((Art. 48 - bis 
 
             Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616 
 
  1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) alla lettera c), la parola: «radiotelegrafica» e' sostituita
dalla seguente: «radioelettrica» e le parole: «1.600 tonnellate» sono
sostituite dalle seguenti: «500 tonnellate»; 
      2) la lettera d) e' abrogata; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al quarto comma, le parole: «, c), d)» sono soppresse; 
      2) l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
        «La durata dei certificati  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)
dell'articolo 4 e'  fissata  in  cinque  anni,  soggetta  a  collaudi
intermedi da effettuare annualmente entro i  tre  mesi  precedenti  o
successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi.  La
durata  del  certificato  di  idoneita'  di  cui  alla   lettera   f)
dell'articolo 4 non puo' essere superiore a due  anni,  ad  eccezione
delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni».))