Art. 41 
 
 
Semplificazione  del  Sistema  di  monitoraggio  degli   investimenti
  pubblici  e  riduzione  degli  oneri  informativi  a  carico  delle
  Amministrazioni pubbliche 
 
  1. Al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti
pubblici,   anche   per   garantire   la   trasparenza    dell'azione
amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilita'  e
unicita' dell'invio dei dati, semplificare le modalita'  di  utilizzo
del Sistema vigente  di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,
all'articolo 11 dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il  comma  2,
sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
    «2-bis. Gli atti amministrativi  anche  di  natura  regolamentare
adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che  dispongono  il
finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di
investimento pubblico,  sono  nulli  in  assenza  dei  corrispondenti
codici di cui  al  comma  1  che  costituiscono  elemento  essenziale
dell'atto stesso. 
    2-ter. Le Amministrazioni che  emanano  atti  amministrativi  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti di investimento pubblico, associano negli  atti  stessi,  il
Codice unico di progetto dei progetti  autorizzati  al  programma  di
spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e  del  valore
complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento  per
la programmazione e il coordinamento  della  politica  economica,  il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il  Dipartimento
per le Politiche di Coesione  concordano  modalita'  per  fornire  il
necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di  cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione
e il monitoraggio della spesa di ciascun  programma  e  dei  relativi
progetti finanziati. 
    2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico
danno notizia, con periodicita'  annuale,  in  apposita  sezione  dei
propri siti web istituzionali, dell'elenco dei  progetti  finanziati,
indicandone il CUP, l'importo  totale  del  finanziamento,  le  fonti
finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato  di  attuazione
finanziario e procedurale. 
    2-quinquies.  Entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  l'Autorita'
politica delegata agli investimenti pubblici  ove  nominata,  con  il
supporto del Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale  per
la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di  attuazione
della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli  esiti
dell'applicazione del presente articolo. Entro il  medesimo  termine,
il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale,  con  il  supporto
del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta  al  Comitato
Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica  un'informativa
sullo stato di attuazione  della  programmazione  degli  investimenti
pubblici finanziati con le risorse nazionali  e  comunitarie  per  lo
sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento  della  Ragioneria
dello  Stato  mette  a   disposizione   del   Dipartimento   per   la
programmazione e il coordinamento  della  politica  economica  e  del
Dipartimento  per  le  Politiche   di   Coesione,   in   cooperazione
applicativa, i corrispondenti  dati  rilevati  dalle  Amministrazioni
pubbliche nella banca dati delle  Amministrazioni  pubbliche  di  cui
alla legge 31 dicembre 2009, n.  196,  con  le  riconciliazioni,  ove
presenti, con i dati di pagamento del  Sistema  SIOPE  PLUS,  di  cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  dal  sistema
della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24  dicembre  2007,
n. 244. 
    2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie  e  strumentali
disponibili allo scopo a legislazione vigente.». 
    2. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n.  144
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota del fondo  pari
a 900.000 euro annui, a decorrere dall'anno  2021,  e'  assegnata  al
finanziamento delle attivita' di cui al comma 5.». 
  3. All'articolo 44 del decreto-legge del 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e
coesione di cui al comma 1, sono  improntati,  sulla  base  di  linee
guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale,  a  criteri
di proporzionalita' e semplificazione, fermi restando i controlli  di
regolarita' amministrativo contabile degli  atti  di  spesa  previsti
dalla legislazione vigente.». 
    3-bis. All'articolo 7-bis,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:
«La comunicazione di cui al periodo precedente, entro  trenta  giorni
dalla ricezione, e' trasmessa dal Ministro per il Sud e  la  coesione
territoriale all'autorita' politica  delegata  per  il  coordinamento
della politica  economica  e  la  programmazione  degli  investimenti
pubblici di interesse nazionale». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  16
          gennaio 2003, n. 3, recante Disposizioni  ordinamentali  in
          materia  di  pubblica  amministrazione,  pubblicata   nella
          Gazzetta  Ufficiale  20  gennaio  2003,  n.15,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11 (Codice unico di progetto  degli  investimenti
          pubblici). - 1. A decorrere dal 1º  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6,  della  legge
          17  maggio  1999,  n.  144,  e  in   particolare   per   la
          funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
          pubblici, ogni nuovo  progetto  di  investimento  pubblico,
          nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla  predetta
          data, e' dotato di un "Codice unico di  progetto",  che  le
          competenti  amministrazioni  o  i  soggetti   aggiudicatori
          richiedono in via telematica secondo la procedura  definita
          dal CIPE. 
