Art. 38 
 
 
Misure  di  semplificazione  per  reti  e  servizi  di  comunicazioni
                            elettroniche 
 
  1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 86, comma 3,  dopo  le  parole:  «e  ad  esse  si
applica la normativa vigente in materia» sono aggiunte  le  seguenti:
«, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento
alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di  comunicazioni
elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua
il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti
di comunicazione elettronica mediante posa di  fibra  ottica  non  si
applica la disciplina edilizia e urbanistica»; 
    b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo  le  parole  «nel  caso  di
modifiche delle caratteristiche  degli  impianti  gia'  provvisti  di
titolo abilitativo» sono inserite le  seguenti:  «,  ivi  incluse  le
modifiche relative al profilo radioelettrico»; in fine,  e'  aggiunto
il seguente periodo: «I medesimi organismi di cui al primo periodo si
pronunciano     entro     trenta     giorni      dal      ricevimento
dell'autocertificazione.»; 
    c) dopo l'articolo 87-ter e' inserito il seguente: 
      «Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile). - 1.
Gli  impianti  temporanei  di  telefonia  mobile,  necessari  per  il
potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di  emergenza,
o per esigenze di  sicurezza,  esigenze  stagionali,  manifestazioni,
spettacoli o altri eventi, destinati ad  essere  rimossi  al  cessare
delle anzidette necessita' e comunque entro e  non  oltre  centoventi
giorni dalla loro  collocazione,  possono  essere  installati  previa
comunicazione   di   avvio   lavori   all'amministrazione   comunale.
L'impianto  e'  attivabile  qualora,  entro   trenta   giorni   dalla
presentazione della relativa richiesta di  attivazione  all'organismo
competente ad effettuare i controlli di  cui  all'articolo  14  della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal  medesimo
un provvedimento di diniego. 
      2. L'installazione di impianti  di  telefonia  mobile,  la  cui
permanenza in esercizio non superi i sette  giorni,  e'  soggetta  ad
autocertificazione di attivazione, da  inviare  contestualmente  alla
realizzazione  dell'intervento,  all'ente  locale,   agli   organismi
competenti a effettuare i controlli  di  cui  all'articolo  14  della
legge  22  febbraio  2001,  n.  36,  nonche'  ad  ulteriori  enti  di
competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti  limiti  di  campo
elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma  opera  in
deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.»; 
    d) all'articolo 88: 
      1) al comma 1, le parole «un'istanza unica» sono  soppresse  ed
e' aggiunto infine il seguente periodo: «L'istanza  cosi'  presentata
avra' valenza  di  istanza  unica  effettuata  per  tutti  i  profili
connessi agli interventi di cui al presente articolo.»; 
      2) ai commi 4 e 9, le parole  «gli  atti  di  competenza  delle
singole amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti di
assenso, comunque denominati e necessari  per  l'effettuazione  degli
scavi e delle  eventuali  opere  civili  indicate  nel  progetto,  di
competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni  o
servizi pubblici interessati»; 
      3) al comma 7, terzo periodo, le parole «posa di  cavi  o  tubi
aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine e'
ridotto a otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «posa di  cavi
o tubi aerei o altri  elementi  di  rete  su  infrastrutture  e  siti
esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni»,
e, dopo il terzo  periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  «I  predetti
termini si applicano  anche  alle  richieste  di  autorizzazione  per
l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti,  interporti,
aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri  beni  immobili
appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli  altri
enti pubblici.»; 
  d-bis) all'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il  numero  2.8)
e' aggiunto il seguente: 
      «2.8-bis)   di   installazione   o   esercizio   di    apparati
concentratori in tecnologie LPWAN  rispondenti  alla  raccomandazione
della Conferenza europea delle amministrazioni delle  poste  e  delle
telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03,  fatte  salve  le  esigenze  di
difesa e sicurezza dello Stato»; 
    e) all'articolo 105, comma 1,  lettera  p),  il  periodo  «Rimane
fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.»
e' soppresso; 
  e-bis) all'allegato 25: 
  1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole:  «di  tipologia
diversa», ovunque ricorrono, sono soppresse; 
  2) all'articolo 34, comma 1, dopo la  lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c),
numero 2.8-bis), del Codice: 
  1) a euro 300,00 fino a 15  apparati  concentratori  ubicati  nello
stesso ambito provinciale; 
  2) a euro 500,00 da 16 fino a  40  apparati  concentratori  ubicati
nello stesso ambito provinciale; 
  3) a euro 700,00 da 41 fino a 100  apparati  concentratori  ubicati
nello stesso ambito provinciale; 
  4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati
nello stesso ambito provinciale; 
          5) a euro 1.500,00 con  oltre  300  apparati  concentratori
ubicati nello stesso ambito provinciale»; 
    f) l'articolo 127 e' abrogato. Nella scheda tecnica allegata alla
determina  di  assegnazione  dei  diritti  d'uso  sono  riportate  le
caratteristiche tecniche degli apparati  necessari  al  funzionamento
degli impianti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 259
del 2003; 
    g) i commi 3 e 4 dell'articolo 145, nonche' l'articolo 36  ed  il
comma 2 dell'articolo 37 dell'allegato n. 25, sono abrogati. 
  2.  All'articolo  82  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma
2, anche in deroga a  quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti  adottati  dagli  enti  locali,
alle  imprese  fornitrici  di  reti  e   servizi   di   comunicazioni
elettroniche  e'  consentito  effettuare  gli  interventi  di  scavo,
installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica
mediante la  presentazione  di  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' all'amministrazione  locale  competente  e  agli  organismi
competenti a effettuare i controlli, contenente  le  informazioni  di
cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al  decreto  legislativo  n.
259 del 2003. La segnalazione cosi' presentata ha valore  di  istanza
unica effettuata per tutti  i  profili  connessi  alla  realizzazione
delle  infrastrutture   oggetto   dell'istanza   medesima.   Per   il
conseguimento  dei  permessi,  autorizzazioni  e  atti   abilitativi,
comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture
per impianti radioelettrici di qualunque  tecnologia  e  potenza,  si
applicano le procedure semplificate di cui  all'articolo  87-bis  del
decreto legislativo n. 259 del 2003.». 
  3. L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di
cui all'articolo  5,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
aprile 2017, n. 48,  da  parte  degli  enti  locali,  e'  considerata
attivita' libera e non soggetta ad  autorizzazione  generale  di  cui
agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.
259. 
  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33,
il comma 2-bis e' sostituito  dal  seguente:  «2-bis.  Qualora  siano
utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di  scavo  a
basso  impatto  ambientale  in  presenza  di  sottoservizi,  ai  fini
dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18
aprile del 2016 n. 50, e per gli  immobili  sottoposti  a  tutela  ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, l'avvio dei
lavori e' subordinato  esclusivamente  alla  trasmissione,  da  parte
dell'Operatore di comunicazione elettronica,  alla  soprintendenza  e
all'autorita'  locale  competente,  di  documentazione   cartografica
prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e
a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture  esistenti,  nonche'
di   documentazione   fotografica   sullo   stato    attuale    della
pavimentazione. La disposizione si applica anche  alla  realizzazione
dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano
realizzati in prossimita'  dei  medesimi  sottoservizi  preesistenti.
