Art. 43 ter 
 
 
                Modifiche alla legge n. 238 del 2016 
 
  1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  10,  comma  1,  le  parole:  «1°  agosto»  sono
sostituite dalle seguenti: «15 luglio»; 
    b) all'articolo 31, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. La menzione "superiore" non puo' essere abbinata alla  menzione
"novello", fatte salve le denominazioni preesistenti»; 
    c) all'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Il  riconoscimento  della  DOCG  e'  riservato  ai  vini  gia'
riconosciuti a DOC da  almeno  sette  anni,  che  siano  ritenuti  di
particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche  e
per  la  rinomanza  commerciale  acquisita,   e   che   siano   stati
rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per  cento,  inteso
come media,  dei  soggetti  che  conducono  vigneti  dichiarati  allo
schedario viticolo di cui all'articolo 8,che rappresentino almeno  il
66 per  cento  della  superficie  totale  dichiarata  allo  schedario
viticolo idonea alla rivendicazione della  relativa  denominazione  e
che,  negli  ultimi  cinque   anni,   siano   stati   certificati   e
imbottigliati dal 51  per  cento  degli  operatori  autorizzati,  che
rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata  di
quella DOC »; 
    d) all'articolo 41, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le attivita' di cui alla lettera e) del comma 1 e alla  lettera
e) del  comma  4  sono  distinte  dalle  attivita'  effettuate  dagli
organismi di controllo e sono svolte, nel  rispetto  della  normativa
nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF  e
in raccordo con le regioni. L'attivita'  di  vigilanza  di  cui  alla
lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del  comma  4  e'  esplicata
prevalentemente nella fase del commercio e  consiste  nella  verifica
che le produzioni certificate rispondano ai  requisiti  previsti  dai
disciplinari e che prodotti similari non  ingenerino  confusione  nei
consumatori e non rechino danni alle produzioni a  DOP  e  IGP.  Agli
agenti vigilatori incaricati dai  consorzi,  nell'esercizio  di  tali
funzioni, puo' essere attribuita la qualifica di agente  di  pubblica
sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente;  i
consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio  degli  appositi
tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente.  Gli
agenti vigilatori gia' in  possesso  della  qualifica  di  agente  di
pubblica  sicurezza  mantengono  la  qualifica  stessa,   salvo   che
intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in
nessun modo possono effettuare attivita' di vigilanza sugli organismi
di controllo ne' possono svolgere attivita'  di  autocontrollo  sulle
produzioni»; 
    e) l'articolo 46 e' abrogato; 
    f) all'articolo 64, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Gli organismi di controllo devono essere  accreditati  in  base
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e  in  ogni  caso  alla  sua
versione piu' aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi
natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli  articoli  10,  31,
          33, 41, 46 e 64 della citata legge  12  dicembre  2016,  n.
          238, recante disciplina organica della  coltivazione  della
          vite e della produzione e  del  commercio  del  vino,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10  (Determinazione  del  periodo  vendemmiale  e
          delle fermentazioni. Autorizzazione  all'arricchimento).  -
          1. Il periodo entro il quale e' consentito  raccogliere  le
          uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei
          prodotti vitivinicoli  e'  fissato  dal  15  luglio  al  31
          dicembre di ogni anno. 
              2. Con proprio  provvedimento,  qualora  le  condizioni
          climatiche  lo  richiedano,  le  regioni,  ai  sensi  della
          vigente   normativa   dell'Unione   europea,    autorizzano
          annualmente l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico
          naturale delle uve fresche, del mosto  di  uve,  del  mosto
          parzialmente  fermentato,  del   vino   nuovo   ancora   in
          fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini
          con  o  senza  IGP  e  DOP,  nonche'  delle   partite   per
          l'elaborazione dei vini  spumanti,  dei  vini  spumanti  di
          qualita'  e  dei  vini  spumanti  di  qualita'   del   tipo
          aromatico, con o senza IGP o DOP. 
              3. Fatte salve le diverse disposizioni degli  specifici
          disciplinari   DOP   e   IGP,   la   fermentazione   e   la
          rifermentazione di  un  mosto,  di  un  mosto  parzialmente
          fermentato e di un vino nuovo ancora in  fermentazione  non
          sono consentite in un periodo successivo a quello stabilito
          al   comma   1.   Le   fermentazioni   e    rifermentazioni
          eventualmente consentite dagli specifici disciplinari DOP e
          IGP    sono    immediatamente    comunicate     all'ufficio
          territoriale. 
