Art. 43
Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in
agricoltura, in materia di controlli nonche' di comunicazioni
individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
1. Al fine di assicurare la continuita' e la semplificazione delle
attivita' amministrative, ivi compresi i controlli propedeutici e
successivi necessari all'erogazione delle risorse pubbliche in
agricoltura, anche in considerazione delle misure restrittive
introdotte per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure di sostegno,
nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono
adottate le seguenti misure:
a) e' istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle
parcelle agricole in conformita' all'articolo 5 del regolamento
delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014,
basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano
l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli
adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa
dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per
l'esecuzione delle attivita' di gestione e di controllo di competenza
delle amministrazioni pubbliche;
b) l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,
banca dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60, comma
3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e' costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui
all'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 503 del 1999; conseguentemente, per le finalita' di cui al
presente articolo, il fascicolo aziendale deve essere confermato o
aggiornato annualmente in modalita' grafica e geo-spaziale per
consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che
utilizzano le informazioni ivi contenute;
c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di
strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o
dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b),
e' verificata sulla base del sistema di identificazione della
parcella agricola di cui alla lettera a); le particelle catastali
individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo
aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione
geografica delle superfici.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «imprese agricole» sono inserite
le seguenti: «e alimentari e mangimistiche»;
b) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: «e alimentari e mangimistiche»;
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole «sola», «per la prima volta» e
«entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto
di diffida» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «entro un termine non superiore a novanta giorni, anche
presentando, a tal fine, specifici impegni»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «anche tramite comunicazione al consumatore»;
3) dopo il quarto periodo e' aggiunto, in fine, il seguente:
«La diffida e' applicabile anche ai prodotti gia' posti in commercio,
a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di
cui al presente comma.».
4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 2, le parole «, da effettuare almeno
cinque giorni prima dell'inizio dell'attivita'», sono soppresse;
b) all'articolo 14, comma l, le parole «, entro il quinto giorno
antecedente alla loro effettuazione,», sono soppresse;
c) all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La
detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad
apposita registrazione. L'ufficio territoriale puo' definire
specifiche modalita' volte a prevenire eventuali violazioni.»;
d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole «per le partite
medesime», sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi eventuali
provvedimenti adottati dall'Autorita' competente in caso di calamita'
naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione
di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente
agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione»;
e) all'articolo 38, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. In caso di dichiarazione di calamita' naturali ovvero di
adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza
maggiore, riconosciute dall'Autorita' competente, che impediscano
temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di
produzione, e' consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo
di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della
pertinente zona geografica delimitata.».
4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine
vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso
stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo
biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte
dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla
natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione
delle indicazioni biologiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere
stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i
prodotti coltivati nelle predette aree.
5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20,
ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il
seguente: «Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso in
cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui e'
avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da
calamita' naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure
sanitarie o fitosanitarie.».
6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.
462, le parole «di uno» sono soppresse.
7. All'articolo 38, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, al secondo periodo, le parole da «l'INPS» a «di variazione» sono
sostituite dalle seguenti: «l'INPS provvede alla notifica ai
lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo
raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita' idonea
a garantire la piena conoscibilita'» e il terzo periodo e' soppresso.
7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonche' per gli
alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati
nell'esercizio delle attivita' agrituristiche di cui alla legge 20
febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente normativa europea,
e' possibile evidenziare il luogo di produzione, con modalita' idonee
a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del
consumatore le informazioni fornite.
7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla
somministrazione di cibi e bevande nelle attivita' di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono
riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
a) al Paese, alla regione o alla localita' di origine e di
produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di
ciascuna vivanda;
b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale
del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese
estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna
vivanda;
c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle
materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai
metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per
la qualita' o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche
delle vivande.
7-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualita' nazionale di
produzione integrata, istituito dall'articolo 2, comma 3, della legge
3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari
conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilita' e
qualora il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo renda
necessario, e' ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei
fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i
requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009».
