Art. 42
Semplificazioni dell'attivita' del Comitato interministeriale per la
programmazione economica
1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal
2019 al 2022»;
b) dopo le parole: «soggetto aggiudicatore», sono aggiunte le
seguenti: «, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente,
previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di
servizi,»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE.».
2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8, e'
inserito il seguente:
«8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica senza contestuale
approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli
approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n.
211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in
corso d'opera e' autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto
attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da
finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le
risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali
autorizzazioni.».
3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 27-octies e'
aggiunto, il seguente:
«27-novies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilita'
e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti gia'
approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31
dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle
proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza
nell'anno successivo.».
4. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 4
e' sostituito dal seguente: «4. Il Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di
ciascun anno, una relazione concernente l'attivita' e le
deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere
dall'anno 2022 la relazione contiene anche le attivita' svolte in
materia di sviluppo sostenibile.».
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 1, comma 15, del citato
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come modificato dalla
presente legge, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 6.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 202 e 216
del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante Codice dei contratti pubblici, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 202 (Finanziamento e riprogrammazione delle
risorse per le infrastrutture prioritarie). - 1. Al fine di
migliorare la capacita' di programmazione e
riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle
infrastrutture di preminente interesse nazionale e in
coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti:
a) il Fondo per la progettazione di fattibilita'
delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese, nonche' per la project review delle
infrastrutture gia' finanziate;
b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese.
2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere
disposte variazioni compensative con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al
comma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse
disponibili di cui all'articolo 32, commi 1 e 6, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013
n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto
2013, n. 98, nonche' le risorse disponibili iscritte nel
capitolo dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti denominato "Fondo da
ripartire per la progettazione e la realizzazione delle
opere strategiche di preminente interesse nazionale nonche'
per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche".
L'individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al
comma 1 e' definita con uno o piu' decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del
CIPE.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definite:
a) le modalita' di ammissione al finanziamento della
progettazione di fattibilita';
b) l'assegnazione delle risorse del Fondo per la
progettazione di cui al comma 1, lettera a) ai diversi
progetti, nonche' le modalita' di revoca.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento
delle risorse del Fondo per la realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal
CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. Al fine della riprogrammazione della allocazione
delle risorse, con una o piu' delibere del CIPE, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base dei criteri individuati nel Documento
pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive
modificazioni, nonche' per effetto delle attivita' di
project review, sono individuati i finanziamenti da
revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti destinati alle opere di preminente interesse
nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ivi
incluso il "Fondo da ripartire per la progettazione e la
realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale nonche' per opere di captazione ed
adduzione di risorse idriche". Le quote annuali dei limiti
di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo
di cui al comma 1, lettera b) per la successiva
riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi
del presente articolo iscritte in conto residui sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza
pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai residui perenti.
8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica senza
contestuale approvazione dei progetti, con particolare
riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5
della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di
eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso
d'opera e' autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal
soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli
interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera
in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende
informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa per l'attuazione del presente articolo.».
«Art. 216 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - 1. - 26. Omissis
27. Le procedure per la valutazione di impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata
in vigore del presente decreto secondo la disciplina gia'
prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse
in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di
competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le
medesime procedure trovano applicazione anche per le
varianti.
27-bis. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si
applica la disciplina gia' contenuta negli articoli dal 186
al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino
alla predetta data, si applica, altresi', la specifica
disciplina transitoria prevista all'articolo 189, comma 5,
del medesimo decreto legislativo.
27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima
dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di
esecuzione si applica la disciplina gia' contenuta
nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo
del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le
disposizioni del presente codice si applicano con
riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed
atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del
medesimo codice.
27-quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei
contratti di concessione del servizio di distribuzione del
gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili
con la presente Parte III, nonche' di cui all'articolo
46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222 e all'articolo 4 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98. Nelle ipotesi di cui al primo
periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni,
il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 dell'articolo 168.
27-sexies. Per le concessioni autostradali gia' scadute
o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e il cui bando e'
pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo'
avviare le procedure di gara per l'affidamento della
concessione anche sulla base del solo fabbisogno
predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli
interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura
esistente.
27-septies. Con riferimento all'articolo 24, comma 3, i
tecnici diplomati che siano stati in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in
vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e
abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
27-octies. Nelle more dell'adozione, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere
a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di
esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice,
le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle
previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2,
31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2,
146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono
in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto
compatibili con il presente codice e non oggetto delle
procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli
fini dell'archiviazione delle citate procedure di
infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del
regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare
rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in
materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni
nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del
responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori,
servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di
qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei
contraenti generali; d) procedure di affidamento e
realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione
dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti
di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni e
penali; g) collaudo e verifica di conformita'; h)
affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori
economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia le linee guida di cui
all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate
al precedente periodo nonche' quelle che comunque siano in
contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.
27-novies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica
utilita' e del vincolo preordinato all'esproprio in
scadenza su progetti gia' approvati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in
base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, sono approvate direttamente dal soggetto
aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una
informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel
corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno
successivo.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante Legge di
contabilita' e finanza pubblica, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Accesso alle banche dati e pubblicita' di
elementi informativi). - 1. Ai fini del controllo
parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno
accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni
risultanti da banche di dati delle amministrazioni
pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da
soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza
pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da
parte dei membri del Parlamento.
2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze
sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i
disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 21, 33 e
35 con i rispettivi allegati.
2-bis. I software utilizzati ai fini della
pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista
al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi
degli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
3. I decreti di variazione al bilancio adottati in
conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi
sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia
e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro
registrazione da parte della Corte dei conti.
4. Il Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30
giugno di ciascun anno, una relazione concernente
l'attivita' e le deliberazioni del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere
dall'anno 2022 la relazione contiene anche le attivita'
svolte in materia di sviluppo sostenibile.».