Art. 38
Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni
elettroniche
1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 86, comma 3, dopo le parole: «e ad esse si
applica la normativa vigente in materia» sono aggiunte le seguenti:
«, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento
alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni
elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua
il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti
di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si
applica la disciplina edilizia e urbanistica»;
b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo le parole «nel caso di
modifiche delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di
titolo abilitativo» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le
modifiche relative al profilo radioelettrico»; in fine, e' aggiunto
il seguente periodo: «I medesimi organismi di cui al primo periodo si
pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento
dell'autocertificazione.»;
c) dopo l'articolo 87-ter e' inserito il seguente:
«Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile). - 1.
Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il
potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza,
o per esigenze di sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni,
spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare
delle anzidette necessita' e comunque entro e non oltre centoventi
giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa
comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.
L'impianto e' attivabile qualora, entro trenta giorni dalla
presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo
competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo
un provvedimento di diniego.
2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui
permanenza in esercizio non superi i sette giorni, e' soggetta ad
autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla
realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi
competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonche' ad ulteriori enti di
competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo
elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in
deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.»;
d) all'articolo 88:
1) al comma 1, le parole «un'istanza unica» sono soppresse ed
e' aggiunto infine il seguente periodo: «L'istanza cosi' presentata
avra' valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili
connessi agli interventi di cui al presente articolo.»;
2) ai commi 4 e 9, le parole «gli atti di competenza delle
singole amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti di
assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli
scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di
competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o
servizi pubblici interessati»;
3) al comma 7, terzo periodo, le parole «posa di cavi o tubi
aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine e'
ridotto a otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «posa di cavi
o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti
esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni»,
e, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «I predetti
termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per
l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti,
aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili
appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri
enti pubblici.»;
d-bis) all'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8)
e' aggiunto il seguente:
«2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati
concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione
della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle
telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di
difesa e sicurezza dello Stato»;
e) all'articolo 105, comma 1, lettera p), il periodo «Rimane
fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.»
e' soppresso;
e-bis) all'allegato 25:
1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: «di tipologia
diversa», ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
«c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c),
numero 2.8-bis), del Codice:
1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello
stesso ambito provinciale;
2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati
nello stesso ambito provinciale;
3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati
nello stesso ambito provinciale;
4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati
nello stesso ambito provinciale;
5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori
ubicati nello stesso ambito provinciale»;
f) l'articolo 127 e' abrogato. Nella scheda tecnica allegata alla
determina di assegnazione dei diritti d'uso sono riportate le
caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento
degli impianti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 259
del 2003;
g) i commi 3 e 4 dell'articolo 145, nonche' l'articolo 36 ed il
comma 2 dell'articolo 37 dell'allegato n. 25, sono abrogati.
2. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma
2, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali,
alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni
elettroniche e' consentito effettuare gli interventi di scavo,
installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica
mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio
attivita' all'amministrazione locale competente e agli organismi
competenti a effettuare i controlli, contenente le informazioni di
cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n.
259 del 2003. La segnalazione cosi' presentata ha valore di istanza
unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione
delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il
conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi,
comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture
per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si
applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 87-bis del
decreto legislativo n. 259 del 2003.».
3. L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di
cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
aprile 2017, n. 48, da parte degli enti locali, e' considerata
attivita' libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui
agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259.
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Qualora siano
utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a
basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini
dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18
aprile del 2016 n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, l'avvio dei
lavori e' subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte
dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e
all'autorita' locale competente, di documentazione cartografica
prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e
a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonche'
di documentazione fotografica sullo stato attuale della
pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione
dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano
realizzati in prossimita' dei medesimi sottoservizi preesistenti.
L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici
giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora
la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri
storici, e' altresi' depositato presso la soprintendenza apposito
elaborato tecnico che dia conto delle modalita' di risistemazione
degli spazi oggetto degli interventi.».
