Art. 40 
 
 
Semplificazione delle procedure di cancellazione dal  registro  delle
             imprese e dall'albo degli enti cooperativi 
 
  1.  Il   provvedimento   conclusivo   delle   procedure   d'ufficio
disciplinate dal decreto del Presidente della  Repubblica  23  luglio
2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto  comma,  del  codice  civile,
nonche' ogni altra iscrizione o cancellazione  d'ufficio  conseguente
alla mancata  registrazione  obbligatoria  a  domanda  di  parte  nel
registro  delle  imprese,  e'   disposto   con   determinazione   del
conservatore.   Il   conservatore   verifica,   nell'ipotesi    della
cancellazione delle societa' di persone, tramite accesso  alla  banca
dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio  competente,
che nel patrimonio della societa' da cancellare  non  rientrino  beni
immobili ovvero,  ove  siano  presenti  beni  immobili,  sospende  il
procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
23 luglio 2004, n. 247. 
  2. Per le societa' di  capitali  e'  causa  di  scioglimento  senza
liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di  esercizio  per  cinque
anni consecutivi o il mancato compimento di  atti  di  gestione,  ove
l'inattivita' e l'omissione si verifichino in concorrenza con  almeno
una delle seguenti circostanze: 
    a) il permanere dell'iscrizione nel registro  delle  imprese  del
capitale sociale in lire; 
    b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle  imprese
dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del  registro
delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle societa'  a
responsabilita' limitata e alle societa' consortili a responsabilita'
limitata. 
  3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria  determinazione  di
accertamento della causa  di  scioglimento  senza  liquidazione,  nel
registro delle imprese. 
  4. Il conservatore del registro delle imprese  comunica  l'avvenuta
iscrizione  agli  amministratori,  risultanti  dal   registro   delle
imprese, ai quali e' assegnato un  termine  di  sessanta  giorni  per
presentare formale e motivata domanda di prosecuzione  dell'attivita'
e per presentare le domande di iscrizione degli atti non  iscritti  e
depositati, ai sensi di legge. 
  5. A seguito della presentazione della formale e  motivata  domanda
di prosecuzione dell'attivita' di cui al  comma  4,  il  conservatore
iscrive  d'ufficio  la   propria   determinazione   di   revoca   del
provvedimento di  accertamento  della  causa  di  scioglimento  senza
liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario,  decorso
il termine di cui al comma 4,  il  conservatore  del  registro  delle
imprese, verificata altresi' l'eventuale cancellazione della  partita
IVA della societa'  e  la  mancanza  di  beni  iscritti  in  pubblici
registri, provvede  con  propria  determinazione  alla  cancellazione
della societa' dal registro medesimo. 
  6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle  imprese
e' comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione. 
  7. Contro la determinazione  del  conservatore  l'interessato  puo'
ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice  del
registro delle imprese. 
  8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del
giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del  codice
civile e le sentenze del  tribunale  in  caso  di  ricorso  ai  sensi
dell'articolo 2192 del codice civile sono iscritte nel registro delle
imprese con comunicazione unica d'ufficio, disciplinata dall'articolo
9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40,  al  fine  della
trasmissione   immediata   all'Agenzia   delle   entrate,   all'lNPS,
all'lNAIL, ed agli altri enti collegati. 
  9. Il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, e' sostituito dal seguente: 
    «16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui  ai
commi 2 e 5 la start-up innovativa o  l'incubatore  certificato  sono
cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese  di  cui
al presente articolo, con provvedimento del conservatore  impugnabile
ai  sensi  dell'articolo  2189,  terzo  comma,  del  codice   civile,
permanendo l'iscrizione alla sezione  ordinaria  del  registro  delle
imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei  requisiti
e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma
15.» 
  10. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24  gennaio  2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.
33, e' sostituito dal seguente: 
    «7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di  cui  al
comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del
registro delle imprese di cui  al  comma  2,  con  provvedimento  del
conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo  2189,  terzo  comma,
del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del
registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti e'  equiparato  il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.». 