L'operatore di rete comunica, con un  preavviso  di  almeno  quindici
giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza  competente.  Qualora
la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti  nei  centri
storici, e' altresi' depositato  presso  la  soprintendenza  apposito
elaborato tecnico che dia conto  delle  modalita'  di  risistemazione
degli spazi oggetto degli interventi.». 
  5. Al fine di semplificare e  ridurre  i  termini  delle  procedure
autorizzative  per  l'istallazione  di  reti  di   telecomunicazioni,
all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,  dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Al fine di  favorire  lo  sviluppo  delle  infrastrutture
digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e  autostradale,
la posa  di  infrastrutture  a  banda  ultra  larga  da  parte  degli
operatori puo' essere  effettuata  con  la  metodologia  della  micro
trincea  attraverso  l'esecuzione  di   uno   scavo   e   contestuale
riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00  cm,  con
profondita' regolabile da 10 cm fino a  massimo  35  cm),  in  ambito
urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o  sul
marciapiede. 
    1-ter. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme
restando le  caratteristiche  di  larghezza  e  profondita'  proposte
dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura
a banda ultra larga, puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori
accorgimenti in merito al  posizionamento  dell'infrastruttura  e  le
concrete  modalita'  di  lavorazione  allo  scopo  di  garantire   le
condizioni  di  sicurezza  e  non  alterare  le   prestazioni   della
sovrastruttura stradale. 
    1-quater. L'operatore e' tenuto a svolgere le attivita' di  scavo
e  riempimento  a  regola  d'arte  in  modo  da  non  arrecare  danno
all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.». 
  6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma  6
e'  sostituito  dal  seguente:  «6.  I  comuni  possono  adottare  un
regolamento per assicurare il  corretto  insediamento  urbanistico  e
territoriale  degli  impianti  e  minimizzare   l'esposizione   della
popolazione  ai  campi  elettromagnetici  con  riferimento   a   siti
sensibili  individuati  in  modo  specifico,  con  esclusione   della
possibilita' di introdurre limitazioni alla  localizzazione  in  aree
generalizzate del territorio di  stazioni  radio  base  per  reti  di
comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di
incidere,  anche  in   via   indiretta   o   mediante   provvedimenti
contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi  elettrici,
magnetici ed elettromagnetici,  sui  valori  di  attenzione  e  sugli
obiettivi di qualita', riservati allo Stato  ai  sensi  dell'articolo
4.». 
  6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017,  n.  124,
si interpreta nel senso che  le  misure  di  identificazione  in  via
indiretta o da remoto del cliente gia' adottate  dagli  operatori  di
telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di  migrazione
di S.I.M. card gia' attivate,  basate  su  sistemi  di  registrazione
audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta
e  completa  acquisizione  dei  dati  necessari   al   riconoscimento
dell'utente, la genuinita' della ripresa e il rispetto delle norme  a
tutela della riservatezza dei dati  personali,  effettuate  sotto  la
responsabilita' del medesimo operatore, sono ritenute compatibili con
le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti di cui  all'articolo  55,
comma 7 codice di cui al decreto legislativo 1° agosto,  del2003,  n.
259. 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere e) e  g)  del
comma 1, valutati in 280.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  86,  comma  3,
          87-ter, comma 1, 88, 104, comma 1, 105, comma 1, 145, commi
          3 e 4, allegato 25 (artt., 33 e  34),  del  citato  decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come  modificato  dalla
          presente legge  nonche'  il  testo  dell'articolo  126  del
          medesimo decreto legislativo: 
              «Art. 86 (Infrastrutture di comunicazione elettronica e
          diritti di passaggio). - 1. - 2. Omissis 
              3.   Le   infrastrutture   di   reti    pubbliche    di
          comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere  di
          infrastrutturazione per  la  realizzazione  delle  reti  di
          comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica
          in grado di fornire servizi di accesso a banda  ultralarga,
          effettuate anche all'interno degli edifici sono  assimilate
          ad ogni effetto alle opere di  urbanizzazione  primaria  di
          cui all'articolo 16, comma 7, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  pur  restando  di
          proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse  si  applica
          la  normativa  vigente  in  materia,  fatto  salvo   quanto
          previsto dagli  articoli  87  e  88  con  riferimento  alle
          autorizzazioni  per  la   realizzazione   della   rete   di
          comunicazioni  elettroniche  e  degli  elementi   ad   essa
          collegati  per   le   quali   si   attua   il   regime   di
          semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di
          comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non
          si  applica  la  disciplina  edilizia  e  urbanistica.  Gli
          elementi di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
          velocita' e le altre infrastrutture di  reti  pubbliche  di
          comunicazione, di cui agli articoli 87  e  88,  nonche'  le
          opere di infrastrutturazione  per  la  realizzazione  delle
          reti di comunicazione  elettronica  ad  alta  velocita'  in
          fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda
          ultralarga, effettuate anche  all'interno  di  edifici,  da
          chiunque posseduti, non costituiscono unita' immobiliari ai
          sensi  dell'articolo  2  del  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della
          determinazione della rendita catastale. 
              4. - 9. Omissis.» 
              «Art.  87-ter   (Variazioni   non   sostanziali   degli
          impianti). - 1. Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione
          degli investimenti  per  il  completamento  delle  reti  di
          comunicazione elettronica,  nel  caso  di  modifiche  delle
          caratteristiche degli impianti  gia'  provvisti  di  titolo
          abilitativo, ivi incluse le modifiche relative  al  profilo
          radioelettrico, che comportino aumenti  delle  altezze  non
          superiori a 1 metro e aumenti della  superficie  di  sagoma
          non  superiori  a  1,5  metri  quadrati,   e'   sufficiente
          un'autocertificazione    descrittiva    della    variazione
          dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e  degli
          obiettivi   di   cui   all'articolo    87,    da    inviare
          contestualmente all'attuazione dell'intervento ai  medesimi
          organismi  che  hanno  rilasciato  i  titoli.  I   medesimi
          organismi di cui al  primo  periodo  si  pronunciano  entro
          trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.» 
              «Art. 88 (Opere civili, scavi ed occupazione  di  suolo
          pubblico). - 1. Qualora l'installazione  di  infrastrutture
          di comunicazione elettronica presupponga  la  realizzazione
          di opere civili o, comunque,  l'effettuazione  di  scavi  e
          l'occupazione di suolo  pubblico,  i  soggetti  interessati
          sono tenuti  a  presentare  apposita  istanza  conforme  ai
          modelli  predisposti  dagli  Enti   locali   e,   ove   non
          predisposti,  al  modello  C  di  cui  all'allegato   n.13,
          all'Ente locale  ovvero  alla  figura  soggettiva  pubblica
          proprietaria delle aree. L'istanza cosi'  presentata  avra'
          valenza di istanza unica effettuata  per  tutti  i  profili
          connessi agli interventi di cui al presente articolo. 
              2. Il responsabile del  procedimento  puo'  richiedere,
          per una sola  volta,  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni  e  la
          rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il
          termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal
          momento dell'avvenuta integrazione documentale. 
