Art. 43 bis
Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli
alimenti
1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso
alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende
disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito
internet, in una distinta partizione della sezione «Amministrazione
trasparente», tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti
relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo
umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonche' da Paesi
terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori
economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita,
transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del
presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del citato
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico). -
1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, e'
rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi
pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilita' finanziaria ed
economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro
perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e'
altresi' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare
un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti
interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformita'
con la disciplina legislativa in materia;
b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una
persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta'
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia
di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero
della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite
pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta
partizione della sezione "Amministrazione trasparente",
tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti
relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al
consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea
nonche' da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati
identificativi degli operatori economici che abbiano
effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e
deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente
articolo il Ministero della salute provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e'
escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di
divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi
compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla
disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni,
modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24,
comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2
riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del
documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli
altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano
unicamente per il periodo nel quale la protezione e'
giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso
civico non puo' essere negato ove, per la tutela degli
interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei
limiti all'accesso civico di cui al presente articolo,
l'Autorita' nazionale anticorruzione, d'intesa con il
Garante per la protezione dei dati personali e sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida
recanti indicazioni operative.».