Art. 39
Semplificazioni della misura Nuova Sabatini ed estensione degli
interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181
1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
le parole «In caso di finanziamento di importo non superiore a
100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione»,
sono sostituite dalle seguenti: «In caso di finanziamento di importo
non superiore a 200.000 euro, il contributo viene erogato in un'unica
soluzione.».
2. All'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «I contributi di cui
al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica
soluzione, con modalita' procedurali stabilite con decreto, del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento
di 60 milioni di euro, l'intervento puo' essere cofinanziato con
risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei,
anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per
cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui
al secondo periodo.».
2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale,
tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriale
agevolati ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e'
aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela
ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformita' e
alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono conseguentemente
apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4, del
citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto, 2013,
n. 98, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese). - 1. - 3. (Omissis).
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello
sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto
contributo e' effettuata, sulla base delle dichiarazioni
prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione
dell'investimento, in piu' quote determinate con il
medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non
superiore a 200.000 euro, il contributo viene erogato in
un'unica soluzione. I contributi sono concessi nel rispetto
della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8,
secondo periodo.
5. - 8-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 226, della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 225. (Omissis).
226. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,
comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, e' integrata di 105 milioni di euro per l'anno 2020,
di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Una quota
pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo
precedente e' riservata alla concessione dei contributi di
cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del
medesimo articolo. Al fine di rafforzare il sostegno agli
investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole
imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione di cui
all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e' elevata al 100 per cento per le micro e piccole
imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a
valere sulle risorse di cui al primo periodo. I contributi
di cui al terzo periodo sono erogati alle imprese
beneficiarie in un'unica soluzione, con modalita'
procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto
stanziamento di 60 milioni di euro, l'intervento puo'
essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi
strutturali e di investimento europei, anche per sostenere,
applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento,
investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di
cui al secondo periodo.
227. - 884. (Omissis).».
- Si riporta il titolo del decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120, recante Misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del piano di
risanamento della siderurgia - convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge. 15
maggio 1989, n. 181. Il comma secondo dello stesso art. 1
ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, non convertito in
legge.
- Il regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella GUUE 26
giugno 2014, n. L 187.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30
agosto 2019, recante Revisione delle condizioni e delle
modalita' per l'attuazione degli interventi per le aree di
crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio
1989, n. 181, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
ottobre 2019, n. 244.