Art. 42 Semplificazioni dell'attivita' del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022»; b) dopo le parole: «soggetto aggiudicatore», sono aggiunte le seguenti: «, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi,»; c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE.». 2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera e' autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.». 3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 27-octies e' aggiunto, il seguente: «27-novies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilita' e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti gia' approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo.». 4. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attivita' e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2022 la relazione contiene anche le attivita' svolte in materia di sviluppo sostenibile.».
Riferimenti normativi - Per il testo dell'articolo 1, comma 15, del citato decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come modificato dalla presente legge, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 6. - Si riporta il testo vigente degli articoli 202 e 216 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, come modificato dalla presente legge: «Art. 202 (Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie). - 1. Al fine di migliorare la capacita' di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: a) il Fondo per la progettazione di fattibilita' delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonche' per la project review delle infrastrutture gia' finanziate; b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. 2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cui all'articolo 32, commi 1 e 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonche' per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche". L'individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al comma 1 e' definita con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE. 4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite: a) le modalita' di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilita'; b) l'assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti, nonche' le modalita' di revoca. 5. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o piu' delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive modificazioni, nonche' per effetto delle attivita' di project review, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ivi incluso il "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonche' per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche". Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b). 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai residui perenti. 8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera e' autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per l'attuazione del presente articolo.». «Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento). - 1. - 26. Omissis 27. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti. 27-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disciplina gia' contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data, si applica, altresi', la specifica disciplina transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo. 27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina gia' contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del medesimo codice. 27-quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la presente Parte III, nonche' di cui all'articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e all'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168. 27-sexies. Per le concessioni autostradali gia' scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando e' pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo' avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente. 27-septies. Con riferimento all'articolo 24, comma 3, i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione. 27-octies. Nelle more dell'adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformita'; h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche' quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento. 27-novies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilita' e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti gia' approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante Legge di contabilita' e finanza pubblica, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Accesso alle banche dati e pubblicita' di elementi informativi). - 1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento. 2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 21, 33 e 35 con i rispettivi allegati. 2-bis. I software utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti. 4. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attivita' e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2022 la relazione contiene anche le attivita' svolte in materia di sviluppo sostenibile.».