Art. 40 quater 
 
 
     Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri 
 
  1.  All'articolo  26-bis  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1, alinea, dopo le parole: 
  «agli  stranieri  che  intendono  effettuare»  sono   aggiunte   le
seguenti: «, in nome proprio o per conto della persona giuridica  che
legalmente rappresentano»; 
  b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma  3  sia
presentata  dal  legale  rappresentante   della   persona   giuridica
straniera, l'autorita' amministrativa, individuata con il decreto  di
cui al comma 2, richiede al Ministero degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza
della  condizione  di  reciprocita'  di  cui  all'articolo  16  delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. 
  3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi  del  comma  3-bis  reca
l'attestazione   dell'avvenuta   verifica   della    condizione    di
reciprocita' di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile»; 
  c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis.  Il  soggetto  titolare  del  permesso  di  soggiorno   per
investitori esercita gli  stessi  diritti  inerenti  al  permesso  di
soggiorno per lavoro autonomo di  cui  all'articolo  26,e'  esonerato
dalla verifica della condizione di reciprocita' di  cui  all'articolo
16 delle disposizioni sulla legge  in  generale  premesse  al  codice
civile e, per la durata complessiva di cinque anni  a  decorrere  dal
primo  rilascio,  e'  esonerato  dall'obbligo  della   sottoscrizione
dell'accordo di  integrazione  di  cui  all'articolo  4-bis  e  dagli
obblighi inerenti alla continuita' del soggiorno in  Italia  previsti
dal regolamento di attuazione». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 26-bis  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  recante  Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,
          S.O., come modificato dalla presente legge: 
              «Art 26-bis (Ingresso e soggiorno per  investitori).  -
          1. L'ingresso e il soggiorno per periodi  superiori  a  tre
          mesi sono consentiti,  al  di  fuori  delle  quote  di  cui
          all'articolo 3,  comma  4,  agli  stranieri  che  intendono
          effettuare, in nome  proprio  o  per  conto  della  persona
          giuridica che legalmente rappresentano: 
                a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli
          emessi dal Governo italiano e  che  vengano  mantenuti  per
          almeno due anni; 
                b)  un  investimento  di  almeno  euro   500.000   in
          strumenti rappresentativi  del  capitale  di  una  societa'
          costituita e operante in Italia mantenuto  per  almeno  due
          anni ovvero di almeno euro 250.000 nel caso  tale  societa'
          sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale
          del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
                c) una donazione a carattere filantropico  di  almeno
          euro 1.000.000  a  sostegno  di  un  progetto  di  pubblico
          interesse, nei settori della cultura, istruzione,  gestione
          dell'immigrazione, ricerca scientifica,  recupero  di  beni
          culturali e paesaggistici e che: 
                  1) dimostrano  di  essere  titolari  e  beneficiari
          effettivi di un importo almeno pari a euro  2.000.000,  nel
          caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi  di
          cui alla lettera b) e alla presente  lettera,  importo  che
          deve essere in ciascun caso disponibile e  trasferibile  in
          Italia; 
                  2) presentano una dichiarazione scritta in  cui  si
          impegnano a utilizzare i fondi di  cui  al  numero  1)  per
          effettuare un investimento o una donazione filantropica che
          rispettino i criteri di cui alle lettere a)  e  b)  e  alla
          presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso  in
          Italia; 
                  3) dimostrano  di  avere  risorse  sufficienti,  in
          aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in  misura
          almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per
          l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria,  per
          il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia. 
              2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal  comma
          1,  lo  straniero  richiedente  deve  presentare   mediante
          procedura  da  definire  con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e  della
          cooperazione  internazionale,  da  emanare  entro   novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, i seguenti documenti: 
                a)  copia  del  documento  di  viaggio  in  corso  di
          validita' con scadenza  superiore  di  almeno  tre  mesi  a
          quella del visto richiesto; 
                b) documentazione comprovante la disponibilita' della
          somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1),  e
          che tale somma puo' essere trasferita in Italia; 
                c) certificazione della provenienza lecita dei  fondi
          di cui al comma 1, lettera c), numero 1); 
                d) dichiarazione scritta di cui al comma  1,  lettera
          c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle
          caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della
          donazione. 
