Art. 44 
 
              Misure a favore degli aumenti di capitale 
 
  ((1. In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369,  terzo  e
settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno  2021,
a condizione che sia  rappresentata  almeno  la  meta'  del  capitale
sociale sono approvate con il voto favorevole della  maggioranza  del
capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda
maggioranze piu' elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto: 
    a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi  conferimenti,
ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile; 
    b) l'introduzione nello statuto della delega agli  amministratori
ad aumentare il capitale sociale, ai  sensi  dell'articolo  2443  del
codice civile, per aumenti di  capitale  da  deliberare  fino  al  30
giugno 2021. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
societa' a responsabilita' limitata, ai sensi  degli  articoli  2480,
2481 e 2481-bis del codice civile. 
  3. Sino alla data del  30  giugno  2021,  le  societa'  con  azioni
quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali
di negoziazione possono deliberare  l'aumento  del  capitale  sociale
mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto  di  opzione,
ai sensi dell'articolo  2441,  quarto  comma,  secondo  periodo,  del
codice civile, anche in mancanza di espressa  previsione  statutaria,
nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente. 
  4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al secondo comma, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per l'esercizio del diritto  di  opzione  deve  essere  concesso  un
termine  non  inferiore  a  quattordici  giorni  dalla  pubblicazione
dell'offerta nel sito internet della societa' con le modalita'  sopra
descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel  registro
delle imprese»; 
    b)  al  terzo  comma,  dopo  le  parole:  «quotate   in   mercati
regolamentati» sono inserite le seguenti:  «o  negoziate  in  sistemi
multilaterali  di  negoziazione»,  dopo  le  parole:   «nel   mercato
regolamentato»  sono   inserite   le   seguenti:   «o   nel   sistema
multilaterale di negoziazione» e  le  parole:  «cinque  sedute»  sono
sostituite dalle seguenti: «due sedute»; 
    c)  al  quarto  comma,  dopo  le  parole:  «quotate  in   mercati
regolamentati» sono inserite le seguenti:  «o  negoziate  in  sistemi
multilaterali  di  negoziazione»  e  dopo  le  parole:  «societa'  di
revisione  legale.  »  sono  aggiunte  le   seguenti:   «Le   ragioni
dell'esclusione o della limitazione nonche' i criteri adottati per la
determinazione del prezzo di emissione devono risultare  da  apposita
relazione degli amministratori, depositata presso la sede  sociale  e
pubblicata nel sito internet della societa' entro  il  termine  della
convocazione  dell'assemblea,  salvo  quanto  previsto  dalle   leggi
speciali».))