Art. 43 bis 
 
 
Semplificazioni  in  materia  di  accesso  alle  informazioni   sugli
                              alimenti 
 
  1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di  accesso
alle informazioni sugli alimenti, il  Ministero  della  salute  rende
disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione  nel  proprio  sito
internet, in una distinta partizione della  sezione  «Amministrazione
trasparente», tutti i dati aggiornati raccolti  e  comunque  detenuti
relativi ad alimenti, mangimi e animali  vivi  destinati  al  consumo
umano provenienti dai Paesi  dell'Unione  europea  nonche'  da  Paesi
terzi, anche con riguardo  ai  dati  identificativi  degli  operatori
economici che abbiano effettuato le operazioni  di  entrata,  uscita,
transito  e  deposito  dei  suddetti  prodotti.  All'attuazione   del
presente articolo il Ministero della salute provvede con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5-bis  del  citato
          decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante  Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico). -
          1. L'accesso civico di cui  all'articolo  5,  comma  2,  e'
          rifiutato se  il  diniego  e'  necessario  per  evitare  un
          pregiudizio concreto alla tutela  di  uno  degli  interessi
          pubblici inerenti a: 
                a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
                b) la sicurezza nazionale; 
                c) la difesa e le questioni militari; 
                d) le relazioni internazionali; 
                e)  la  politica  e  la  stabilita'  finanziaria   ed
          economica dello Stato; 
                f) la conduzione di indagini  sui  reati  e  il  loro
          perseguimento; 
                g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive. 
              2.  L'accesso  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  e'
          altresi' rifiutato se il diniego e' necessario per  evitare
          un pregiudizio concreto alla tutela  di  uno  dei  seguenti
          interessi privati: 
                a) la protezione dei dati personali,  in  conformita'
          con la disciplina legislativa in materia; 
                b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza; 
                c) gli  interessi  economici  e  commerciali  di  una
          persona fisica o  giuridica,  ivi  compresi  la  proprieta'
          intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 
              2-bis. Al fine di semplificare le procedure in  materia
          di accesso alle informazioni sugli alimenti,  il  Ministero
          della salute rende  disponibili,  ogni  sei  mesi,  tramite
          pubblicazione nel proprio sito internet,  in  una  distinta
          partizione  della  sezione  "Amministrazione  trasparente",
          tutti  i  dati  aggiornati  raccolti  e  comunque  detenuti
          relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi  destinati  al
          consumo umano provenienti  dai  Paesi  dell'Unione  europea
          nonche'  da  Paesi  terzi,  anche  con  riguardo  ai   dati
          identificativi  degli  operatori  economici   che   abbiano
          effettuato le operazioni di  entrata,  uscita,  transito  e
          deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente
          articolo il Ministero della salute provvede con le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              3. Il diritto  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  e'
          escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi  di
          divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi
          compresi i casi  in  cui  l'accesso  e'  subordinato  dalla
          disciplina vigente al rispetto  di  specifiche  condizioni,
          modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo  24,
          comma 1, della legge n. 241 del 1990. 
              4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti
          dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e  2
          riguardano  soltanto  alcuni  dati  o  alcune   parti   del
          documento richiesto, deve essere consentito l'accesso  agli
          altri dati o alle altre parti. 
              5. I limiti  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano
          unicamente per  il  periodo  nel  quale  la  protezione  e'
          giustificata in relazione alla natura del  dato.  L'accesso
          civico non puo' essere negato  ove,  per  la  tutela  degli
          interessi di cui ai commi  1  e  2,  sia  sufficiente  fare
          ricorso al potere di differimento. 
              6. Ai fini della definizione  delle  esclusioni  e  dei
          limiti all'accesso civico  di  cui  al  presente  articolo,
          l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  d'intesa  con   il
          Garante per la protezione dei dati personali e  sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  adotta  linee  guida
          recanti indicazioni operative.».