              3.  L'autorita'  amministrativa  individuata   con   il
          decreto di cui al comma 2,  all'esito  di  una  valutazione
          positiva della documentazione ricevuta, trasmette il  nulla
          osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente
          per territorio che,  compiuti  gli  accertamenti  di  rito,
          rilascia  il  visto  di  ingresso   per   investitori   con
          l'espressa indicazione "visto investitori". 
              3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta  di  cui  al
          comma 3 sia  presentata  dal  legale  rappresentante  della
          persona giuridica  straniera,  l'autorita'  amministrativa,
          individuata con il decreto di cui al comma 2,  richiede  al
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale la preliminare  verifica  sulla  sussistenza
          della condizione di reciprocita'  di  cui  all'articolo  16
          delle disposizioni sulla  legge  in  generale  premesse  al
          codice civile. 
              3-ter. Il rilascio del nulla osta ai  sensi  del  comma
          3-bis  reca  l'attestazione  dell'avvenuta  verifica  della
          condizione di reciprocita' di  cui  all'articolo  16  delle
          disposizioni sulla legge in  generale  premesse  al  codice
          civile. 
              4. 
              5. Al titolare del visto per investitori e' rilasciato,
          in conformita' alle disposizioni del presente testo  unico,
          un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura  "per
          investitori", revocabile anche prima della scadenza  quando
          l'autorita' amministrativa individuata con  il  decreto  di
          cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero  non
          ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma
          1 entro tre mesi dalla data di  ingresso  in  Italia  o  ha
          dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di
          due anni di cui al comma 1, lettere a) e b). 
              5-bis. Il soggetto titolare del permesso  di  soggiorno
          per investitori esercita gli  stessi  diritti  inerenti  al
          permesso  di  soggiorno  per   lavoro   autonomo   di   cui
          all'articolo  26,  e'  esonerato   dalla   verifica   della
          condizione di reciprocita' di  cui  all'articolo  16  delle
          disposizioni sulla legge in  generale  premesse  al  codice
          civile e, per  la  durata  complessiva  di  cinque  anni  a
          decorrere dal primo  rilascio,  e'  esonerato  dall'obbligo
          della sottoscrizione dell'accordo di  integrazione  di  cui
          all'articolo  4-bis  e   dagli   obblighi   inerenti   alla
          continuita'  del   soggiorno   in   Italia   previsti   dal
          regolamento di attuazione; 
              6.  Il  permesso  di  soggiorno  per   investitori   e'
          rinnovabile per  periodi  ulteriori  di  tre  anni,  previa
          valutazione    positiva,    da     parte     dell'autorita'
          amministrativa individuata con il decreto di cui  al  comma
          2, della documentazione comprovante che la somma di cui  al
          comma 1 e' stata interamente impiegata entro tre mesi dalla
          data di ingresso in Italia e che risulta  ancora  investita
          negli strumenti finanziari di cui al comma 1. 
              7. Ai fini  del  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno,
          l'autorita' amministrativa individuata con  il  decreto  di
          cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della
          documentazione  ricevuta,  trasmette  il  nulla  osta  alla
          questura della provincia in cui il richiedente dimora,  che
          provvede al rinnovo del permesso di soggiorno. 
              8. Ai sensi dell'articolo 29, comma  4,  e'  consentito
          l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del  visto
          per investitori, dei familiari con i quali e' consentito il
          ricongiungimento ai sensi  dello  stesso  articolo  29.  Ai
          familiari e' rilasciato un visto per  motivi  familiari  ai
          sensi dell'articolo 30. 
              9. Chiunque, nell'ambito  della  procedura  di  cui  al
          presente articolo, esibisce o trasmette  atti  o  documenti
          falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e  notizie
          non rispondenti al vero e' punito con la reclusione  da  un
          anno  e  sei  mesi  a   sei   anni.   In   relazione   alla
          certificazione di cui al comma 2, lettera c), del  presente
          articolo,  resta  ferma  l'applicabilita'  degli   articoli
          648-bis,  648-ter  e  648-ter.1   del   codice   penale   e
          dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
          n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          1992, n. 356.».