Art. 38 bis
Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di
cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte
alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria
culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre
2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono
attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza e il
musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore
23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di
spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o
da atti amministrativi a contenuto generale, e' sostituito dalla
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241,presentata dall'interessato allo
sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo, fermo
restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate
per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da
COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo
spettacolo in oggetto.
2. La segnalazione di cui al comma 1indica il numero massimo di
partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed
e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, nonche' da una relazione tecnica di un
professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli
architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei
geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo
spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro
dell'interno.
3. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma
restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5,
nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo'
adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la
scadenza del termine di sessanta giorni.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente
articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che
corredano la segnalazione certificata di inizio attivita', dichiara o
attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui
al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 142 e 143
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno
1940, n. 149, S.O.:
«Art. 142. - Relativamente ai locali o agli impianti
indicati nel presente articolo e quando la commissione
comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono
esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo
comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale
di vigilanza.
La commissione provinciale di vigilanza e' nominata
ogni tre anni dal prefetto ed e' composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni
vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni
vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve
essere realizzato il locale o impianto o da un suo
delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario
pubblico di base competente per territorio o da un medico
dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell'organismo che, per
disposizione regionale, svolge le funzioni del genio
civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o
suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu'
esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in
relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto
da verificare.
Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un
rappresentante degli esercenti locali di pubblico
spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive
organizzazioni territoriali, tra persone dotate di
comprovata e specifica qualificazione professionale.
Per ogni componente possono essere previsti uno o piu'
supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due
o piu' sezioni della commissione provinciale. Relativamente
alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta'
di avvalersi di supplenti, il questore puo' delegare un
ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o
comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere
con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal
dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo
delegato.
Il parere della commissione o della sezione e' dato per
iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i
componenti.
Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo
dell'articolo 141-bis.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141,
primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo'
delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in
cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede
avvalendosi del personale specificamente indicato
dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.
Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui
all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da
parte della commissione provinciale di cui al presente
articolo e' sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma,
eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo
comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli
spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300
spettatori e per gli altri locali o gli impianti con
capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis,
terzo comma, per i parchi di divertimento e per le
attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche
che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o
del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli
indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della sanita'.»
«Art. 143. - Il progetto per la costruzione o la
sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di
pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per
l'approvazione.
Il prefetto decide sentita la commissione di vigilanza
e osservate le norme dei regio decreto legge 3 febbraio
1936, n. 419, e regio decreto legge 10 settembre 1936, n.
1946.».
- Per i riferimenti all'articolo 19 della citata legge
7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi si vedano i riferimenti
all'articolo 36.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 46 e 47
del citato decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa:
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R)»
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
- Si riporta il testo vigente del capo VI del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa:
«CAPO VI
Sanzioni
Art. 73 (L) (Assenza di responsabilita' della pubblica
amministrazione). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i
loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono
esenti da ogni responsabilita' per gli atti emanati, quando
l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di
documenti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a
verita', prodotti dall'interessato o da terzi.
Art. 74 (L-R) (Violazione dei doveri d'ufficio). - 1.
Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorieta' rese a norma delle
disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresi' violazioni dei doveri
d'ufficio:
a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di
atti di notorieta'; (L)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di
accettare l'attestazione di stati, qualita' personali e
fatti mediante l'esibizione di un documento di
riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte
rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei
direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto
ai fini della formazione dell'atto di nascita; (R)
c-bis) il rilascio di certificati non conformi a
quanto previsto all'articolo 40, comma 02. (L)
Art. 75 (L-R) (Decadenza dai benefici). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la
revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche' il
divieto di accesso a contributi, finanziamenti e
agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando
l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano
comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore
dei minori e per le situazioni familiari e sociali di
particolare disagio. (L).
Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia. La
sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e'
aumentata da un terzo alla meta'.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.».