5. Al fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure
autorizzative per l'istallazione di reti di telecomunicazioni,
all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture
digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale,
la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli
operatori puo' essere effettuata con la metodologia della micro
trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale
riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con
profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito
urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul
marciapiede.
1-ter. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme
restando le caratteristiche di larghezza e profondita' proposte
dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura
a banda ultra larga, puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori
accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le
concrete modalita' di lavorazione allo scopo di garantire le
condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della
sovrastruttura stradale.
1-quater. L'operatore e' tenuto a svolgere le attivita' di scavo
e riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno
all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.».
6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6
e' sostituito dal seguente: «6. I comuni possono adottare un
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti
sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della
possibilita' di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree
generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di
comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di
incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti
contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli
obiettivi di qualita', riservati allo Stato ai sensi dell'articolo
4.».
6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124,
si interpreta nel senso che le misure di identificazione in via
indiretta o da remoto del cliente gia' adottate dagli operatori di
telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione
di S.I.M. card gia' attivate, basate su sistemi di registrazione
audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta
e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento
dell'utente, la genuinita' della ripresa e il rispetto delle norme a
tutela della riservatezza dei dati personali, effettuate sotto la
responsabilita' del medesimo operatore, sono ritenute compatibili con
le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti di cui all'articolo 55,
comma 7 codice di cui al decreto legislativo 1° agosto, del2003, n.
259.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere e) e g) del
comma 1, valutati in 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dello Sviluppo Economico.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 86, comma 3,
87-ter, comma 1, 88, 104, comma 1, 105, comma 1, 145, commi
3 e 4, allegato 25 (artt., 33 e 34), del citato decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dalla
presente legge nonche' il testo dell'articolo 126 del
medesimo decreto legislativo:
«Art. 86 (Infrastrutture di comunicazione elettronica e
diritti di passaggio). - 1. - 2. Omissis
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di
infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica
in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga,
effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate
ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di
cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di
proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse si applica
la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle
autorizzazioni per la realizzazione della rete di
comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa
collegati per le quali si attua il regime di
semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di
comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non
si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Gli
elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta
velocita' e le altre infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonche' le
opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle
reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in
fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda
ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da
chiunque posseduti, non costituiscono unita' immobiliari ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle
finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della
determinazione della rendita catastale.
4. - 9. Omissis.»
«Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli
impianti). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione
degli investimenti per il completamento delle reti di
comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle
caratteristiche degli impianti gia' provvisti di titolo
abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo
radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non
superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma
non superiori a 1,5 metri quadrati, e' sufficiente
un'autocertificazione descrittiva della variazione
dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli
obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare
contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi
organismi che hanno rilasciato i titoli. I medesimi
organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro
trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.»
«Art. 88 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo
pubblico). - 1. Qualora l'installazione di infrastrutture
di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione
di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e
l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati
sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai
modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non
predisposti, al modello C di cui all'allegato n.13,
all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica
proprietaria delle aree. L'istanza cosi' presentata avra'
valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili
connessi agli interventi di cui al presente articolo.
2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il
termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal
momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento
puo' convocare, con provvedimento motivato, una conferenza
di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive
direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro
trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione,
adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di assenso, comunque denominati e
necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali
opere civili indicate nel progetto, di competenza delle
amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una
decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il Codice, le disposizioni di cui
all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta
l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle
eventuali opere civili indicati nel progetto, nonche' la
concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario
all'installazione delle infrastrutture. Il Comune puo'
mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di
una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla
presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione
abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di
servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel
caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di
scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine
e' ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche,
apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi
o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e
siti esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto
a otto giorni. I predetti termini si applicano anche alle
richieste di autorizzazione per l'esecuzione di
attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree
del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni
immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti
locali e agli altri enti pubblici.
7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione
di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4,
relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e
privata, ivi compresi gli interventi sui beni di cui
all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo decreto
legislativo n. 42 del 2004, e' rilasciata entro il termine
di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte
della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia
corredata di idonea e completa documentazione tecnica.
