Art. 49 
 
Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  delle  infrastrutture
                       stradali e autostradali 
 
  1. Al fine di  assicurare  l'omogeneita'  della  classificazione  e
gestione  del  rischio,  della  valutazione  della  sicurezza  e  del
monitoraggio delle  gallerie  esistenti  lungo  la  rete  stradale  e
autostradale, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  sentito  il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,
adottato entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono approvate apposite linee guida in  materia  di
programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo  stato
di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade  statali  o
autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, di
esecuzione delle ispezioni e di programmazione  degli  interventi  di
manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottarsi, per le medesime finalita' di cui al comma 1, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida in materia di
programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo  stato
di conservazione delle gallerie  esistenti  lungo  le  infrastrutture
stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonche'  di  esecuzione
delle ispezioni e di programmazione degli interventi di  manutenzione
e di messa in sicurezza delle stesse. 
  3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui  ai  commi  1  e  2,
continuano ad  applicarsi  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di
ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, ferma restando  la
possibilita' per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
individuare,  in  presenza  di  particolari  situazioni  di  urgenza,
specifiche misure e modalita' di effettuazione delle ispezioni. 
  4. All'articolo 14 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
i commi 1, 2 e 3  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «1.  Al  fine  di
assicurare  l'omogeneita'  della  classificazione  e   gestione   del
rischio, della valutazione della sicurezza  e  del  monitoraggio  dei
ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia  e  opere  similari,  esistenti
lungo strade statali  o  autostrade  gestite  da  Anas  S.p.A.  o  da
concessionari  autostradali,   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti,  da  adottarsi  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  previo
parere del Consiglio Superiore  dei  lavori  pubblici  e  sentito  il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, sono adottate apposite linee  guida.  Con  il  medesimo
decreto di cui al primo periodo  sono  individuate  le  modalita'  di
realizzazione e gestione in via sperimentale e  per  un  periodo  non
inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei  lavori
pubblici, in collaborazione con gli enti  del  sistema  nazionale  di
protezione  civile,  di  un  sistema  di  monitoraggio  dinamico   da
applicare sulle infrastrutture di cui al  primo  periodo  gestite  da
Anas  S.p.A.  o  da   concessionari   autostradali   che   presentano
particolari condizioni di criticita' in relazione all'intensita'  del
traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori  forniscono
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i  dati  occorrenti
per l'inizializzazione e lo  sviluppo  del  sistema  di  monitoraggio
dinamico,  dotandosi  degli  occorrenti  apparati  per   operare   il
controllo strumentale costante delle condizioni  di  sicurezza  delle
infrastrutture  stesse  anche  utilizzando  il  Building  Information
Modeling - BIM. Il citato Sistema di  monitoraggio  dinamico  per  la
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in  condizioni
di  criticita'  reca  l'identificazione  delle   opere   soggette   a
monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13. 
    2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato, per le medesime finalita' di cui al comma 1, previo  parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  adottate  le
linee guida applicabili su ponti, viadotti,  rilevati,  cavalcavia  e
opere similari esistenti lungo  infrastrutture  stradali  gestite  da
enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali,  nonche'
le modalita' della loro  partecipazione,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione  di  cui  al
comma 1. 
    3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al  comma  1,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato secondo le modalita' previste dal comma  2,  sono  approvati
gli adeguamenti alle linee guida di  cui  ai  commi  1  e  2  e  sono
definiti i termini e le modalita' con cui i soggetti che a  qualsiasi
titolo gestiscono infrastrutture stradali e  autostradali  forniscono
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i  dati  occorrenti
per l'operativita' a regime del  sistema  di  monitoraggio  dinamico,
attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo
strumentale   costante   delle   condizioni   di   sicurezza    delle
infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione  del  sistema  di
monitoraggio  dinamico,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sovraintende all'utilizzo delle piu' avanzate  ed  efficaci
tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e  l'elaborazione  dei
dati di interesse.». 
  5. All'articolo 25 del ((codice della strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile)) 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono  inseriti
i seguenti: 
    «1-bis. In caso di attraversamento a  livelli  sfalsati  tra  due
strade appartenenti a enti diversi, ferma restando  l'obbligatorieta'
della concessione di cui al comma  1,  le  strutture  che  realizzano
l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso,  comprese  le
barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita'  dell'ente
che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo
superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2,
a quello della strada interferente. 
