((Art. 40 - quater 
 
     Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri 
 
  1.  All'articolo  26-bis  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1, alinea, dopo le parole: 
  «agli  stranieri  che  intendono  effettuare»  sono   aggiunte   le
seguenti: «, in nome proprio o per conto della persona giuridica  che
legalmente rappresentano»; 
  b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma  3  sia
presentata  dal  legale  rappresentante   della   persona   giuridica
straniera, l'autorita' amministrativa, individuata con il decreto  di
cui al comma 2, richiede al Ministero degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza
della  condizione  di  reciprocita'  di  cui  all'articolo  16  delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. 
  3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi  del  comma  3-bis  reca
l'attestazione   dell'avvenuta   verifica   della    condizione    di
reciprocita' di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile»; 
  c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis.  Il  soggetto  titolare  del  permesso  di  soggiorno   per
investitori esercita gli  stessi  diritti  inerenti  al  permesso  di
soggiorno per lavoro autonomo di  cui  all'articolo  26,e'  esonerato
dalla verifica della condizione di reciprocita' di  cui  all'articolo
16 delle disposizioni sulla legge  in  generale  premesse  al  codice
civile e, per la durata complessiva di cinque anni  a  decorrere  dal
primo  rilascio,  e'  esonerato  dall'obbligo  della   sottoscrizione
dell'accordo di  integrazione  di  cui  all'articolo  4-bis  e  dagli
obblighi inerenti alla continuita' del soggiorno in  Italia  previsti
dal regolamento di attuazione».))