Art. 43 
 
 
Semplificazione  per  l'erogazione   delle   risorse   pubbliche   in
  agricoltura, in  materia  di  controlli  nonche'  di  comunicazioni
  individuali dei provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo  38,
  comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' e la semplificazione  delle
attivita' amministrative, ivi compresi  i  controlli  propedeutici  e
successivi  necessari  all'erogazione  delle  risorse  pubbliche   in
agricoltura,  anche  in  considerazione  delle   misure   restrittive
introdotte  per  il  contenimento  e   la   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti  misure  di  sostegno,
nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo  Nazionale  (SIAN)  sono
adottate le seguenti misure: 
    a) e' istituito un nuovo sistema unico di  identificazione  delle
parcelle agricole  in  conformita'  all'articolo  5  del  regolamento
delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione,  dell'11  marzo  2014,
basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che  supportano
l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare  gli
adempimenti  previsti  in  capo   ai   produttori   dalla   normativa
dell'Unione  europea  e  nazionale  in   materia   agricola   e   per
l'esecuzione delle attivita' di gestione e di controllo di competenza
delle amministrazioni pubbliche; 
    b) l'anagrafe delle aziende agricole di cui  all'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 1°  dicembre  1999,  n.  503,
banca dati di interesse nazionale ai sensi  dell'articolo  60,  comma
3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
e'  costituita  dall'insieme   dei   fascicoli   aziendali   di   cui
all'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 503 del  1999;  conseguentemente,  per  le  finalita'  di  cui  al
presente articolo, il fascicolo aziendale deve  essere  confermato  o
aggiornato  annualmente  in  modalita'  grafica  e  geo-spaziale  per
consentire  l'attivazione   dei   procedimenti   amministrativi   che
utilizzano le informazioni ivi contenute; 
    c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso  l'utilizzo  di
strumenti  grafici  e  geo-spaziali  ai  fini  della  costituzione  o
dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b),
e'  verificata  sulla  base  del  sistema  di  identificazione  della
parcella agricola di cui alla lettera  a);  le  particelle  catastali
individuate  dai  titoli  di  conduzione,  contenuti  nel   fascicolo
aziendale, possono essere utilizzate  ai  fini  della  localizzazione
geografica delle superfici. 
  2. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi. 
  3.  All'articolo  1  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni dalla legge 11  agosto  2014,  n.  116,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo le parole: «imprese agricole» sono inserite
le seguenti: «e alimentari e mangimistiche»; 
    b) ai commi 1 e 2, dopo le parole:  «imprese  agricole»,  ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: «e alimentari e mangimistiche»; 
    c) al comma 3: 
      1) al primo periodo, le parole «sola», «per la prima  volta»  e
«entro il termine di venti giorni dalla data di  ricezione  dell'atto
di diffida» sono soppresse e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «entro un termine  non  superiore  a  novanta  giorni,  anche
presentando, a tal fine, specifici impegni»; 
      2) al secondo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «anche tramite comunicazione al consumatore»; 
      3) dopo il quarto periodo e' aggiunto, in  fine,  il  seguente:
«La diffida e' applicabile anche ai prodotti gia' posti in commercio,
a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di
cui al presente comma.». 
  4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 12, comma 2, le parole «,  da  effettuare  almeno
cinque giorni prima dell'inizio dell'attivita'», sono soppresse; 
    b) all'articolo 14, comma l, le parole «, entro il quinto  giorno
antecedente alla loro effettuazione,», sono soppresse; 
    c) all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La
detenzione  e  il  successivo  confezionamento  sono  subordinati  ad
apposita  registrazione.   L'ufficio   territoriale   puo'   definire
specifiche modalita' volte a prevenire eventuali violazioni.»; 
    d) all'articolo 38, comma 7,  dopo  le  parole  «per  le  partite
medesime»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «fatti   salvi   eventuali
provvedimenti adottati dall'Autorita' competente in caso di calamita'
naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero  di  adozione
di misure sanitarie o fitosanitarie che  impediscano  temporaneamente
agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione»; 
    e) all'articolo 38, dopo il comma 7,  e'  aggiunto  il  seguente:
«7-bis. In caso di dichiarazione  di  calamita'  naturali  ovvero  di
adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di  forza
maggiore, riconosciute  dall'Autorita'  competente,  che  impediscano
temporaneamente agli  operatori  di  rispettare  il  disciplinare  di
produzione, e' consentito imbottigliare un vino soggetto  all'obbligo
di cui all'articolo 35, comma  2,  lettera  c),  al  di  fuori  della
pertinente zona geografica delimitata.». 