    1-ter. Per ragioni di sicurezza e di  importanza  dei  flussi  di
traffico: 
      a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di  tipo
A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza
nei sovrappassi, sono di titolarita'  degli  enti  proprietari  delle
strade  di  tipo  A  e  B,  anche  quando  tali  enti  rilasciano  la
concessione all'attraversamento; 
      b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di
tipo B, le  strutture  dei  sottopassi  e  sovrappassi,  comprese  le
barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita'  dell'ente
proprietario della strada di tipo A; 
      c)  nel  caso  di  attraversamento  tra  strade   di   tipo   A
appartenenti a enti  diversi,  la  titolarita'  delle  strutture  dei
sottopassi e sovrappassi,  comprese  le  barriere  di  sicurezza  nei
sovrappassi, e' indicata nell'atto di concessione di cui al comma  1,
che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione; 
  ((c-bis)  nel  caso  di  attraversamento  tra  strade  di  tipo   B
appartenenti a enti  diversi,  la  titolarita'  delle  strutture  dei
sottopassi e sovrappassi,  comprese  le  barriere  di  sicurezza  nei
sovrappassi, e' indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la
strada di interesse nazionale, nell'atto di  concessione  di  cui  al
comma  1,  che  va  rinnovato  o  rilasciato   se   privo   di   tale
indicazione;)) 
      d)  nel  caso  di  attraversamento  tra  strade   di   tipo   C
appartenenti a enti  diversi,  la  titolarita'  delle  strutture  dei
sottopassi e sovrappassi,  comprese  le  barriere  di  sicurezza  nei
sovrappassi, e' indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la
strada di interesse nazionale, nell'atto di  concessione  di  cui  al
comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione. 
    1-quater. Fermo quanto previsto  dai  commi  1-bis  e  1-ter,  la
titolarita' delle strutture  delle  opere  d'arte  dei  sottopassi  e
sovrappassi, comprese le barriere di  sicurezza  nei  sovrappassi  e'
indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati,
in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' e  gli
oneri di realizzazione, gestione e manutenzione  a  carico  dell'ente
titolare  della  strada  interferente,   stipulati   tra   gli   enti
proprietari  ovvero  tra   i   gestori   delle   strade   interessate
dall'attraversamento a livello sfalsato. 
    1-quinquies. In relazione ai sottopassi  e  sovrappassi  stradali
esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di  quella
interferente provvedono, ove necessario anche mediante  trasferimento
della titolarita' delle opere d'arte da  realizzarsi  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  a  dare  attuazione
alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter  e  1-quater  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli
enti proprietari, nonche' i gestori  dei  medesimi  procedono,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  alla
formazione  e  all'aggiornamento  degli  elenchi  dei  sottopassi   e
sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione  dei
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.». 
  ((5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, le parole: «che abbiano la  proprieta'  o  la  disponibilita'  in
leasing» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano la proprieta' o
la disponibilita' in leasing o ad uso noleggio a lungo termine». 
  5-ter. Al codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2: 
  1) al comma 2, dopo la lettera E e' inserita la seguente: 
  «E-bis - Strade urbane ciclabili»; 
  2) al comma 3, dopo la lettera E e' inserita la seguente: 
  «E-bis  -  Strada  urbana  ciclabile:  strada   urbana   ad   unica
carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi,  con  limite  di
velocita' non superiore a 30 km/h, definita da  apposita  segnaletica
verticale ed orizzontale, con priorita' per i velocipedi»; 
  b) all'articolo 3, comma 1: 
  1) il numero 12-bis) e' sostituito dai seguenti: 
  «12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale  della  carreggiata,
posta di norma a destra, delimitata  mediante  una  striscia  bianca,
continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade  dei
velocipedi nello  stesso  senso  di  marcia  degli  altri  veicoli  e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile  puo'
essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni
della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in
tal  caso  essa  e'  parte  della  corsia  veicolare  e  deve  essere
delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia  ciclabile  puo'
essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti  fermate
del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle  strisce
di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,
n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo
spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai  velocipedi,
di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia  di
sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura; 
  12-ter)  Corsia  ciclabile  per  doppio  senso   ciclabile:   parte
longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta
a sinistra rispetto al  senso  di  marcia,  delimitata  mediante  una
striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea  a
permettere la circolazione sulle  strade  urbane  dei  velocipedi  in
senso  contrario  a  quello  di  marcia   degli   altri   veicoli   e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La  corsia  ciclabile  e'
parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in
senso opposto a quello degli altri veicoli»; 
  2) dopo il numero 58) e' aggiunto il seguente: 
  «58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimita' della quale si
trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui  e'  garantita  una
particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente,  delimitata  lungo
le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine»; 
  c) all'articolo 7: 
  1) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: 
  «i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F  o
F-bis, ove il limite massimo di velocita' sia inferiore o uguale a 30
km/h ovvero su parte di una zona a traffico  limitato,  i  velocipedi
possano circolare anche in senso opposto all'unico  senso  di  marcia
prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facolta' puo'
essere prevista indipendentemente dalla larghezza della  carreggiata,
dalla presenza e dalla posizione di aree per  la  sosta  veicolare  e
dalla massa dei veicoli autorizzati al transito.  Tale  modalita'  di
circolazione dei velocipedi e' denominata "doppio senso ciclabile" ed
e' individuata mediante apposita segnaletica; 
  i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi  sulle  strade  di
cui alla lettera i), purche' non siano presenti  binari  tramviari  a
raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo  delle
strade non sia inferiore a 4,30 m.»; 
  2) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis. Nelle zone  scolastiche  urbane  puo'  essere  limitata  o
esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o  di  alcune
categorie di veicoli, in orari e con modalita' definiti con ordinanza
del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non  si
applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al  trasporto  degli
alunni frequentanti  istituti  scolastici,  nonche'  ai  titolari  di
contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495.
Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti  previsti  al
presente comma e' soggetto alla sanzione  amministrativa  di  cui  al
comma 13-bis»; 
  d) nel titolo I, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 12-bis (Prevenzione ed accertamento delle  violazioni  in
materia di sosta  e  fermata).  -1.  Con  provvedimento  del  sindaco
possono essere conferite funzioni di prevenzione  e  accertamento  di
tutte le violazioni  in  materia  di  sosta  nell'ambito  delle  aree
oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata  o  a  pagamento,
aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle societa' private e
pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento
o dei parcheggi. Con  provvedimento  del  sindaco  possono,  inoltre,
essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti  delle  aziende
municipalizzate o delle imprese addette  alla  raccolta  dei  rifiuti
urbani  e  alla  pulizia  delle  strade  funzioni  di  prevenzione  e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di  fermata
connesse all'espletamento delle predette attivita'. 
  2. Le funzioni di prevenzione e accertamento  delle  violazioni  in
materia  di  sosta  e  di  fermata   sono   svolte   dal   personale,
nominativamente designato in tale funzione con il  provvedimento  del
sindaco di cui  al  comma  1,  previo  accertamento  dell'assenza  di
precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e  il  superamento
di un'adeguata formazione. Tale  personale,  durante  lo  svolgimento
delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. 
  3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche  al
personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico  di
persone. A tale personale  sono  inoltre  conferite,  con  le  stesse
modalita'  di  cui  al  comma  1,  le  funzioni  di   prevenzione   e
accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie
e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. 
  4. Al personale di cui al presente articolo e' conferito il  potere
di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e  158,
in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi  dei  commi  1  e  2,
nonche' di disporre la rimozione dei veicoli ai  sensi  dell'articolo
159, limitatamente agli ambiti  oggetto  di  affidamento  di  cui  al
presente articolo. Al suddetto personale e' conferito  il  potere  di
contestazione nonche' di redazione e sottoscrizione  del  verbale  di
accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale  di
cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma  3  e',  altresi',
conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia
di  sosta  o  di  fermata  in  aree  limitrofe   a   quelle   oggetto
dell'affidamento o di gestione dell'attivita' di  propria  competenza
che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli  spazi  per
la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o  delle
strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente  dalle
societa' di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo  periodo,
ha possibilita' di accertare violazioni relative alla  sosta  o  alla
fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle  aree  oggetto
dell'affidamento solo quando queste costituiscono  lo  spazio  minimo
indispensabile per compiere le  manovre  necessarie  a  garantire  la
concreta  fruizione  dello  spazio  di  sosta  regolamentata  o   del
parcheggio oggetto dell'affidamento. 