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di
piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione,
conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, e'
presentata allo sportello unico individuato nel comune di
maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza e'
sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal
comune di cui al periodo precedente.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi
deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei
presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso,
comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli
scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto,
di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei
gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale
altresi' come dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione
e dell'esito della conferenza viene tempestivamente
informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia
espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il Codice, le disposizioni di cui
all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni.
10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93,
nessuna altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti
pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di
aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del
suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare
le infrastrutture di comunicazione elettronica.
11. Le figure giuridiche soggettive alle quali e'
affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto,
con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di
consentire ai titolari di autorizzazione generale una
corretta pianificazione delle rispettive attivita'
strumentali ed, in specie, delle attivita' di installazione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I
programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere
notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad
altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di
cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento
in un apposito archivio telematico consultabile dai
titolari dell'autorizzazione generale.
12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o
titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base
di accordi commerciali a condizioni eque e non
discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie
infrastrutture civili disponibili, a condizione che non
venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita'
istituzionali.»
«Art. 104 (Attivita' soggette ad autorizzazione
generale). - 1. L'autorizzazione generale e' in ogni caso
necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o piu' stazioni
radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di
terra e via satellite richiedenti una assegnazione di
frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili
marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di
radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia.
b) installazione od esercizio di una rete di
comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde
convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto
previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano
bande di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle
stesse bande e con protezione da interferenze provocate da
stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti
dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni;
in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di
radioamatore nonche' le stazioni e gli impianti di cui
all'articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di
debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale e'
richiesta nel caso:
2.1) di installazione od esercizio di reti locali
a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto
dall'articolo 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su
strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso
sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a
fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della
caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio ad imprese industriali,
commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di
spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione od esercizio di
apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza
della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra
piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di
organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di
servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.5) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio alle attivita' sportive ed
agonistiche; 2.6) di installazione od esercizio di
apparecchi per ricerca persone;
2.7) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio alle attivita' professionali
sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate;
2.8) di installazione od esercizio di
apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo
diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8);
2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati
concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla
raccomandazione della Conferenza europea delle
amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni
CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e
sicurezza dello Stato.
3)
2. Omissis.»
«Art. 105 (Libero uso). - 1. Sono di libero uso le
apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo,
senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima
distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli
rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le
quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito
del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di
allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni
non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l'individuazione di vittime da
valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina -
CB" o assimilate, sempre che per queste ultime risultino
escluse la possibilita' di chiamata selettiva e l'adozione
di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da
terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di
effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di
programmi o comunicati destinati alla generalita' degli
ascoltatori.
2. - 3. Omissis.»
«Art. 145 (Banda cittadina - CB). - 1. - 2. Omissis
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al
Ministero una dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza
o domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e
portatili;
d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma
2.
4. Alla dichiarazione e' allegata, per i minorenni non
emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione
delle responsabilita' civili da parte di chi esercita la
potesta' o la tutela.