  4-bis. Per  le  colture  arboree  ubicate  su  terreni  di  origine
vulcanica, in caso di  superamento  dei  limiti  di  acido  fosforoso
stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo
biologico, qualora a seguito degli opportuni  accertamenti  da  parte
dell'organismo di controllo la contaminazione sia  attribuibile  alla
natura del suolo, non si applica  il  provvedimento  di  soppressione
delle indicazioni biologiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto
del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere
stabilite specifiche soglie di presenza  di  acido  fosforoso  per  i
prodotti coltivati nelle predette aree. 
  5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20,
ai commi 3 e 4, dopo il  primo  periodo  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: «Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso  in
cui il soggetto sanzionato abbia  operato,  nel  periodo  in  cui  e'
avvenuta la constatazione della violazione, in territori  colpiti  da
calamita' naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure
sanitarie o fitosanitarie.». 
  6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno  1986,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1986,  n.
462, le parole «di uno» sono soppresse. 
  7. All'articolo 38, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, al secondo periodo, le parole da «l'INPS» a «di variazione» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «l'INPS  provvede  alla   notifica   ai
lavoratori interessati mediante  comunicazione  individuale  a  mezzo
raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita'  idonea
a garantire la piena conoscibilita'» e il terzo periodo e' soppresso. 
  7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari,  nonche'  per  gli
alimenti  o  per  il   loro   ingrediente   primario,   somministrati
nell'esercizio delle attivita' agrituristiche di cui  alla  legge  20
febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente  normativa  europea,
e' possibile evidenziare il luogo di produzione, con modalita' idonee
a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili  da  parte  del
consumatore le informazioni fornite. 
  7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti  alla
somministrazione  di  cibi  e  bevande   nelle   attivita'   di   cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287,  possono
riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative: 
    a) al Paese, alla regione  o  alla  localita'  di  origine  e  di
produzione delle materie  prime  impiegate  per  la  preparazione  di
ciascuna vivanda; 
    b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede  legale
del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese
estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna
vivanda; 
    c) alle  caratteristiche  organolettiche  e  merceologiche  delle
materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e  ai
metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano  determinanti  per
la qualita' o per le caratteristiche organolettiche  o  merceologiche
delle vivande. 
  7-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.
194, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualita'  nazionale  di
produzione integrata, istituito dall'articolo 2, comma 3, della legge
3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari
conformi a standard  internazionali  basati  sulla  sostenibilita'  e
qualora il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo  renda
necessario, e' ammessa una deroga alle indicazioni  sull'impiego  dei
fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque  inderogabili  i
requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  21  ottobre
2009». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  regolamento  delegato  (UE)  n.  640/2014  della
          Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento
          (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          per quanto riguarda il sistema integrato di gestione  e  di
          controllo e le condizioni per il rifiuto  o  la  revoca  di
          pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai
          pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e  alla
          condizionalita', e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione Europea 20 giugno 2014, n. L 181. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  dicembre  1999,
          n. 503, recante regolamento recante norme per l'istituzione
          della   Carta   dell'agricoltore   e   del   pescatore    e
          dell'anagrafe  delle  aziende   agricole,   in   attuazione
          dell'articolo 14,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1998, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          dicembre 1999, n. 305: 
              «Art.1  (Anagrafe  delle  aziende   agricole).   -   1.
          L'anagrafe delle aziende agricole,  di  seguito  denominata
          anagrafe, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del
          decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del
          Sistema informativo agricolo  nazionale  (SIAN),  integrato
          con i sistemi informativi regionali, raccoglie  le  notizie
          relative ai soggetti pubblici e privati,  identificati  dal
          codice    fiscale,    esercenti     attivita'     agricola,
          agroalimentare, forestale e della pesca, che  intrattengano
          a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione
          centrale o locale, di seguito denominati "aziende". 