              3. Entro il termine di  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza, il  responsabile  del  procedimento
          puo' convocare, con provvedimento motivato, una  conferenza
          di servizi, alla quale prendono parte le figure  soggettive
          direttamente interessate dall'installazione. 
              4. La conferenza di  servizi  deve  pronunciarsi  entro
          trenta giorni  dalla  prima  convocazione.  L'approvazione,
          adottata a maggioranza dei presenti,  sostituisce  ad  ogni
          effetto  gli  atti  di  assenso,  comunque   denominati   e
          necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali
          opere civili indicate nel  progetto,  di  competenza  delle
          amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi
          pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione  di
          pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. 
              5. Qualora  il  motivato  dissenso,  a  fronte  di  una
          decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
          espresso  da  un'Amministrazione   preposta   alla   tutela
          ambientale, alla tutela della  salute  o  alla  tutela  del
          patrimonio storico-artistico, la decisione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei Ministri e trovano  applicazione,  in  quanto
          compatibili  con  il  Codice,  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 14 e seguenti della legge 7  agosto  1990,  n.
          241 e successive modificazioni. 
              6.    Il    rilascio    dell'autorizzazione    comporta
          l'autorizzazione alla effettuazione  degli  scavi  e  delle
          eventuali opere civili indicati nel  progetto,  nonche'  la
          concessione del  suolo  o  sottosuolo  pubblico  necessario
          all'installazione  delle  infrastrutture.  Il  Comune  puo'
          mettere a disposizione, direttamente o per  il  tramite  di
          una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque,
          trasparenti e non discriminatorie. 
              7.  Trascorso  il  termine  di  trenta   giorni   dalla
          presentazione della domanda,  senza  che  l'Amministrazione
          abbia  concluso  il  procedimento  con   un   provvedimento
          espresso ovvero abbia  indetto  un'apposita  conferenza  di
          servizi, la medesima si intende in ogni caso  accolta.  Nel
          caso di attraversamenti di strade e comunque di  lavori  di
          scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il  termine
          e' ridotto a dieci giorni.  Nel  caso  di  apertura  buche,
          apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di  cavi
          o tubi aerei o altri elementi di rete su  infrastrutture  e
          siti esistenti, allacciamento utenti il termine e'  ridotto
          a otto giorni. I predetti termini si applicano  anche  alle
          richieste   di   autorizzazione   per    l'esecuzione    di
          attraversamenti e parallelismi su porti,  interporti,  aree
          del demanio  idrico,  marittimo,  forestale  e  altri  beni
          immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni,  agli  enti
          locali e agli altri enti pubblici. 
              7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione
          di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in
          deroga a quanto previsto dall'articolo  22,  comma  1,  del
          codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42, l'autorizzazione prevista dall'articolo  21,  comma  4,
          relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica  e
          privata, ivi  compresi  gli  interventi  sui  beni  di  cui
          all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo  decreto
          legislativo n. 42 del 2004, e' rilasciata entro il  termine
          di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da  parte
          della soprintendenza a condizione che detta  richiesta  sia
          corredata di idonea e completa documentazione tecnica. 
              8.  Qualora  l'installazione  delle  infrastrutture  di
          comunicazione elettronica interessi aree di  proprieta'  di
          piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione,
          conforme al  modello  D  di  cui  all'allegato  n.  13,  e'
          presentata allo sportello unico individuato nel  comune  di
          maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza  e'
          sempre valutata in una conferenza di servizi convocata  dal
          comune di cui al periodo precedente. 
              9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi
          deve  pronunciarsi  entro   trenta   giorni   dalla   prima
          convocazione. L'approvazione, adottata  a  maggioranza  dei
          presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di  assenso,
          comunque denominati e necessari per  l'effettuazione  degli
          scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto,
          di competenza  delle  amministrazioni,  degli  enti  e  dei
          gestori di beni  o  servizi  pubblici  interessati  e  vale
          altresi'   come   dichiarazione   di   pubblica   utilita',
          indifferibilita' ed urgenza  dei  lavori,  anche  ai  sensi
          degli articoli 12 e seguenti  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della  convocazione
          e  dell'esito  della   conferenza   viene   tempestivamente
          informato il Ministero. Qualora il  motivato  dissenso  sia
          espresso  da  un'Amministrazione   preposta   alla   tutela
          ambientale, alla tutela della  salute  o  alla  tutela  del
          patrimonio storico-artistico, la decisione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei Ministri e trovano  applicazione,  in  quanto
          compatibili  con  il  Codice,  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 14 e seguenti della legge 7  agosto  1990,  n.
          241 e successive modificazioni. 
              10. Salve  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  93,
          nessuna altra indennita' e' dovuta  ai  soggetti  esercenti
          pubblici servizi o  proprietari,  ovvero  concessionari  di
          aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni  del
          suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare
          le infrastrutture di comunicazione elettronica. 
              11. Le  figure  giuridiche  soggettive  alle  quali  e'
          affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto,
          con cadenza semestrale, i programmi relativi  a  lavori  di
          manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,   al   fine   di
          consentire  ai  titolari  di  autorizzazione  generale  una
          corretta   pianificazione   delle   rispettive    attivita'
          strumentali ed, in specie, delle attivita' di installazione
          delle  infrastrutture  di  comunicazione   elettronica.   I
          programmi  dei  lavori  di  manutenzione  dovranno   essere
          notificati in formato elettronico al Ministero,  ovvero  ad
          altro Ente all'uopo delegato, con le  stesse  modalita'  di
          cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento
          in  un  apposito  archivio  telematico   consultabile   dai
          titolari dell'autorizzazione generale. 
              12. Le figure soggettive esercenti pubblici  servizi  o
          titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla  base
          di  accordi   commerciali   a   condizioni   eque   e   non
          discriminatorie,  di  consentire  l'accesso  alle   proprie
          infrastrutture civili disponibili,  a  condizione  che  non
          venga  turbato  l'esercizio  delle   rispettive   attivita'
          istituzionali.» 
              «Art.  104  (Attivita'   soggette   ad   autorizzazione
          generale). - 1. L'autorizzazione generale e' in  ogni  caso
          necessaria nei seguenti casi: 
                a)   installazione   di   una   o    piu'    stazioni
          radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di
          terra e  via  satellite  richiedenti  una  assegnazione  di
          frequenza, con particolare riferimento a: 
                  1)  sistemi   fissi,   mobili   terrestri,   mobili
          marittimi, mobili aeronautici; 
                  2)    sistemi    di    radionavigazione    e     di
          radiolocalizzazione; 
                  3) sistemi di ricerca spaziale; 
                  4) sistemi di esplorazione della Terra; 
                  5) sistemi di operazioni spaziali; 
                  6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari; 
                  7) sistemi di ausilio alla meteorologia; 
                  8) sistemi di radioastronomia. 
