Art. 39 
 
 
Semplificazioni della  misura  Nuova  Sabatini  ed  estensione  degli
  interventi  di  cui  al  decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.  120,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 
 
  1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
le parole «In caso  di  finanziamento  di  importo  non  superiore  a
100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica  soluzione»,
sono sostituite dalle seguenti: «In caso di finanziamento di  importo
non superiore a 200.000 euro, il contributo viene erogato in un'unica
soluzione.». 
  2. All'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «I contributi di  cui
al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie  in  un'unica
soluzione, con  modalita'  procedurali  stabilite  con  decreto,  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. In aggiunta al  predetto  stanziamento
di 60 milioni di euro,  l'intervento  puo'  essere  cofinanziato  con
risorse rivenienti da fondi strutturali e  di  investimento  europei,
anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per
cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle  di  cui
al secondo periodo.». 
  2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale,
tra i programmi di  investimento  nelle  aree  di  crisi  industriale
agevolati  ai  sensi  del  decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e'
aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento  per  la  tutela
ambientale, la fabbricazione di gas  industriali,  in  conformita'  e
alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono conseguentemente
apportate le necessarie  modifiche  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  30  agosto  2019,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  4,  del
          citato  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,   recante
          Disposizioni  urgenti  per   il   rilancio   dell'economia,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto,  2013,
          n. 98, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  2  (Finanziamenti  per   l'acquisto   di   nuovi
          macchinari, impianti e attrezzature da parte delle  piccole
          e medie imprese). - 1. - 3. (Omissis). 
              4. Alle imprese di cui al comma 1  il  Ministero  dello
          sviluppo economico concede un contributo,  rapportato  agli
          interessi calcolati sui finanziamenti di cui  al  comma  2,
          nella misura massima e con le modalita'  stabilite  con  il
          decreto di  cui  al  comma  5.  L'erogazione  del  predetto
          contributo e' effettuata, sulla  base  delle  dichiarazioni
          prodotte  dalle  imprese  in  merito   alla   realizzazione
          dell'investimento,  in  piu'  quote  determinate   con   il
          medesimo decreto. In caso di finanziamento di  importo  non
          superiore a 200.000 euro, il contributo  viene  erogato  in
          un'unica soluzione. I contributi sono concessi nel rispetto
          della disciplina comunitaria applicabile e,  comunque,  nei
          limiti dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  8,
          secondo periodo. 
              5. - 8-ter. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 226, della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 225. (Omissis). 
              226. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  2,
          comma  8,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, e' integrata di 105 milioni di euro per l'anno 2020,
          di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2021  al
          2024 e di 47 milioni di euro per  l'anno  2025.  Una  quota
          pari al 30 per  cento  delle  risorse  di  cui  al  periodo
          precedente e' riservata alla concessione dei contributi  di
          cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016,
          n. 232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55  del
          medesimo articolo. Al fine di rafforzare il  sostegno  agli
          investimenti innovativi realizzati dalle  micro  e  piccole
          imprese  nel   Mezzogiorno,   la   maggiorazione   di   cui
          all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016,  n.
          232, e' elevata al 100 per cento per  le  micro  e  piccole
          imprese che effettuano investimenti nelle regioni  Abruzzo,
          Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e
          Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni  di  euro,  a
          valere sulle risorse di cui al primo periodo. I  contributi
          di  cui  al  terzo  periodo  sono  erogati   alle   imprese
          beneficiarie   in   un'unica   soluzione,   con   modalita'
          procedurali  stabilite  con  decreto,  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze.  In  aggiunta  al  predetto
          stanziamento di  60  milioni  di  euro,  l'intervento  puo'
          essere  cofinanziato  con  risorse  rivenienti   da   fondi
          strutturali e di investimento europei, anche per sostenere,
          applicando la medesima maggiorazione  del  100  per  cento,
          investimenti aventi caratteristiche diverse  da  quelle  di
          cui al secondo periodo. 
              227. - 884. (Omissis).». 
              - Si riporta il  titolo  del  decreto-legge  1°  aprile
          1989,  n.  120,   recante   Misure   di   sostegno   e   di
          reindustrializzazione   in   attuazione   del   piano    di
          risanamento della siderurgia -  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dall'art. 1, primo comma,  della  legge.  15
          maggio 1989, n. 181. Il comma secondo dello stesso  art.  1
          ha, inoltre, disposto che restano  validi  gli  atti  ed  i
          provvedimenti adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
          prodotti ed i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
          decreto-legge 11 gennaio 1989,  n.  5,  non  convertito  in
          legge. 
              - Il regolamento n. 651/2014/UE della Commissione,  del
          17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella GUUE 26
          giugno 2014, n. L 187. 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  30
          agosto 2019, recante Revisione  delle  condizioni  e  delle
          modalita' per l'attuazione degli interventi per le aree  di
          crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15  maggio
          1989, n. 181, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          ottobre 2019, n. 244.