Riferimenti normativi
- Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della
Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalita', e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea 20 giugno 2014, n. L 181.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 503, recante regolamento recante norme per l'istituzione
della Carta dell'agricoltore e del pescatore e
dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione
dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 1999, n. 305:
«Art.1 (Anagrafe delle aziende agricole). - 1.
L'anagrafe delle aziende agricole, di seguito denominata
anagrafe, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato
con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie
relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal
codice fiscale, esercenti attivita' agricola,
agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano
a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione
centrale o locale, di seguito denominati "aziende".
2. Il codice fiscale costituisce il codice unico di
identificazione aziende agricole, di seguito CUAA. Il CUAA
deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica
amministrazione.
3. A ciascuna azienda fa capo una o piu' unita'
tecnico-economiche, di seguito denominata unita'; per
unita' si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli
stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole
condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una
specifica attivita' economica, ubicato in una porzione di
territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite
il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente,
e avente una propria autonomia produttiva.».
«Art. 9 (Fascicolo aziendale). - 1. Per i fini di
semplificazione ed armonizzazione, di cui all'articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e'
istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30
giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato
all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni
di cui all'articolo 3.
2. Anteriormente alla data di cui al comma 1,
attraverso le procedure progressivamente rese disponibili
dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica
le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla
consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne
l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o
integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono
indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o
le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i
termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti
nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica
delle consistenze aziendali sia necessario rendere
disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la
riproduzione dei dati catastali, la stessa e' tenuta al
pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle
finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e
integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti
statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra
il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche
agricole e forestali del 30 giugno 1998.
3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi
del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento
del repertorio delle notizie economiche e amministrative
(REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo
delle camere di commercio con le modalita' di cui
all'articolo 5.
4. A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che
eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono
tenute, nel momento in cui si manifestano
all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi
beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare
le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
inserite nel fascicolo aziendale.».
- Per il riferimento al comma 3-bis, lettera f-ter)
dell'articolo 60, del citato decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale,
si vedano i riferimenti normativi all'articolo 34.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea, convertito, con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli
sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche,
istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese
agricole e alimentari e mangimistiche e potenziamento
dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare). -
1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario
dell'attivita' ispettiva nei confronti delle imprese
agricole e alimentari e mangimistiche e l'uniformita' di
comportamento degli organi di vigilanza, nonche' di
garantire il regolare esercizio dell'attivita'
imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle
imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono
effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato,
tenuto conto del piano nazionale integrato di cui
all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e
delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma
5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando
sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso
all'informazione sui controlli. I controlli sono
predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro
di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei
confronti delle imprese agricole e alimentari e
mangimistiche sono riportati in appositi verbali, da
notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei
casi di attestata regolarita', ovvero di regolarizzazione
conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli
adempimenti relativi alle annualita' sulle quali sono stati
effettuati i controlli non possono essere oggetto di
contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse
annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle
determinate da comportamenti omissivi o irregolari
dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o
elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La
presente disposizione si applica agli atti e documenti
esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del
controllo ispettivo.
2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nei procedimenti di controllo e di recare il minore
intralcio all'esercizio dell'attivita' d'impresa e'
istituito, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'interno, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1
sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche. Ai
fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
del coordinamento dell'attivita' di controllo e
dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo
periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte
di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e
di controllo, nonche' da organismi privati autorizzati allo
svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti
disposizioni, a carico delle imprese agricole e alimentari
e mangimistiche sono resi disponibili tempestivamente in
via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini
della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42
del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche
amministrazioni secondo le modalita' definite con Accordo
tra le amministrazioni interessate sancito in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, secondo le modalita' e i termini
previsti con il medesimo accordo.
