Art. 38 bis 
 
 
    Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo  
 
  1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di
cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al  fine  di  far  fronte
alle ricadute  economiche  negative  per  il  settore  dell'industria
culturale conseguenti  alle  misure  di  contenimento  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al  31  dicembre
2021, per la realizzazione di spettacoli  dal  vivo  che  comprendono
attivita' culturali quali  il  teatro,  la  musica,  la  danza  e  il
musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le  ore
23, destinati ad un massimo  di  1.000  partecipanti,  ogni  atto  di
autorizzazione, licenza,  concessione  non  costitutiva,  permesso  o
nulla osta comunque denominato,  richiesto  per  l'organizzazione  di
spettacoli  dal  vivo,  il  cui   rilascio   dipenda   esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge  o
da atti amministrativi a  contenuto  generale,  e'  sostituito  dalla
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui  all'articolo  19
della legge 7 agosto 1990, n.  241,presentata  dall'interessato  allo
sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo,  fermo
restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida  adottate
per la prevenzione e il contrasto della diffusione  del  contagio  da
COVID-19  e  con  esclusione  dei  casi  in  cui  sussistono  vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si  svolge  lo
spettacolo in oggetto. 
  2. La segnalazione di cui al comma 1indica  il  numero  massimo  di
partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo  spettacolo  ed
e' corredata dalle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  e
dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli  stati,  le
qualita' personali e i fatti previsti negli  articoli  46  e  47  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445,  nonche'  da  una  relazione  tecnica  di  un
professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o  nell'albo  degli
architetti  o  nell'albo  dei  periti  industriali  o  nell'albo  dei
geometri che attesta la rispondenza  del  luogo  dove  si  svolge  lo
spettacolo alle regole tecniche stabilite con  decreto  del  Ministro
dell'interno. 
  3. L'attivita' oggetto  della  segnalazione  puo'  essere  iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente. 
  4. L'amministrazione competente, in caso di accertata  carenza  dei
requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa. In  caso  di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  e
dell'atto di notorieta' false  o  mendaci,  l'amministrazione,  ferma
restando l'applicazione delle sanzioni penali  di  cui  al  comma  5,
nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto
del Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  puo'
adottare i provvedimenti di  cui  al  primo  periodo  anche  dopo  la
scadenza del termine di sessanta giorni. 
  5.  Ogni  controversia  relativa  all'applicazione   del   presente
articolo  e'  devoluta  alla  giurisdizione  esclusiva  del   giudice
amministrativo. Ove  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
chiunque,  nelle  dichiarazioni,  attestazioni  o  asseverazioni  che
corredano la segnalazione certificata di inizio attivita', dichiara o
attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui
al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 142 e  143
          del  regio  decreto  6  maggio  1940,   n.   635,   recante
          Approvazione del regolamento  per  l'esecuzione  del  testo
          unico 18 giugno 1931,  n.  773,  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  26  giugno
          1940, n. 149, S.O.: 
              «Art. 142. - Relativamente ai locali  o  agli  impianti
          indicati nel presente  articolo  e  quando  la  commissione
          comunale non e'  istituita  o  le  sue  funzioni  non  sono
          esercitate in forma associata, ai compiti di cui  al  primo
          comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale
          di vigilanza. 
              La commissione provinciale  di  vigilanza  e'  nominata
          ogni tre anni dal prefetto ed e' composta: 
                a) dal prefetto o  dal  vice  prefetto  con  funzioni
          vicarie, che la presiede; 
                b) dal questore o  dal  vice  questore  con  funzioni
          vicarie; 
                c) dal sindaco del comune in  cui  si  trova  o  deve
          essere  realizzato  il  locale  o  impianto  o  da  un  suo
          delegato; 
                d)  dal  dirigente   medico   dell'organo   sanitario
          pubblico di base competente per territorio o da  un  medico
          dallo stesso delegato; 
                e)  da   un   ingegnere   dell'organismo   che,   per
          disposizione  regionale,  svolge  le  funzioni  del   genio
          civile; 
                f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco  o
          suo delegato; 
                g) da un esperto in elettrotecnica. 
              Possono essere  aggregati,  ove  occorra,  uno  o  piu'
          esperti in acustica  o  in  altra  disciplina  tecnica,  in
          relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto
          da verificare. 
              Possono altresi'  far  parte,  su  loro  richiesta,  un
          rappresentante   degli   esercenti   locali   di   pubblico
          spettacolo  e  un   rappresentante   delle   organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori   designati   dalle   rispettive
          organizzazioni  territoriali,   tra   persone   dotate   di
          comprovata e specifica qualificazione professionale. 
              Per ogni componente possono essere previsti uno o  piu'
          supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza,  due
          o piu' sezioni della commissione provinciale. Relativamente
          alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta'
          di avvalersi di supplenti, il  questore  puo'  delegare  un
          ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio  o
          comando di polizia competente per territorio e  l'ingegnere
          con funzioni del genio civile puo'  essere  sostituito  dal
          dirigente  dell'ufficio  tecnico  comunale  o  da  un   suo
          delegato. 
              Il parere della commissione o della sezione e' dato per
          iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i
          componenti. 
              Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo
          dell'articolo 141-bis. 
              Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo  141,
          primo comma, lettera e), la  commissione  provinciale  puo'
          delegare il sindaco o altro rappresentante  del  comune  in
          cui trovasi il locale o impianto da visitare, che  provvede
          avvalendosi   del   personale    specificamente    indicato
          dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis. 
              Fuori dei casi di cui al  comma  precedente  e  di  cui
          all'articolo 141, secondo e terzo  comma,  la  verifica  da
          parte della commissione  provinciale  di  cui  al  presente
          articolo e' sempre prescritta: 
                a)  nella  composizione  di  cui  al   primo   comma,
          eventualmente integrata con gli esperti di cui  al  secondo
          comma, per i locali cinematografici o teatrali  e  per  gli
          spettacoli  viaggianti  di  capienza  superiore   a   1.300
          spettatori e per  gli  altri  locali  o  gli  impianti  con
          capienza superiore a 5.000 spettatori; 
                b) con l'integrazione di  cui  all'articolo  141-bis,
          terzo  comma,  per  i  parchi  di  divertimento  e  per  le
          attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche
          che comportano sollecitazioni fisiche  degli  spettatori  o
          del pubblico partecipante ai giochi  superiori  ai  livelli
          indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro della sanita'.» 
              «Art. 143. -  Il  progetto  per  la  costruzione  o  la
          sostanziale rinnovazione di un teatro o  di  un  locale  di
          pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto  per
          l'approvazione. 
              Il prefetto decide sentita la commissione di  vigilanza
          e osservate le norme dei regio  decreto  legge  3  febbraio
          1936, n. 419, e regio decreto legge 10 settembre  1936,  n.
          1946.». 
              - Per i riferimenti all'articolo 19 della citata  legge
          7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti   amministrativi   si   vedano   i    riferimenti
          all'articolo 36. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  46  e  47
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  2000,  n.  445,   recante   Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa: 
              «Art.   46   (R)    (Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                a) data e il luogo di nascita; 
                b) residenza; 
                c) cittadinanza; 
                d) godimento dei diritti civili e politici; 
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
                g) esistenza in vita; 
                h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni; 
                l) appartenenza a ordini professionali; 
                m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                r) stato di disoccupazione; 
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                t) qualita' di studente; 
                u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
                aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali; 
                bb-bis)  di  non  essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                cc) qualita' di vivenza a carico; 
                dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di  concordato.
          (R)» 
              «Art. 47 (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. (R) 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R)». 
              - Si riporta il testo vigente del capo  VI  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, recante Testo unico delle disposizioni  legislative
          e    regolamentari    in    materia    di    documentazione
          amministrativa: 
              «CAPO VI 
              Sanzioni 
              Art. 73 (L) (Assenza di responsabilita' della  pubblica
          amministrazione). - 1. Le  pubbliche  amministrazioni  e  i
          loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa  grave,  sono
          esenti da ogni responsabilita' per gli atti emanati, quando
          l'emanazione sia conseguenza di false  dichiarazioni  o  di
          documenti falsi o contenenti dati non  piu'  rispondenti  a
          verita', prodotti dall'interessato o da terzi. 
              Art. 74 (L-R) (Violazione dei doveri d'ufficio).  -  1.
          Costituisce violazione  dei  doveri  d'ufficio  la  mancata
          accettazione    delle    dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazione o di atto di notorieta' rese a  norma  delle
          disposizioni del presente testo unico. (L) 
              2.  Costituiscono  altresi'   violazioni   dei   doveri
          d'ufficio: 
                a) la richiesta e l'accettazione di certificati o  di
          atti di notorieta'; (L) 
                b) il rifiuto da  parte  del  dipendente  addetto  di
          accettare l'attestazione di  stati,  qualita'  personali  e
          fatti   mediante   l'esibizione   di   un   documento    di
          riconoscimento; (R) 
                c)  la  richiesta   e   la   produzione,   da   parte
          rispettivamente degli  ufficiali  di  stato  civile  e  dei
          direttori sanitari, del certificato di assistenza al  parto
          ai fini della formazione dell'atto di nascita; (R) 
                c-bis) il rilascio  di  certificati  non  conformi  a
          quanto previsto all'articolo 40, comma 02. (L) 
              Art. 75 (L-R) (Decadenza  dai  benefici).  -  1.  Fermo
          restando quanto  previsto  dall'articolo  76,  qualora  dal
          controllo di cui all'articolo 71 emerga la non  veridicita'
          del contenuto della dichiarazione,  il  dichiarante  decade
          dai benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento
          emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
              1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi',  la
          revoca degli eventuali benefici  gia'  erogati  nonche'  il
          divieto  di   accesso   a   contributi,   finanziamenti   e
          agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da  quando
          l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.  Restano
          comunque fermi gli interventi, anche economici,  in  favore
          dei minori e per  le  situazioni  familiari  e  sociali  di
          particolare disagio. (L). 
              Art. 76 (L) (Norme  penali).  -  1.  Chiunque  rilascia
          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei
          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi
          del codice penale e delle leggi  speciali  in  materia.  La
          sanzione  ordinariamente  prevista  dal  codice  penale  e'
          aumentata da un terzo alla meta'. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.».