Art. 39 Semplificazioni della misura Nuova Sabatini ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione», sono sostituite dalle seguenti: «In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione.». 2. All'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «I contributi di cui al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione, con modalita' procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, l'intervento puo' essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al secondo periodo.». 2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriale agevolati ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformita' e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono conseguentemente apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto, 2013, n. 98, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese). - 1. - 3. (Omissis). 4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo e' effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in piu' quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo. 5. - 8-ter. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 226, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. - 225. (Omissis). 226. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' integrata di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente e' riservata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo. Al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' elevata al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al primo periodo. I contributi di cui al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione, con modalita' procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, l'intervento puo' essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al secondo periodo. 227. - 884. (Omissis).». - Si riporta il titolo del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge. 15 maggio 1989, n. 181. Il comma secondo dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, non convertito in legge. - Il regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 187. - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, recante Revisione delle condizioni e delle modalita' per l'attuazione degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2019, n. 244.