              2. Entro il 30 settembre 2002, il  CIPE,  acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. 
              2-bis.  Gli  atti  amministrativi   anche   di   natura
          regolamentare  adottati  dalle   Amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, che dispongono il  finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico, sono nulli in assenza dei  corrispondenti  codici
          di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento  essenziale
          dell'atto stesso. 
              2-ter.   Le   Amministrazioni    che    emanano    atti
          amministrativi che dispongono il finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico associano negli atti stessi  il  Codice  unico  di
          progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
          l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
          misure, della data di efficacia di  detti  finanziamenti  e
          del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
          il Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
          della politica economica, il Dipartimento della  Ragioneria
          Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche  di
          Coesione concordano modalita'  per  fornire  il  necessario
          supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita'  di  cui
          al periodo precedente al  fine  di  garantire  la  corretta
          programmazione e il monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
          programma e dei relativi progetti finanziati. 
              2-quater.   I    soggetti    titolari    di    progetti
          d'investimento pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'
          annuale,  in  apposita  sezione   dei   propri   siti   web
          istituzionali,   dell'elenco   dei   progetti   finanziati,
          indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento,  le
          fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
          di attuazione finanziario e procedurale. 
              2-quinquies.  Entro  il  30  giugno   di   ogni   anno,
          l'Autorita' politica delegata  agli  investimenti  pubblici
          ove nominata, con  il  supporto  del  Dipartimento  per  la
          programmazione e il coordinamento della politica economica,
          presenta   al    Comitato    Interministeriale    per    la
          Programmazione  Economica  un'informativa  sullo  stato  di
          attuazione   della   programmazione   degli    investimenti
          pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
          articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
          e  la  Coesione   Territoriale,   con   il   supporto   del
          Dipartimento per le  Politiche  di  Coesione,  presenta  al
          Comitato Interministeriale per la Programmazione  Economica
          un'informativa   sullo   stato    di    attuazione    della
          programmazione degli investimenti pubblici  finanziati  con
          le risorse nazionali e comunitarie per  lo  sviluppo  e  la
          coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
          Stato  mette  a  disposizione  del  Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          e  del  Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione,  in
          cooperazione applicativa, i  corrispondenti  dati  rilevati
          dalle Amministrazioni  pubbliche  nella  banca  dati  delle
          Amministrazioni pubbliche di cui  alla  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti,  con  i
          dati  di  pagamento  del  Sistema  SIOPE   PLUS,   di   cui
          all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
          sistema della fatturazione elettronica, di cui  alla  legge
          24 dicembre 2007, n. 244. 
              2-sexies.  All'attuazione  del  presente  articolo   le
          Amministrazioni provvedono nei limiti delle  risorse  umane
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   allo   scopo   a
          legislazione vigente.». 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 della
          legge 17 maggio 1999, n. 144, recante Misure in materia  di
          investimenti, delega  al  Governo  per  il  riordino  degli
          incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina
          l'Inail, nonche' disposizioni per il  riordino  degli  enti
          previdenziali,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   22
          maggio 1999, n. 118, S.O., come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 1 (Costituzione di unita'  tecniche  di  supporto
          alla programmazione, alla  valutazione  e  al  monitoraggio
          degli investimenti pubblici). - 1. - 6. (Omissis). 
              7. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000. Una quota del fondo pari  a  900.000  euro  annui,  a
          decorrere dall'anno 2021,  e'  assegnata  al  finanziamento
          delle attivita' di cui al comma 5. 