  11.   All'articolo   223-septiesdecies   delle   disposizioni   per
l'attuazione del codice civile e disposizioni  transitorie,  dopo  il
primo comma e' aggiunto il seguente: 
    «Ai fini dello scioglimento e della cancellazione  ai  sensi  del
primo comma, l'ente di cui all'articolo 7  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580, trasmette all'autorita' di vigilanza, alla chiusura  di
ogni semestre solare,  l'elenco  degli  enti  cooperativi,  anche  in
liquidazione  ordinaria,  che  non  hanno  depositato  i  bilanci  di
esercizio da oltre cinque anni.  L'autorita'  di  vigilanza  verifica
l'assenza  di  valori  patrimoniali  immobiliari  mediante   apposita
indagine  massiva  nei  pubblici  registri,   in   attuazione   delle
convenzioni che devono essere all'uopo stipulate  con  le  competenti
autorita' detentrici dei registri predetti.». 
  12. All'articolo 5 della legge 17 luglio  1975,  n.  400,  dopo  il
primo comma e' aggiunto il seguente: 
    «L'autorita' di vigilanza trasmette il decreto  di  cancellazione
di cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica  certificata
della conservatoria competente per  territorio  che  provvede,  senza
indugio,   alla   cancellazione   dei   gravami,   delletrascrizionie
delledomandein quello indicate nel decreto.». 
  12-bis. In  conseguenza  dell'emergenza  sanitaria  da  COVID-19  e
dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose
pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, il termine per  la  conclusione
dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1  dell'articolo  61
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e' fissato al  30  novembre
2020. 
  12-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2492: 
  1) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: 
  «Entro i cinque giorni successivi alla presentazione  del  reclamo,
il cancelliere  comunica  la  notizia  in  via  telematica,  ai  fini
dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese»; 
  2) al quarto comma e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Un
estratto  della  sentenza  definitiva  che  decide  sul  reclamo   e'
trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio
del registro delle imprese per la relativa annotazione»; 
  b) all'articolo 2495: 
      1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, salvo quanto disposto dal secondo comma»; 
      2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
  «Decorsi cinque giorni dalla  scadenza  del  termine  previsto  dal
terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore  del  registro  delle
imprese iscrive la cancellazione della societa'  qualora  non  riceva
notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  2490  del
          codice civile: 
              «Art. 2490 (Bilanci  in  fase  di  liquidazione).  -  I
          liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle
          scadenze  previste  per  il  bilancio  di  esercizio  della
          societa', per  l'approvazione  all'assemblea  o,  nel  caso
          previsto dal terzo comma dell'articolo 2479,  ai  soci.  Si
          applicano,  in  quanto  compatibili  con  la   natura,   le
          finalita' e lo stato della  liquidazione,  le  disposizioni
          degli articoli 2423 e seguenti. 
              Nella  relazione  i   liquidatori   devono   illustrare
          l'andamento,  le  prospettive,   anche   temporali,   della
          liquidazione,  ed  i  principi  e  criteri   adottati   per
          realizzarla. 
              Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e
          motivare i criteri di valutazione adottati. 
              Nel  primo  bilancio  successivo  alla  loro  nomina  i
          liquidatori devono indicare le variazioni  nei  criteri  di
          valutazione   adottati   rispetto    all'ultimo    bilancio
          approvato, e le ragioni e conseguenze di  tali  variazioni.
          Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione
          consegnata dagli amministratori a  norma  del  terzo  comma
          dell'articolo 2487-bis, con le eventuali  osservazioni  dei
          liquidatori. 
              Quando sia prevista una continuazione, anche  parziale,
          dell'attivita' di impresa, le relative  poste  di  bilancio
          devono avere una indicazione separata;  la  relazione  deve
          indicare le ragioni e le prospettive  della  continuazione;
          la nota integrativa deve indicare e motivare i  criteri  di
          valutazione adottati. 
