Art. 46 Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali 1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) al comma 7-bis, le parole «Il Segretario generale dell'Autorita' di sistema portuale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6»; 2) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi: «7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale: a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operativita' delle attivita' produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato; b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES; c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi; d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del ((Piano di Sviluppo Strategico)), volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES. 7-quater. Alle attivita' previste dal comma 7-ter, l'Agenzia per la coesione territoriale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.»; b) all'articolo 5, comma 1: 1) alla lettera a-ter), le parole «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «su impulso del Commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 4, comma 6»; 2) la lettera a-sexies) e' sostituita dalla seguente: «a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui ((Piano di Sviluppo Strategico)) sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, e' proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il ((31 dicembre 2021)) ed e' approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta;».