5. Omissis.
«Allegato n. 25-Art. 33 (Contributo per istruttoria). -
1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire
una autorizzazione generale, di cui all'articolo 107 del
Codice e' tenuto al pagamento di un contributo per
istruttoria. Tale contributo e' pari:
a) per le reti di comunicazione elettronica su
supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici,
di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice,
che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla
trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di
segnali:
1) a euro 250,00 nel caso in cui l'impianto abbia
una consistenza massima di 20 apparati;
2) a euro 500,00 nel caso in cui l'impianto abbia
una consistenza fino a 50 apparati;
3) a euro 1.000,00 nel caso in cui l'impianto abbia
una consistenza fino a 100 apparati, ovvero sia costituito,
in tutto o in parte, da un sistema di comunicazioni
effettuate con strumenti ottici di tipo laser;
4) nel caso di impianti con consistenza superiore a
100 apparati, sono dovute, oltre al contributo di cui al
numero 3), quote aggiuntive di euro 20,00 per ogni 100 o
frazione di 100 apparati e comunque fino ad un massimo di
euro 5.000,00;
b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1,
lettera c), numero 2.1) del Codice:
1) ad euro 100,00 in caso di collegamenti di
lunghezza fino a 2 km e di utilizzo fino a 5 tipologie di
apparati;
2) ad euro 300,00 in caso di collegamenti da oltre
2 km fino a 20 km e di utilizzo da 6 fino a 15 tipologie di
apparati;
3) ad euro 600,00 in caso di collegamenti da oltre
20 km fino a 40 km e di utilizzo da 16 fino a 30 tipologie
di apparati;
4) nel caso di distanze superiori ai 40 km e di
impiego di tipologie di apparati superiori a 30 sono dovute
quote aggiuntive di 20,00 euro per ogni km eccedente e di
20,00 euro per ogni 3 tipologie di apparati;
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1,
lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
1) a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5
apparati;
2) a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15
apparati;
3) a euro 100,00 per ogni domanda con apparati
superiori a 15.
2. - 3. Omissis.»
«Allegato 25-Art. 34 (Contributo per vigilanza e
mantenimento). - 1. Per l'attivita' di vigilanza del
servizio e di mantenimento delle condizioni previste per
l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo
33 e' tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso
l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale
decorre. Tale contributo e' pari:
a) nei casi di reti di reti di comunicazione
elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con
sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera
b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano
apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o
all'instradamento di segnali:
1) a euro 200,00 nel caso di cui all'articolo 33,
comma 1, lettera a), numero 1);
2) a euro 400,00 nel caso di cui all'articolo 33,
comma 1, lettera a), numero 2);
3) a euro 800,00 nel caso di cui all'articolo 33,
comma 1, lettera a), numero 3);
4) nel caso di impianti con consistenza superiore a
100 apparati sono dovute, oltre al contributo di cui al
numero 3), quote aggiuntive di euro 200,00 per ogni 50
apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro
50.000,00;
b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1,
lettera c), numero 2.1), del Codice:
1) a euro 50,00 nel caso di cui all'articolo 33,
comma 1, lettera b), numero 1);
2) a euro 100,00 nel caso di cui all'articolo 33,
comma1, lettera b), numero 2);
3) a euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 33,
comma 1, lettera b), numero 3);
4) a euro 500,00 nel caso di cui all'articolo 33,
comma 1, lettera b), numero 4);
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1,
lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
1) a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10
apparati;
2) a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100
apparati;
3) a euro 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100
apparati.
c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma
1, lettera c), numero 2.8-bis), del Codice:
1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori
ubicati nello stesso ambito provinciale;
2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati
concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati
concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati
concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati
concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale.
2.Omissis.»
«Art. 126 (Concessione dei diritti individuali di uso).
- 1. L'impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica
richiedente assegnazione di frequenza e' subordinato alla
concessione del relativo diritto individuale di uso. I
diritti individuali di uso sono concessi fino ad
esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si
ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura
pubblica.
3. La concessione a soggetti privati di diritti
individuali di uso per l'impianto o l'esercizio di stazioni
radioelettriche e' consentito a sussidio di attivita'
industriali, commerciali, artigianali, agricole e
rientranti nel settore del terziario.»
- L'art. 127 del citato decreto legislativo n. 259 del
2003, abrogato dalla presente legge, recava: "Stazione
radioelettrica".
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 82 (Misure destinate agli operatori che
forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche). -
1. Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, e le relative prerogative
conferite da esso al Governo, nonche' quanto disposto
dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al
fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e
del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche e'
stabilito quanto segue.
2. Le imprese che svolgono attivita' di fornitura di
reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate
ai sensi del capo II del titolo II del codice di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, intraprendono
misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare
le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti
e l'operativita' e continuita' dei servizi.
