Art. 46 
 
       Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali 
 
  1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1)  al  comma  7-bis,  le  parole   «Il   Segretario   generale
dell'Autorita' di sistema portuale» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6»; 
      2) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi: 
        «7-ter. Il Commissario straordinario del Governo  di  cui  al
comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la  Coesione
territoriale: 
          a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche  operativo,
delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e  la
piena operativita' delle attivita' produttive nell'ambito della  ZES,
ferme  restando  le  competenze  delle  amministrazioni  centrali   e
territoriali coinvolte nell'implementazione  dei  Piani  di  Sviluppo
Strategico, anche nell'ottica di coordinare le  specifiche  linee  di
sviluppo dell'area con le prospettive  strategiche  delle  altre  ZES
istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni  di
mercato; 
          b) opera quale referente esterno del Comitato di  Indirizzo
per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle
aree ZES; 
          c) contribuisce a individuare,  tra  le  aree  identificate
all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per
l'implementazione  del  Piano,  e  ne   cura   la   caratterizzazione
necessaria a garantire gli insediamenti produttivi; 
          d) promuove la  sottoscrizione  di  appositi  protocolli  e
convenzioni  tra  le  amministrazioni  locali  e  statali   coinvolte
nell'implementazione del ((Piano di Sviluppo  Strategico)),  volti  a
disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali  speciali
per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES. 
        7-quater. Alle attivita' previste dal comma 7-ter,  l'Agenzia
per  la  coesione  territoriale  provvede  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.»; 
    b) all'articolo 5, comma 1: 
      1) alla lettera a-ter), le parole «entro  trenta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione»   sono
sostituite dalle seguenti: «su impulso del Commissario  straordinario
del Governo di cui all' articolo 4, comma 6»; 
      2)  la  lettera  a-sexies)  e'   sostituita   dalla   seguente:
«a-sexies) nelle  ZES  e  nelle  ZES  interregionali  possono  essere
istituite zone franche doganali intercluse ai sensi  del  regolamento
(UE) n. 952/2013 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9
ottobre 2013, che istituisce il codice doganale  dell'Unione,  e  dei
relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione  di  dette
zone franche doganali, il cui ((Piano di  Sviluppo  Strategico))  sia
stato presentato dalle  regioni  proponenti  entro  l'anno  2019,  e'
proposta da ciascun Comitato di  indirizzo  entro  il  ((31  dicembre
2021)) ed e' approvata con determinazione del direttore  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni  dalla
proposta;».