((Art. 43 - ter 
 
                Modifiche alla legge n. 238 del 2016 
 
  1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «1° agosto» sono sostituite
dalle seguenti: «15 luglio»; 
  b) all'articolo 31, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. La menzione "superiore" non puo' essere abbinata alla  menzione
"novello", fatte salve le denominazioni preesistenti»; 
  c) all'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Il  riconoscimento  della  DOCG  e'  riservato  ai  vini  gia'
riconosciuti a DOC da  almeno  sette  anni,  che  siano  ritenuti  di
particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche  e
per  la  rinomanza  commerciale  acquisita,   e   che   siano   stati
rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per  cento,  inteso
come media,  dei  soggetti  che  conducono  vigneti  dichiarati  allo
schedario viticolo di cui all'articolo 8,che rappresentino almeno  il
66 per  cento  della  superficie  totale  dichiarata  allo  schedario
viticolo idonea alla rivendicazione della  relativa  denominazione  e
che,  negli  ultimi  cinque   anni,   siano   stati   certificati   e
imbottigliati dal 51  per  cento  degli  operatori  autorizzati,  che
rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata  di
quella DOC »; 
  d) all'articolo 41, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le attivita' di cui alla lettera e) del comma 1 e alla  lettera
e) del  comma  4  sono  distinte  dalle  attivita'  effettuate  dagli
organismi di controllo e sono svolte, nel  rispetto  della  normativa
nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF  e
in raccordo con le regioni. L'attivita'  di  vigilanza  di  cui  alla
lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del  comma  4  e'  esplicata
prevalentemente nella fase del commercio e  consiste  nella  verifica
che le produzioni certificate rispondano ai  requisiti  previsti  dai
disciplinari e che prodotti similari non  ingenerino  confusione  nei
consumatori e non rechino danni alle produzioni a  DOP  e  IGP.  Agli
agenti vigilatori incaricati dai  consorzi,  nell'esercizio  di  tali
funzioni, puo' essere attribuita la qualifica di agente  di  pubblica
sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente;  i
consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio  degli  appositi
tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente.  Gli
agenti vigilatori gia' in  possesso  della  qualifica  di  agente  di
pubblica  sicurezza  mantengono  la  qualifica  stessa,   salvo   che
intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in
nessun modo possono effettuare attivita' di vigilanza sugli organismi
di controllo ne' possono svolgere attivita'  di  autocontrollo  sulle
produzioni»; 
  e) l'articolo 46 e' abrogato; 
  f) all'articolo 64, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Gli organismi di controllo devono essere  accreditati  in  base
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e  in  ogni  caso  alla  sua
versione piu' aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi
natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione».))