                b)  installazione  od  esercizio  di  una   rete   di
          comunicazione  elettronica  su  supporto  fisico,  ad  onde
          convogliate e con sistemi ottici, ad  eccezione  di  quanto
          previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a); 
                c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano
          bande di frequenze di tipo collettivo: 
                  1) senza protezione da disturbi  tra  utenti  delle
          stesse bande e con protezione da interferenze provocate  da
          stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli  statuti
          dei servizi previsti dal piano  nazionale  di  ripartizione
          delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni;
          in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di
          radioamatore nonche' le stazioni  e  gli  impianti  di  cui
          all'articolo 143, comma 1; 
                  2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di
          debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale e'
          richiesta nel caso: 
                    2.1) di installazione od esercizio di reti locali
          a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di  quanto  disposto
          dall'articolo 105, comma 1, lettera a); 
                    2.2)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature in ausilio al traffico ed al  trasporto  su
          strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso
          sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai  trasporti  a
          fune, al controllo delle  foreste,  alla  disciplina  della
          caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna; 
                    2.3)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature  in   ausilio   ad   imprese   industriali,
          commerciali,  artigiane  ed  agrarie,  comprese  quelle  di
          spettacolo o di radiodiffusione; 
                    2.4)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature per collegamenti riguardanti  la  sicurezza
          della vita umana  in  mare,  o  comunque  l'emergenza,  fra
          piccole imbarcazioni e stazioni collocate  presso  sedi  di
          organizzazioni  nautiche  nonche'   per   collegamenti   di
          servizio fra diversi punti di una stessa nave; 
                    2.5)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature  in  ausilio  alle  attivita'  sportive  ed
          agonistiche;  2.6)  di  installazione   od   esercizio   di
          apparecchi per ricerca persone; 
                    2.7)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature in  ausilio  alle  attivita'  professionali
          sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate; 
                    2.8)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo
          diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8); 
                    2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati
          concentratori  in   tecnologie   LPWAN   rispondenti   alla
          raccomandazione    della    Conferenza    europea     delle
          amministrazioni  delle  poste  e  delle   telecomunicazioni
          CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le  esigenze  di  difesa  e
          sicurezza dello Stato. 
              3) 
              2. Omissis.» 
              «Art. 105 (Libero uso). - 1.  Sono  di  libero  uso  le
          apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo,
          senza alcuna  protezione,  per  collegamenti  a  brevissima
          distanza con  apparati  a  corto  raggio,  compresi  quelli
          rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le
          quali rientrano in particolare: 
                a) reti locali a tecnologia DECT o  UMTS  nell'ambito
          del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5; 
                b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan; 
                c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario; 
                d) sistemi per rilievo  di  movimenti  e  sistemi  di
          allarme; 
                e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali; 
                f) telecomandi dilettantistici; 
                g) applicazioni induttive; 
                h) radiomicrofoni a banda  stretta  e  radiomicrofoni
          non professionali; 
                i) ausilii per handicappati; 
                j) applicazioni medicali di debolissima potenza; 
                k) applicazioni audio senza fili; 
                l) apriporta; 
                m) radiogiocattoli; 
                n)  apparati  per  l'individuazione  di  vittime   da
          valanga; 
                o) apparati non destinati ad impieghi specifici; 
                p) apparati per comunicazioni in "banda  cittadina  -
          CB" o assimilate, sempre che per  queste  ultime  risultino
          escluse la possibilita' di chiamata selettiva e  l'adozione
          di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili  da
          terzi  le  notizie  scambiate;  sussiste  il   divieto   di
          effettuare comunicazioni internazionali e  trasmissione  di
          programmi o comunicati  destinati  alla  generalita'  degli
          ascoltatori. 
              2. - 3. Omissis.» 
              «Art. 145 (Banda cittadina - CB). - 1. - 2. Omissis 
              3. I soggetti di cui al comma 1  devono  presentare  al
          Ministero una dichiarazione da cui risulti: 
                a) cognome, nome, luogo e data di nascita,  residenza
          o domicilio dell'interessato; 
                b) indicazione della sede dell'impianto; 
                c) la  eventuale  detenzione  di  apparati  mobili  e
          portatili; 
                d) l'assenza di condizioni ostative di cui  al  comma
          2. 
              4. Alla dichiarazione e' allegata, per i minorenni  non
          emancipati, la dichiarazione di consenso  e  di  assunzione
          delle responsabilita' civili da parte di  chi  esercita  la
          potesta' o la tutela. 
              5. Omissis. 
              «Allegato n. 25-Art. 33 (Contributo per istruttoria). -
          1. Il soggetto che produce la dichiarazione per  conseguire
          una autorizzazione generale, di cui  all'articolo  107  del
          Codice  e'  tenuto  al  pagamento  di  un  contributo   per
          istruttoria. Tale contributo e' pari: 
                a)  per  le  reti  di  comunicazione  elettronica  su
          supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi  ottici,
          di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b),  del  Codice,
          che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla
          trasmissione  o  alla  ricezione  o  all'instradamento   di
          segnali: 
                  1) a euro 250,00 nel caso in cui  l'impianto  abbia
          una consistenza massima di 20 apparati; 
                  2) a euro 500,00 nel caso in cui  l'impianto  abbia
          una consistenza fino a 50 apparati; 
                  3) a euro 1.000,00 nel caso in cui l'impianto abbia
          una consistenza fino a 100 apparati, ovvero sia costituito,
          in tutto  o  in  parte,  da  un  sistema  di  comunicazioni
          effettuate con strumenti ottici di tipo laser; 
                  4) nel caso di impianti con consistenza superiore a
          100 apparati, sono dovute, oltre al contributo  di  cui  al
          numero 3), quote aggiuntive di euro 20,00 per  ogni  100  o
          frazione di 100 apparati e comunque fino ad un  massimo  di
          euro 5.000,00; 
                b) nelle ipotesi di cui all'articolo  104,  comma  1,
          lettera c), numero 2.1) del Codice: 
                  1) ad  euro  100,00  in  caso  di  collegamenti  di
          lunghezza fino a 2 km e di utilizzo fino a 5  tipologie  di
          apparati; 
                  2) ad euro 300,00 in caso di collegamenti da  oltre
          2 km fino a 20 km e di utilizzo da 6 fino a 15 tipologie di
          apparati; 
                  3) ad euro 600,00 in caso di collegamenti da  oltre
          20 km fino a 40 km e di utilizzo da 16 fino a 30  tipologie
          di apparati; 
                  4) nel caso di distanze superiori ai  40  km  e  di
          impiego di tipologie di apparati superiori a 30 sono dovute
          quote aggiuntive di 20,00 euro per ogni km eccedente  e  di
          20,00 euro per ogni 3 tipologie di apparati; 
                c) nelle ipotesi di cui all'articolo  104,  comma  1,
          lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice: 
                  1) a euro  20,00  per  ogni  domanda  e  fino  a  5
          apparati; 
                  2) a euro 40,00  per  ogni  domanda  e  fino  a  15
          apparati; 
                  3) a euro 100,00  per  ogni  domanda  con  apparati
          superiori a 15. 
              2. - 3. Omissis.» 