              Qualora  per  oltre  tre  anni  consecutivi  non  venga
          depositato il bilancio di  cui  al  presente  articolo,  la
          societa' e' cancellata d'ufficio dal registro delle imprese
          [c.c. 2188] con gli effetti previsti dall'articolo 2495.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, comma 3,
          del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004,
          n.  247,  recante  Regolamento   di   semplificazione   del
          procedimento  relativo  alla  cancellazione  di  imprese  e
          societa' non piu' operative  dal  registro  delle  imprese,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2004, n. 233: 
              «Art. 3 (Cancellazione della societa'  semplice,  della
          societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita
          semplice). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Decorsi trenta giorni  dal  ricevimento  dell'ultima
          delle   lettere   raccomandate,   ovvero,   in   caso    di
          irreperibilita' presso ciascuno degli indirizzi di  cui  al
          comma 2, decorsi  quarantacinque  giorni  dalla  affissione
          della   notizia   nell'albo   camerale   senza   che    gli
          amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma
          2, il conservatore trasmette gli  atti  al  Presidente  del
          Tribunale il quale puo' nominare il liquidatore o,  qualora
          non lo ritenga necessario,  puo'  trasmettere  direttamente
          gli atti al  giudice  del  registro  per  l'adozione  delle
          iniziative necessarie a  disporre  la  cancellazione  della
          societa'. 
              4. - 5. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  2189  e
          2192 del codice civile: 
              «Art. 2189 (Modalita' dell'iscrizione). - Le iscrizioni
          nel  registro  sono  eseguite   su   domanda   sottoscritta
          dall'interessato [c.c. 2190, 2194]. 
              Prima  di  procedere  all'iscrizione,   l'ufficio   del
          registro deve accertare l'autenticita' della sottoscrizione
          e il concorso delle condizioni [c.c. 2195, 2197]  richieste
          dalla legge per l'iscrizione [c.c. 2566]. 
              Il rifiuto dell'iscrizione deve essere  comunicato  con
          raccomandata al richiedente. Questi  puo'  ricorrere  entro
          otto giorni al  giudice  del  registro,  che  provvede  con
          decreto [c.c. 2192, 2964]. 
              Art. 2192 (Ricorso contro il decreto  del  giudice  del
          registro). - Contro il decreto  del  giudice  del  registro
          emesso a norma degli  articoli  precedenti,  l'interessato,
          entro quindici giorni dalla comunicazione,  puo'  ricorrere
          al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro [c.c.
          2189, 2190, 2964]. 
              Il  decreto  che  pronunzia  sul  ricorso  deve  essere
          iscritto d'ufficio nel registro.». 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  9  del
          decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante Misure urgenti
          per  la  tutela  dei  consumatori,  la   promozione   della
          concorrenza,  lo  sviluppo  di  attivita'  economiche,   la
          nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione
          tecnico-professionale e  la  rottamazione  di  autoveicoli,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40: 
              «Art.   9   (Comunicazione   unica   per   la   nascita
          dell'impresa).  -  1.  Ai  fini  dell'avvio  dell'attivita'
          d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del  registro
          delle  imprese,  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti  di
          cui al presente articolo. 
              2. La comunicazione unica vale  quale  assolvimento  di
          tutti   gli   adempimenti   amministrativi   previsti   per
          l'iscrizione al  registro  delle  imprese  ed  ha  effetto,
          sussistendo i presupposti di legge, ai fini  previdenziali,
          assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
          comma 7, secondo periodo,  nonche'  per  l'ottenimento  del
          codice fiscale e della partita IVA. 
              3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
          rilascia  la   ricevuta,   che   costituisce   titolo   per
          l'immediato  avvio  dell'attivita'   imprenditoriale,   ove
          sussistano i presupposti  di  legge,  e  da'  notizia  alle
          Amministrazioni  competenti   dell'avvenuta   presentazione
          della comunicazione unica. 
              4.    Le    Amministrazioni    competenti    comunicano
          all'interessato e all'ufficio del registro  delle  imprese,
          per via telematica, immediatamente il codice fiscale  e  la
          partita  IVA  ed  entro  i  successivi  sette  giorni   gli
          ulteriori   dati   definitivi   relativi   alle   posizioni
          registrate. 
              5. La procedura di cui al presente articolo si  applica
          anche in caso  di  modifiche  o  cessazione  dell'attivita'
          d'impresa. 
              6.  La  comunicazione,   la   ricevuta   e   gli   atti
          amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
          formato elettronico e trasmessi per via telematica. A  tale
          fine le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
          associazioni  imprenditoriali,   il   necessario   supporto
          tecnico ai soggetti privati interessati. 