              2. Il codice fiscale costituisce  il  codice  unico  di
          identificazione aziende agricole, di seguito CUAA. Il  CUAA
          deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la  pubblica
          amministrazione. 
              3. A  ciascuna  azienda  fa  capo  una  o  piu'  unita'
          tecnico-economiche,  di  seguito  denominata  unita';   per
          unita' si intende l'insieme dei mezzi di produzione,  degli
          stabilimenti  e  delle  unita'  zootecniche   e   acquicole
          condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto  per  una
          specifica attivita' economica, ubicato in una  porzione  di
          territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe  tramite
          il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente,
          e avente una propria autonomia produttiva.». 
              «Art. 9 (Fascicolo aziendale).  -  1.  Per  i  fini  di
          semplificazione ed armonizzazione, di cui all'articolo  14,
          comma 3, del  decreto  legislativo  n.  173  del  1998,  e'
          istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a  decorrere  dal  30
          giugno 2000, il fascicolo aziendale,  modello  cartaceo  ed
          elettronico riepilogativo dei dati  aziendali,  finalizzato
          all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni
          di cui all'articolo 3. 
              2.  Anteriormente  alla  data  di  cui  al   comma   1,
          attraverso le procedure progressivamente  rese  disponibili
          dai SIAN, ciascun soggetto iscritto  all'anagrafe  verifica
          le informazioni relative al titolo di  conduzione  ed  alla
          consistenza  aziendale,  con   l'obbligo   di   confermarne
          l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o
          integrazioni. Nell'ambito  delle  predette  procedure  sono
          indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o
          le integrazioni.  In  caso  di  mancata  conferma  entro  i
          termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti
          nel fascicolo aziendale. Qualora  ai  fini  della  verifica
          delle  consistenze   aziendali   sia   necessario   rendere
          disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN,  la
          riproduzione dei dati catastali, la  stessa  e'  tenuta  al
          pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle
          finanze del 27 giugno 1996  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, con le facilitazioni previste  per  gli  enti
          statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra
          il Ministero delle finanze e il Ministero  delle  politiche
          agricole e forestali del 30 giugno 1998. 
              3. Le variazioni ed integrazioni  comunicate  ai  sensi
          del comma 2 sono valide anche  ai  fini  dell'aggiornamento
          del repertorio delle notizie  economiche  e  amministrative
          (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al  sistema  informativo
          delle  camere  di  commercio  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 5. 
              4. A  partire  dal  1°  luglio  2000,  le  aziende  che
          eventualmente  non  risultano  iscritte  all'anagrafe  sono
          tenute,    nel    momento    in    cui    si    manifestano
          all'amministrazione, ai fini  dell'ammissione  a  qualsiasi
          beneficio comunitario, nazionale o regionale, a  comunicare
          le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
          inserite nel fascicolo aziendale.». 
              - Per il riferimento al  comma  3-bis,  lettera  f-ter)
          dell'articolo 60, del citato decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione  digitale,
          si vedano i riferimenti normativi all'articolo 34. 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,  recante  disposizioni
          urgenti per il settore agricolo,  la  tutela  ambientale  e
          l'efficientamento  energetico  dell'edilizia  scolastica  e
          universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,  il
          contenimento dei costi gravanti sulle  tariffe  elettriche,
          nonche'  per  la  definizione  immediata   di   adempimenti
          derivanti  dalla   normativa   europea,   convertito,   con
          modificazioni dalla legge 11  agosto  2014,  n.  116,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia  di  controlli
          sulle  imprese  agricole  e  alimentari  e   mangimistiche,
          istituzione del registro unico dei controlli sulle  imprese
          agricole  e  alimentari  e  mangimistiche  e  potenziamento
          dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare).  -
          1.   Al   fine   di   assicurare    l'esercizio    unitario
          dell'attivita'  ispettiva  nei  confronti   delle   imprese
          agricole e alimentari e mangimistiche  e  l'uniformita'  di
          comportamento  degli  organi  di  vigilanza,   nonche'   di
          garantire    il    regolare    esercizio     dell'attivita'
          imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti  delle
          imprese  agricole  e  alimentari   e   mangimistiche   sono