              «Allegato  25-Art.  34  (Contributo  per  vigilanza   e
          mantenimento).  -  1.  Per  l'attivita'  di  vigilanza  del
          servizio e di mantenimento delle  condizioni  previste  per
          l'autorizzazione generale, il soggetto di cui  all'articolo
          33 e' tenuto al pagamento di un contributo annuo,  compreso
          l'anno  a  partire  dal  quale  l'autorizzazione   generale
          decorre. Tale contributo e' pari: 
                a)  nei  casi  di  reti  di  reti  di   comunicazione
          elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate  e  con
          sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma  1,  lettera
          b), del Codice, che per il  loro  funzionamento  utilizzano
          apparati  atti  alla  trasmissione  o  alla   ricezione   o
          all'instradamento di segnali: 
                  1) a euro 200,00 nel caso di cui  all'articolo  33,
          comma 1, lettera a), numero 1); 
                  2) a euro 400,00 nel caso di cui  all'articolo  33,
          comma 1, lettera a), numero 2); 
                  3) a euro 800,00 nel caso di cui  all'articolo  33,
          comma 1, lettera a), numero 3); 
                  4) nel caso di impianti con consistenza superiore a
          100 apparati sono dovute, oltre al  contributo  di  cui  al
          numero 3), quote aggiuntive di  euro  200,00  per  ogni  50
          apparati o frazione e comunque fino ad un massimo  di  euro
          50.000,00; 
                b) nelle ipotesi di cui all'articolo  104,  comma  1,
          lettera c), numero 2.1), del Codice: 
                  1) a euro 50,00 nel caso di  cui  all'articolo  33,
          comma 1, lettera b), numero 1); 
                  2) a euro 100,00 nel caso di cui  all'articolo  33,
          comma1, lettera b), numero 2); 
                  3) a euro 150,00 nel caso di cui  all'articolo  33,
          comma 1, lettera b), numero 3); 
                  4) a euro 500,00 nel caso di cui  all'articolo  33,
          comma 1, lettera b), numero 4); 
                c) nelle ipotesi di cui all'articolo  104,  comma  1,
          lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice: 
                  1) a euro 30,00 in  caso  di  utilizzo  fino  a  10
          apparati; 
                  2) a euro 100,00 in caso di  utilizzo  fino  a  100
          apparati; 
                  3) a euro 200,00 in caso di utilizzo  oltre  i  100
          apparati. 
                c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo  104,  comma
          1, lettera c), numero 2.8-bis), del Codice: 
                  1) a euro 300,00 fino a 15  apparati  concentratori
          ubicati nello stesso ambito provinciale; 
                  2)  a  euro  500,00  da  16  fino  a  40   apparati
          concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 
                  3)  a  euro  700,00  da  41  fino  a  100  apparati
          concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 
                  4) a euro 1.000,00  da  101  fino  a  300  apparati
          concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 
                  5)  a  euro  1.500,00  con   oltre   300   apparati
          concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale. 
              2.Omissis.» 
              «Art. 126 (Concessione dei diritti individuali di uso).
          - 1. L'impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica
          richiedente assegnazione di frequenza e'  subordinato  alla
          concessione del relativo  diritto  individuale  di  uso.  I
          diritti  individuali  di  uso   sono   concessi   fino   ad
          esaurimento delle frequenze riservate. 
              2. Nella concessione dei diritti individuali di uso  si
          ha riguardo in via  prioritaria  alle  esigenze  di  natura
          pubblica. 
              3.  La  concessione  a  soggetti  privati  di   diritti
          individuali di uso per l'impianto o l'esercizio di stazioni
          radioelettriche  e'  consentito  a  sussidio  di  attivita'
          industriali,   commerciali,   artigianali,    agricole    e
          rientranti nel settore del terziario.» 
              - L'art. 127 del citato decreto legislativo n. 259  del
          2003, abrogato  dalla  presente  legge,  recava:  "Stazione
          radioelettrica". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  82  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  82  (Misure   destinate   agli   operatori   che
          forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche). -
          1. Fermi restando gli obblighi derivanti dal  decreto-legge
          15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 11 maggio 2012, n.  56,  e  le  relative  prerogative
          conferite da  esso  al  Governo,  nonche'  quanto  disposto
          dall'articolo  4-bis,  comma  3,   del   decreto-legge   21
          settembre 2019,  n.  105,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, Dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al
          fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi  e
          del traffico sulle reti di  comunicazioni  elettroniche  e'
          stabilito quanto segue. 
              2. Le imprese che svolgono attivita'  di  fornitura  di
          reti e servizi di comunicazioni  elettroniche,  autorizzate
          ai sensi del capo II del titolo II del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  intraprendono
          misure e svolgono ogni utile iniziativa atta  a  potenziare
          le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti
          e l'operativita' e continuita' dei servizi. 
              2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui
          al comma 2, anche in deroga a quanto disposto  dal  decreto
          legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259  e  dai  regolamenti
          adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti
          e  servizi  di  comunicazioni  elettroniche  e'  consentito
          effettuare  gli  interventi  di  scavo,   installazione   e
          manutenzione di  reti  di  comunicazione  in  fibra  ottica
          mediante la presentazione di  segnalazione  certificata  di
          inizio attivita' all'amministrazione  locale  competente  e
          agli  organismi  competenti  a  effettuare   i   controlli,
          contenente  le  informazioni  di  cui  ai  modelli  C  e  D
          dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003.
          La segnalazione cosi' presentata ha valore di istanza unica
          effettuata per tutti i profili connessi alla  realizzazione
          delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per  il
          conseguimento   dei   permessi,   autorizzazioni   e   atti
          abilitativi,    comunque    denominati,    relativi    alle
          installazioni    delle    infrastrutture    per    impianti
          radioelettrici  di  qualunque  tecnologia  e  potenza,   si
          applicano le procedure  semplificate  di  cui  all'articolo
          87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003. 
              3. Le imprese fornitrici di  servizi  di  comunicazioni
          elettroniche accessibili  al  pubblico  adottano  tutte  le
          misure necessarie  per  potenziare  e  garantire  l'accesso
          ininterrotto ai servizi di emergenza. 
              4.  Le  imprese  fornitrici  di  reti  e   servizi   di
          comunicazioni elettroniche soddisfano  qualsiasi  richiesta
          ragionevole di miglioramento  della  capacita'  di  rete  e
          della qualita' del servizio da parte  degli  utenti,  dando
          priorita' alle richieste provenienti dalle strutture e  dai
          settori  ritenuti  "prioritari"  dall'unita'  di  emergenza
          della Presidenza del Consiglio dei ministri o dalle  unita'
          di crisi regionali. 
              5.  Le  imprese  fornitrici  di  reti  e   servizi   di
          comunicazioni elettroniche  accessibili  al  pubblico  sono
          imprese di pubblica utilita'  e  assicurano  interventi  di
          potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto  delle
          norme igienico-sanitarie  e  dei  protocolli  di  sicurezza
          anti-contagio. 
