((Art. 40 - bis Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici 1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, primo periodo, la parola: «individuati» e' sostituita dalle seguenti: «individuati le modalita' attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonche'»; b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, e' garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento». 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))