              8. - 9. (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  44  del  citato
          decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante Misure urgenti
          di crescita economica e per la  risoluzione  di  specifiche
          situazioni di crisi, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art.  44  (Semplificazione  ed   efficientamento   dei
          processi di programmazione, vigilanza ed  attuazione  degli
          interventi finanziati  dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione). - 1. Al  fine  di  migliorare  il  coordinamento
          unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le
          risorse nazionali destinate alle politiche di coesione  dei
          cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013  e  2014/2020,
          nonche'   di   accelerarne   la   spesa,    per    ciascuna
          Amministrazione centrale, Regione  o  Citta'  metropolitana
          titolare di risorse a valere sul Fondo per  lo  sviluppo  e
          coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita'  degli
          attuali documenti  programmatori  variamente  denominati  e
          tenendo conto degli interventi ivi inclusi,  l'Agenzia  per
          la    coesione    territoriale    procede,    sentite    le
          amministrazioni interessate, ad  una  riclassificazione  di
          tali strumenti al fine di sottoporre  all'approvazione  del
          CIPE, su proposta del Ministro per il  Sud  e  la  coesione
          territoriale, entro quattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, un unico Piano  operativo  per
          ogni   amministrazione   denominato   «Piano   sviluppo   e
          coesione»,   con   modalita'   unitarie   di   gestione   e
          monitoraggio. 
              2. Al fine di rafforzare il  carattere  unitario  delle
          politiche di coesione e della relativa programmazione e  di
          valorizzarne  la  simmetria  con  i   Programmi   Operativi
          Europei, ciascun Piano e' articolato per aree tematiche, in
          analogia   agli   obiettivi   tematici   dell'Accordo    di
          Partenariato, con conseguente trasferimento delle  funzioni
          attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti
          con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti  di
          programmazione oggetto di  riclassificazione,  ad  appositi
          Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle  Amministrazioni
          titolari  dei  Piani  operativi,   ai   quali   partecipano
          rappresentanti  del  Dipartimento  per  le   politiche   di
          coesione, dell'Agenzia per la  coesione  territoriale,  del
          Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
          politica  economica  e  rappresentanti,  per  i  Piani   di
          competenza regionale, dei  Ministeri  competenti  per  area
          tematica, ovvero, per i Piani di  competenza  ministeriale,
          rappresentanti  delle  regioni,  nonche'  del  partenariato
          economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui  alle
          lettere d) ed e) del comma  3.  Per  la  partecipazione  ai
          Comitati  di  sorveglianza  non  sono  dovuti  gettoni   di
          presenza,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti
          comunque denominati. 
              2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei  Piani  di
          sviluppo e coesione di cui al  comma  1,  sono  improntati,
          sulla base di linee  guida  definite  dall'Agenzia  per  la
          coesione territoriale,  a  criteri  di  proporzionalita'  e
          semplificazione, fermi restando i controlli di  regolarita'
          amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla
          legislazione vigente. 
              3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2,  ferme
          restando le competenze specifiche normativamente attribuite
          alle amministrazioni centrali,  regionali  e  alle  Agenzie
          nazionali: 
                a) approvano la metodologia e i criteri usati per  la
          selezione delle operazioni; 
                b) approvano le relazioni di attuazione e finali; 
                c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano
          operativo,  ovvero  esprimono  il  parere  ai  fini   della
          sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE; 
                d) esaminano ogni aspetto che incida  sui  risultati,
          comprese le verifiche sull'attuazione; 
                e) esaminano i risultati delle valutazioni. 
              4. I Comitati di sorveglianza dei  programmi  attuativi
          regionali FSC 2007-2013 gia' istituiti integrano la propria
          composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi
          2 e 3. 
              5. Le Amministrazioni titolari  dei  Piani  sviluppo  e
          coesione monitorano  gli  interventi  sul  proprio  sistema
          gestionale  e   rendono   disponibili,   con   periodicita'
          bimestrale, i dati di  avanzamento  finanziario,  fisico  e
          procedurale  alla  Banca  dati   Unitaria   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          ragioneria generale dello  Stato  secondo  le  disposizioni
          dell'articolo 1, comma 703,  lettera  1),  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione  dal
          finanziamento, sono identificati con  il  Codice  Unico  di
          Progetto (CUP). 
