Art. 38 Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche 1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 86, comma 3, dopo le parole: «e ad esse si applica la normativa vigente in materia» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica»; b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo le parole «nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di titolo abilitativo» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico»; in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.»; c) dopo l'articolo 87-ter e' inserito il seguente: «Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile). - 1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessita' e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto e' attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. 2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, e' soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonche' ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.»; d) all'articolo 88: 1) al comma 1, le parole «un'istanza unica» sono soppresse ed e' aggiunto infine il seguente periodo: «L'istanza cosi' presentata avra' valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo.»; 2) ai commi 4 e 9, le parole «gli atti di competenza delle singole amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati»; 3) al comma 7, terzo periodo, le parole «posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni», e, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici.»; d-bis) all'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8) e' aggiunto il seguente: «2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato»; e) all'articolo 105, comma 1, lettera p), il periodo «Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.» e' soppresso; e-bis) all'allegato 25: 1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: «di tipologia diversa», ovunque ricorrono, sono soppresse; 2) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-bis), del Codice: 1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale»; f) l'articolo 127 e' abrogato. Nella scheda tecnica allegata alla determina di assegnazione dei diritti d'uso sono riportate le caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento degli impianti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 259 del 2003; g) i commi 3 e 4 dell'articolo 145, nonche' l'articolo 36 ed il comma 2 dell'articolo 37 dell'allegato n. 25, sono abrogati. 2. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche e' consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attivita' all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli, contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003. La segnalazione cosi' presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003.». 3. L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, da parte degli enti locali, e' considerata attivita' libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 4. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile del 2016 n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, l'avvio dei lavori e' subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorita' locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonche' di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimita' dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, e' altresi' depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalita' di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.». 5. Al fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure autorizzative per l'istallazione di reti di telecomunicazioni, all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori puo' essere effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul marciapiede. 1-ter. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondita' proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalita' di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale. 1-quater. L'operatore e' tenuto a svolgere le attivita' di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.». 6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilita' di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualita', riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.». 6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si interpreta nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente gia' adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card gia' attivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinita' della ripresa e il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali, effettuate sotto la responsabilita' del medesimo operatore, sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti di cui all'articolo 55, comma 7 codice di cui al decreto legislativo 1° agosto, del2003, n. 259. 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere e) e g) del comma 1, valutati in 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo Economico.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 86, comma 3, 87-ter, comma 1, 88, 104, comma 1, 105, comma 1, 145, commi 3 e 4, allegato 25 (artt., 33 e 34), del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dalla presente legge nonche' il testo dell'articolo 126 del medesimo decreto legislativo: «Art. 86 (Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio). - 1. - 2. Omissis 3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonche' le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unita' immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale. 4. - 9. Omissis.» «Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, e' sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli. I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.» «Art. 88 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico). - 1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n.13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza cosi' presentata avra' valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. 2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. 3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento puo' convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione. 4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. 5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonche' la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune puo' mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. 7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici. 7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, e' rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata di idonea e completa documentazione tecnica. 8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, e' presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza e' sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al periodo precedente. 9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica. 11. Le figure giuridiche soggettive alle quali e' affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attivita' strumentali ed, in specie, delle attivita' di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale. 12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita' istituzionali.» «Art. 104 (Attivita' soggette ad autorizzazione generale). - 1. L'autorizzazione generale e' in ogni caso necessaria nei seguenti casi: a) installazione di una o piu' stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a: 1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici; 2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione; 3) sistemi di ricerca spaziale; 4) sistemi di esplorazione della Terra; 5) sistemi di operazioni spaziali; 6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari; 7) sistemi di ausilio alla meteorologia; 8) sistemi di radioastronomia. b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a); c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo: 1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonche' le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1; 2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale e' richiesta nel caso: 2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a); 2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna; 