((Art. 48 - quinquies 
 
                     Zona logistica semplificata 
 
  1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora in  una  regione
ricadano piu' Autorita' di sistema portuale  di  cui  alla  legge  28
gennaio 1994, n. 84, e  nell'ambito  di  una  delle  dette  Autorita'
rientrino scali siti in regioni differenti, la regione e' autorizzata
ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il  cui  ambito
ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali  relative
all'Autorita'  di  sistema  portuale  che  abbia  scali  in   regioni
differenti ». 
  2. All'articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205  del  2017
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Nelle  Zone  logistiche
semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62  non
trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma  2,
del predetto decreto-legge n. 91 del 2017».))