((Art. 40 - ter 
 
Semplificazioni per le attivita' di recupero dei materiali metallici 
 
  1.  Al  fine  di  incentivare  azioni  di  recupero  dei  materiali
metallici  e  promuovere  una  gestione  sostenibile,  efficiente   e
razionale degli stessi, secondo i principi  dell'economia  circolare,
le attivita' di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a
specifiche attivita' di recupero possono essere svolte con  modalita'
semplificate di iscrizione all'Albo nazionale gestori  ambientali  di
cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152. A
tal fine presso l'Albo e' istituito un registro al quale  le  aziende
italiane ed  estere  possono  iscriversi  ai  fini  dell'abilitazione
all'esercizio  della  raccolta   e   del   trasporto   in   modalita'
semplificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  l'Albo  definisce
apposite  modalita'  semplificate  di  iscrizione  nel  registro  che
promuovano e facilitino l'ingresso nel  mercato,  anche  dall'estero,
per le imprese che intendano svolgere tali attivita'. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))