          effettuati dagli organi di vigilanza  in  modo  coordinato,
          tenuto  conto  del  piano  nazionale   integrato   di   cui
          all'articolo  41  del  regolamento  (CE)  n.  882/2004  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  e
          delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma
          5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  evitando
          sovrapposizioni  e   duplicazioni,   garantendo   l'accesso
          all'informazione   sui   controlli.   I   controlli    sono
          predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro
          di cui al comma  2.  I  controlli  ispettivi  esperiti  nei
          confronti   delle   imprese   agricole   e   alimentari   e
          mangimistiche  sono  riportati  in  appositi  verbali,   da
          notificare anche nei casi di  constatata  regolarita'.  Nei
          casi di attestata regolarita', ovvero  di  regolarizzazione
          conseguente   al   controllo   ispettivo   eseguito,    gli
          adempimenti relativi alle annualita' sulle quali sono stati
          effettuati  i  controlli  non  possono  essere  oggetto  di
          contestazioni in successive ispezioni relative alle  stesse
          annualita'  e  tipologie   di   controllo,   salvo   quelle
          determinate  da   comportamenti   omissivi   o   irregolari
          dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti,  fatti  o
          elementi  non  conosciuti  al  momento  dell'ispezione.  La
          presente disposizione si  applica  agli  atti  e  documenti
          esaminati dagli  ispettori  ed  indicati  nel  verbale  del
          controllo ispettivo. 
              2. Al fine di evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni
          nei  procedimenti  di  controllo  e  di  recare  il  minore
          intralcio   all'esercizio   dell'attivita'   d'impresa   e'
          istituito, con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  presso   il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1
          sulle imprese agricole e  alimentari  e  mangimistiche.  Ai
          fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1,
          del   coordinamento   dell'attivita'   di    controllo    e
          dell'inclusione dei dati  nel  registro  di  cui  al  primo
          periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte
          di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e
          di controllo, nonche' da organismi privati autorizzati allo
          svolgimento  di  compiti   di   controllo   dalle   vigenti
          disposizioni, a carico delle imprese agricole e  alimentari
          e mangimistiche sono resi  disponibili  tempestivamente  in
          via telematica e rendicontati annualmente,  anche  ai  fini
          della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42
          del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 29  aprile  2004,  alle  altre  pubbliche
          amministrazioni secondo le modalita' definite  con  Accordo
          tra le  amministrazioni  interessate  sancito  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  novanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
          All'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1  e  al
          presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, secondo le modalita'  e  i  termini
          previsti con il medesimo accordo. 
              3.  Per   le   violazioni   alle   norme   in   materia
          agroalimentare, per le  quali  e'  prevista  l'applicazione
          della  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  l'organo   di
          controllo incaricato, nel caso in cui  accerta  l'esistenza
          di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad  adempiere
          alle prescrizioni  violate  e  ad  elidere  le  conseguenze
          dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro  un
          termine non superiore a novanta giorni, anche  presentando,
          a tal fine, specifici impegni. Per violazioni  sanabili  si
          intendono errori e omissioni  formali  che  comportano  una
          mera operazione di regolarizzazione  ovvero  violazioni  le
          cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili anche
          tramite comunicazione al consumatore. In  caso  di  mancata
          ottemperanza alle prescrizioni contenute nella  diffida  di
          cui al presente comma, entro il termine indicato,  l'organo
          di controllo procede ad  effettuare  la  contestazione,  ai
          sensi dell'articolo 14 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689.   In   tale   ipotesi   e'   esclusa    l'applicazione
          dell'articolo 16 della citata legge n.  689  del  1981.  La
          diffida e' applicabile anche  ai  prodotti  gia'  posti  in
          commercio, a condizione che  per  essi  vengano  sanate  le
          violazioni nei termini di cui al presente comma. 
              3-bis.  L'articolo  7  del   decreto   legislativo   30
          settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'articolo  12  del
          decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati. 
