((Art. 40 - bis 
 
  Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici 
 
  1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  5,  primo  periodo,  la  parola:  «individuati»   e'
sostituita dalle seguenti: «individuati le modalita' attuative  della
disposizione di cui al comma 6-bis, nonche'»; 
  b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. In caso  di  buoni  pasto  in  forma  elettronica  previsti
dall'articolo 4, comma 3, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, e' garantito
agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.))