Art. 41 
 
Semplificazione  del  Sistema  di  monitoraggio  degli   investimenti
pubblici  e  riduzione  degli  oneri  informativi  a   carico   delle
                      Amministrazioni pubbliche 
 
  1. Al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti
pubblici,   anche   per   garantire   la   trasparenza    dell'azione
amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilita'  e
unicita' dell'invio dei dati, semplificare le modalita'  di  utilizzo
del Sistema vigente  di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,
all'articolo 11 dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il  comma  2,
sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
    «2-bis. Gli atti amministrativi  anche  di  natura  regolamentare
adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che  dispongono  il
finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di
investimento pubblico,  sono  nulli  in  assenza  dei  corrispondenti
codici di cui  al  comma  1  che  costituiscono  elemento  essenziale
dell'atto stesso. 
    2-ter. Le Amministrazioni che  emanano  atti  amministrativi  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti di investimento pubblico, ((associano negli  atti  stessi,))
il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma  di
spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e  del  valore
complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento  per
la programmazione e il coordinamento  della  politica  economica,  il
((Dipartimento  della  Ragioneria))  Generale  dello   Stato   e   il
Dipartimento per le Politiche di Coesione  concordano  modalita'  per
fornire  il  necessario   supporto   tecnico   per   lo   svolgimento
dell'attivita' di cui al periodo precedente al fine di  garantire  la
corretta programmazione e il  monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati. 
    2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico
danno notizia, con periodicita'  annuale,  in  apposita  sezione  dei
propri siti web istituzionali, dell'elenco dei  progetti  finanziati,
indicandone il CUP, l'importo  totale  del  finanziamento,  le  fonti
finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato  di  attuazione
finanziario e procedurale. 
    2-quinquies.  Entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  l'Autorita'
politica delegata agli investimenti pubblici  ove  nominata,  con  il
supporto del Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale  per
la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di  attuazione
della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli  esiti
dell'applicazione del presente articolo. Entro il  medesimo  termine,
il ((Ministro per  il  Sud))  e  la  Coesione  Territoriale,  con  il
supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione,  presenta  al
Comitato   Interministeriale   per   la   Programmazione    Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della  programmazione  degli
investimenti  pubblici  finanziati  con  le   risorse   nazionali   e
comunitarie per lo sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento
della Ragioneria dello Stato mette a  disposizione  del  Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica  economica  e
del Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione,  in  cooperazione
applicativa, i corrispondenti  dati  rilevati  dalle  Amministrazioni
pubbliche nella banca dati delle  Amministrazioni  pubbliche  di  cui
alla legge 31 dicembre 2009, n.  196,  con  le  riconciliazioni,  ove
presenti, con i dati di pagamento del  Sistema  SIOPE  PLUS,  di  cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  dal  sistema
della fatturazione elettronica, di cui alla legge ((24 dicembre 2007,
n. 244)). 
    2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie  e  strumentali
disponibili allo scopo a legislazione vigente.». 
    2. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n.  144
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota del fondo  pari
a 900.000 euro annui, a decorrere dall'anno  2021,  e'  assegnata  al
finanziamento delle attivita' di cui al comma 5.». 
  3. All'articolo 44 del decreto-legge del 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e
coesione di cui al comma 1, sono  improntati,  sulla  base  di  linee
guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale,  a  criteri
di proporzionalita' e semplificazione, fermi restando i controlli  di
regolarita' amministrativo contabile degli  atti  di  spesa  previsti
dalla legislazione vigente.». 
    ((3-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-bis,  del  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:
«La comunicazione di cui al periodo precedente, entro  trenta  giorni
dalla ricezione, e' trasmessa dal Ministro per il Sud e  la  coesione
territoriale all'autorita' politica  delegata  per  il  coordinamento
della politica  economica  e  la  programmazione  degli  investimenti
pubblici di interesse nazionale».))