Art. 39 bis 
 
 
Modifiche    alla    disciplina    della    piattaforma    telematica
                         «Incentivi.gov.it» 
 
  1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve promuovere
la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di
finanziamento  gestiti  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  e
migliorare la  trasparenza  e  la  comprensione  delle  procedure  di
accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso  un  accesso
alle informazioni interattivo e di facile utilizzo  che,  sulla  base
delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi  verso  le  misure  piu'
appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle
procedure di concessione degli incentivi,  anche  attraverso  sistemi
dedicati di assistenza»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione
della piattaforma e' dedicata alle informazioni relative alle  misure
di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni
pubbliche centrali e locali di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  e'   alimentata
attraverso l'interoperabilita' con il Registro nazionale degli  aiuti
di Stato di cui al comma 6»; 
    c) i commi 4 e 5 sono abrogati; 
  d) al comma 6, le parole: « ,  da  emanare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, » sono soppresse  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «  ,ivi  incluse  le  modalita'   per   assicurare
l'interoperabilita'  della  piattaforma  Incentivi-.gov.it   con   il
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234,  al  fine  di  garantire  l'immediata
disponibilita' delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e  2
». 
  2. All'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, come modificato dal presente articolo, si  provvede  con
il decreto di cui  al  comma  6  del  medesimo  articolo  18-ter,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo18-ter  del
          citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante  Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche   situazioni   di   crisi,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.   18-ter   (Piattaforma   telematica   denominata
          "Incentivi.gov.it").  -  1.  Nell'ambito  dei  processi  di
          rafforzamento  e  di  incremento  dell'efficienza  e  della
          trasparenza delle attivita' delle pubbliche amministrazioni
          previsti   negli   obiettivi   tematici   dell'Accordo   di
          partenariato per l'utilizzo  dei  fondi  europei  afferenti
          alla  programmazione  2014-2020  e,  in  particolare,   per
          contribuire alla realizzazione della strategia  dell'Unione
          per una crescita  intelligente,  sostenibile  e  inclusiva,
          compresa la coesione economica, sociale e territoriale,  e'
          istituita presso il Ministero dello sviluppo  economico  la
          piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it" per il
          sostegno della politica industriale e della  competitivita'
          del Paese. 
              1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve
          promuovere  la   conoscenza   di   tutte   le   misure   di
          incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal
          Ministero  dello  sviluppo  economico   e   migliorare   la
          trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso  e
          di erogazione degli incentivi anche attraverso  un  accesso
          alle informazioni interattivo e  di  facile  utilizzo  che,
          sulla base delle esigenze  dei  beneficiari,  li  indirizzi
          verso le misure piu' appropriate ed agevoli  la  conoscenza
          dello stato di avanzamento delle procedure  di  concessione
          degli  incentivi,  anche  attraverso  sistemi  dedicati  di
          assistenza. 
              2. Fermi restando i contenuti previsti al comma  1-bis,
          una sezione della piattaforma e' dedicata alle informazioni
          relative alle misure  di  sostegno  al  tessuto  produttivo
          gestite dalle altre amministrazioni  pubbliche  centrali  e
          locali  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  e'  alimentata
          attraverso l'interoperabilita' con  il  Registro  nazionale
          degli aiuti di Stato di cui al comma 6. 
              3.  Alle  spese  per  lo  sviluppo  della   piattaforma
          telematica  di  cui  al  comma  1  si  provvede  attraverso
          l'impiego  di  quota  parte  delle  risorse,  fino  ad   un
          ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui  fondi
          del programma operativo nazionale "Governance  e  capacita'
          istituzionale" 2014-2020. 
              4. abrogato. 
              5. abrogato. 
              6. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico
          sono adottate le disposizioni necessarie  per  l'attuazione
          del  presente  articolo,  ivi  incluse  le  modalita'   per
          assicurare    l'interoperabilita'     della     piattaforma
          Incentivi.gov.it con il Registro nazionale degli  aiuti  di
          Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, al fine  di  garantire  l'immediata  disponibilita'
          delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2.».