              6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano  in
          ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di
          programmazione   oggetto   di    riclassificazione,    come
          determinate alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  interventi   individuati   e   il   relativo
          finanziamento,  la  titolarita'  dei  programmi   o   delle
          assegnazioni deliberate dal CIPE e  i  soggetti  attuatori,
          ove individuati anche nei documenti attuativi. 
              7. In sede di prima approvazione, il Piano  sviluppo  e
          coesione di cui al comma 1 puo' contenere: 
                a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o
          con procedura di aggiudicazione avviata, individuati  sulla
          base dei dati di monitoraggio presenti, alla  data  del  31
          dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di  cui
          all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147; 
                b) gli  interventi  che,  pur  non  rientrando  nella
          casistica  di  cui  alla   lettera   a),   siano   valutati
          favorevolmente da parte del Dipartimento per  le  politiche
          di coesione della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
          dell'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,  sentite  le
          amministrazioni titolari delle risorse di cui al  comma  1,
          in ragione della coerenza con le "missioni" della  politica
          di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento
          di economia e finanza 2019 e con gli  obiettivi  strategici
          del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei,  fermo
          restando l'obbligo di generare obbligazioni  giuridicamente
          vincolanti entro il 31 dicembre 2021. 
              8.  L'Amministrazione  titolare  del  Piano   operativo
          oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta
          responsabile   della   selezione   degli   interventi,   in
          sostituzione di quelli che risultavano gia' finanziati alla
          data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  della
          vigilanza  sulla   attuazione   dei   singoli   interventi,
          dell'utilizzo delle risorse  per  fare  fronte  a  varianti
          dell'intervento,  della  presentazione   degli   stati   di
          avanzamento nonche' delle  richieste  di  erogazione  delle
          risorse ai beneficiari. 
              9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il
          CIPE, con la medesima delibera di  approvazione  del  Piano
          sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne  la
          realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla
          progettazione e all'attuazione da  parte  del  Dipartimento
          per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la  coesione
          territoriale e della Struttura per la progettazione di beni
          ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
              10. Le risorse di cui al  comma  1,  eventualmente  non
          rientranti   nel   Piano   sviluppo   e   coesione,    sono
          riprogrammate  con  delibera  del  CIPE  su  proposta   del
          Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine  di
          contribuire  al  finanziamento  di  un  Piano  sviluppo   e
          coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al  comma  7,
          lettera b). 
              10-bis.  Le  risorse  di  cui  al  comma   10   possono
          finanziare: 
                a) i contratti  istituzionali  di  sviluppo,  di  cui
          all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno  2017,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2017, n. 123; 
                b)    la     progettazione     degli     investimenti
          infrastrutturali. 
              11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione
          territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
          dicembre 2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le norme di
          legge relative alle risorse di cui al comma  1,  in  quanto
          compatibili. 
              11-bis. Al fine di accelerare  la  realizzazione  degli
          interventi finanziati con  le  risorse  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e  la  coesione,  anche  sulla  base  di  atti  di
          indirizzo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la
          coesione territoriale  promuove,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  azioni  di  accompagnamento
          alle amministrazioni responsabili della  spesa,  attraverso
          appositi  accordi   di   cooperazione   con   le   medesime
          amministrazioni. 
              12. In relazione alle nuove risorse del Fondo  sviluppo
          e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145
          e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del
          presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da
          sottoporre al  CIPE  per  il  finanziamento  di  interventi
          infrastrutturali devono  essere  corredate  della  positiva
          valutazione  tecnica  da  parte  del  Dipartimento  per  le
          politiche di coesione. Salvo diversa e motivata  previsione
          nella delibera di assegnazione del CIPE, tali  assegnazioni
          decadono ove non diano luogo a obbligazioni  giuridicamente
          vincolanti  entro  tre  anni  dalla   pubblicazione   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima
          delibera.  Le   relative   risorse   non   possono   essere
          riassegnate alla medesima Amministrazione. 