              4.  Per   le   violazioni   alle   norme   in   materia
          agroalimentare per  le  quali  e'  prevista  l'applicazione
          della sola  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  se  gia'
          consentito  il  pagamento  in  misura  ridotta,  la  somma,
          determinata ai sensi dell'articolo 16, primo  comma,  della
          citata legge n. 689 del 1981, e'  ridotta  del  trenta  per
          cento se il pagamento e'  effettuato  entro  cinque  giorni
          dalla contestazione o dalla notificazione. La  disposizione
          di cui al primo periodo si applica  anche  alle  violazioni
          contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  purche'   l'interessato   effettui   il
          pagamento e trasmetta la relativa  quietanza  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto all'autorita'  competente,
          di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e
          all'organo che ha accertato la violazione.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 12, 14, 16
          e  38  della  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante
          Disciplina organica della coltivazione della vite  e  della
          produzione e  del  commercio  del  vino,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  28  dicembre  2016,   n.   302,   come
          modificati dalla presente legge: 
              «Art. 12 (Produzione di mosto cotto). - 1. (Omissis). 
              2. E' altresi' ammessa la produzione  di  mosto  cotto,
          denominato anche "saba", "sapa" o con espressioni similari,
          anche   ai   fini   della    commercializzazione,    previa
          comunicazione al competente ufficio territoriale. 
              (Omissis).». 
              «Art. 14 (Elaborazione di taluni  prodotti  a  base  di
          mosti e vini, di vini liquorosi,  di  vini  spumanti  e  di
          talune  bevande  spiritose  negli  stabilimenti  promiscui.
          Comunicazione preventiva). - 1. La preparazione di mosti di
          uve fresche mutizzati con  alcol,  di  vini  liquorosi,  di
          prodotti  vitivinicoli  aromatizzati  e  di  vini  spumanti
          nonche' la preparazione  delle  bevande  spiritose  di  cui
          all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d),  punto  i),  terzo
          trattino, e punto ii), del  regolamento  (CE)  n.  110/2008
          possono essere eseguite anche in stabilimenti dai quali  si
          estraggono mosti o  vini  nella  cui  preparazione  non  e'
          ammesso l'impiego di saccarosio,  dell'acquavite  di  vino,
          dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento
          (UE) n. 251/2014, a condizione  che  le  lavorazioni  siano
          preventivamente comunicate all'ufficio territoriale. 
              (Omissis).». 
              «Art.  16  (Comunicazione  per  la  detenzione   e   il
          confezionamento). - 1. (Omissis). 
              2. La detenzione e il successivo  confezionamento  sono
          subordinati   ad    apposita    registrazione.    L'ufficio
          territoriale puo' definire  specifiche  modalita'  volte  a
          prevenire eventuali violazioni. 
              (Omissis).». 
              «Art. 38 (Riclassificazioni, declassamenti e tagli).  -
          1. - 6. (Omissis). 
              7. Fatte salve  le  deroghe  previste  dagli  specifici
          disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa
          dell'Unione europea,  il  trasferimento  delle  partite  di
          mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della
          zona di  produzione  delimitata  comporta  la  perdita  del
          diritto alla rivendicazione della DOP  o  dell'IGP  per  le
          partite  medesime  fatti  salvi   eventuali   provvedimenti
          adottati dall'Autorita' competente  in  caso  di  calamita'
          naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero  di
          adozione  di   misure   sanitarie   o   fitosanitarie   che
          impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il
          disciplinare di produzione. 
              7-bis. In caso di dichiarazione di  calamita'  naturali
          ovvero di adozione di misure sanitarie o  fitosanitarie,  o
          altre cause di forza maggiore, riconosciute  dall'Autorita'
          competente, che impediscano temporaneamente agli  operatori
          di rispettare il disciplinare di produzione, e'  consentito
          imbottigliare  un  vino   soggetto   all'obbligo   di   cui
          all'articolo 35, comma 2, lettera c),  al  di  fuori  della
          pertinente zona geografica delimitata. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  3  e  4
          dell'articolo 11, del decreto legislativo 23 febbraio 2018,
          n.   20,   recante   disposizioni   di   armonizzazione   e
          razionalizzazione della normativa sui controlli in  materia
          di  produzione   agricola   e   agroalimentare   biologica,
          predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma  2,  lett.  g),
          della  legge  28  luglio  2016,  n.   154,   e   ai   sensi
          dell'articolo  2  della  legge  12  agosto  2016,  n.  170,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2018,  n.  67,
          come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 11 (Sanzioni amministrative pecuniarie  a  carico
          degli operatori). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia
          stato applicato da parte  dell'organismo  di  controllo  un
          provvedimento    definitivo    di     sospensione     della
          certificazione   biologica,   e'   irrogata   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 6.000 euro a 18.000 euro,
          fatta eccezione per la sospensione imputabile a  morosita'.