  5.  L'attivita'  sanzionatoria  di  cui   al   presente   articolo,
successiva all'emissione  del  verbale  da  parte  del  personale,  e
l'organizzazione   del   relativo   servizio   sono   di   competenza
dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici  o  i  comandi  a
cio' preposti, a cui compete anche tutta l'attivita' autorizzativa  e
di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle societa' di
cui ai commi 1, 2 e 3 la  facolta'  di  esercitare  tutte  le  azioni
necessarie al  recupero  delle  evasioni  tariffarie  e  dei  mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi  e  le
penali. Le modalita' operative  e  gli  importi  di  tali  azioni  di
recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto  concedente  ed
il concessionario. 
  6.  Ai  fini  dell'accertamento  nonche'  per  la  redazione  della
documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente  articolo
e'  possibile  ricorrere  all'uso  della  tecnologia  digitale  e   a
strumenti elettronici e fotografici. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
  e) all'articolo 37, il comma 3 e' abrogato; 
  f) all'articolo 75, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con
proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone di cui  all'articolo
85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o  a  servizio  di
linea per trasporto di persone  di  cui  all'articolo  87,  che  sono
soggetti all'accertamento di cui al comma 2»; 
  g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti  i
seguenti: «Con decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie  di
modifica delle caratteristiche costruttive e  funzionali,  anche  con
riferimento  ai  veicoli  con  adattamenti   per   le   persone   con
disabilita', per le quali la visita e prova di cui al  primo  periodo
non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresi',
le modalita' e le procedure per gli  accertamenti  e  l'aggiornamento
della carta di circolazione»; 
  h) all'articolo 94: 
  1) al comma 2, le parole: «procede all'aggiornamento della carta di
circolazione»    sono    sostituite    dalle    seguenti:    «procede
all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei  veicoli  di  cui  agli
articoli 225 e 226»; 
  2) al comma 4, dopo le parole: «l'aggiornamento» sono  inserite  le
seguenti: «dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli»; 
  i) all'articolo 126: 
  1) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la
commissione medica locale di cui  all'articolo  119,  comma  4,  agli
accertamenti per la  verifica  della  persistenza  dei  requisiti  di
idoneita' psicofisica richiesti per il  rinnovo  di  validita'  della
patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta,
un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale  della
procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio  di  guida
e' subordinato alla  verifica  dell'insussistenza  di  condizioni  di
ostativita' presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di
cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida  non
e' rilasciato ai titolari di patente di guida che  devono  sottoporsi
agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187,  comma
6»; 
  2) al comma 9, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Chi ha
rinnovato    la    patente    di    guida     presso     un'autorita'
diplomatico-consolare  italiana  in  uno   Stato   non   appartenente
all'Unione europea o allo  Spazio  economico  europeo  ha  l'obbligo,
entro sei mesi dalla riacquisizione della  residenza  in  Italia,  di
rinnovare la patente stessa secondo la procedura  ordinaria  prevista
al comma 8»; 
  3) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  «10-bis. La commissione medica  locale  di  cui  all'articolo  119,
comma 4, che, a seguito di accertamento  dell'idoneita'  psicofisica,
valuta che il  conducente  debba  procedere  al  declassamento  della
patente  di  guida,  trasmette,  per  via  informatica,  i  dati  del
conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e
alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti  e  modalita'
di trasmissione dei dati della commissione medica locale  all'Ufficio
centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,
gli affari generali ed il personale  sono  fissati  con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  l) all'articolo 145, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la
precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili
o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio. 
