Art. 41
Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle
Amministrazioni pubbliche
1. Al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti
pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione
amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilita' e
unicita' dell'invio dei dati, semplificare le modalita' di utilizzo
del Sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici,
all'articolo 11 dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 2,
sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare
adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di
investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti
codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che
dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di
progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il
Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di
spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore
complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento della politica economica, il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento
per le Politiche di Coesione concordano modalita' per fornire il
necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione
e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi
progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico
danno notizia, con periodicita' annuale, in apposita sezione dei
propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti
finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione
finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorita'
politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il
supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione
della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti
dell'applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine,
il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, con il supporto
del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa
sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo
sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria
dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica e del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione
applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni
pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui
alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove
presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema
della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali
disponibili allo scopo a legislazione vigente.».
2. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota del fondo pari
a 900.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al
finanziamento delle attivita' di cui al comma 5.».
3. All'articolo 44 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e
coesione di cui al comma 1, sono improntati, sulla base di linee
guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a criteri
di proporzionalita' e semplificazione, fermi restando i controlli di
regolarita' amministrativo contabile degli atti di spesa previsti
dalla legislazione vigente.».
3-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni
dalla ricezione, e' trasmessa dal Ministro per il Sud e la coesione
territoriale all'autorita' politica delegata per il coordinamento
della politica economica e la programmazione degli investimenti
pubblici di interesse nazionale».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, recante Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n.15, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un "Codice unico di progetto", che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge
24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, recante Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'Inail, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
maggio 1999, n. 118, S.O., come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. - 6. (Omissis).
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000. Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a
decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al finanziamento
delle attivita' di cui al comma 5.
8. - 9. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 44 (Semplificazione ed efficientamento dei
processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione). - 1. Al fine di migliorare il coordinamento
unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le
risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei
cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020,
nonche' di accelerarne la spesa, per ciascuna
Amministrazione centrale, Regione o Citta' metropolitana
titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e
coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita' degli
attuali documenti programmatori variamente denominati e
tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per
la coesione territoriale procede, sentite le
amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di
tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del
CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un unico Piano operativo per
ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e
coesione», con modalita' unitarie di gestione e
monitoraggio.
2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle
politiche di coesione e della relativa programmazione e di
valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi
Europei, ciascun Piano e' articolato per aree tematiche, in
analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di
Partenariato, con conseguente trasferimento delle funzioni
attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti
con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di
programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi
Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni
titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano
rappresentanti del Dipartimento per le politiche di
coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica e rappresentanti, per i Piani di
competenza regionale, dei Ministeri competenti per area
tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale,
rappresentanti delle regioni, nonche' del partenariato
economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3. Per la partecipazione ai
Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di
presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.
2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di
sviluppo e coesione di cui al comma 1, sono improntati,
sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la
coesione territoriale, a criteri di proporzionalita' e
semplificazione, fermi restando i controlli di regolarita'
amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla
legislazione vigente.
3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme
restando le competenze specifiche normativamente attribuite
alle amministrazioni centrali, regionali e alle Agenzie
nazionali:
a) approvano la metodologia e i criteri usati per la
selezione delle operazioni;
b) approvano le relazioni di attuazione e finali;
c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano
operativo, ovvero esprimono il parere ai fini della
sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE;
d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati,
comprese le verifiche sull'attuazione;
e) esaminano i risultati delle valutazioni.
4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi
regionali FSC 2007-2013 gia' istituiti integrano la propria
composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi
2 e 3.
5. Le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e
coesione monitorano gli interventi sul proprio sistema
gestionale e rendono disponibili, con periodicita'
bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e
procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni
dell'articolo 1, comma 703, lettera 1), della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal
finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di
Progetto (CUP).
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano in
ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di
programmazione oggetto di riclassificazione, come
determinate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli interventi individuati e il relativo
finanziamento, la titolarita' dei programmi o delle
assegnazioni deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori,
ove individuati anche nei documenti attuativi.
7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e
coesione di cui al comma 1 puo' contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o
con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla
base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31
dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui
all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella
casistica di cui alla lettera a), siano valutati
favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e
dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le
amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1,
in ragione della coerenza con le "missioni" della politica
di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici
del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo
restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro il 31 dicembre 2021.
8. L'Amministrazione titolare del Piano operativo
oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta
responsabile della selezione degli interventi, in
sostituzione di quelli che risultavano gia' finanziati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, della
vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi,
dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti
dell'intervento, della presentazione degli stati di
avanzamento nonche' delle richieste di erogazione delle
risorse ai beneficiari.
9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il
CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano
sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la
realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla
progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento
per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione
territoriale e della Struttura per la progettazione di beni
ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non
rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono
riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di
contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e
coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7,
lettera b).
10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono
finanziare:
a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123;
b) la progettazione degli investimenti
infrastrutturali.
11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione
territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le norme di
legge relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto
compatibili.
11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli
interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, anche sulla base di atti di
indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la
coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento
alle amministrazioni responsabili della spesa, attraverso
appositi accordi di cooperazione con le medesime
amministrazioni.
12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo
e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145
e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da
sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi
infrastrutturali devono essere corredate della positiva
valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le
politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione
nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni
decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima
delibera. Le relative risorse non possono essere
riassegnate alla medesima Amministrazione.
13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui al
comma 2 nella progettazione e realizzazione di interventi
infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di
cui al comma 10-bis, lettera b), finanziano i costi della
progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che
abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle
strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle
priorita' di sviluppo e ai fabbisogni del territorio,
dell'eventuale necessita' di fronteggiare situazioni
emergenziali, da sostenere da parte delle Amministrazioni
titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche
attraverso il ricorso alla Struttura per la progettazione
di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma
162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i
quali sia completata positivamente la progettazione
esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si
renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse
del Fondo sviluppo e coesione assegnate alle finalita'
specifiche di cui al presente comma non si applica il
vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
14. Ai Piani operativi redatti a seguito della
riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi
gia' vigenti per la programmazione 2014-2020. Il CIPE, su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, d'intesa con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per assicurare
la fase transitoria della disciplina dei cicli di
programmazione 2000- 2006 e 2007- 2013 e per coordinare e
armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale
unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di
sviluppo e coesione, si applicano le regole di
programmazione vigenti.
15. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
presenta al CIPE:
a) entro il 31 marzo 2020 una relazione
sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo;
b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire
dall'anno 2020, una relazione annuale sull'andamento dei
Piani operativi di cui al comma 1 riferita all'anno
precedente.».
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo
7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante
Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7-bis (Principi per il riequilibrio
territoriale). - 1. - 2. (Omissis).
2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno le
amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud
e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e
delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei
programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al
comma 2. La comunicazione di cui al periodo precedente,
entro trenta giorni dalla ricezione, e' trasmessa dal
Ministro per il Sud e la coesione territoriale
all'autorita' politica delegata per il coordinamento della
politica economica e la programmazione degli investimenti
pubblici di interesse nazionale. Entro il 30 aprile 2020
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con l'autorita' politica delegata per il
coordinamento della politica economica e la programmazione
degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono
stabilite le modalita' per verificare che il riparto delle
risorse dei programmi di spesa in conto capitale
finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti
da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non
abbia criteri o indicatori di attribuzione gia'
individuati, sia effettuato in conformita' alle
disposizioni di cui al comma 2, nonche' per monitorare
l'andamento della spesa erogata.
2-ter - 4. (Omissis).».