((Art. 48 - bis Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616 1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) alla lettera c), la parola: «radiotelegrafica» e' sostituita dalla seguente: «radioelettrica» e le parole: «1.600 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «500 tonnellate»; 2) la lettera d) e' abrogata; b) all'articolo 6: 1) al quarto comma, le parole: «, c), d)» sono soppresse; 2) l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: «La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 e' fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneita' di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non puo' essere superiore a due anni, ad eccezione delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni».))