2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui
al comma 2, anche in deroga a quanto disposto dal decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti
adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti
e servizi di comunicazioni elettroniche e' consentito
effettuare gli interventi di scavo, installazione e
manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica
mediante la presentazione di segnalazione certificata di
inizio attivita' all'amministrazione locale competente e
agli organismi competenti a effettuare i controlli,
contenente le informazioni di cui ai modelli C e D
dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003.
La segnalazione cosi' presentata ha valore di istanza unica
effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione
delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il
conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti
abilitativi, comunque denominati, relativi alle
installazioni delle infrastrutture per impianti
radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si
applicano le procedure semplificate di cui all'articolo
87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003.
3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni
elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le
misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso
ininterrotto ai servizi di emergenza.
4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di
comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta
ragionevole di miglioramento della capacita' di rete e
della qualita' del servizio da parte degli utenti, dando
priorita' alle richieste provenienti dalle strutture e dai
settori ritenuti "prioritari" dall'unita' di emergenza
della Presidenza del Consiglio dei ministri o dalle unita'
di crisi regionali.
5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di
comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono
imprese di pubblica utilita' e assicurano interventi di
potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza
anti-contagio.
6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4
sono comunicate all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento
delle finalita' di cui al presente articolo e nel rispetto
delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare
il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti
in materia di sicurezza delle citta'), convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48:
«Art. 5 (Patti per l'attuazione della sicurezza
urbana). - 1. Omissis
2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1
perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:
a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di
criminalita' diffusa e predatoria, attraverso servizi e
interventi di prossimita', in particolare a vantaggio delle
zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche
coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti
territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia
dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini
e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte
ad esigenze straordinarie di controllo del territorio,
nonche' attraverso l'installazione di sistemi di
videosorveglianza;
b) promozione e tutela della legalita', anche
mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di
condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di
immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati,
nonche' la prevenzione di altri fenomeni che comunque
comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi
pubblici;
c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche
valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra
le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare
l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui
insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei,
aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri
istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da
consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde
pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi
dell'articolo 9, comma 3;
c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e
della solidarieta' sociale mediante azioni e progetti per
l'eliminazione di fattori di marginalita', anche
valorizzando la collaborazione con enti o associazioni
operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalita'
del Piano nazionale per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale.
2-bis. 2-quinquies. Omissis»
- Si riporta il testo degli articoli 99 e 104 del
citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
Codice delle comunicazioni elettriche:
«Art. 99 (Installazione ed esercizio di reti e servizi
di comunicazione elettronica ad uso privato). - 1.
L'attivita' di installazione di reti ed esercizio di reti o
servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato e'
libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni
stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni
introdotte da disposizioni legislative regolamentari
amministrative che prevedano un regime particolare per i
cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano
giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza
dello Stato, della protezione civile, della sanita'
pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche
disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di
entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano
anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti
all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di
appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal
presente Titolo, condizioni di piena reciprocita'. Rimane
salvo quanto previsto da trattati internazionali cui
l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. L'attivita' di installazione ed esercizio di reti o
servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta
eccezione di quanto previsto al comma 5, e' assoggettata ad
una autorizzazione generale che consegue alla presentazione
della dichiarazione di cui al comma 4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una
dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
legale rappresentante della persona giuridica, o da
soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di
installare o esercire una rete di comunicazione elettronica
ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione
certificata di inizio attivita'. Il soggetto interessato e'
abilitato ad iniziare la propria attivita' a decorrere
dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta
giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare agli interessati entro il medesimo
termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. Sono
fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di
diritto d'uso di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attivita' di cui
all'articolo 105, nonche' la installazione, per proprio uso
esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per
collegamenti nel proprio fondo o in piu' fondi dello stesso
proprietario, possessore o detentore purche' contigui,
ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una
parte di proprieta' del privato con altra comune, purche'
non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico. Parti dello stesso fondo o piu' fondi dello
stesso proprietario, possessore o detentore si considerano
contigui anche se separati, purche' collegati da opere
permanenti di uso esclusivo del proprietario, che
consentano il passaggio pedonale o di mezzi.»