              13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui  al
          comma 2 nella progettazione e realizzazione  di  interventi
          infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di
          cui al comma 10-bis, lettera b), finanziano i  costi  della
          progettazione tecnica  dei  progetti  infrastrutturali  che
          abbiano  avuto  la  valutazione  positiva  da  parte  delle
          strutture  tecniche  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri,  sulla  base  dell'effettiva   rispondenza   alle
          priorita' di  sviluppo  e  ai  fabbisogni  del  territorio,
          dell'eventuale  necessita'   di   fronteggiare   situazioni
          emergenziali, da sostenere da parte  delle  Amministrazioni
          titolari dei Piani operativi  di  cui  al  comma  1,  anche
          attraverso il ricorso alla Struttura per  la  progettazione
          di beni ed edifici pubblici di cui  all'articolo  1,  comma
          162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i
          quali  sia  completata   positivamente   la   progettazione
          esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si
          renderanno disponibili per la realizzazione.  Alle  risorse
          del Fondo sviluppo  e  coesione  assegnate  alle  finalita'
          specifiche di cui al  presente  comma  non  si  applica  il
          vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1,
          comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
              14.  Ai  Piani  operativi  redatti  a   seguito   della
          riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi
          gia' vigenti per la programmazione 2014-2020. Il  CIPE,  su
          proposta  del  Ministro  per   il   Sud   e   la   coesione
          territoriale, d'intesa  con  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali e le autonomie, previa intesa con  la  Conferenza
          Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per  assicurare
          la  fase  transitoria  della  disciplina   dei   cicli   di
          programmazione 2000- 2006 e 2007- 2013 e per  coordinare  e
          armonizzare le regole vigenti in  un  quadro  ordinamentale
          unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di
          sviluppo  e   coesione,   si   applicano   le   regole   di
          programmazione vigenti. 
              15. Il Ministro per il Sud e la  coesione  territoriale
          presenta al CIPE: 
                a)   entro   il   31   marzo   2020   una   relazione
          sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo; 
                b)  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  a  partire
          dall'anno 2020, una relazione  annuale  sull'andamento  dei
          Piani  operativi  di  cui  al  comma  1  riferita  all'anno
          precedente.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  2-bis  dell'articolo
          7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,  recante
          Interventi urgenti per la coesione sociale e  territoriale,
          con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
          aree del Mezzogiorno, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 27  febbraio  2017,  n.  18,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.   7-bis    (Principi    per    il    riequilibrio
          territoriale). - 1. - 2. (Omissis). 
              2-bis.  Entro  il   30   giugno   di   ogni   anno   le
          amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud
          e la coesione territoriale e al  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, con  apposita  comunicazione,  l'elenco  dei
          programmi di spesa ordinaria in conto capitale  di  cui  al
          comma 2. La comunicazione di  cui  al  periodo  precedente,
          entro trenta  giorni  dalla  ricezione,  e'  trasmessa  dal
          Ministro  per   il   Sud   e   la   coesione   territoriale
          all'autorita' politica delegata per il coordinamento  della
          politica economica e la programmazione  degli  investimenti
          pubblici di interesse nazionale. Entro il  30  aprile  2020
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  per   il   Sud   e   la   coesione
          territoriale, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con l'autorita' politica  delegata  per  il
          coordinamento della politica economica e la  programmazione
          degli investimenti pubblici di  interesse  nazionale,  sono
          stabilite le modalita' per verificare che il riparto  delle
          risorse  dei  programmi  di   spesa   in   conto   capitale
          finalizzati alla crescita o al sostegno degli  investimenti
          da assegnare  sull'intero  territorio  nazionale,  che  non
          abbia   criteri   o   indicatori   di   attribuzione   gia'
          individuati,   sia   effettuato   in    conformita'    alle
          disposizioni di cui al  comma  2,  nonche'  per  monitorare
          l'andamento della spesa erogata. 
              2-ter - 4. (Omissis).».