              6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2,  3  e  4
          sono  comunicate  all'Autorita'  per  le   garanzie   nelle
          comunicazioni  che,  laddove  necessario  al  perseguimento
          delle finalita' di cui al presente articolo e nel  rispetto
          delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare
          il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo  non
          derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  2,  del
          decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti
          in materia di  sicurezza  delle  citta'),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48: 
              «Art.  5  (Patti  per  l'attuazione   della   sicurezza
          urbana). - 1. Omissis 
              2. I patti per la sicurezza urbana di cui  al  comma  1
          perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi: 
                a)  prevenzione   e   contrasto   dei   fenomeni   di
          criminalita' diffusa e  predatoria,  attraverso  servizi  e
          interventi di prossimita', in particolare a vantaggio delle
          zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche
          coinvolgendo,   mediante   appositi   accordi,   le    reti
          territoriali di volontari per la tutela e  la  salvaguardia
          dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini
          e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte
          ad esigenze  straordinarie  di  controllo  del  territorio,
          nonche'   attraverso   l'installazione   di   sistemi    di
          videosorveglianza; 
                b)  promozione  e  tutela  della   legalita',   anche
          mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma  di
          condotta illecita,  compresi  l'occupazione  arbitraria  di
          immobili e lo smercio di beni contraffatti  o  falsificati,
          nonche' la  prevenzione  di  altri  fenomeni  che  comunque
          comportino  turbativa  del  libero  utilizzo  degli   spazi
          pubblici; 
                c) promozione del rispetto del decoro  urbano,  anche
          valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra
          le amministrazioni  competenti,  finalizzate  a  coadiuvare
          l'ente locale nell'individuazione di  aree  urbane  su  cui
          insistono plessi scolastici e  sedi  universitarie,  musei,
          aree e parchi archeologici, complessi monumentali  o  altri
          istituti e luoghi della cultura o comunque  interessati  da
          consistenti  flussi  turistici,  ovvero  adibite  a   verde
          pubblico, da  sottoporre  a  particolare  tutela  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 3; 
                c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e
          della solidarieta' sociale mediante azioni e  progetti  per
          l'eliminazione   di   fattori   di   marginalita',    anche
          valorizzando la  collaborazione  con  enti  o  associazioni
          operanti nel privato sociale, in coerenza con le  finalita'
          del  Piano  nazionale  per  la  lotta   alla   poverta'   e
          all'esclusione sociale. 
              2-bis. 2-quinquies. Omissis» 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  99  e  104  del
          citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  recante
          Codice delle comunicazioni elettriche: 
              «Art. 99 (Installazione ed esercizio di reti e  servizi
          di  comunicazione  elettronica  ad  uso  privato).   -   1.
          L'attivita' di installazione di reti ed esercizio di reti o
          servizi di comunicazioni elettroniche  ad  uso  privato  e'
          libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le  condizioni
          stabilite nel presente Titolo e  le  eventuali  limitazioni
          introdotte  da   disposizioni   legislative   regolamentari
          amministrative che prevedano un regime  particolare  per  i
          cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
          europea o  allo  Spazio  Economico  Europeo,  o  che  siano
          giustificate da esigenze della  difesa  e  della  sicurezza
          dello  Stato,  della  protezione  civile,   della   sanita'
          pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da  specifiche
          disposizioni, ivi comprese  quelle  vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore del Codice. 
              2. Le disposizioni del  presente  Titolo  si  applicano
          anche ai cittadini o  imprese  di  Paesi  non  appartenenti
          all'Unione  europea,  nel  caso  in   cui   lo   Stato   di
          appartenenza  applichi,  nelle  materie  disciplinate   dal
          presente Titolo, condizioni di piena  reciprocita'.  Rimane
          salvo  quanto  previsto  da  trattati  internazionali   cui
          l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni. 
              3. L'attivita' di installazione ed esercizio di reti  o
          servizi di comunicazione elettronica ad uso privato,  fatta
          eccezione di quanto previsto al comma 5, e' assoggettata ad
          una autorizzazione generale che consegue alla presentazione
          della dichiarazione di cui al comma 4. 
              4. Il soggetto interessato presenta  al  Ministero  una
          dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
          legale  rappresentante  della  persona  giuridica,   o   da
          soggetti  da  loro  delegati,  contenente  l'intenzione  di
          installare o esercire una rete di comunicazione elettronica
          ad uso privato. La dichiarazione  costituisce  segnalazione
          certificata di inizio attivita'. Il soggetto interessato e'
          abilitato ad iniziare  la  propria  attivita'  a  decorrere
          dall'avvenuta  presentazione.  Ai  sensi  dell'articolo  19
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, il Ministero, entro  e  non  oltre  sessanta
          giorni dalla presentazione  della  dichiarazione,  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti  e  dispone,  se  del  caso,  con   provvedimento
          motivato da notificare agli interessati entro  il  medesimo
          termine, il divieto di  prosecuzione  dell'attivita'.  Sono
          fatte salve le disposizioni in materia di  conferimento  di
          diritto d'uso di frequenze. 
              5. Sono  in  ogni  caso  libere  le  attivita'  di  cui
          all'articolo 105, nonche' la installazione, per proprio uso
          esclusivo,  di  reti  di  comunicazione   elettronica   per
          collegamenti nel proprio fondo o in piu' fondi dello stesso
          proprietario,  possessore  o  detentore  purche'  contigui,
          ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare  una
          parte di proprieta' del privato con altra  comune,  purche'
          non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad  uso
          pubblico. Parti dello  stesso  fondo  o  piu'  fondi  dello
          stesso proprietario, possessore o detentore si  considerano
          contigui anche se  separati,  purche'  collegati  da  opere
          permanenti  di  uso   esclusivo   del   proprietario,   che
          consentano il passaggio pedonale o di mezzi.» 
              «Art.  104  (Attivita'   soggette   ad   autorizzazione
          generale). - 1. L'autorizzazione generale e' in  ogni  caso
          necessaria nei seguenti casi: 
                a)   installazione   di   una   o    piu'    stazioni
          radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di
          terra e  via  satellite  richiedenti  una  assegnazione  di
          frequenza, con particolare riferimento a: 
                  1)  sistemi   fissi,   mobili   terrestri,   mobili
          marittimi, mobili aeronautici; 
                  2)    sistemi    di    radionavigazione    e     di
          radiolocalizzazione; 
                  3) sistemi di ricerca spaziale; 
                  4) sistemi di esplorazione della Terra; 
                  5) sistemi di operazioni spaziali; 
                  6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari; 
                  7) sistemi di ausilio alla meteorologia; 
                  8) sistemi di radioastronomia; 
                b)  installazione  od  esercizio  di  una   rete   di
          comunicazione  elettronica  su  supporto  fisico,  ad  onde
          convogliate e con sistemi ottici, ad  eccezione  di  quanto
          previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a); 
                c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano
          bande di frequenze di tipo collettivo: 
                  1) senza protezione da disturbi  tra  utenti  delle
          stesse bande e con protezione da interferenze provocate  da
          stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli  statuti
          dei servizi previsti dal piano  nazionale  di  ripartizione
          delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni;
          in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di
          radioamatore nonche' le stazioni  e  gli  impianti  di  cui
          all'articolo 143, comma 1; 
                  2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di
          debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale e'
          richiesta nel caso: 
                    2.1) di installazione od esercizio di reti locali
          a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di  quanto  disposto
          dall'articolo 105, comma 1, lettera a); 
                    2.2)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature in ausilio al traffico ed al  trasporto  su
          strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso
          sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai  trasporti  a
          fune, al controllo delle  foreste,  alla  disciplina  della
          caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna; 
                    2.3)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature  in   ausilio   ad   imprese   industriali,
          commerciali,  artigiane  ed  agrarie,  comprese  quelle  di
          spettacolo o di radiodiffusione; 
                    2.4)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature per collegamenti riguardanti  la  sicurezza
          della vita umana  in  mare,  o  comunque  l'emergenza,  fra
          piccole imbarcazioni e stazioni collocate  presso  sedi  di
          organizzazioni  nautiche  nonche'   per   collegamenti   di
          servizio fra diversi punti di una stessa nave; 
                    2.5)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature  in  ausilio  alle  attivita'  sportive  ed
          agonistiche; 
                    2.6) di installazione od esercizio di  apparecchi
          per ricerca persone; 
                    2.7)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature in  ausilio  alle  attivita'  professionali
          sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate; 
                    2.8)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo
          diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8). 
