Art. 40
Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle
imprese e dall'albo degli enti cooperativi
1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio
disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile,
nonche' ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente
alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel
registro delle imprese, e' disposto con determinazione del
conservatore. Il conservatore verifica, nell'ipotesi della
cancellazione delle societa' di persone, tramite accesso alla banca
dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente,
che nel patrimonio della societa' da cancellare non rientrino beni
immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il
procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
23 luglio 2004, n. 247.
2. Per le societa' di capitali e' causa di scioglimento senza
liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque
anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove
l'inattivita' e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno
una delle seguenti circostanze:
a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del
capitale sociale in lire;
b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese
dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro
delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle societa' a
responsabilita' limitata e alle societa' consortili a responsabilita'
limitata.
3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di
accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel
registro delle imprese.
4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta
iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle
imprese, ai quali e' assegnato un termine di sessanta giorni per
presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attivita'
e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e
depositati, ai sensi di legge.
5. A seguito della presentazione della formale e motivata domanda
di prosecuzione dell'attivita' di cui al comma 4, il conservatore
iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del
provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza
liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso
il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle
imprese, verificata altresi' l'eventuale cancellazione della partita
IVA della societa' e la mancanza di beni iscritti in pubblici
registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione
della societa' dal registro medesimo.
6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese
e' comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione.
7. Contro la determinazione del conservatore l'interessato puo'
ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del
registro delle imprese.
8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del
giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del codice
civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi
dell'articolo 2192 del codice civile sono iscritte nel registro delle
imprese con comunicazione unica d'ufficio, disciplinata dall'articolo
9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine della
trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'lNPS,
all'lNAIL, ed agli altri enti collegati.
9. Il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e' sostituito dal seguente:
«16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai
commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono
cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui
al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile
ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile,
permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle
imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti
e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma
15.»
10. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.
33, e' sostituito dal seguente:
«7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al
comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del
registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del
conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma,
del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del
registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.».
11. All'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo il
primo comma e' aggiunto il seguente:
«Ai fini dello scioglimento e della cancellazione ai sensi del
primo comma, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, trasmette all'autorita' di vigilanza, alla chiusura di
ogni semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in
liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di
esercizio da oltre cinque anni. L'autorita' di vigilanza verifica
l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita
indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle
convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le competenti
autorita' detentrici dei registri predetti.».
12. All'articolo 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dopo il
primo comma e' aggiunto il seguente:
«L'autorita' di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione
di cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica certificata
della conservatoria competente per territorio che provvede, senza
indugio, alla cancellazione dei gravami, delletrascrizionie
delledomandein quello indicate nel decreto.».
12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e
dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose
pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, il termine per la conclusione
dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 61
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e' fissato al 30 novembre
2020.
12-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2492:
1) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo,
il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini
dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese»;
2) al quarto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un
estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo e'
trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio
del registro delle imprese per la relativa annotazione»;
b) all'articolo 2495:
1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, salvo quanto disposto dal secondo comma»;
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal
terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle
imprese iscrive la cancellazione della societa' qualora non riceva
notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2490 del
codice civile:
«Art. 2490 (Bilanci in fase di liquidazione). - I
liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle
scadenze previste per il bilancio di esercizio della
societa', per l'approvazione all'assemblea o, nel caso
previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si
applicano, in quanto compatibili con la natura, le
finalita' e lo stato della liquidazione, le disposizioni
degli articoli 2423 e seguenti.
Nella relazione i liquidatori devono illustrare
l'andamento, le prospettive, anche temporali, della
liquidazione, ed i principi e criteri adottati per
realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e
motivare i criteri di valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i
liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di
valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio
approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni.
Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione
consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma
dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei
liquidatori.
Quando sia prevista una continuazione, anche parziale,
dell'attivita' di impresa, le relative poste di bilancio
devono avere una indicazione separata; la relazione deve
indicare le ragioni e le prospettive della continuazione;
la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di
valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga
depositato il bilancio di cui al presente articolo, la
societa' e' cancellata d'ufficio dal registro delle imprese
[c.c. 2188] con gli effetti previsti dall'articolo 2495.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004,
n. 247, recante Regolamento di semplificazione del
procedimento relativo alla cancellazione di imprese e
societa' non piu' operative dal registro delle imprese,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2004, n. 233:
«Art. 3 (Cancellazione della societa' semplice, della
societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita
semplice). - 1. - 2. (Omissis).
3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima
delle lettere raccomandate, ovvero, in caso di
irreperibilita' presso ciascuno degli indirizzi di cui al
comma 2, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione
della notizia nell'albo camerale senza che gli
amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma
2, il conservatore trasmette gli atti al Presidente del
Tribunale il quale puo' nominare il liquidatore o, qualora
non lo ritenga necessario, puo' trasmettere direttamente
gli atti al giudice del registro per l'adozione delle
iniziative necessarie a disporre la cancellazione della
societa'.