  4-ter. Lungo le strade urbane  i  conducenti  degli  altri  veicoli
hanno l'obbligo di dare la precedenza  ai  velocipedi  che  circolano
sulle corsie ciclabili»; 
  m) all'articolo 148, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. Lungo le  strade  urbane  ciclabili  il  conducente  di  un
autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede  e'  tenuto  ad
usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza
laterale di sicurezza in considerazione  della  minore  stabilita'  e
della  probabilita'  di  ondeggiamenti  e  deviazioni  da  parte  del
velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un  velocipede,
il conducente dell'autoveicolo valuta  l'esistenza  delle  condizioni
predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i
veicoli, riducendo  particolarmente  la  velocita',  ove  necessario,
affinche'  la  manovra  di  sorpasso  sia  compiuta  a   ridottissima
velocita' qualora le circostanze lo  richiedano.  Chiunque  viola  le
disposizioni  del  presente   comma   e'   soggetto   alle   sanzioni
amministrative di cui al comma 16, primo periodo»; 
  n) all'articolo 150, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui e'  consentita
la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma
1,  lettera  i-bis),  qualora  risulti  non  agevole  l'incrocio,   i
conducenti  degli  altri  veicoli  devono  dare  la   precedenza   ai
velocipedi che circolano sulla  corsia  ciclabile  per  doppio  senso
ciclabile»; 
  o) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole: «, ad eccezione dei tricicli, di  cilindrata  non
inferiore a 250 cm3 se a motore termico e  comunque  di  potenza  non
inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo
un passeggero oltre al conducente»; 
  p) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: «e per quelli adibiti
a locazione senza conducente» sono inserite le  seguenti:  «,  ovvero
con facolta' di acquisto in leasing,»; 
  q) all'articolo 182: 
  1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Le  disposizioni  del  comma  1  non  si  applicano   alla
circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili»; 
  2) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. I velocipedi  devono  transitare  sulle  piste  loro  riservate
ovvero sulle corsie ciclabili o sulle  corsie  ciclabili  per  doppio
senso ciclabile, quando esistono, salvo il  divieto  per  particolari
categorie di essi, con le modalita'  stabilite  nel  regolamento.  Le
norme previste  dal  regolamento  per  la  circolazione  sulle  piste
ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili
e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile»; 
  3) al comma 9-ter, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'area delimitata e' accessibile attraverso  una  corsia  o  da  una
pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul  lato
destro in prossimita' dell'intersezione»; 
  r)  all'articolo  201,  comma  1-bis,  lettera   g),   le   parole:
«attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17,  comma  133-bis,
della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «
o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai
sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti.  Con  il  medesimo  regolamento  sono
definite  le  condizioni  per  l'installazione  e   l'esercizio   dei
dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione  delle
violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso,  all'interno  ed
in uscita nelle corsie,  strade,  aree  e  zone  di  cui  al  periodo
precedente,  nonche'  il  controllo  della   durata   di   permanenza
all'interno delle medesime zone». 
  5-quater. L'articolo 74 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' abrogato. 
  5-quinquies. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n.  120,  e'
abrogato. 
  5-sexies. Il regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo  201,  comma  1-bis,
lettera g), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. 
  5-septies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. In considerazione dello stato di  emergenza  nazionale  di  cui
alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29
luglio 2020, e' autorizzata la circolazione fino al 31  ottobre  2020
dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle  attivita'  di
visita e prova di cui agli articoli 75  e  78  o  alle  attivita'  di
revisione di cui all'articolo 80 del decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, ed e' rispettivamente autorizzata la circolazione  fino
al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai  medesimi  controlli
entro il 30  settembre  2020  nonche'  la  circolazione  fino  al  28
febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi  controlli  entro
il 31 dicembre 2020 »; 
  b) dopo il comma 4-sexies e' aggiunto il seguente: 
  «4-septies.   Al   fine   di   mitigare   gli   effetti   derivanti
dall'attuazione   delle   misure   di   contenimento   dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  nonche'  di   ridurre   i   tempi   di
espletamento delle attivita'  di  cui  all'articolo  80  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  fino  al  31  marzo  2021  gli
accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere  svolti
anche  dagli  ispettori  di  cui  al  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti  19  maggio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai  predetti  ispettori
e' riconosciuto, per lo svolgimento dell'attivita',  un  compenso,  a
carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le
modalita' di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della  legge  1°
dicembre 1986, n. 870». 
  5-octies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «Allo  scopo  di   finanziare
interventi finalizzati alla progettazione  di  ciclovie  interurbane,
come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera  a),  della
legge 11 gennaio 2018, n. 2» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Per
l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario  ciclo-turistico
appenninico dal comune di Altare, in Liguria, fino al comune di Alia,
in Sicilia»; 
  b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro  il
30 novembre 2020, sono definite  le  modalita'  di  erogazione  delle
risorse del predetto Fondo». 
  5-novies. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 98, le  parole:  «entro  il  31  ottobre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021». 
  5-decies. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  si   provvede
all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di  attuazione  del
nuovo codice della strada, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
  5-undecies. All'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  20  giugno
2002, n. 121, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°agosto
2002, n. 168, le parole: «sulle strade di cui all'articolo  2,  comma
2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero  su  singoli
tratti di esse, individuati con  apposito  decreto  del  prefetto  ai
sensi del comma 2» sono sostituite dalle  seguenti:  «sulle  restanti
tipologie di strade, ovvero su singoli tratti  di  esse,  individuati
con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2». 
  5-duodecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,  i
commi 132 e 133 sono abrogati. 
  5-terdecies. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e'
abrogato.))