          Non si procede all'irrogazione della sanzione nel  caso  in
          cui il soggetto sanzionato abbia operato,  nel  periodo  in
          cui e'  avvenuta  la  constatazione  della  violazione,  in
          territori colpiti da calamita' naturali ovvero sui quali vi
          sia stata l'adozione di misure sanitarie o fitosanitarie. 
              4. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia
          stato applicato da parte  dell'organismo  di  controllo  un
          provvedimento  definitivo   di   esclusione   dal   sistema
          biologico,   e'   irrogata   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 10.000 euro a 30.000  euro,  fatta  eccezione
          per la esclusione imputabile a morosita'.  Non  si  procede
          all'irrogazione della sanzione nel caso in cui il  soggetto
          sanzionato abbia operato, nel periodo in cui e' avvenuta la
          constatazione della violazione,  in  territori  colpiti  da
          calamita' naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione
          di misure sanitarie o fitosanitarie.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          11, del decreto-legge  18  giugno  1986,  n.  282,  recante
          misure urgenti in  materia  di  prevenzione  e  repressione
          delle    sofisticazioni    alimentari,    convertito    con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  1986,  n.  462,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11. - 1. (Omissis). 
              2. Per  l'effettuazione  delle  analisi  di  revisione,
          anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi
          1, 2 e  3,  del  decreto-legge  24  giugno  2004,  n.  157,
          l'Ispettorato centrale repressione frodi si  avvale,  senza
          nuovi o maggiori oneri per il  bilancio  dello  Stato,  dei
          propri laboratori di analisi. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 38, del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  recante  disposizioni
          urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con
          modificazioni, della legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  38  (Disposizioni  in  materia  di   contenzioso
          previdenziale e assistenziale). - 1-6. (Omissis). 
              7. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto  sono  soppressi  gli  elenchi  nominativi
          trimestrali   di   cui   all'articolo    9-quinquies    del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,  n.  608.  In
          caso di riconoscimento o  di  disconoscimento  di  giornate
          lavorative  intervenuti   dopo   la   compilazione   e   la
          pubblicazione  dell'elenco   nominativo   annuale,   l'INPS
          provvede alla notifica ai lavoratori  interessati  mediante
          comunicazione  individuale  a  mezzo  raccomandata,   posta
          elettronica  certificata  o  altra   modalita'   idonea   a
          garantire la piena conoscibilita'. 
              (Omissis).». 
              - La legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante  disciplina
          dell'agriturismo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
          marzo 2006, n. 63; 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
          3,  della  legge  25   agosto   1991,   n.   287,   recante
          aggiornamento   della   normativa    sull'insediamento    e
          sull'attivita'  dei  pubblici  esercizi,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1991, n. 206: 
              «Art. 3 (Rilascio delle  autorizzazioni).  -  1.  -  5.
          (Omissis). 
              6. Sono escluse dalla programmazione  le  attivita'  di
          somministrazione di alimenti e bevande: 
                a) al domicilio del consumatore; 
                b) negli  esercizi  annessi  ad  alberghi,  pensioni,
          locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente  alle
          prestazioni rese agli alloggiati; 
                c) negli esercizi posti nelle aree di servizio  delle
          autostrade  e   nell'interno   di   stazioni   ferroviarie,
          aeroportuali e marittime; 
                d) negli esercizi di cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera e), nei quali sia prevalente l'attivita'  congiunta
          di trattenimento e svago; 
                e) nelle mense aziendali e negli  spacci  annessi  ai
          circoli cooperativi e degli enti a carattere  nazionale  le
          cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero
          dell'interno; 
                f) esercitate in via  diretta  a  favore  dei  propri
          dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; 
                g) nelle  scuole;  negli  ospedali;  nelle  comunita'
          religiose; in stabilimenti militari delle Forze di  polizia
          e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
                h) nei mezzi di trasporto pubblico. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3  del
          decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.   194,   recante
          attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  in   materia   di
          immissione   in   commercio   di   prodotti   fitosanitari,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122,
          S.O., come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3  (Disposizioni  generali).  -  1.  Fatto  salvo
          quanto previsto dall'articolo 22, i  prodotti  fitosanitari
          possono essere immessi in commercio ed utilizzati  solo  se
          sono  stati  autorizzati  dal  Ministero   della   sanita',
          conformemente alle disposizioni del presente decreto. 