              7. Con decreto adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data   di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, di concerto con i Ministri per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
          delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale,  e'
          individuato il modello di comunicazione  unica  di  cui  al
          presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
          nella pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri
          dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze,  e
          del  lavoro  e   della   previdenza   sociale,   ai   sensi
          dell'articolo 71 del codice  dell'amministrazione  digitale
          di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
          successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono individuate le regole  tecniche  per
          l'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al   presente
          articolo, le modalita'  di  presentazione  da  parte  degli
          interessati  e   quelle   per   l'immediato   trasferimento
          telematico dei dati  tra  le  Amministrazioni  interessate,
          anche ai fini dei necessari controlli. 
              8. La disciplina di  cui  al  presente  articolo  trova
          applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009. 
              9. A decorrere dalla data  di  cui  al  comma  8,  sono
          abrogati l'articolo 14, comma 4, della  legge  30  dicembre
          1991, n. 412, e successive modificazioni,  e  l'articolo  1
          del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.  6,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  marzo  1993,  n.  63,  ferma
          restando la facolta' degli interessati,  per  i  primi  sei
          mesi di applicazione della nuova disciplina, di  presentare
          alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui  al
          presente articolo secondo la normativa previgente. 
              10.  Al  fine  di  incentivare  l'utilizzo  del   mezzo
          telematico   da   parte    delle    imprese    individuali,
          relativamente agli atti di cui  al  presente  articolo,  la
          misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo  1,  comma
          1-ter, della tariffa  annessa  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  come  sostituita
          dal decreto del Ministro delle finanze 20  agosto  1992,  e
          successive  modificazioni,  e'  rideterminata,   garantendo
          comunque  l'invarianza  del  gettito,   con   decreto   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero dello  sviluppo  economico,  da  adottarsi  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 25, comma  16,  del
          citato decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  recante
          Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita   del   Paese
          convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
          n. 221, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato:
          finalita',  definizione  e  pubblicita').  -  "1.   -   14.
          (Omissis). 
              15. Entro 30 giorni dall'approvazione  del  bilancio  e
          comunque  entro  sei  mesi  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio, fatta salva l'ipotesi del  maggior  termine  nei
          limiti  e  alle  condizioni  previsti  dal  secondo   comma
          dell'articolo  2364  del  codice  civile,  nel  qual   caso
          l'adempimento  e'   effettuato   entro   sette   mesi,   il
          rappresentante   legale   della   start-up   innovativa   o
          dell'incubatore certificato  attesta  il  mantenimento  del
          possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2
          e  dal  comma  5  e  deposita  tale  dichiarazione   presso
          l'ufficio del registro delle imprese. 
              16. Entro sessanta giorni dalla perdita  dei  requisiti
          di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore
          certificato sono  cancellati  dalla  sezione  speciale  del
          registro delle imprese di cui  al  presente  articolo,  con
          provvedimento  del  conservatore   impugnabile   ai   sensi
          dell'articolo  2189,  terzo  comma,  del   codice   civile,
          permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro
          delle imprese. Ai  fini  di  cui  al  primo  periodo,  alla
          perdita dei requisiti e'  equiparato  il  mancato  deposito
          della dichiarazione di cui al comma 15. 
