Art. 40 bis 
 
 
  Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici 
 
  1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  5,  primo  periodo,  la  parola:  «individuati»  e'
sostituita dalle seguenti: «individuati le modalita' attuative  della
disposizione di cui al comma 6-bis, nonche'»; 
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis. In caso di buoni pasto in  forma  elettronica  previsti
dall'articolo 4, comma 3, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, e' garantito
agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  144  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante  Codice
          dei contratti  pubblici,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 144 (Servizi di ristorazione). - 1. I servizi  di
          ristorazione indicati  nell'allegato  IX  sono  aggiudicati
          secondo quanto  disposto  dall'articolo  95,  comma  3.  La
          valutazione   dell'offerta   tecnica   tiene   conto,    in
          particolare, degli aspetti  relativi  a  fattori  quali  la
          qualita' dei generi alimentari con particolare  riferimento
          a quella di prodotti biologici, tipici e  tradizionali,  di
          quelli  a  denominazione  protetta,   nonche'   di   quelli
          provenienti da sistemi di  filiera  corta  e  da  operatori
          dell'agricoltura sociale, il  rispetto  delle  disposizioni
          ambientali  in  materia  di  green  economy,  dei   criteri
          ambientali minimi pertinenti di  cui  all'articolo  34  del
          presente codice e della  qualita'  della  formazione  degli
          operatori.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni   di   cui
          all'articolo  4,  comma  5-quater  del  decreto  legge   12
          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  8  novembre  2013,  n.  128  nonche'  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, della legge  18  agosto  2015,  n.
          141. 
              2. Con decreti del Ministro della salute,  di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare e con  il  Ministro  delle  politiche  agricole,
          alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee
          di indirizzo nazionale  per  la  ristorazione  ospedaliera,
          assistenziale e  scolastica.  Fino  all'adozione  di  dette
          linee di indirizzo, si applica l'articolo 216, comma 18. 
              3. L'attivita' di emissione di buoni pasto, consistente
          nell'attivita' finalizzata a  rendere  per  il  tramite  di
          esercizi convenzionati il  servizio  sostitutivo  di  mensa
          aziendale, e' svolta esclusivamente da societa' di capitali
          con   capitale   sociale   versato    non    inferiore    a
          settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale
          l'esercizio  dell'attivita'  finalizzata   a   rendere   il
          servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e  di
          altri titoli di legittimazione rappresentativi di  servizi.
          Il bilancio delle societa' di cui al  presente  comma  deve
          essere corredato dalla relazione redatta da una societa' di
          revisione  iscritta  nel  registro  istituito   presso   il
          Ministero della giustizia ai sensi  dell'articolo  2409-bis
          del codice civile. 
              4.  Gli  operatori   economici   attivi   nel   settore
          dell'emissione di buoni pasto aventi sede  in  altri  Paesi
          dell'Unione europea possono esercitare l'attivita'  di  cui
          al comma 3 se a cio' autorizzati in  base  alle  norme  del
          Paese di appartenenza.  Le  societa'  di  cui  al  comma  3
          possono svolgere l'attivita' di emissione dei  buoni  pasto
          previa segnalazione certificata  di  inizio  attivita'  dei
          rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti
          richiesti  di  cui  al  comma  3  e  trasmessa   ai   sensi
          dell'articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive  modificazioni,  al  Ministero  dello   sviluppo
          economico. 
              5. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, sentita l'ANAC, sono  individuati  le  modalita'
          attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonche'
          gli esercizi presso i quali puo' essere erogato il servizio
          sostitutivo di mensa reso  a  mezzo  dei  buoni  pasto,  le
          caratteristiche  dei  buoni  pasto  e  il  contenuto  degli
          accordi stipulati tra le societa'  di  emissione  di  buoni
          pasto  e  i  titolari  degli  esercizi  convenzionabili.  I
          predetti accordi devono  comunque  prevedere  una  garanzia
          fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o  assicurative
          che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti  dalla
          legislazione vigente, che le societa' emittenti sono tenute
          a consegnare agli esercizi convenzionati. 
              6.  L'affidamento  dei  servizi  sostitutivi  di  mensa
          avviene  esclusivamente  con   il   criterio   dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
          miglior  rapporto  qualita'/prezzo.  Il   bando   di   gara
          stabilisce   i   criteri   di   valutazione    dell'offerta
          pertinenti, tra i quali: 
                a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto  in
          misura comunque non superiore  allo  sconto  incondizionato
          verso gli esercenti; 
                b) la rete degli esercizi da convenzionare; 
                c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti; 
                d)   i   termini   di   pagamento    agli    esercizi
          convenzionati; 
                e) il progetto tecnico. 
              6-bis. In caso di  buoni  pasto  in  forma  elettronica
          previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento  di  cui
          al decreto del Ministro dello sviluppo economico  7  giugno
          2017, n. 122, e' garantito agli esercizi  convenzionati  un
          unico terminale di pagamento. 
              7.  Ai  fini  del  possesso  della  rete  di   esercizi
          attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di  mensa
          eventualmente richiesto come criterio di  partecipazione  o
          di aggiudicazione e' sufficiente l'assunzione, da parte del
          concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa
          entro un congruo termine  dal  momento  dell'aggiudicazione
          fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete
          richiesta entro il termine indicato comporta  la  decadenza
          dell'aggiudicazione. 
              8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto,
          le societa'  di  emissione  e  gli  esercizi  convenzionati
          consentono,  ciascuno   nell'esercizio   della   rispettiva
          attivita' contrattuale  e  delle  obbligazioni  di  propria
          pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto per l'intero
          valore facciale.».