Art. 39 ter 
 
 
Modifiche alla disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, comma 226,
                della legge 30 dicembre 2018, n. 145 
 
  1. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il terzo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalita'  di
utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il  collegamento
tra i diversi settori  di  ricerca  interessati  dagli  obiettivi  di
politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi
di ricerca internazionale, l'integrazione con i  finanziamenti  della
ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale
di rischio (venture capital) italiano  ed  estero.  Per  l'attuazione
dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della
societa' Infratel Italia S.p.a.  mediante  apposita  convenzione.  Ai
relativi oneri si provvede nel limite massimo dell'1 per cento  delle
risorse del Fondo di cui al presente comma» e al  sesto  periodo,  le
parole:  «dal  regolamento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal
decreto». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 226, della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 225. Omissis 
              226. Per perseguire gli obiettivi di politica economica
          e industriale, connessi anche al programma  Industria  4.0,
          nonche' per accrescere la competitivita' e la produttivita'
          del  sistema  economico,  e'  istituito,  nello  stato   di
          previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo
          per  interventi  volti  a  favorire   lo   sviluppo   delle
          tecnologie   e   delle   applicazioni    di    intelligenza
          artificiale, blockchain  e  internet  of  things,  con  una
          dotazione di 15 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2019, 2020 e 2021. Il Fondo e' destinato a  finanziare:  a)
          progetti di ricerca e innovazione da realizzare  in  Italia
          ad opera di soggetti  pubblici  e  privati,  anche  esteri,
          nelle aree strategiche per  lo  sviluppo  dell'intelligenza
          artificiale, della blockchain e  dell'internet  of  things,
          funzionali alla competitivita'  del  Paese;  b)  iniziative
          competitive per il raggiungimento  di  specifici  obiettivi
          tecnologici e  applicativi;  c)  il  supporto  operativo  e
          amministrativo alla realizzazione di quanto  previsto  alle
          lettere a) e b), al fine  di  valorizzarne  i  risultati  e
          favorire il loro trasferimento verso il  sistema  economico
          produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie
          imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono  stabiliti  criteri  e  modalita'  di  utilizzo  delle
          risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i
          diversi settori di ricerca interessati dagli  obiettivi  di
          politica economica e industriale, la collaborazione con gli
          organismi di ricerca internazionale, l'integrazione  con  i
          finanziamenti  della  ricerca  europei  e   nazionali,   le
          relazioni con il sistema del capitale di  rischio  (venture
          capital)   italiano    ed    estero.    Per    l'attuazione
          dell'intervento il Ministero dello  sviluppo  economico  si
          avvale  della  societa'  Infratel  Italia  S.p.a.  mediante
          apposita convenzione. Ai relativi  oneri  si  provvede  nel
          limite massimo dell'1 per cento delle risorse del Fondo  di
          cui al  presente  comma.  La  funzione  di  amministrazione
          vigilante  e'  attribuita  al  Ministero   dello   sviluppo
          economico. Al Fondo  possono  affluire,  previo  versamento
          all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
          riassegnazione alla spesa, contributi su  base  volontaria.
          Le  modalita'  di   contribuzione   da   parte   di   enti,
          associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal
          decreto di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia
          e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              227. - 1143. Omissis.».