              17. - 17-bis. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  7,  del
          citato decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante  Misure
          urgenti  per  il  sistema  bancario  e  gli   investimenti,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,
          n. 33, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Piccole e medie imprese innovative). - 1.  Per
          "piccole e  medie  imprese  innovative",  di  seguito  "PMI
          innovative", si  intendono  le  PMI,  come  definite  dalla
          raccomandazione   2003/361/CE,   societa'   di    capitali,
          costituite anche in forma  cooperativa,  che  possiedono  i
          seguenti requisiti: 
                a) la residenza in Italia ai sensi  dell'articolo  73
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni, o in  uno  degli  Stati
          membri dell'Unione europea o in Stati aderenti  all'accordo
          sullo spazio economico europeo, purche'  abbiano  una  sede
          produttiva o una filiale in Italia; 
                b)   la   certificazione   dell'ultimo   bilancio   e
          dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un  revisore
          contabile o da  una  societa'  di  revisione  iscritti  nel
          registro dei revisori contabili; 
                c) le loro azioni non  sono  quotate  in  un  mercato
          regolamentato; 
                d)  l'assenza  di  iscrizione  al  registro  speciale
          previsto all'articolo 25, comma  8,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
                e) almeno due dei seguenti requisiti: 
                  1)  volume  di  spesa  in   ricerca,   sviluppo   e
          innovazione in misura uguale o superiore  al  3  per  cento
          della maggiore entita' fra  costo  e  valore  totale  della
          produzione della PMI innovativa. Dal computo per  le  spese
          in ricerca, sviluppo e innovazione sono  escluse  le  spese
          per l'acquisto e per la locazione  di  beni  immobili;  nel
          computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad
          alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in
          aggiunta a quanto previsto  dai  principi  contabili,  sono
          altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e
          innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo
          e  competitivo,  quali  sperimentazione,  prototipazione  e
          sviluppo  del  piano  industriale;  le  spese  relative  ai
          servizi di incubazione forniti  da  incubatori  certificati
          come definiti dall'articolo 25, comma 5, del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;  i  costi  lordi  di
          personale interno  e  consulenti  esterni  impiegati  nelle
          attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi  soci
          ed amministratori; le spese legali per la  registrazione  e
          protezione di proprieta' intellettuale, termini  e  licenze
          d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato  e
          sono descritte in nota integrativa; 
                  2)  impiego  come  dipendenti  o  collaboratori   a
          qualsiasi titolo, in  percentuale  uguale  o  superiore  al
          quinto della forza  lavoro  complessiva,  di  personale  in
          possesso di titolo  di  dottorato  di  ricerca  o  che  sta
          svolgendo un dottorato  di  ricerca  presso  un'universita'
          italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e  che
          abbia svolto, da almeno  tre  anni,  attivita'  di  ricerca
          certificata presso istituti di ricerca pubblici o  privati,
          in Italia o all'estero, ovvero,  in  percentuale  uguale  o
          superiore a un terzo della  forza  lavoro  complessiva,  di
          personale  in  possesso  di  laurea  magistrale  ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
                  3)   titolarita',   anche   quali   depositarie   o
          licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa
          a  una  invenzione  industriale,  biotecnologica,   a   una
          topografia di prodotto  a  semiconduttori  o  a  una  nuova
          varieta' vegetale ovvero titolarita' dei  diritti  relativi
          ad  un  programma  per  elaboratore  originario  registrato
          presso il Registro pubblico speciale per  i  programmi  per
          elaboratore,  purche'  tale  privativa   sia   direttamente
          afferente all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa. 
              2.  Presso   le   Camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione
          speciale del registro delle  imprese  di  cui  all'articolo
          2188 del codice civile, a  cui  le  PMI  innovative  devono
          essere iscritte; la sezione  speciale  del  registro  delle
          imprese  consente  la  condivisione,  nel  rispetto   della
          normativa  sulla   tutela   dei   dati   personali,   delle
          informazioni   relative,    per    le    PMI    innovative:
          all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci  fondatori  e
          agli  altri  collaboratori,  al  fatturato,  al  patrimonio
          netto, al sito internet, ai rapporti con gli  altri  attori
          della filiera. 
              3. L'iscrizione  avviene  a  seguito  di  presentazione
          della  domanda  in  formato  elettronico,   contenente   le
          seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni: 
                a) ragione sociale e codice fiscale; 
                b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
          notaio; 
                c) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
                d) oggetto sociale; 
                e) breve descrizione dell'attivita' svolta,  comprese
          l'attivita' e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione; 
                f)  elenco  dei  soci,  con  trasparenza  rispetto  a
          societa' fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro
          delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
          1993,   n.   580,   e   successive    modificazioni,    con
          autocertificazione di veridicita', indicando altresi',  per
          ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per
          conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo
          il socio agisce; 
                g) elenco delle societa' partecipate; 
                h)  indicazione  dei  titoli  di   studio   e   delle
          esperienze professionali dei soci e del  personale  la  cui
          prestazione lavorativa e' connessa all'attivita' innovativa
          delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili; 
                i)   indicazione    dell'esistenza    di    relazioni
          professionali,  di   collaborazione   o   commerciali   con
          incubatori   certificati,   investitori   istituzionali   e
          professionali, universita' e centri di ricerca; 
                l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
                m) elenco dei  diritti  di  privativa  su  proprieta'
          industriale e intellettuale; 
                n) numero dei dipendenti; 
                o) sito internet. 
