((Art. 40 - ter Semplificazioni per le attivita' di recupero dei materiali metallici 1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare, le attivita' di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attivita' di recupero possono essere svolte con modalita' semplificate di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152. A tal fine presso l'Albo e' istituito un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalita' semplificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Albo definisce apposite modalita' semplificate di iscrizione nel registro che promuovano e facilitino l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attivita'. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))