Art. 43 quater 
 
 
Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori 
 
  1. Per contrastare la perdita di liquidita'  delle  imprese  dovuta
alla diffusione del COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al  presente  capo
possono essere concessi mutui agevolati per gli  investimenti,  a  un
tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del
periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento
della spesa ammissibile, nonche' un contributo a fondo  perduto  fino
al 35 per cento  della  spesa  ammissibile.  Per  le  iniziative  nel
settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha  una  durata,
comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a  quindici
anni». 
  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, da adottare di concerto con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  sono  dettate  le
misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare,  in
particolare, la compatibilita' delle disposizioni di cui al  comma  1
con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo  10
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da  garantire
l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
  3. All'attuazione del comma 1 si provvede senza  nuovi  o  maggiori
oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  10,  del
          decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,   recante
          incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego,  in
          attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio
          1999, n. 144, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6  luglio
          2000, n. 156, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Benefici). -  1.  Ai  soggetti  ammessi  alle
          agevolazioni  di  cui  al  presente  capo  possono   essere
          concessi mutui agevolati per gli investimenti, a  un  tasso
          pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva
          del periodo di preammortamento e di importo  non  superiore
          al  60  per  cento  della  spesa  ammissibile,  nonche'  un
          contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa
          ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione
          agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva  del
          periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni. 
              2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si  applicano  i
          massimali   previsti   dalla   normativa   europea   e   le
          agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di  quanto
          previsto in materia  di  aiuti  di  Stato  per  il  settore
          agricolo   e   per   quello    della    trasformazione    e
          commercializzazione dei prodotti agricoli. 
              3. I mutui di cui  al  comma  1  sono  assistiti  dalle
          garanzie di cui all'articolo 44 del testo unico di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  acquisibili
          nell'ambito degli investimenti da realizzare.».