4. - 5. (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2189 e
2192 del codice civile:
«Art. 2189 (Modalita' dell'iscrizione). - Le iscrizioni
nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta
dall'interessato [c.c. 2190, 2194].
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del
registro deve accertare l'autenticita' della sottoscrizione
e il concorso delle condizioni [c.c. 2195, 2197] richieste
dalla legge per l'iscrizione [c.c. 2566].
Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con
raccomandata al richiedente. Questi puo' ricorrere entro
otto giorni al giudice del registro, che provvede con
decreto [c.c. 2192, 2964].
Art. 2192 (Ricorso contro il decreto del giudice del
registro). - Contro il decreto del giudice del registro
emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato,
entro quindici giorni dalla comunicazione, puo' ricorrere
al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro [c.c.
2189, 2190, 2964].
Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere
iscritto d'ufficio nel registro.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante Misure urgenti
per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la
nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40:
«Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita
dell'impresa). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita'
d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro
delle imprese, per via telematica o su supporto
informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di
cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di
tutti gli adempimenti amministrativi previsti per
l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto,
sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali,
assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
comma 7, secondo periodo, nonche' per l'ottenimento del
codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per
l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, ove
sussistano i presupposti di legge, e da' notizia alle
Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione
della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano
all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese,
per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la
partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli
ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni
registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica
anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita'
d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti
amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale
fine le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
associazioni imprenditoriali, il necessario supporto
tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e'
individuato il modello di comunicazione unica di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e
del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le regole tecniche per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, le modalita' di presentazione da parte degli
interessati e quelle per l'immediato trasferimento
telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate,
anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova
applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono
abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1
del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma
restando la facolta' degli interessati, per i primi sei
mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare
alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al
presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo
telematico da parte delle imprese individuali,
relativamente agli atti di cui al presente articolo, la
misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma
1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e
successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo
comunque l'invarianza del gettito, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 16, del
citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato:
finalita', definizione e pubblicita'). - "1. - 14.
(Omissis).
15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e
comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei
limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma
dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il
rappresentante legale della start-up innovativa o
dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del
possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2
e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso
l'ufficio del registro delle imprese.
16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti
di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore
certificato sono cancellati dalla sezione speciale del
registro delle imprese di cui al presente articolo, con
provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi
dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile,
permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro
delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla
perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito
della dichiarazione di cui al comma 15.
17. - 17-bis. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 7, del
citato decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante Misure
urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Piccole e medie imprese innovative). - 1. Per
"piccole e medie imprese innovative", di seguito "PMI
innovative", si intendono le PMI, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE, societa' di capitali,
costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i
seguenti requisiti:
a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo spazio economico europeo, purche' abbiano una sede
produttiva o una filiale in Italia;
b) la certificazione dell'ultimo bilancio e
dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritti nel
registro dei revisori contabili;
c) le loro azioni non sono quotate in un mercato
regolamentato;
d) l'assenza di iscrizione al registro speciale
previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) almeno due dei seguenti requisiti:
1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e
innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento
della maggiore entita' fra costo e valore totale della
produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese
in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese
per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel
computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad
alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in
aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono
altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e
innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo
e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e
sviluppo del piano industriale; le spese relative ai
servizi di incubazione forniti da incubatori certificati
come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di
personale interno e consulenti esterni impiegati nelle
attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci
ed amministratori; le spese legali per la registrazione e
protezione di proprieta' intellettuale, termini e licenze
d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e
sono descritte in nota integrativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a
qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al
quinto della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta
svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita'
italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che
abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati,
in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o
superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di
personale in possesso di laurea magistrale ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) titolarita', anche quali depositarie o
licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa
a una invenzione industriale, biotecnologica, a una
topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale ovvero titolarita' dei diritti relativi
ad un programma per elaboratore originario registrato
presso il Registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore, purche' tale privativa sia direttamente
afferente all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa.
2. Presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'articolo
2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono
essere iscritte; la sezione speciale del registro delle
imprese consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle
informazioni relative, per le PMI innovative:
all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio
netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori
della filiera.
3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione
della domanda in formato elettronico, contenente le
seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:
a) ragione sociale e codice fiscale;
b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
notaio;
c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
d) oggetto sociale;
e) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese
l'attivita' e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a
societa' fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni, con
autocertificazione di veridicita', indicando altresi', per
ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per
conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo
il socio agisce;
g) elenco delle societa' partecipate;
h) indicazione dei titoli di studio e delle
esperienze professionali dei soci e del personale la cui
prestazione lavorativa e' connessa all'attivita' innovativa
delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
i) indicazione dell'esistenza di relazioni
professionali, di collaborazione o commerciali con
incubatori certificati, investitori istituzionali e
professionali, universita' e centri di ricerca;
l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
m) elenco dei diritti di privativa su proprieta'
industriale e intellettuale;
n) numero dei dipendenti;
o) sito internet.