                    2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati
          concentratori  in   tecnologie   LPWAN   rispondenti   alla
          raccomandazione    della    Conferenza    europea     delle
          amministrazioni  delle  poste  e  delle   telecomunicazioni
          CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le  esigenze  di  difesa  e
          sicurezza dello Stato. 
                    3) 
              2. Le bande di frequenze e le caratteristiche  tecniche
          delle apparecchiature  sono  definite  a  norma  del  piano
          nazionale di ripartizione delle frequenze.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 del  decreto
          legislativo 15 febbraio 2016,  n.  33,  recante  Attuazione
          della direttiva 2014/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 15  maggio  2014,  recante  misure  volte  a
          ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione
          elettronica ad alta velocita',  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9  marzo  2016,  n.  57,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 5 (Coordinamento delle opere di genio  civile  ed
          accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione). - 1.
          Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge
          1° agosto 2002, n.  166,  ogni  gestore  di  infrastrutture
          fisiche e ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare
          accordi per il coordinamento di opere di genio  civile  con
          operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti
          di comunicazione elettronica ad alta velocita'. In  assenza
          di infrastrutture disponibili, l'installazione  delle  reti
          di  comunicazione  elettronica   ad   alta   velocita'   e'
          effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a  basso
          impatto ambientale e secondo quanto previsto  dall'articolo
          6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.  145,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,
          comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto
          ministeriale da adottarsi ai sensi del citato  articolo  6,
          comma 4-ter, del decreto-legge n.  145  del  2013,  trovano
          applicazione le norme tecniche e le prassi  di  riferimento
          nella  specifica  materia  elaborate  dall'Ente   nazionale
          italiano di unificazione. 
              1-bis.  Al  fine  di   favorire   lo   sviluppo   delle
          infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul  sedime
          stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a  banda
          ultra larga da parte degli operatori puo' essere effettuata
          con  la  metodologia   della   micro   trincea   attraverso
          l'esecuzione di uno  scavo  e  contestuale  riempimento  di
          ridotte dimensioni  (larghezza  da  2,00  a  4,00  cm,  con
          profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35  cm),  in
          ambito urbano ed  extraurbano,  anche  in  prossimita'  del
          bordo stradale o sul marciapiede. 
              1-ter.  L'ente  titolare  o  gestore  della  strada   o
          autostrada, ferme restando le caratteristiche di  larghezza
          e profondita' proposte  dall'operatore  in  funzione  delle
          esigenze di posa dell'infrastruttura a banda  ultra  larga,
          puo'   concordare   con   l'operatore   stesso    ulteriori
          accorgimenti     in      merito      al      posizionamento
          dell'infrastruttura e le concrete modalita' di  lavorazione
          allo scopo di garantire le condizioni di  sicurezza  e  non
          alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale. 
              1-quater. L'operatore e' tenuto a svolgere le attivita'
          di scavo e riempimento a  regola  d'arte  in  modo  da  non
          arrecare danno all'infrastruttura stradale  o  autostradale
          interessata dai lavori. 
              2. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  40
          della legge  1°  agosto  2002,  n.  166,  ogni  gestore  di
          infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che  esegue
          direttamente  o  indirettamente  opere  di   genio   civile
          finanziate in tutto o in parte con risorse  pubbliche  deve
          soddisfare ogni ragionevole  domanda  di  coordinamento  di
          opere di genio civile, presentata  da  operatori  di  rete,
          secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie.  Tali
          domande sono soddisfatte a condizione che: 
                a)  non  implichino  costi  supplementari,  ulteriori
          rispetto a quelli connessi all'installazione di elementi di
          reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta   velocita',
          inclusi quelli causati da ulteriori ritardi, per  le  opere
          di genio civile previste inizialmente; 
                b) non impediscano il controllo del coordinamento dei
          lavori; 
                c) la domanda di coordinamento sia presentata al piu'
          presto  e  in  ogni  caso  almeno  un  mese   prima   della
          presentazione  del  progetto  definitivo   alle   autorita'
          competenti per il rilascio delle autorizzazioni. 
              3. Se, entro un mese  dalla  data  di  ricezione  della
          richiesta formale di negoziazione, non viene  raggiunto  un
          accordo sul coordinamento delle opere  di  genio  civile  a
          norma dei commi 1 e 2, ciascuna delle parti puo' rivolgersi
          all'Organismo di cui all'articolo 9  perche'  emetta  entro
          due mesi  dalla  data  di  ricezione  della  richiesta  una
          decisione vincolante di  composizione  della  controversia,
          anche in ordine a termini, condizioni e prezzi. 
              4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentita
          l'Autorita'   per   le   garanzie   nelle    comunicazioni,
          l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita'  per
          l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico,  con
          proprio decreto puo' prevedere esenzioni dagli obblighi  di
          cui ai commi da 1 a 3 per opere di genio civile di  modesta
          entita', in termini di valore, dimensioni o durata,  ed  in
          caso di infrastrutture critiche nazionali.  Tali  esenzioni
          devono essere debitamente motivate. Alle parti  interessate
          e' offerta la possibilita' di esprimere osservazioni  sullo
          schema di decreto ministeriale entro il termine  di  trenta
          giorni. Il decreto con  l'indicazione  delle  esenzioni  e'
          notificato alla Commissione europea.» 
              «Art.  7  (Disposizioni  per  la  semplificazione   nel
          rilascio delle autorizzazioni). - 1. All'articolo 88, comma
          7, del Codice delle comunicazioni elettroniche  di  cui  al
          decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  le  parole:
          "quarantacinque giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "trenta  giorni",  le  parole:   "quindici   giorni"   sono
          sostituite dalle seguenti:  "dieci  giorni"  e  le  parole:
          "dieci  giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "otto
          giorni". 
              2. Il comma 8 dell'articolo 88 del medesimo  Codice  e'
          sostituito dal seguente: "8. Qualora l'installazione  delle
          infrastrutture di comunicazione elettronica interessi  aree
          di proprieta' di piu' Enti, pubblici o  privati,  l'istanza
          di  autorizzazione,  conforme   al   modello   D   di   cui
          all'allegato n. 13,  e'  presentata  allo  sportello  unico
          individuato nel comune di maggiore dimensione  demografica.
          In tal caso, l'istanza e' sempre valutata in una conferenza
          di  servizi  convocata  dal  comune  di  cui   al   periodo
          precedente.". 
