Art. 43 
 
Semplificazione  per  l'erogazione   delle   risorse   pubbliche   in
  agricoltura, in  materia  di  controlli  nonche'  di  comunicazioni
  individuali dei provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo  38,
  comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,  con
  modificazioni((, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)) 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' e la semplificazione  delle
attivita' amministrative, ivi compresi  i  controlli  propedeutici  e
successivi  necessari  all'erogazione  delle  risorse  pubbliche   in
agricoltura,  anche  in  considerazione  delle   misure   restrittive
introdotte  per  il  contenimento  e   la   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti  misure  di  sostegno,
nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo  Nazionale  (SIAN)  sono
adottate le seguenti misure: 
    a) e' istituito un nuovo sistema unico di  identificazione  delle
parcelle agricole  in  conformita'  all'articolo  5  del  regolamento
delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione,  dell'11  marzo  2014,
basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che  supportano
l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare  gli
adempimenti  previsti  in  capo   ai   produttori   dalla   normativa
dell'Unione  ((europea))  e  nazionale  in  materia  agricola  e  per
l'esecuzione delle attivita' di gestione e di controllo di competenza
delle amministrazioni pubbliche; 
    b) l'anagrafe delle aziende agricole di cui  all'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 1°  dicembre  1999,  n.  503,
banca dati di interesse nazionale ai sensi  dell'articolo  60,  comma
3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
e'  costituita  dall'insieme   dei   fascicoli   aziendali   di   cui
all'articolo 9 del suddetto ((decreto del Presidente della Repubblica
n. 503 del 1999; conseguentemente,))  per  le  finalita'  di  cui  al
presente articolo, il fascicolo aziendale deve  essere  confermato  o
aggiornato  annualmente  in  modalita'  grafica  e  geo-spaziale  per
consentire  l'attivazione   dei   procedimenti   amministrativi   che
utilizzano le informazioni ivi contenute; 
    c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso  l'utilizzo  di
strumenti  grafici  e  geo-spaziali  ai  fini  della  costituzione  o
dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b),
e'  verificata  sulla  base  del  sistema  di  identificazione  della
parcella agricola di cui alla lettera  a);  le  particelle  catastali
individuate  dai  titoli  di  conduzione,  contenuti  nel   fascicolo
aziendale, possono essere utilizzate  ai  fini  della  localizzazione
geografica delle superfici. 
  2. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi. 
  3.  All'articolo  1  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni dalla legge 11  agosto  2014,  n.  116,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo le parole: «imprese agricole» sono inserite
le seguenti: «e alimentari e mangimistiche»; 
    b) ai commi 1 e 2, dopo le parole:  «imprese  agricole»,  ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: «e alimentari e mangimistiche»; 
    c) al comma 3: 
      1) al primo periodo, le parole «sola», «per la prima  volta»  e
«entro il termine di venti giorni dalla data di  ricezione  dell'atto
di diffida» sono soppresse e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «entro un termine  non  superiore  a  novanta  giorni,  anche
presentando, a tal fine, specifici impegni»; 
      2) al secondo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «anche tramite comunicazione al consumatore»; 
      3) dopo il quarto periodo e' aggiunto, in  fine,  il  seguente:
«La diffida e' applicabile anche ai prodotti gia' posti in commercio,
a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di
cui al presente comma.». 
  4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 12, comma 2, le parole «,  da  effettuare  almeno
cinque giorni prima dell'inizio dell'attivita'», sono soppresse; 
    b) all'articolo 14, comma l, le parole «, entro il quinto  giorno
antecedente alla loro effettuazione,», sono soppresse; 
    c) all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La
detenzione  e  il  successivo  confezionamento  sono  subordinati  ad
apposita  registrazione.   L'ufficio   territoriale   puo'   definire
specifiche modalita' volte a prevenire eventuali violazioni.»; 
    d) all'articolo 38, comma 7,  dopo  le  parole  «per  le  partite
medesime»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «fatti   salvi   eventuali
provvedimenti adottati dall'Autorita' competente in caso di calamita'
naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero  di  adozione
di misure sanitarie o fitosanitarie che  impediscano  temporaneamente
agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione»; 
    e) all'articolo 38, dopo il comma 7,  e'  aggiunto  il  seguente:
«7-bis. In caso di dichiarazione  di  calamita'  naturali  ovvero  di
adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di  forza
maggiore, riconosciute  dall'Autorita'  competente,  che  impediscano
temporaneamente agli  operatori  di  rispettare  il  disciplinare  di
produzione, e' consentito imbottigliare un vino soggetto  all'obbligo
di cui all'articolo 35, comma  2,  lettera  c),  al  di  fuori  della
pertinente zona geografica delimitata.». 
  ((4-bis. Per le colture  arboree  ubicate  su  terreni  di  origine
vulcanica, in caso di  superamento  dei  limiti  di  acido  fosforoso
stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo
biologico, qualora a seguito degli opportuni  accertamenti  da  parte
dell'organismo di controllo la contaminazione sia  attribuibile  alla
natura del suolo, non si applica  il  provvedimento  di  soppressione
delle indicazioni biologiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto
del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere
stabilite specifiche soglie di presenza  di  acido  fosforoso  per  i
prodotti coltivati nelle predette aree.)) 
  5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20,
ai commi 3 e 4, dopo il  primo  periodo  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: «Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso  in
cui il soggetto sanzionato abbia  operato,  nel  periodo  in  cui  e'
avvenuta la constatazione della violazione, in territori  colpiti  da
calamita' naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure
sanitarie o fitosanitarie.». 
  6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno  1986,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1986,  n.
462, le parole «di uno» sono soppresse. 
  7. All'articolo 38, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, al secondo periodo, le parole da «l'INPS» a «di variazione» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «l'INPS  provvede  alla   notifica   ai
lavoratori interessati mediante  comunicazione  individuale  a  mezzo
raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita'  idonea
a garantire la piena conoscibilita'» e il terzo periodo e' soppresso. 
  ((7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonche' per  gli
alimenti  o  per  il   loro   ingrediente   primario,   somministrati
nell'esercizio delle attivita' agrituristiche di cui  alla  legge  20
febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente  normativa  europea,
e' possibile evidenziare il luogo di produzione, con modalita' idonee
a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili  da  parte  del
consumatore le informazioni fornite. 
  7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti  alla
somministrazione  di  cibi  e  bevande   nelle   attivita'   di   cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287,  possono
riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative: 
    a) al Paese, alla regione  o  alla  localita'  di  origine  e  di
produzione delle materie  prime  impiegate  per  la  preparazione  di
ciascuna vivanda; 
    b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede  legale
del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese
estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna
vivanda; 
    c) alle  caratteristiche  organolettiche  e  merceologiche  delle
materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e  ai
metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano  determinanti  per
la qualita' o per le caratteristiche organolettiche  o  merceologiche
delle vivande. 
  7-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.
194, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualita'  nazionale  di
produzione integrata, istituito dall'articolo 2, comma 3, della legge
3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari
conformi a standard  internazionali  basati  sulla  sostenibilita'  e
qualora il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo  renda
necessario, e' ammessa una deroga alle indicazioni  sull'impiego  dei
fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque  inderogabili  i
requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  21  ottobre
2009».))