              4.  Le  informazioni  di  cui  ai  commi  2  e  3  sono
          aggiornate entro il  30  giugno  di  ciascun  anno  e  sono
          sottoposte al regime di pubblicita' di cui ai commi 2 e 3. 
              5.  Le  informazioni  di  cui  al  comma  3  sono  rese
          disponibili,   assicurando   la   massima   trasparenza   e
          accessibilita',  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico in formato tabellare  gestibile  da  motori  di
          ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
          gratuita da parte di  soggetti  terzi.  Le  PMI  innovative
          assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni
          dalla home page del proprio sito Internet. 
              6. Entro 30 giorni  dall'approvazione  del  bilancio  e
          comunque  entro  sei  mesi  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio, fatta salva l'ipotesi del  maggior  termine  nei
          limiti  e  alle  condizioni  previsti  dal  secondo   comma
          dell'articolo  2364  del  codice  civile,  nel  qual   caso
          l'adempimento  e'   effettuato   entro   sette   mesi,   il
          rappresentante  legale  delle  PMI  innovative  attesta  il
          mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal  comma
          1 del presente  articolo,  e  deposita  tale  dichiarazione
          presso l'ufficio del registro delle imprese. 
              6-bis. La PMI innovativa inserisce le  informazioni  di
          cui   al   comma   4    nella    piattaforma    informatica
          startup.registroimprese.it  in  sede  di  iscrizione  nella
          sezione  speciale  di  cui  al  comma  2,  aggiornandole  o
          confermandole almeno una volta all'anno  in  corrispondenza
          dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al
          comma 2. 
              7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di
          cui al comma 1, le PMI  innovative  sono  cancellate  dalla
          sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
          2, con provvedimento del conservatore impugnabile ai  sensi
          dell'articolo  2189,  terzo  comma,  del   codice   civile,
          permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro
          delle imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato  il
          mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6. 
              8. - 12-ter. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  223-septiesdecies
          delle disposizioni per l'attuazione  del  codice  civile  e
          disposizioni transitorie, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  223-septiesdecies.  -  Fermo   restando   quanto
          previsto    degli     articoli     2545-septiesdecies     e
          2545-octiesdecies del codice, gli enti cooperativi che  non
          hanno depositato i bilanci di  esercizio  da  oltre  cinque
          anni,   qualora   non   risulti   l'esistenza   di   valori
          patrimoniali immobiliari, sono  sciolti  senza  nomina  del
          liquidatore con provvedimento dell'autorita'  di  vigilanza
          da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il  termine
          perentorio  di  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale i  creditori  o  gli  altri  interessati
          possono presentare formale e motivata domanda all'autorita'
          governativa, intesa ad ottenere la nomina  del  commissario
          liquidatore;  in  mancanza,  a  seguito  di   comunicazione
          dell'autorita' di vigilanza, il conservatore  del  registro
          delle imprese  territorialmente  competente  provvede  alla
          cancellazione  della  societa'  cooperativa   o   dell'ente
          mutualistico dal registro medesimo. 
              Ai fini dello scioglimento  e  della  cancellazione  ai
          sensi del primo comma, l'ente di cui all'articolo  7  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, trasmette all'autorita'  di
          vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare,  l'elenco
          degli enti cooperativi, anche  in  liquidazione  ordinaria,
          che non hanno depositato i bilanci di  esercizio  da  oltre
          cinque anni. L'autorita' di vigilanza verifica l'assenza di
          valori patrimoniali immobiliari mediante apposita  indagine
          massiva  nei  pubblici  registri,   in   attuazione   delle
          convenzioni che devono essere  all'uopo  stipulate  con  le
          competenti autorita' detentrici dei registri predetti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  legge  17
          luglio 1975, n. 400, recante Norme intese ad uniformare  ed
          accelerare   la   procedura    di    liquidazione    coatta
          amministrativa degli  enti  cooperativi,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1975, n. 226, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 5.  -  Nelle  vendite  dei  beni  compresi  nelle
          procedure  di  liquidazione  disciplinate  dalla   presente
          legge,  avvenuto  il  versamento  del   prezzo   da   parte
          dell'acquirente  e  la  stipula   dell'atto   di   vendita,
          l'autorita' di vigilanza -  su  richiesta  del  commissario
          liquidatore  vistata  dal  comitato  di  sorveglianza,   se
          nominato  -  ordina  con  decreto  che  si  cancellino   le
          trascrizioni dei pignoramenti e  le  iscrizioni  ipotecarie
          nonche' le  trascrizioni  dei  sequestri  e  delle  domande
          giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri
          da ogni responsabilita'. 