4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono
aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e sono
sottoposte al regime di pubblicita' di cui ai commi 2 e 3.
5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese
disponibili, assicurando la massima trasparenza e
accessibilita', per via telematica o su supporto
informatico in formato tabellare gestibile da motori di
ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative
assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni
dalla home page del proprio sito Internet.
6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e
comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei
limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma
dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il
rappresentante legale delle PMI innovative attesta il
mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma
1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione
presso l'ufficio del registro delle imprese.
6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di
cui al comma 4 nella piattaforma informatica
startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella
sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o
confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza
dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al
comma 2.
7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di
cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla
sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
2, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi
dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile,
permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro
delle imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.
8. - 12-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 223-septiesdecies
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 223-septiesdecies. - Fermo restando quanto
previsto degli articoli 2545-septiesdecies e
2545-octiesdecies del codice, gli enti cooperativi che non
hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque
anni, qualora non risulti l'esistenza di valori
patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del
liquidatore con provvedimento dell'autorita' di vigilanza
da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati
possono presentare formale e motivata domanda all'autorita'
governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario
liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione
dell'autorita' di vigilanza, il conservatore del registro
delle imprese territorialmente competente provvede alla
cancellazione della societa' cooperativa o dell'ente
mutualistico dal registro medesimo.
Ai fini dello scioglimento e della cancellazione ai
sensi del primo comma, l'ente di cui all'articolo 7 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, trasmette all'autorita' di
vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l'elenco
degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria,
che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre
cinque anni. L'autorita' di vigilanza verifica l'assenza di
valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine
massiva nei pubblici registri, in attuazione delle
convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le
competenti autorita' detentrici dei registri predetti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 17
luglio 1975, n. 400, recante Norme intese ad uniformare ed
accelerare la procedura di liquidazione coatta
amministrativa degli enti cooperativi, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1975, n. 226, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5. - Nelle vendite dei beni compresi nelle
procedure di liquidazione disciplinate dalla presente
legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte
dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita,
l'autorita' di vigilanza - su richiesta del commissario
liquidatore vistata dal comitato di sorveglianza, se
nominato - ordina con decreto che si cancellino le
trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie
nonche' le trascrizioni dei sequestri e delle domande
giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri
da ogni responsabilita'.
L'autorita' di vigilanza trasmette il decreto di
cancellazione di cui al primo comma all'indirizzo di posta
elettronica certificata della conservatoria competente per
territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione
dei gravami, delle trascrizioni e delle domande indicatenel
decreto.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 61, comma
1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia:
«Art. 61 (Semplificazioni dei procedimenti di
accorpamento delle camere di commercio). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione
delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto
2015, n. 124, tutti i procedimenti di accorpamento delle
Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 219, pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si concludono con
l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio
entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Scaduto tale
termine, gli organi delle camere di commercio che non hanno
completato il processo di accorpamento, ad esclusione del
collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo
giorno successivo al termine di cui al presente comma e il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione
interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario
straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo
di accorpamento.
2. - 7. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 2492 e 2495 del
codice civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2492 (Bilancio finale di liquidazione). -
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il
bilancio finale [c.c. 2311], indicando la parte spettante a
ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e
accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto
incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, e'
depositato presso l'ufficio del registro delle imprese
[c.c. 2188, 2626].
Nei novanta giorni successivi all'iscrizione
dell'avvenuto deposito [c.c. 2964], ogni socio puo'
proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio
dei liquidatori.
Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del
reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via
telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio
del registro delle imprese.
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico
giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire
[c.p.c. 105]. La trattazione della causa ha inizio quando
sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche
riguardo ai non intervenuti [c.c. 2378, 2909]. Un estratto
della sentenza definitiva che decide sul reclamo e'
trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al
competente ufficio del registro delle imprese per la
relativa annotazione.
Art. 2495 (Cancellazione della societa'). - Approvato
il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono
chiedere la cancellazione della societa' dal registro delle
imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma.
Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine
previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il
conservatore del registro delle imprese iscrive la
cancellazione della societa' qualora non riceva notizia
della presentazione di reclami da parte del cancelliere.
Ferma restando l'estinzione della societa', dopo la
cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono
far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al
bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei
liquidatori, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa di
questi [c.c. 31, 2312, 2324]. La domanda, se proposta entro
un anno dalla cancellazione, puo' essere notificata presso
l'ultima sede della societa'.».