Art. 40 quater
Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri
1. All'articolo 26-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole:
«agli stranieri che intendono effettuare» sono aggiunte le
seguenti: «, in nome proprio o per conto della persona giuridica che
legalmente rappresentano»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia
presentata dal legale rappresentante della persona giuridica
straniera, l'autorita' amministrativa, individuata con il decreto di
cui al comma 2, richiede al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza
della condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca
l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di
reciprocita' di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per
investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di
soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26,e' esonerato
dalla verifica della condizione di reciprocita' di cui all'articolo
16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal
primo rilascio, e' esonerato dall'obbligo della sottoscrizione
dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli
obblighi inerenti alla continuita' del soggiorno in Italia previsti
dal regolamento di attuazione».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 26-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori). -
1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre
mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono
effettuare, in nome proprio o per conto della persona
giuridica che legalmente rappresentano:
a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli
emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per
almeno due anni;
b) un investimento di almeno euro 500.000 in
strumenti rappresentativi del capitale di una societa'
costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due
anni ovvero di almeno euro 250.000 nel caso tale societa'
sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale
del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) una donazione a carattere filantropico di almeno
euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico
interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione
dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni
culturali e paesaggistici e che:
1) dimostrano di essere titolari e beneficiari
effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel
caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di
cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che
deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in
Italia;
2) presentano una dichiarazione scritta in cui si
impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per
effettuare un investimento o una donazione filantropica che
rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla
presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in
Italia;
3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in
aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura
almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per
il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.
2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma
1, lo straniero richiedente deve presentare mediante
procedura da definire con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i seguenti documenti:
a) copia del documento di viaggio in corso di
validita' con scadenza superiore di almeno tre mesi a
quella del visto richiesto;
b) documentazione comprovante la disponibilita' della
somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e
che tale somma puo' essere trasferita in Italia;
c) certificazione della provenienza lecita dei fondi
di cui al comma 1, lettera c), numero 1);
d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera
c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle
caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della
donazione.
3. L'autorita' amministrativa individuata con il
decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione
positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla
osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente
per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito,
rilascia il visto di ingresso per investitori con
l'espressa indicazione "visto investitori".
3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al
comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della
persona giuridica straniera, l'autorita' amministrativa,
individuata con il decreto di cui al comma 2, richiede al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza
della condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16
delle disposizioni sulla legge in generale premesse al
codice civile.
3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma
3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della
condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile.
4.
5. Al titolare del visto per investitori e' rilasciato,
in conformita' alle disposizioni del presente testo unico,
un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura "per
investitori", revocabile anche prima della scadenza quando
l'autorita' amministrativa individuata con il decreto di
cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non
ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma
1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha
dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di
due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).
5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno
per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al
permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui
all'articolo 26, e' esonerato dalla verifica della
condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile e, per la durata complessiva di cinque anni a
decorrere dal primo rilascio, e' esonerato dall'obbligo
della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui
all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla
continuita' del soggiorno in Italia previsti dal
regolamento di attuazione;
6. Il permesso di soggiorno per investitori e'
rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa
valutazione positiva, da parte dell'autorita'
amministrativa individuata con il decreto di cui al comma
2, della documentazione comprovante che la somma di cui al
comma 1 e' stata interamente impiegata entro tre mesi dalla
data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita
negli strumenti finanziari di cui al comma 1.
7. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno,
l'autorita' amministrativa individuata con il decreto di
cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della
documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla
questura della provincia in cui il richiedente dimora, che
provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.
8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, e' consentito
l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto
per investitori, dei familiari con i quali e' consentito il
ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai
familiari e' rilasciato un visto per motivi familiari ai
sensi dell'articolo 30.
9. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al
presente articolo, esibisce o trasmette atti o documenti
falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie
non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un
anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla
certificazione di cui al comma 2, lettera c), del presente
articolo, resta ferma l'applicabilita' degli articoli
648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale e
dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356.».