Art. 42 
 
 
Semplificazioni dell'attivita' del Comitato interministeriale per  la
                      programmazione economica 
 
  1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti:  «dal
2019 al 2022»; 
    b) dopo le parole: «soggetto  aggiudicatore»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «, anche ai fini della localizzazione  e,  ove  occorrente,
previa convocazione da parte  di  quest'ultimo  della  Conferenza  di
servizi,»; 
    c) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  caso  di
approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE.». 
  2. All'articolo 202 del Codice dei contratti  pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  dopo  il  comma  8,  e'
inserito il seguente: 
    «8-bis.   Per   i   finanziamenti    approvati    dal    Comitato
interministeriale per la programmazione economica  senza  contestuale
approvazione dei  progetti,  con  particolare  riferimento  a  quelli
approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio  1992,  n.
211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi  in
corso d'opera e' autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti previa richiesta  e  istruttoria  presentate  dal  soggetto
attuatore,  e  contestuale   individuazione   degli   interventi   da
finanziare nell'ambito della medesima opera in cui  i  ribassi  e  le
risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti   rende   informativa   al   CIPE   in   merito   a    tali
autorizzazioni.». 
  3. All'articolo 216 del Codice dei contratti  pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 27-octies e'
aggiunto, il seguente: 
    «27-novies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica  utilita'
e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti  gia'
approvati  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore.
Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  entro  il  31
dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle
proroghe disposte nel  corso  dell'anno  e  ai  termini  in  scadenza
nell'anno successivo.». 
  4. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma  4
e' sostituito dal seguente: «4. Il Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della  politica  economica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30  giugno  di
ciascun  anno,   una   relazione   concernente   l'attivita'   e   le
deliberazioni del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere
dall'anno 2022 la relazione contiene anche  le  attivita'  svolte  in
materia di sviluppo sostenibile.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma  15,  del  citato
          decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come modificato  dalla
          presente  legge,  si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 6. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 202 e  216
          del citato decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
          recante Codice  dei  contratti  pubblici,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  202  (Finanziamento  e  riprogrammazione   delle
          risorse per le infrastrutture prioritarie). - 1. Al fine di
          migliorare    la    capacita'    di    programmazione     e
          riprogrammazione della spesa  per  la  realizzazione  delle
          infrastrutture  di  preminente  interesse  nazionale  e  in
          coerenza con l'articolo  10,  commi  2  e  4,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello
          stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti: 
                a) il Fondo  per  la  progettazione  di  fattibilita'
          delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
          sviluppo del Paese, nonche' per  la  project  review  delle
          infrastrutture gia' finanziate; 
                b) il Fondo da ripartire per la  realizzazione  delle
          infrastrutture  e  degli  insediamenti  prioritari  per  lo
          sviluppo del Paese. 
              2. Tra i  fondi  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          disposte variazioni compensative con decreti  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  su  proposta  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              3. In sede di prima applicazione, ai Fondi  di  cui  al
          comma  1,  lettere  a)  e  b),  confluiscono   le   risorse
          disponibili di cui  all'articolo  32,  commi  1  e  6,  del
          decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito   con
          modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n.  111,  di  cui
          all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013
          n. 69, convertito con modificazioni nella  legge  9  agosto
          2013, n. 98, nonche' le risorse  disponibili  iscritte  nel
          capitolo dello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  denominato   "Fondo   da
          ripartire per la progettazione  e  la  realizzazione  delle
          opere strategiche di preminente interesse nazionale nonche'
          per opere di captazione ed adduzione di  risorse  idriche".
          L'individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al
          comma 1 e' definita con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previo  parere  del
          CIPE. 
              4.  Con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, sono definite: 
                a) le modalita' di ammissione al finanziamento  della
          progettazione di fattibilita'; 
                b) l'assegnazione delle  risorse  del  Fondo  per  la
          progettazione di cui al comma  1,  lettera  a)  ai  diversi
          progetti, nonche' le modalita' di revoca. 