              4. Sono consentite, senza obbligo di comunicazione,  al
          di fuori  del  periodo  stabilito  al  comma  1,  qualsiasi
          fermentazione o rifermentazione effettuata in  bottiglia  o
          in autoclave per la preparazione  dei  vini  spumanti,  dei
          vini frizzanti, del mosto di  uve  parzialmente  fermentato
          con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la
          menzione tradizionale «vivace», quelle  che  si  verificano
          spontaneamente  nei  vini  imbottigliati,  nonche'   quelle
          destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi
          i vini passiti e i vini senza IG purche'  individuati,  con
          riferimento all'intero territorio nazionale o  a  parte  di
          esso, con decreto annuale del  Ministro,  d'intesa  con  le
          regioni e le province autonome interessate.». 
              «Art. 31 (Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di
          produzione). - 1. La specificazione "classico" per  i  vini
          non spumanti DO e la specificazione "storico"  per  i  vini
          spumanti DO e' riservata ai vini della zona di origine piu'
          antica,   ai   quali    puo'    essere    attribuita    una
          regolamentazione autonoma anche  nell'ambito  della  stessa
          denominazione. Per il Chianti Classico questa zona  storica
          e'  quella  delimitata  con  decreto   del   Ministro   per
          l'agricoltura e le foreste 31 luglio 1932, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9  settembre  1932.  In  tale
          zona  non  possono  essere  impiantati  o  dichiarati  allo
          schedario viticolo vigneti per il Chianti a DOCG. 
              2. La menzione "riserva" e' attribuita ai vini a DO che
          siano stati sottoposti  a  un  periodo  di  invecchiamento,
          compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a: 
                a) due anni per i vini rossi; 
                b) un anno per i vini bianchi; 
                c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di
          fermentazione in autoclave denominato "metodo Martinetti" o
          "metodo Charmat"; 
                d)  tre  anni  per  i  vini  spumanti  ottenuti   con
          rifermentazione naturale in bottiglia. 
              3. Le disposizioni del comma 2 si applicano fatto salvo
          quanto previsto per le denominazioni preesistenti. In  caso
          di taglio tra  vini  di  annate  diverse,  l'immissione  al
          consumo del vino con la menzione  "riserva"  e'  consentita
          solo al momento in cui tutta la partita abbia  concluso  il
          periodo minimo  di  invecchiamento  previsto  dal  relativo
          disciplinare di produzione. 
              4. La menzione «superiore», fatto salvo quanto previsto
          per le denominazioni preesistenti, e' attribuita ai vini  a
          DO  aventi  caratteristiche   qualitative   piu'   elevate,
          derivanti da  una  regolamentazione  piu'  restrittiva  che
          preveda, rispetto alla tipologia non classificata con  tale
          menzione, una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno
          il 10 per cento, nonche': 
                a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale
          delle uve superiore di almeno 0,5 per cento in volume; 
                b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini  al
          consumo superiore di almeno 0,5 per cento in volume. 
              5. La menzione "superiore"  non  puo'  essere  abbinata
          alla  menzione  "novello",  fatte  salve  le  denominazioni
          preesistenti. 
              6. - 13. (Omissis).». 
              «Art. 33 (Requisiti di base per il riconoscimento delle
          DO e delle IG).  -  1.  Il  riconoscimento  della  DOCG  e'
          riservato ai vini gia' riconosciuti a DOC da  almeno  sette
          anni, che siano ritenuti  di  particolare  pregio,  per  le
          caratteristiche qualitative intrinseche e per la  rinomanza
          commerciale  acquisita,  e  che  siano  stati  rivendicati,
          nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come
          media, dei soggetti che conducono vigneti  dichiarati  allo
          schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino
          almeno il 66 per cento della superficie  totale  dichiarata
          allo schedario viticolo idonea  alla  rivendicazione  della
          relativa denominazione e che,  negli  ultimi  cinque  anni,
          siano stati certificati e imbottigliati dal  51  per  cento
          degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66
          per cento della produzione certificata di quella DOC. 