«Art. 104 (Attivita' soggette ad autorizzazione
generale). - 1. L'autorizzazione generale e' in ogni caso
necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o piu' stazioni
radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di
terra e via satellite richiedenti una assegnazione di
frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili
marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di
radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia;
b) installazione od esercizio di una rete di
comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde
convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto
previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano
bande di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle
stesse bande e con protezione da interferenze provocate da
stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti
dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni;
in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di
radioamatore nonche' le stazioni e gli impianti di cui
all'articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di
debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale e'
richiesta nel caso:
2.1) di installazione od esercizio di reti locali
a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto
dall'articolo 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su
strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso
sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a
fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della
caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio ad imprese industriali,
commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di
spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione od esercizio di
apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza
della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra
piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di
organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di
servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.5) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio alle attivita' sportive ed
agonistiche;
2.6) di installazione od esercizio di apparecchi
per ricerca persone;
2.7) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio alle attivita' professionali
sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate;
2.8) di installazione od esercizio di
apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo
diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).
2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati
concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla
raccomandazione della Conferenza europea delle
amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni
CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e
sicurezza dello Stato.
3)
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche
delle apparecchiature sono definite a norma del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante Attuazione
della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a
ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita', pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 2016, n. 57, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Coordinamento delle opere di genio civile ed
accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge
1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture
fisiche e ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare
accordi per il coordinamento di opere di genio civile con
operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti
di comunicazione elettronica ad alta velocita'. In assenza
di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti
di comunicazione elettronica ad alta velocita' e'
effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso
impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo
6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,
comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto
ministeriale da adottarsi ai sensi del citato articolo 6,
comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano
applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento
nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale
italiano di unificazione.
1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle
infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime
stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda
ultra larga da parte degli operatori puo' essere effettuata
con la metodologia della micro trincea attraverso
l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di
ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con
profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in
ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del
bordo stradale o sul marciapiede.
1-ter. L'ente titolare o gestore della strada o
autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza
e profondita' proposte dall'operatore in funzione delle
esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga,
puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori
accorgimenti in merito al posizionamento
dell'infrastruttura e le concrete modalita' di lavorazione
allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non
alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
1-quater. L'operatore e' tenuto a svolgere le attivita'
di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non
arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale
interessata dai lavori.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40
della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di
infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue
direttamente o indirettamente opere di genio civile
finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche deve
soddisfare ogni ragionevole domanda di coordinamento di
opere di genio civile, presentata da operatori di rete,
secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie. Tali
domande sono soddisfatte a condizione che:
a) non implichino costi supplementari, ulteriori
rispetto a quelli connessi all'installazione di elementi di
reti di comunicazione elettronica ad alta velocita',
inclusi quelli causati da ulteriori ritardi, per le opere
di genio civile previste inizialmente;
b) non impediscano il controllo del coordinamento dei
lavori;
c) la domanda di coordinamento sia presentata al piu'
presto e in ogni caso almeno un mese prima della
presentazione del progetto definitivo alle autorita'
competenti per il rilascio delle autorizzazioni.
3. Se, entro un mese dalla data di ricezione della
richiesta formale di negoziazione, non viene raggiunto un
accordo sul coordinamento delle opere di genio civile a
norma dei commi 1 e 2, ciascuna delle parti puo' rivolgersi
all'Organismo di cui all'articolo 9 perche' emetta entro
due mesi dalla data di ricezione della richiesta una
decisione vincolante di composizione della controversia,
anche in ordine a termini, condizioni e prezzi.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con
proprio decreto puo' prevedere esenzioni dagli obblighi di
cui ai commi da 1 a 3 per opere di genio civile di modesta
entita', in termini di valore, dimensioni o durata, ed in
caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni
devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate
e' offerta la possibilita' di esprimere osservazioni sullo
schema di decreto ministeriale entro il termine di trenta
giorni. Il decreto con l'indicazione delle esenzioni e'
notificato alla Commissione europea.»