              5.  Con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento
          delle  risorse  del  Fondo  per  la   realizzazione   delle
          infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal
          CIPE ai diversi interventi su proposta del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti  d'intesa  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              6. Al fine  della  riprogrammazione  della  allocazione
          delle risorse,  con  una  o  piu'  delibere  del  CIPE,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sulla  base   dei   criteri   individuati   nel   Documento
          pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del
          decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228  e  successive
          modificazioni,  nonche'  per  effetto  delle  attivita'  di
          project  review,  sono  individuati  i   finanziamenti   da
          revocare i cui stanziamenti sono iscritti  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti destinati  alle  opere  di  preminente  interesse
          nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.  443,  ivi
          incluso il "Fondo da ripartire per la  progettazione  e  la
          realizzazione  delle  opere   strategiche   di   preminente
          interesse nazionale nonche'  per  opere  di  captazione  ed
          adduzione di risorse idriche". Le quote annuali dei  limiti
          di impegno e dei contributi revocati affluiscono  al  Fondo
          di  cui  al  comma  1,  lettera  b)   per   la   successiva
          riallocazione da parte del CIPE, su proposta  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi
          del  presente  articolo  iscritte  in  conto  residui  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate, compatibilmente con gli equilibri  di  finanza
          pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b). 
              8. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano ai residui perenti. 
              8-bis.  Per  i  finanziamenti  approvati  dal  Comitato
          interministeriale per  la  programmazione  economica  senza
          contestuale  approvazione  dei  progetti,  con  particolare
          riferimento a quelli approvati  ai  sensi  dell'articolo  5
          della  legge  26  febbraio  1992,  n.  211,  l'utilizzo  di
          eventuali ribassi di gara o  risorse  liberatesi  in  corso
          d'opera e' autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal
          soggetto  attuatore,  e  contestuale  individuazione  degli
          interventi da finanziare nell'ambito della  medesima  opera
          in cui i ribassi e  le  risorse  si  sono  determinate.  Il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   rende
          informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni. 
              9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio in termini di residui, competenza  e
          cassa per l'attuazione del presente articolo.». 
              «Art.    216    (Disposizioni    transitorie    e    di
          coordinamento). - 1. - 26. Omissis 
              27.  Le  procedure  per  la  valutazione   di   impatto
          ambientale delle grandi opere avviate alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto secondo la  disciplina  gia'
          prevista dagli articoli 182, 183,  184  e  185  di  cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  sono  concluse
          in conformita' alle disposizioni  e  alle  attribuzioni  di
          competenza  vigenti  all'epoca  del  predetto   avvio.   Le
          medesime  procedure  trovano  applicazione  anche  per   le
          varianti. 
              27-bis.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui all'articolo 216,  comma  27-octies,  si
          applica la disciplina gia' contenuta negli articoli dal 186
          al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino
          alla predetta data,  si  applica,  altresi',  la  specifica
          disciplina transitoria prevista all'articolo 189, comma  5,
          del medesimo decreto legislativo. 
              27-ter.  Ai  contratti   di   lavori   affidati   prima
          dell'entrata in vigore del presente codice e  in  corso  di
          esecuzione  si  applica  la   disciplina   gia'   contenuta
          nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. 
              27-quater. Per le opere di  urbanizzazione  a  scomputo
          del  contributo  di  costruzione,  oggetto  di  convenzioni
          urbanistiche o atti  assimilati,  comunque  denominati,  le
          disposizioni  del  presente   codice   si   applicano   con
          riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni  ed
          atti stipulati successivamente all'entrata  in  vigore  del
          medesimo codice. 
              27-quinquies.  Alle  procedure  di  aggiudicazione  dei
          contratti di concessione del servizio di distribuzione  del
          gas naturale indette dalle  amministrazioni  aggiudicatrici
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al  decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in  quanto  compatibili
          con la presente Parte  III,  nonche'  di  cui  all'articolo
          46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1°  ottobre  2007,
          n. 159,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre 2007, n. 222 e all'articolo 4 del decreto-legge 21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98. Nelle ipotesi di cui  al  primo
          periodo, ferma restando la durata massima di  dodici  anni,
          il periodo di affidamento viene determinato  ai  sensi  dei
          commi 1 e 2 dell'articolo 168. 
              27-sexies. Per le concessioni autostradali gia' scadute
          o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente  disposizione,  e  il  cui  bando  e'
          pubblicato entro il 31 dicembre 2019,  il  concedente  puo'
          avviare  le  procedure  di  gara  per  l'affidamento  della
          concessione  anche   sulla   base   del   solo   fabbisogno
          predisposto dal  medesimo  concedente,  limitatamente  agli
          interventi  di  messa  in   sicurezza   dell'infrastruttura
          esistente. 
