Art. 40 quater Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri 1. All'articolo 26-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «agli stranieri che intendono effettuare» sono aggiunte le seguenti: «, in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano»; b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorita' amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. 3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile»; c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26,e' esonerato dalla verifica della condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, e' esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuita' del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori). - 1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare, in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano: a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni; b) un investimento di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una societa' costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000 nel caso tale societa' sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che: 1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia; 2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia; 3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia. 2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma 1, lo straniero richiedente deve presentare mediante procedura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i seguenti documenti: a) copia del documento di viaggio in corso di validita' con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto; b) documentazione comprovante la disponibilita' della somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e che tale somma puo' essere trasferita in Italia; c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al comma 1, lettera c), numero 1); d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione. 3. L'autorita' amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori". 3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorita' amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. 3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. 4. 5. Al titolare del visto per investitori e' rilasciato, in conformita' alle disposizioni del presente testo unico, un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorita' amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b). 5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, e' esonerato dalla verifica della condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, e' esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuita' del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione; 6. Il permesso di soggiorno per investitori e' rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorita' amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, della documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 e' stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari di cui al comma 1. 7. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorita' amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora, che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno. 8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, e' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari con i quali e' consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30. 9. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, resta ferma l'applicabilita' degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.».