Art. 47 
 
Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed  europei  per
           gli investimenti nella coesione e nelle riforme 
 
  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Accelerazione
nell'utilizzazione  dei  fondi   nazionali   ed   europei   per   gli
investimenti nella coesione e nelle riforme»; 
    b) al comma 1, dopo le parole «all'utilizzazione»  sono  inserite
le seguenti: «delle risorse del Fondo Sviluppo e  Coesione  e»  e  le
parole «alla realizzazione dei progetti  realizzati  con  i  medesimi
fondi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla  realizzazione  dei
programmi nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso  il
bilancio dell'Unione europea»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Per le finalita' di cui al  comma  1,  gli  Enti  e  le
Amministrazioni   ((interessati))   inseriscono   nei   sistemi    di
valutazione  delle  performance  individuali  dei  propri   dirigenti
obiettivi connessi  all'accelerazione  dell'utilizzazione  dei  fondi
nazionali ed europei per gli  investimenti  nella  coesione  e  nelle
riforme.».