              2. Il riconoscimento della DOC  e'  riservato  ai  vini
          provenienti  da   zone   gia'   riconosciute,   anche   con
          denominazione diversa, a IGT da almeno cinque  anni  e  che
          siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno  il
          35  per  cento,  inteso   come   media,   dei   viticoltori
          interessati e che rappresentino  almeno  il  35  per  cento
          della produzione dell'area interessata.  Il  riconoscimento
          in favore di vini non provenienti dalle  predette  zone  e'
          ammesso  esclusivamente  nell'ambito  delle  regioni  nelle
          quali non sono presenti IGT. Inoltre, le zone espressamente
          delimitate  o  le  sottozone  delle  DOC   possono   essere
          riconosciute  come  DOC  autonome   qualora   le   relative
          produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e  siano
          state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per
          cento,  inteso  come  media,  dei  soggetti  che  conducono
          vigneti  dichiarati  allo   schedario   viticolo   di   cui
          all'articolo 8 e che rappresentino almeno il 51  per  cento
          della superficie totale dichiarata allo schedario  viticolo
          idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o
          sottozona. 
              3. Il riconoscimento  dell'IGT  e'  riservato  ai  vini
          provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che
          la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno  il  20
          per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e
          di almeno il 20  per  cento  della  superficie  totale  dei
          vigneti oggetto  di  dichiarazione  produttiva  nell'ultimo
          biennio. 
              4. Il riconoscimento di una  DOCG  deve  prevedere  una
          disciplina viticola ed enologica piu' restrittiva  rispetto
          a quella della DOC di provenienza. 
              5. Il riconoscimento di  una  DOC  deve  prevedere  una
          disciplina viticola ed enologica piu' restrittiva  rispetto
          a quella della IGT precedentemente rivendicata. 
              6. L'uso delle DO non e' consentito per i vini ottenuti
          sia totalmente sia parzialmente da vitigni  che  non  siano
          stati classificati fra gli idonei alla coltivazione  o  che
          derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis  vinifera  e
          altre specie americane o asiatiche. 
              7. Per i vini a IGT e' consentito l'uso delle  varieta'
          iscritte nel registro nazionale delle varieta' di vite.». 
              «Art. 41 (Consorzi di tutela). - 1. - 4. (Omissis). 
              5. Le attivita' di cui alla lettera e) del  comma  1  e
          alla lettera e) del comma 4 sono distinte  dalle  attivita'
          effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte,  nel
          rispetto della normativa nazionale e  dell'Unione  europea,
          sotto il coordinamento dell'ICQRF  e  in  raccordo  con  le
          regioni. L'attivita' di vigilanza di cui  alla  lettera  e)
          del comma 1 e alla lettera e)  del  comma  4  e'  esplicata
          prevalentemente nella fase del commercio e  consiste  nella
          verifica  che  le  produzioni  certificate  rispondano   ai
          requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari
          non ingenerino confusione nei  consumatori  e  non  rechino
          danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli  agenti  vigilatori
          incaricati dai consorzi, nell'esercizio di  tali  funzioni,
          puo' essere attribuita la qualifica di agente  di  pubblica
          sicurezza nelle forme  di  legge  ad  opera  dell'autorita'
          competente; i consorzi possono richiedere al  Ministero  il
          rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento,  sulla
          base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori gia' in
          possesso della qualifica di agente  di  pubblica  sicurezza
          mantengono  la  qualifica  stessa,  salvo  che   intervenga
          espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori  in
          nessun modo possono effettuare attivita' di vigilanza sugli
          organismi di controllo ne' possono  svolgere  attivita'  di
          autocontrollo sulle produzioni. 
              6. - 12. (Omissis).». 
              - L'art. 46.  abrogato  dalla  presente  legge,  recava
          (Sistemi di chiusura dei contenitori). 
              «Art. 64 (Controlli e vigilanza sui vini a DO o IG).  -
          1. La verifica annuale del rispetto  del  disciplinare  nel
          corso della produzione e durante e dopo il  confezionamento
          del  vino  e'  effettuata  da  autorita'  pubbliche  e   da
          organismi di controllo privati, ai sensi  dell'articolo  2,
          secondo paragrafo,  numero  5),  del  regolamento  (CE)  n.
          882/2004 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29
          aprile 2004, che operano come organismi  di  certificazione
          dei prodotti secondo  i  criteri  fissati  nell'articolo  5
          dello stesso regolamento. 
              2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati
          in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in  ogni
          caso alla sua versione piu' aggiornata.  Gli  organismi  di
          controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi
          a tale norma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente disposizione. 
              3. - 21. (Omissis).».