«Art. 7 (Disposizioni per la semplificazione nel
rilascio delle autorizzazioni). - 1. All'articolo 88, comma
7, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole:
"quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"trenta giorni", le parole: "quindici giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole:
"dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "otto
giorni".
2. Il comma 8 dell'articolo 88 del medesimo Codice e'
sostituito dal seguente: "8. Qualora l'installazione delle
infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree
di proprieta' di piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza
di autorizzazione, conforme al modello D di cui
all'allegato n. 13, e' presentata allo sportello unico
individuato nel comune di maggiore dimensione demografica.
In tal caso, l'istanza e' sempre valutata in una conferenza
di servizi convocata dal comune di cui al periodo
precedente.".
2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche
esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale
in presenza di sottoservizi, ai fini dell'articolo 25,
comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
l'avvio dei lavori e' subordinato esclusivamente alla
trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione
elettronica, alla soprintendenza e all'autorita' locale
competente, di documentazione cartografica prodotta
dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato
e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture
esistenti, nonche' di documentazione fotografica sullo
stato attuale della pavimentazione. La disposizione si
applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori
alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati
in prossimita' dei medesimi sottoservizi preesistenti.
L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno
quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza
competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi
interessi spazi aperti nei centri storici, e' altresi'
depositato presso la soprintendenza apposito elaborato
tecnico che dia conto delle modalita' di risistemazione
degli spazi oggetto degli interventi.
2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a
basso impatto ambientale con minitrincea, come definita
dall'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, ai fini
dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attivita' di
scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate
con la soprintendenza, in relazione alle caratteristiche
delle aree interessate dai lavori. A seguito delle suddette
indagini, dei cui esiti, valutati dalla soprintendenza, si
tiene conto nella progettazione dell'intervento, in
considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le
tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate
dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti,
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. In ogni caso il soprintendente puo' prescrivere il
controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di
scavo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 22
febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
marzo 2001, n .55, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Competenze delle regioni, delle province e dei
comuni). - 1. Sono di competenza delle regioni, nel
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita' nonche' dei
criteri e delle modalita' fissati dallo Stato, fatte salve
le competenze dello Stato e delle autorita' indipendenti:
a) l'esercizio delle funzioni relative
all'individuazione dei siti di trasmissione e degli
impianti per telefonia mobile, degli impianti
radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai
sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto
del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e
dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
5;
b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti
con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di
fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi
dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;
c) le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni
alla installazione degli impianti di cui al presente
articolo, in conformita' a criteri di semplificazione
amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento
con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di
rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio
regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione
della popolazione;
e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni
per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);
f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze
scientifiche relative agli effetti per la salute, in
particolare quelli a lungo termine, derivanti
dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi
relativi alla tutela della salute pubblica, alla
compatibilita' ambientale ed alle esigenze di tutela
dell'ambiente e del paesaggio.
3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica
l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1,
definiscono le competenze che spettano alle province ed ai
comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31
luglio 1997, n. 249.
5. Le attivita' di cui al comma 1, riguardanti aree
interessate da installazioni militari o appartenenti ad
altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine
e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici
accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3
della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive
modificazioni.
6. I comuni possono adottare un regolamento per
assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento
a siti sensibili individuati in modo specifico, con
esclusione della possibilita' di introdurre limitazioni
alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di
stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche
di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche
in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e
urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e
sugli obiettivi di qualita', riservati allo Stato ai sensi
dell'articolo 4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 46, della
legge 4 agosto 2017, n. 124, recante Legge annuale per il
mercato e la concorrenza, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189:
«46. - Al fine di semplificare le procedure di
migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure
per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la
sostituzione di SIM card richieste da utenti gia' clienti
di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono previste misure per
l'identificazione in via indiretta del cliente, anche
utilizzando il sistema pubblico dell'identita' digitale
previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, in modo da consentire che
la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e
tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte
per via telematica. Dall'attuazione delle disposizioni
previste dal presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Per il testo dell'articolo 55, comma 7, del citato
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 27-bis.