2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione; 2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave; 2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attivita' sportive ed agonistiche; 2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone; 2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attivita' professionali sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate; 2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8); 2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato. 3) 2. Omissis.» «Art. 105 (Libero uso). - 1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare: a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5; b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan; c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario; d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme; e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali; f) telecomandi dilettantistici; g) applicazioni induttive; h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali; i) ausilii per handicappati; j) applicazioni medicali di debolissima potenza; k) applicazioni audio senza fili; l) apriporta; m) radiogiocattoli; n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga; o) apparati non destinati ad impieghi specifici; p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB" o assimilate, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilita' di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori. 2. - 3. Omissis.» «Art. 145 (Banda cittadina - CB). - 1. - 2. Omissis 3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato; b) indicazione della sede dell'impianto; c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili; d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2. 4. Alla dichiarazione e' allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita la potesta' o la tutela. 5. Omissis. «Allegato n. 25-Art. 33 (Contributo per istruttoria). - 1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione generale, di cui all'articolo 107 del Codice e' tenuto al pagamento di un contributo per istruttoria. Tale contributo e' pari: a) per le reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali: 1) a euro 250,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza massima di 20 apparati; 2) a euro 500,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 50 apparati; 3) a euro 1.000,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 100 apparati, ovvero sia costituito, in tutto o in parte, da un sistema di comunicazioni effettuate con strumenti ottici di tipo laser; 4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati, sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 20,00 per ogni 100 o frazione di 100 apparati e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00; b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1) del Codice: 1) ad euro 100,00 in caso di collegamenti di lunghezza fino a 2 km e di utilizzo fino a 5 tipologie di apparati; 2) ad euro 300,00 in caso di collegamenti da oltre 2 km fino a 20 km e di utilizzo da 6 fino a 15 tipologie di apparati; 3) ad euro 600,00 in caso di collegamenti da oltre 20 km fino a 40 km e di utilizzo da 16 fino a 30 tipologie di apparati; 4) nel caso di distanze superiori ai 40 km e di impiego di tipologie di apparati superiori a 30 sono dovute quote aggiuntive di 20,00 euro per ogni km eccedente e di 20,00 euro per ogni 3 tipologie di apparati; c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice: 1) a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati; 2) a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati; 3) a euro 100,00 per ogni domanda con apparati superiori a 15. 2. - 3. Omissis.» «Allegato 25-Art. 34 (Contributo per vigilanza e mantenimento). - 1. Per l'attivita' di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo 33 e' tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre. Tale contributo e' pari: a) nei casi di reti di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali: 1) a euro 200,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 1); 2) a euro 400,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 2); 3) a euro 800,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 3); 4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 200,00 per ogni 50 apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro 50.000,00; b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), del Codice: 1) a euro 50,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 1); 2) a euro 100,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma1, lettera b), numero 2); 3) a euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 3); 4) a euro 500,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4); c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice: 1) a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati; 2) a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati; 3) a euro 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati. c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-bis), del Codice: 1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale. 2.Omissis.» «Art. 126 (Concessione dei diritti individuali di uso). - 1. L'impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente assegnazione di frequenza e' subordinato alla concessione del relativo diritto individuale di uso. I diritti individuali di uso sono concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate. 2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica. 3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso per l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche e' consentito a sussidio di attivita' industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario.» - L'art. 127 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, abrogato dalla presente legge, recava: "Stazione radioelettrica". - Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Art. 82 (Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche). - 1. Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e le relative prerogative conferite da esso al Governo, nonche' quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche e' stabilito quanto segue. 2. Le imprese che svolgono attivita' di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del capo II del titolo II del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi. 2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche e' consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attivita' all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli, contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003. La segnalazione cosi' presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003. 3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza. 4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacita' di rete e della qualita' del servizio da parte degli utenti, dando priorita' alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unita' di emergenza della Presidenza del Consiglio dei ministri o dalle unita' di crisi regionali. 5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilita' e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio. 6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48: «Art. 5 (Patti per l'attuazione della sicurezza urbana). - 1. Omissis 2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi: a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalita' diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimita', in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonche' attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza; b) promozione e tutela della legalita', anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonche' la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici; c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3; c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarieta' sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalita', anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalita' del Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale. 2-bis. 2-quinquies. Omissis» - Si riporta il testo degli articoli 99 e 104 del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettriche: «Art. 99 (Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato). - 1. L'attivita' di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato e' libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanita' pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice. 2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocita'. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni. 3. L'attivita' di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, e' assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. 4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attivita'. Il soggetto interessato e' abilitato ad iniziare la propria attivita' a decorrere dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze. 5. Sono in ogni caso libere le attivita' di cui all'articolo 105, nonche' la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in piu' fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purche' contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprieta' del privato con altra comune, purche' non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o piu' fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purche' collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.» «Art. 104 (Attivita' soggette ad autorizzazione generale). - 1. L'autorizzazione generale e' in ogni caso necessaria nei seguenti casi: a) installazione di una o piu' stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a: 1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici; 2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione; 3) sistemi di ricerca spaziale; 4) sistemi di esplorazione della Terra; 5) sistemi di operazioni spaziali; 6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari; 7) sistemi di ausilio alla meteorologia; 8) sistemi di radioastronomia; b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a); c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo: 1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonche' le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1; 2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale e' richiesta nel caso: 2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a); 2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna; 2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione; 2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave; 2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attivita' sportive ed agonistiche; 2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone; 2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attivita' professionali sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate; 2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8). 2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato. 3) 2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.». - Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2016, n. 57, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Coordinamento delle opere di genio civile ed accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' e' effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi del citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione. 1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori puo' essere effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul marciapiede. 1-ter. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondita' proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalita' di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale. 1-quater. L'operatore e' tenuto a svolgere le attivita' di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche deve soddisfare ogni ragionevole domanda di coordinamento di opere di genio civile, presentata da operatori di rete, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie. Tali domande sono soddisfatte a condizione che: a) non implichino costi supplementari, ulteriori rispetto a quelli connessi all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita', inclusi quelli causati da ulteriori ritardi, per le opere di genio civile previste inizialmente; b) non impediscano il controllo del coordinamento dei lavori; c) la domanda di coordinamento sia presentata al piu' presto e in ogni caso almeno un mese prima della presentazione del progetto definitivo alle autorita' competenti per il rilascio delle autorizzazioni. 3. Se, entro un mese dalla data di ricezione della richiesta formale di negoziazione, non viene raggiunto un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile a norma dei commi 1 e 2, ciascuna delle parti puo' rivolgersi all'Organismo di cui all'articolo 9 perche' emetta entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta una decisione vincolante di composizione della controversia, anche in ordine a termini, condizioni e prezzi. 4. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto puo' prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai commi da 1 a 3 per opere di genio civile di modesta entita', in termini di valore, dimensioni o durata, ed in caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate e' offerta la possibilita' di esprimere osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro il termine di trenta giorni. Il decreto con l'indicazione delle esenzioni e' notificato alla Commissione europea.» «Art. 7 (Disposizioni per la semplificazione nel rilascio delle autorizzazioni). - 1. All'articolo 88, comma 7, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni", le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "otto giorni". 2. Il comma 8 dell'articolo 88 del medesimo Codice e' sostituito dal seguente: "8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, e' presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza e' sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al periodo precedente.". 2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori e' subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorita' locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonche' di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimita' dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, e' altresi' depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalita' di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. 2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attivita' di scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate con la soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori. A seguito delle suddette indagini, dei cui esiti, valutati dalla soprintendenza, si tiene conto nella progettazione dell'intervento, in considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso il soprintendente puo' prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di scavo.». - Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2001, n .55, come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Competenze delle regioni, delle province e dei comuni). - 1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' nonche' dei criteri e delle modalita' fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorita' indipendenti: a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5; b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle; c) le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformita' a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti; d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione; e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1); f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilita' ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio. 3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. 5. Le attivita' di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni. 6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilita' di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualita', riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189: «46. - Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti gia' clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identita' digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Per il testo dell'articolo 55, comma 7, del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si veda nei riferimenti normativi all'articolo 27-bis.