              L'autorita'  di  vigilanza  trasmette  il  decreto   di
          cancellazione di cui al primo comma all'indirizzo di  posta
          elettronica certificata della conservatoria competente  per
          territorio che provvede, senza indugio, alla  cancellazione
          dei gravami, delle trascrizioni e delle domande indicatenel
          decreto.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  61,  comma
          1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia: 
              «Art.   61   (Semplificazioni   dei   procedimenti   di
          accorpamento delle camere di commercio). - 1.  Al  fine  di
          semplificare ed accelerare il processo di  riorganizzazione
          delle  Camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7  agosto
          2015, n. 124, tutti i procedimenti  di  accorpamento  delle
          Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25
          novembre 2016, n. 219, pendenti alla  data  di  entrata  in
          vigore   del   presente   decreto,   si   concludono    con
          l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio
          entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del  presente  decreto.  Scaduto  tale
          termine, gli organi delle camere di commercio che non hanno
          completato il processo di accorpamento, ad  esclusione  del
          collegio dei revisori dei conti,  decadono  dal  trentesimo
          giorno successivo al termine di cui al presente comma e  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Regione
          interessata, nomina, con proprio  decreto,  un  commissario
          straordinario per le camere coinvolte in  ciascun  processo
          di accorpamento. 
              2. - 7. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2492  e  2495  del
          codice civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  2492  (Bilancio  finale  di   liquidazione).   -
          Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere  il
          bilancio finale [c.c. 2311], indicando la parte spettante a
          ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo. 
              Il   bilancio,   sottoscritto   dai    liquidatori    e
          accompagnato dalla relazione dei  sindaci  e  del  soggetto
          incaricato di effettuare la revisione legale dei conti,  e'
          depositato presso  l'ufficio  del  registro  delle  imprese
          [c.c. 2188, 2626]. 
              Nei   novanta    giorni    successivi    all'iscrizione
          dell'avvenuto  deposito  [c.c.  2964],  ogni   socio   puo'
          proporre reclamo davanti al  tribunale  in  contraddittorio
          dei liquidatori. 
              Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del
          reclamo,  il  cancelliere  comunica  la  notizia   in   via
          telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio
          del registro delle imprese. 
              I reclami devono  essere  riuniti  e  decisi  in  unico
          giudizio,  nel  quale  tutti  i  soci  possono  intervenire
          [c.p.c. 105]. La trattazione della causa ha  inizio  quando
          sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche
          riguardo ai non intervenuti [c.c. 2378, 2909]. Un  estratto
          della  sentenza  definitiva  che  decide  sul  reclamo   e'
          trasmesso,  entro  cinque  giorni,   dal   cancelliere   al
          competente  ufficio  del  registro  delle  imprese  per  la
          relativa annotazione. 
              Art. 2495 (Cancellazione della societa').  -  Approvato
          il bilancio finale di liquidazione,  i  liquidatori  devono
          chiedere la cancellazione della societa' dal registro delle
          imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma. 
              Decorsi  cinque  giorni  dalla  scadenza  del   termine
          previsto   dal   terzo   comma   dell'articolo   2492,   il
          conservatore  del  registro  delle   imprese   iscrive   la
          cancellazione della societa'  qualora  non  riceva  notizia
          della presentazione di reclami da parte del cancelliere. 
              Ferma restando l'estinzione  della  societa',  dopo  la
          cancellazione i creditori sociali non  soddisfatti  possono
          far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla
          concorrenza delle somme  da  questi  riscosse  in  base  al
          bilancio  finale  di  liquidazione,  e  nei  confronti  dei
          liquidatori, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa  di
          questi [c.c. 31, 2312, 2324]. La domanda, se proposta entro
          un anno dalla cancellazione, puo' essere notificata  presso
          l'ultima sede della societa'.».