((Art. 40 - quater Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri 1. All'articolo 26-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «agli stranieri che intendono effettuare» sono aggiunte le seguenti: «, in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano»; b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorita' amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. 3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile»; c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26,e' esonerato dalla verifica della condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, e' esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuita' del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione».))