              27-septies. Con riferimento all'articolo 24, comma 3, i
          tecnici  diplomati  che  siano  stati  in  servizio  presso
          l'amministrazione aggiudicatrice alla data  di  entrata  in
          vigore della legge 18 novembre 1998,  n.  415,  in  assenza
          dell'abilitazione, possono firmare i progetti,  nei  limiti
          previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano  in
          servizio  presso  l'amministrazione  aggiudicatrice  ovvero
          abbiano  ricoperto   analogo   incarico   presso   un'altra
          amministrazione aggiudicatrice, da  almeno  cinque  anni  e
          risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico  e
          abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione. 
              27-octies. Nelle more dell'adozione, entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  lettere
          a) e b), della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, di un regolamento unico  recante  disposizioni  di
          esecuzione, attuazione e integrazione del presente  codice,
          le linee guida e i decreti  adottati  in  attuazione  delle
          previgenti disposizioni di cui agli articoli 24,  comma  2,
          31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1  e  2,
          146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma  2,  rimangono
          in vigore o restano efficaci fino alla data di  entrata  in
          vigore del regolamento di cui al presente comma, in  quanto
          compatibili con il presente  codice  e  non  oggetto  delle
          procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai  soli
          fini   dell'archiviazione   delle   citate   procedure   di
          infrazione,  nelle  more   dell'entrata   in   vigore   del
          regolamento,  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti  e   l'ANAC   sono   autorizzati   a   modificare
          rispettivamente i decreti e  le  linee  guida  adottati  in
          materia. Il regolamento reca, in particolare,  disposizioni
          nelle seguenti materie: a)  nomina,  ruolo  e  compiti  del
          responsabile del procedimento; b) progettazione di  lavori,
          servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di
          qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e  dei
          contraenti  generali;  d)  procedure   di   affidamento   e
          realizzazione dei contratti di lavori, servizi e  forniture
          di importo inferiore alle soglie comunitarie; e)  direzione
          dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione  dei  contratti
          di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni e
          penali;  g)  collaudo  e  verifica   di   conformita';   h)
          affidamento  dei  servizi  attinenti   all'architettura   e
          all'ingegneria  e  relativi   requisiti   degli   operatori
          economici;  i)  lavori  riguardanti  i  beni  culturali.  A
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  regolamento
          cessano  di  avere  efficacia  le  linee   guida   di   cui
          all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie  indicate
          al precedente periodo nonche' quelle che comunque siano  in
          contrasto con le disposizioni recate dal regolamento. 
              27-novies. Le proroghe della dichiarazione di  pubblica
          utilita'  e  del  vincolo  preordinato   all'esproprio   in
          scadenza  su   progetti   gia'   approvati   dal   Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in
          base al previgente decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163,   sono    approvate    direttamente    dal    soggetto
          aggiudicatore. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti entro il 31 dicembre di ciascun  anno  rende  una
          informativa al CIPE in merito alle  proroghe  disposte  nel
          corso  dell'anno  e  ai  termini  in   scadenza   nell'anno
          successivo.». 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  6  della
          citata legge 31 dicembre 2009, n.  196,  recante  Legge  di
          contabilita' e  finanza  pubblica,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 6 (Accesso alle  banche  dati  e  pubblicita'  di
          elementi  informativi).  -  1.  Ai   fini   del   controllo
          parlamentare sulla finanza pubblica, anche di  settore,  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  hanno
          accesso, sulla base di apposite intese,  alle  informazioni
          risultanti  da  banche  di   dati   delle   amministrazioni
          pubbliche e ad ogni  altra  fonte  informativa  gestita  da
          soggetti pubblici rilevante per il controllo della  finanza
          pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione  da
          parte dei membri del Parlamento. 
              2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze
          sono pubblicati,  in  formato  elettronico  elaborabile,  i
          disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 21,  33  e
          35 con i rispettivi allegati. 
              2-bis.   I   software   utilizzati   ai   fini    della
          pubblicazione dei disegni di legge e delle  leggi  prevista
          al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi
          degli articoli 68  e  69  del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82. 
              3. I decreti di  variazione  al  bilancio  adottati  in
          conseguenza dell'approvazione di provvedimenti  legislativi
          sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia
          e delle finanze, il giorno successivo a quello  della  loro
          registrazione da parte della Corte dei conti. 
              4.  Il  Dipartimento  per  la   programmazione   e   il
          coordinamento della politica economica della Presidenza del
          Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro  il  30
          giugno  di  ciascun   anno,   una   relazione   concernente
          l'attivita'    e    le    deliberazioni    del     Comitato
          interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE)
          adottate  nel  corso  dell'anno  precedente.  A   decorrere
          dall'anno 2022 la relazione  contiene  anche  le  attivita'
          svolte in materia di sviluppo sostenibile.».