Art. 43 ter
Modifiche alla legge n. 238 del 2016
1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «1° agosto» sono
sostituite dalle seguenti: «15 luglio»;
b) all'articolo 31, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La menzione "superiore" non puo' essere abbinata alla menzione
"novello", fatte salve le denominazioni preesistenti»;
c) all'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il riconoscimento della DOCG e' riservato ai vini gia'
riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di
particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e
per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati
rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso
come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo
schedario viticolo di cui all'articolo 8,che rappresentino almeno il
66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario
viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e
che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e
imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che
rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata di
quella DOC »;
d) all'articolo 41, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le attivita' di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera
e) del comma 4 sono distinte dalle attivita' effettuate dagli
organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa
nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e
in raccordo con le regioni. L'attivita' di vigilanza di cui alla
lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 e' esplicata
prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica
che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai
disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei
consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli
agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali
funzioni, puo' essere attribuita la qualifica di agente di pubblica
sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente; i
consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi
tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli
agenti vigilatori gia' in possesso della qualifica di agente di
pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che
intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in
nessun modo possono effettuare attivita' di vigilanza sugli organismi
di controllo ne' possono svolgere attivita' di autocontrollo sulle
produzioni»;
e) l'articolo 46 e' abrogato;
f) all'articolo 64, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua
versione piu' aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi
natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 10, 31,
33, 41, 46 e 64 della citata legge 12 dicembre 2016, n.
238, recante disciplina organica della coltivazione della
vite e della produzione e del commercio del vino, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Determinazione del periodo vendemmiale e
delle fermentazioni. Autorizzazione all'arricchimento). -
1. Il periodo entro il quale e' consentito raccogliere le
uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei
prodotti vitivinicoli e' fissato dal 15 luglio al 31
dicembre di ogni anno.
2. Con proprio provvedimento, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, le regioni, ai sensi della
vigente normativa dell'Unione europea, autorizzano
annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto
parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in
fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini
con o senza IGP e DOP, nonche' delle partite per
l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di
qualita' e dei vini spumanti di qualita' del tipo
aromatico, con o senza IGP o DOP.
3. Fatte salve le diverse disposizioni degli specifici
disciplinari DOP e IGP, la fermentazione e la
rifermentazione di un mosto, di un mosto parzialmente
fermentato e di un vino nuovo ancora in fermentazione non
sono consentite in un periodo successivo a quello stabilito
al comma 1. Le fermentazioni e rifermentazioni
eventualmente consentite dagli specifici disciplinari DOP e
IGP sono immediatamente comunicate all'ufficio
territoriale.
4. Sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al
di fuori del periodo stabilito al comma 1, qualsiasi
fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o
in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei
vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato
con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la
menzione tradizionale «vivace», quelle che si verificano
spontaneamente nei vini imbottigliati, nonche' quelle
destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi
i vini passiti e i vini senza IG purche' individuati, con
riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di
esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le
regioni e le province autonome interessate.».
«Art. 31 (Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di
produzione). - 1. La specificazione "classico" per i vini
non spumanti DO e la specificazione "storico" per i vini
spumanti DO e' riservata ai vini della zona di origine piu'
antica, ai quali puo' essere attribuita una
regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa
denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica
e' quella delimitata con decreto del Ministro per
l'agricoltura e le foreste 31 luglio 1932, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 1932. In tale
zona non possono essere impiantati o dichiarati allo
schedario viticolo vigneti per il Chianti a DOCG.
2. La menzione "riserva" e' attribuita ai vini a DO che
siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento,
compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a:
a) due anni per i vini rossi;
b) un anno per i vini bianchi;
c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di
fermentazione in autoclave denominato "metodo Martinetti" o
"metodo Charmat";
d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con
rifermentazione naturale in bottiglia.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano fatto salvo
quanto previsto per le denominazioni preesistenti. In caso
di taglio tra vini di annate diverse, l'immissione al
consumo del vino con la menzione "riserva" e' consentita
solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il
periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo
disciplinare di produzione.
4. La menzione «superiore», fatto salvo quanto previsto
per le denominazioni preesistenti, e' attribuita ai vini a
DO aventi caratteristiche qualitative piu' elevate,
derivanti da una regolamentazione piu' restrittiva che
preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale
menzione, una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno
il 10 per cento, nonche':
a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale
delle uve superiore di almeno 0,5 per cento in volume;
b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al
consumo superiore di almeno 0,5 per cento in volume.
5. La menzione "superiore" non puo' essere abbinata
alla menzione "novello", fatte salve le denominazioni
preesistenti.
6. - 13. (Omissis).».
«Art. 33 (Requisiti di base per il riconoscimento delle
DO e delle IG). - 1. Il riconoscimento della DOCG e'
riservato ai vini gia' riconosciuti a DOC da almeno sette
anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le
caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza
commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati,
nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come
media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo
schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino
almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata
allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della
relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni,
siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento
degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66
per cento della produzione certificata di quella DOC.
2. Il riconoscimento della DOC e' riservato ai vini
provenienti da zone gia' riconosciute, anche con
denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni e che
siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il
35 per cento, inteso come media, dei viticoltori
interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento
della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento
in favore di vini non provenienti dalle predette zone e'
ammesso esclusivamente nell'ambito delle regioni nelle
quali non sono presenti IGT. Inoltre, le zone espressamente
delimitate o le sottozone delle DOC possono essere
riconosciute come DOC autonome qualora le relative
produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano
state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per
cento, inteso come media, dei soggetti che conducono
vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui
all'articolo 8 e che rappresentino almeno il 51 per cento
della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo
idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o
sottozona.
3. Il riconoscimento dell'IGT e' riservato ai vini
provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che
la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il 20
per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e
di almeno il 20 per cento della superficie totale dei
vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo
biennio.
4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una
disciplina viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto
a quella della DOC di provenienza.
5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una
disciplina viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto
a quella della IGT precedentemente rivendicata.
6. L'uso delle DO non e' consentito per i vini ottenuti
sia totalmente sia parzialmente da vitigni che non siano
stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che
derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera e
altre specie americane o asiatiche.
7. Per i vini a IGT e' consentito l'uso delle varieta'
iscritte nel registro nazionale delle varieta' di vite.».
«Art. 41 (Consorzi di tutela). - 1. - 4. (Omissis).
5. Le attivita' di cui alla lettera e) del comma 1 e
alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attivita'
effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel
rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea,
sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le
regioni. L'attivita' di vigilanza di cui alla lettera e)
del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 e' esplicata
prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella
verifica che le produzioni certificate rispondano ai
requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari
non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino
danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori
incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni,
puo' essere attribuita la qualifica di agente di pubblica
sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita'
competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il
rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla
base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori gia' in
possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza
mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga
espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in
nessun modo possono effettuare attivita' di vigilanza sugli
organismi di controllo ne' possono svolgere attivita' di
autocontrollo sulle produzioni.
6. - 12. (Omissis).».
- L'art. 46. abrogato dalla presente legge, recava
(Sistemi di chiusura dei contenitori).
«Art. 64 (Controlli e vigilanza sui vini a DO o IG). -
1. La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel
corso della produzione e durante e dopo il confezionamento
del vino e' effettuata da autorita' pubbliche e da
organismi di controllo privati, ai sensi dell'articolo 2,
secondo paragrafo, numero 5), del regolamento (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, che operano come organismi di certificazione
dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5
dello stesso regolamento.
2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati
in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni
caso alla sua versione piu' aggiornata. Gli organismi di
controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi
a tale norma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
3. - 21. (Omissis).».