Art. 40 
 
Semplificazione delle procedure di cancellazione dal  registro  delle
             imprese e dall'albo degli enti cooperativi 
 
  1.  Il   provvedimento   conclusivo   delle   procedure   d'ufficio
disciplinate dal decreto del Presidente della  Repubblica  23  luglio
2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto  comma,  del  codice  civile,
nonche' ogni altra iscrizione o cancellazione  d'ufficio  conseguente
alla mancata registrazione obbligatoria  a  domanda  di  parte  ((nel
registro  delle  imprese)),  e'  disposto  con   determinazione   del
conservatore.   Il   conservatore   verifica,   nell'ipotesi    della
cancellazione delle societa' di persone, tramite accesso  alla  banca
dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio  competente,
che nel patrimonio della societa' da cancellare  non  rientrino  beni
immobili ovvero,  ove  siano  presenti  beni  immobili,  sospende  il
procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
23 luglio 2004, n. 247. 
  2. Per le societa' di  capitali  e'  causa  di  scioglimento  senza
liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di  esercizio  per  cinque
anni consecutivi o il mancato compimento di  atti  di  gestione,  ove
l'inattivita' e l'omissione si verifichino in concorrenza con  almeno
una delle seguenti circostanze: 
    a) il permanere dell'iscrizione nel registro  delle  imprese  del
capitale sociale in lire; 
    b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle  imprese
dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del  registro
delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle societa'  a
responsabilita' limitata e alle societa' consortili a responsabilita'
limitata. 
  3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria  determinazione  di
accertamento della causa  di  scioglimento  senza  liquidazione,  nel
registro delle imprese. 
  4. Il conservatore del registro delle imprese  comunica  l'avvenuta
iscrizione  agli  amministratori,  risultanti  dal   registro   delle
imprese((, ai quali e' assegnato un termine di sessanta giorni))  per
presentare formale e motivata domanda di prosecuzione  dell'attivita'
e per presentare le domande di iscrizione degli atti non  iscritti  e
depositati, ai sensi di legge. 
  5. A seguito della presentazione della formale e  motivata  domanda
di prosecuzione dell'attivita' di cui al  comma  4,  il  conservatore
iscrive  d'ufficio  la   propria   determinazione   di   revoca   del
provvedimento di  accertamento  della  causa  di  scioglimento  senza
liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario,  decorso
il termine di cui al comma 4,  il  conservatore  del  registro  delle
imprese, verificata altresi' l'eventuale cancellazione della  partita
IVA della societa'  e  la  mancanza  di  beni  iscritti  in  pubblici
registri, provvede  con  propria  determinazione  alla  cancellazione
della societa' dal registro medesimo. 
  6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle  imprese
e' comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione. 
  7. Contro la determinazione  del  conservatore  l'interessato  puo'
ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice  del
registro delle imprese. 
  8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del
giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del  codice
civile e le sentenze del  tribunale  in  caso  di  ricorso  ai  sensi
dell'articolo 2192 del codice civile sono iscritte nel registro delle
imprese con comunicazione unica d'ufficio, disciplinata dall'articolo
9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40,  al  fine  della
trasmissione   immediata   all'Agenzia   delle   entrate,   all'lNPS,
all'lNAIL, ed agli altri enti collegati. 
  9. Il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, e' sostituito dal seguente: 
    «16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui  ai
commi 2 e 5 la start-up innovativa o  l'incubatore  certificato  sono
cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese  di  cui
al presente articolo, con provvedimento del conservatore  impugnabile
ai  sensi  dell'articolo  2189,  terzo  comma,  del  codice   civile,
permanendo l'iscrizione alla sezione  ordinaria  del  registro  delle
imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei  requisiti
e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma
15.» 
  10. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24  gennaio  2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.
33, e' sostituito dal seguente: 
    «7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di  cui  al
comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del
registro delle imprese di cui  al  comma  2,  con  provvedimento  del
conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo  2189,  terzo  comma,
del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del
registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti e'  equiparato  il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.». 
  11.   All'articolo   223-septiesdecies   delle   disposizioni   per
l'attuazione del codice civile e disposizioni  transitorie,  dopo  il
primo comma e' aggiunto il seguente: 
    ((«Ai fini dello scioglimento e della  cancellazione))  ai  sensi
del primo comma, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, trasmette all'autorita' di vigilanza, alla chiusura  di
ogni semestre solare,  l'elenco  degli  enti  cooperativi,  anche  in
liquidazione  ordinaria,  che  non  hanno  depositato  i  bilanci  di
esercizio da oltre cinque anni.  L'autorita'  di  vigilanza  verifica
l'assenza  di  valori  patrimoniali  immobiliari  mediante   apposita
indagine  massiva  nei  pubblici  registri,   in   attuazione   delle
convenzioni che devono essere all'uopo stipulate  con  le  competenti
autorita' detentrici dei registri predetti.». 
  12. All'articolo 5 della legge 17 luglio  1975,  n.  400,  dopo  il
primo comma e' aggiunto il seguente: 
    «L'autorita' di vigilanza trasmette il decreto  di  cancellazione
di cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica  certificata
della conservatoria competente per  territorio  che  provvede,  senza
indugio,   alla   cancellazione   dei   gravami,   delletrascrizionie
delledomandein quello ((indicate nel decreto.»)). 
  ((12-bis. In conseguenza dell'emergenza  sanitaria  da  COVID-19  e
dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose
pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, il termine per  la  conclusione
dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1  dell'articolo  61
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e' fissato al  30  novembre
2020. 
  12-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2492: 
  1) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: 
  «Entro i cinque giorni successivi alla presentazione  del  reclamo,
il cancelliere  comunica  la  notizia  in  via  telematica,  ai  fini
dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese»; 
  2) al quarto comma e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Un
estratto  della  sentenza  definitiva  che  decide  sul  reclamo   e'
trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio
del registro delle imprese per la relativa annotazione»; 
  b) all'articolo 2495: 
      1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, salvo quanto disposto dal secondo comma»; 
      2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
  «Decorsi cinque giorni dalla  scadenza  del  termine  previsto  dal
terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore  del  registro  delle
imprese iscrive la cancellazione della societa'  qualora  non  riceva
notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere».))