  delle  procedure  di
accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso  un  accesso
alle informazioni interattivo e di facile utilizzo  che,  sulla  base
delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi  verso  le  misure  piu'
appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle
procedure di concessione degli incentivi,  anche  attraverso  sistemi
dedicati di assistenza»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione
della piattaforma e' dedicata alle informazioni relative alle  misure
di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni
pubbliche centrali e locali di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  e'   alimentata
attraverso l'interoperabilita' con il Registro nazionale degli  aiuti
di Stato di cui al comma 6»; 
    c) i commi 4 e 5 sono abrogati; 
  d) al comma 6, le parole: « ,  da  emanare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, » sono soppresse  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «  ,ivi  incluse  le  modalita'   per   assicurare
l'interoperabilita'  della  piattaforma  Incentivi-.gov.it   con   il
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234,  al  fine  di  garantire  l'immediata
disponibilita' delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e  2
». 
  2. All'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, come modificato dal presente articolo, si  provvede  con
il decreto di cui  al  comma  6  del  medesimo  articolo  18-ter,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto.))