3. Per le violazioni alle norme in materia
agroalimentare, per le quali e' prevista l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di
controllo incaricato, nel caso in cui accerta l'esistenza
di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere
alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze
dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro un
termine non superiore a novanta giorni, anche presentando,
a tal fine, specifici impegni. Per violazioni sanabili si
intendono errori e omissioni formali che comportano una
mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le
cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili anche
tramite comunicazione al consumatore. In caso di mancata
ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di
cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo
di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione
dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. La
diffida e' applicabile anche ai prodotti gia' posti in
commercio, a condizione che per essi vengano sanate le
violazioni nei termini di cui al presente comma.
3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30
settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati.
4. Per le violazioni alle norme in materia
agroalimentare per le quali e' prevista l'applicazione
della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se gia'
consentito il pagamento in misura ridotta, la somma,
determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per
cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni
dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione
di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni
contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, purche' l'interessato effettui il
pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto all'autorita' competente,
di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e
all'organo che ha accertato la violazione.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 12, 14, 16
e 38 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante
Disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2016, n. 302, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 12 (Produzione di mosto cotto). - 1. (Omissis).
2. E' altresi' ammessa la produzione di mosto cotto,
denominato anche "saba", "sapa" o con espressioni similari,
anche ai fini della commercializzazione, previa
comunicazione al competente ufficio territoriale.
(Omissis).».
«Art. 14 (Elaborazione di taluni prodotti a base di
mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti e di
talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui.
Comunicazione preventiva). - 1. La preparazione di mosti di
uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di
prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti
nonche' la preparazione delle bevande spiritose di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo
trattino, e punto ii), del regolamento (CE) n. 110/2008
possono essere eseguite anche in stabilimenti dai quali si
estraggono mosti o vini nella cui preparazione non e'
ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino,
dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento
(UE) n. 251/2014, a condizione che le lavorazioni siano
preventivamente comunicate all'ufficio territoriale.
(Omissis).».
«Art. 16 (Comunicazione per la detenzione e il
confezionamento). - 1. (Omissis).
2. La detenzione e il successivo confezionamento sono
subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio
territoriale puo' definire specifiche modalita' volte a
prevenire eventuali violazioni.
(Omissis).».
«Art. 38 (Riclassificazioni, declassamenti e tagli). -
1. - 6. (Omissis).
7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici
disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa
dell'Unione europea, il trasferimento delle partite di
mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della
zona di produzione delimitata comporta la perdita del
diritto alla rivendicazione della DOP o dell'IGP per le
partite medesime fatti salvi eventuali provvedimenti
adottati dall'Autorita' competente in caso di calamita'
naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di
adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che
impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il
disciplinare di produzione.
7-bis. In caso di dichiarazione di calamita' naturali
ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o
altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorita'
competente, che impediscano temporaneamente agli operatori
di rispettare il disciplinare di produzione, e' consentito
imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui
all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della
pertinente zona geografica delimitata.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 4
dell'articolo 11, del decreto legislativo 23 febbraio 2018,
n. 20, recante disposizioni di armonizzazione e
razionalizzazione della normativa sui controlli in materia
di produzione agricola e agroalimentare biologica,
predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi
dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2018, n. 67,
come modificati dalla presente legge:
«Art. 11 (Sanzioni amministrative pecuniarie a carico
degli operatori). - 1. - 2. (Omissis).
3. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia
stato applicato da parte dell'organismo di controllo un
provvedimento definitivo di sospensione della
certificazione biologica, e' irrogata la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 6.000 euro a 18.000 euro,
fatta eccezione per la sospensione imputabile a morosita'.
Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso in
cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in
cui e' avvenuta la constatazione della violazione, in
territori colpiti da calamita' naturali ovvero sui quali vi
sia stata l'adozione di misure sanitarie o fitosanitarie.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia
stato applicato da parte dell'organismo di controllo un
provvedimento definitivo di esclusione dal sistema
biologico, e' irrogata la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro, fatta eccezione
per la esclusione imputabile a morosita'. Non si procede
all'irrogazione della sanzione nel caso in cui il soggetto
sanzionato abbia operato, nel periodo in cui e' avvenuta la
constatazione della violazione, in territori colpiti da
calamita' naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione
di misure sanitarie o fitosanitarie.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
11, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante
misure urgenti in materia di prevenzione e repressione
delle sofisticazioni alimentari, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11. - 1. (Omissis).