              2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture  fisiche
          esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto  ambientale
          in presenza di  sottoservizi,  ai  fini  dell'articolo  25,
          comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50, e per gli  immobili  sottoposti  a  tutela  ai
          sensi del decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          l'avvio  dei  lavori  e'  subordinato  esclusivamente  alla
          trasmissione,  da  parte  dell'Operatore  di  comunicazione
          elettronica, alla  soprintendenza  e  all'autorita'  locale
          competente,   di   documentazione   cartografica   prodotta
          dall'Operatore medesimo relativamente al proprio  tracciato
          e  a  quello  dei  sottoservizi  e   delle   infrastrutture
          esistenti,  nonche'  di  documentazione  fotografica  sullo
          stato attuale  della  pavimentazione.  La  disposizione  si
          applica anche alla  realizzazione  dei  pozzetti  accessori
          alle infrastrutture stesse, qualora essi  siano  realizzati
          in  prossimita'  dei  medesimi  sottoservizi  preesistenti.
          L'operatore di rete comunica, con un  preavviso  di  almeno
          quindici giorni, l'inizio dei  lavori  alla  soprintendenza
          competente. Qualora  la  posa  in  opera  dei  sottoservizi
          interessi spazi aperti  nei  centri  storici,  e'  altresi'
          depositato  presso  la  soprintendenza  apposito  elaborato
          tecnico che dia conto  delle  modalita'  di  risistemazione
          degli spazi oggetto degli interventi. 
              2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di  scavo  a
          basso impatto ambientale  con  minitrincea,  come  definita
          dall'articolo 8 del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  1°  ottobre  2013,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  244   del   17   ottobre   2013,   ai   fini
          dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attivita' di
          scavo sono precedute da indagini non  invasive,  concordate
          con la soprintendenza, in  relazione  alle  caratteristiche
          delle aree interessate dai lavori. A seguito delle suddette
          indagini, dei cui esiti, valutati dalla soprintendenza,  si
          tiene  conto  nella   progettazione   dell'intervento,   in
          considerazione del  limitato  impatto  sul  sottosuolo,  le
          tecnologie di scavo in minitrincea si considerano  esentate
          dalla  procedura  di  verifica  preventiva   dell'interesse
          archeologico di cui all'articolo 25, commi  8  e  seguenti,
          del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50. In ogni caso  il  soprintendente  puo'  prescrivere  il
          controllo archeologico in corso d'opera  per  i  lavori  di
          scavo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  22
          febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla  protezione  dalle
          esposizioni    a    campi    elettrici,    magnetici     ed
          elettromagnetici), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  7
          marzo 2001, n .55, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Competenze delle regioni, delle province e dei
          comuni).  -  1.  Sono  di  competenza  delle  regioni,  nel
          rispetto  dei  limiti  di  esposizione,   dei   valori   di
          attenzione  e  degli  obiettivi  di  qualita'  nonche'  dei
          criteri e delle modalita' fissati dallo Stato, fatte  salve
          le competenze dello Stato e delle autorita' indipendenti: 
                a)    l'esercizio     delle     funzioni     relative
          all'individuazione  dei  siti  di  trasmissione   e   degli
          impianti   per    telefonia    mobile,    degli    impianti
          radioelettrici e degli  impianti  per  radiodiffusione,  ai
          sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249,  e  nel  rispetto
          del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera  a),  e
          dei principi stabiliti dal regolamento di cui  all'articolo
          5; 
                b) la definizione dei  tracciati  degli  elettrodotti
          con tensione non superiore a 150 kV, con la  previsione  di
          fasce di rispetto secondo  i  parametri  fissati  ai  sensi
          dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle; 
                c) le modalita' per il rilascio delle  autorizzazioni
          alla  installazione  degli  impianti  di  cui  al  presente
          articolo,  in  conformita'  a  criteri  di  semplificazione
          amministrativa,  tenendo   conto   dei   campi   elettrici,
          magnetici ed elettromagnetici preesistenti; 
                d) la realizzazione e la gestione,  in  coordinamento
          con il catasto nazionale di cui all'articolo  4,  comma  1,
          lettera c), di un catasto delle sorgenti  fisse  dei  campi
          elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici,  al  fine   di
          rilevare  i  livelli  dei  campi  stessi   nel   territorio
          regionale, con riferimento alle condizioni  di  esposizione
          della popolazione; 
                e) l'individuazione degli strumenti  e  delle  azioni
          per il raggiungimento degli obiettivi di  qualita'  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1); 
                f) il concorso all'approfondimento  delle  conoscenze
          scientifiche  relative  agli  effetti  per  la  salute,  in
          particolare   quelli    a    lungo    termine,    derivanti
          dall'esposizione   a   campi   elettrici,   magnetici    ed
          elettromagnetici. 
              2. Nell'esercizio delle funzioni di  cui  al  comma  1,
          lettere a) e  c),  le  regioni  si  attengono  ai  principi
          relativi  alla   tutela   della   salute   pubblica,   alla
          compatibilita'  ambientale  ed  alle  esigenze  di   tutela
          dell'ambiente e del paesaggio. 
              3. In caso di inadempienza delle  regioni,  si  applica
          l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
              4. Le  regioni,  nelle  materie  di  cui  al  comma  1,
          definiscono le competenze che spettano alle province ed  ai
          comuni, nel rispetto di  quanto  previsto  dalla  legge  31
          luglio 1997, n. 249. 
              5. Le attivita' di cui al  comma  1,  riguardanti  aree
          interessate da installazioni  militari  o  appartenenti  ad
          altri organi dello Stato con funzioni attinenti  all'ordine
          e alla sicurezza pubblica sono definite mediante  specifici
          accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3
          della  legge  24  dicembre  1976,  n.  898,  e   successive
          modificazioni. 
              6.  I  comuni  possono  adottare  un  regolamento   per
          assicurare   il   corretto   insediamento   urbanistico   e
          territoriale degli  impianti  e  minimizzare  l'esposizione
          della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento
          a  siti  sensibili  individuati  in  modo  specifico,   con
          esclusione della  possibilita'  di  introdurre  limitazioni
          alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di
          stazioni radio base per reti di comunicazioni  elettroniche
          di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere,  anche
          in via indiretta o mediante  provvedimenti  contingibili  e
          urgenti, sui  limiti  di  esposizione  a  campi  elettrici,
          magnetici ed elettromagnetici, sui valori di  attenzione  e
          sugli obiettivi di qualita', riservati allo Stato ai  sensi
          dell'articolo 4.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 46,  della
          legge 4 agosto 2017, n. 124, recante Legge annuale  per  il
          mercato  e  la  concorrenza,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189: 
              «46.  -  Al  fine  di  semplificare  le  procedure   di
          migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure
          per  l'integrazione  di  SIM  card  aggiuntive  o  per   la
          sostituzione di SIM card richieste da utenti  gia'  clienti
          di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno,  di
          concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
          adottare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della   presente   legge,   sono   previste   misure    per
          l'identificazione  in  via  indiretta  del  cliente,  anche
          utilizzando il  sistema  pubblico  dell'identita'  digitale
          previsto dall'articolo 64 del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, e successive modificazioni, in modo da  consentire  che
          la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card  e
          tutte le operazioni ad essa connesse possano essere  svolte
          per  via  telematica.  Dall'attuazione  delle  disposizioni
          previste dal presente comma non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Per il testo dell'articolo 55, comma  7,  del  citato
          decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'articolo 27-bis.