              2. Sono vietati la produzione, il magazzinaggio  ed  il
          trasporto di prodotti fitosanitari non  autorizzati,  salvo
          che i prodotti stessi siano rispondenti a tutte le seguenti
          condizioni: 
                a) siano destinati ad essere utilizzati in  un  altro
          Stato membro che ne abbia  autorizzato  l'impiego  a  scopo
          fitosanitario in conformita' alle norme comunitarie o siano
          destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione europea,
          che ne abbia autorizzato l'impiego a  scopo  fitosanitario,
          fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CEE)  n.
          2455/92 del Consiglio, del 23  luglio  1992,  e  successive
          modificazioni; 
                b) siano prodotti in stabilimenti autorizzati, previa
          comunicazione al  Ministero  della  sanita'  da  parte  del
          direttore tecnico responsabile; 
                c) siano  etichettati  conformemente  alla  normativa
          vigente nello Stato di destinazione e racchiusi in apposito
          imballaggio o muniti di  etichettatura  aggiuntiva  da  cui
          risulti la loro condizione; 
                d)  siano  trasportati  nel  rispetto  delle  cautele
          prescritte  in  relazione   alla   natura   del   prodotto,
          accompagnati  dalla  documentazione  prevista  dalle  norme
          vigenti  e  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
          materia di sicurezza e di controllo. 
              3. I prodotti fitosanitari autorizzati devono: 
                a) essere immessi in  commercio  dai  titolari  delle
          autorizzazioni conformemente a tutte le condizioni previste
          nell'autorizzazione; 
                b) essere commercializzati  dai  distributori  e  dai
          rivenditori nel rispetto delle indicazioni riportate  nelle
          etichette dei preparati  stessi,  nonche'  delle  eventuali
          condizioni prescritte nell'autorizzazione; 
                c) essere conservati ed impiegati correttamente dagli
          utilizzatori in conformita' a tutte  le  indicazioni  e  le
          prescrizioni riportate nell'etichetta. 
              4. Chiunque immette in  commercio  sostanze  attive  e'
          tenuto: 
                a) all'osservanza delle disposizioni  in  materia  di
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze pericolose; 
                b) se si tratta di  sostanze  attive  non  ancora  in
          commercio alla data del 26 luglio 1993 e non  destinate  ad
          essere utilizzate per gli scopi previsti dall'articolo  22,
          a trasmettere al Ministero della sanita', agli altri  Stati
          membri ed alla Commissione europea  un  fascicolo  conforme
          alle prescrizioni previste  dall'articolo  6,  comma  5,  e
          contenente una dichiarazione secondo la quale  la  sostanza
          attiva e' destinata ad un impiego definito dall'articolo 2,
          comma 1, lettera a). 
              5. I prodotti fitosanitari  autorizzati  devono  essere
          utilizzati tenendo conto dei principi delle buone  pratiche
          agricole  e,  se  possibile,  dei  principi   della   lotta
          integrata. 
              5-bis. In caso  di  adesione  al  Sistema  di  qualita'
          nazionale di produzione integrata, istituito  dall'articolo
          2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o  ad  altri
          sistemi di certificazione  volontari  conformi  a  standard
          internazionali basati sulla  sostenibilita'  e  qualora  il
          rispetto delle relative norme tecniche collegate  lo  renda
          necessario,  e'  ammessa  una   deroga   alle   indicazioni
          sull'impiego  dei  fitofarmaci  riportate   in   etichetta.
          Restano  comunque   inderogabili   i   requisiti   previsti
          all'articolo 31,  paragrafo  3,  del  regolamento  (CE)  n.
          1107/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  21
          ottobre 2009.».