2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione,
anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157,
l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dei
propri laboratori di analisi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 38, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con
modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 38 (Disposizioni in materia di contenzioso
previdenziale e assistenziale). - 1-6. (Omissis).
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi
trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In
caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate
lavorative intervenuti dopo la compilazione e la
pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS
provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante
comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta
elettronica certificata o altra modalita' idonea a
garantire la piena conoscibilita'.
(Omissis).».
- La legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina
dell'agriturismo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
marzo 2006, n. 63;
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
3, della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante
aggiornamento della normativa sull'insediamento e
sull'attivita' dei pubblici esercizi, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1991, n. 206:
«Art. 3 (Rilascio delle autorizzazioni). - 1. - 5.
(Omissis).
6. Sono escluse dalla programmazione le attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni,
locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle
prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle
autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie,
aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e), nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta
di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai
circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le
cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dell'interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri
dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita'
religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante
attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 22, i prodotti fitosanitari
possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo se
sono stati autorizzati dal Ministero della sanita',
conformemente alle disposizioni del presente decreto.
2. Sono vietati la produzione, il magazzinaggio ed il
trasporto di prodotti fitosanitari non autorizzati, salvo
che i prodotti stessi siano rispondenti a tutte le seguenti
condizioni:
a) siano destinati ad essere utilizzati in un altro
Stato membro che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo
fitosanitario in conformita' alle norme comunitarie o siano
destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione europea,
che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario,
fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n.
2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive
modificazioni;
b) siano prodotti in stabilimenti autorizzati, previa
comunicazione al Ministero della sanita' da parte del
direttore tecnico responsabile;
c) siano etichettati conformemente alla normativa
vigente nello Stato di destinazione e racchiusi in apposito
imballaggio o muniti di etichettatura aggiuntiva da cui
risulti la loro condizione;
d) siano trasportati nel rispetto delle cautele
prescritte in relazione alla natura del prodotto,
accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme
vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza e di controllo.
3. I prodotti fitosanitari autorizzati devono:
a) essere immessi in commercio dai titolari delle
autorizzazioni conformemente a tutte le condizioni previste
nell'autorizzazione;
b) essere commercializzati dai distributori e dai
rivenditori nel rispetto delle indicazioni riportate nelle
etichette dei preparati stessi, nonche' delle eventuali
condizioni prescritte nell'autorizzazione;
c) essere conservati ed impiegati correttamente dagli
utilizzatori in conformita' a tutte le indicazioni e le
prescrizioni riportate nell'etichetta.
4. Chiunque immette in commercio sostanze attive e'
tenuto:
a) all'osservanza delle disposizioni in materia di
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose;
b) se si tratta di sostanze attive non ancora in
commercio alla data del 26 luglio 1993 e non destinate ad
essere utilizzate per gli scopi previsti dall'articolo 22,
a trasmettere al Ministero della sanita', agli altri Stati
membri ed alla Commissione europea un fascicolo conforme
alle prescrizioni previste dall'articolo 6, comma 5, e
contenente una dichiarazione secondo la quale la sostanza
attiva e' destinata ad un impiego definito dall'articolo 2,
comma 1, lettera a).
5. I prodotti fitosanitari autorizzati devono essere
utilizzati tenendo conto dei principi delle buone pratiche
agricole e, se possibile, dei principi della lotta
integrata.
5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualita'
nazionale di produzione integrata, istituito dall'articolo
2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri
sistemi di certificazione volontari conformi a standard
internazionali basati sulla sostenibilita' e qualora il
rispetto delle relative norme tecniche collegate lo renda
necessario, e' ammessa una deroga alle indicazioni
sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta.
Restano comunque inderogabili i requisiti previsti
all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009.».