Art. 43 quater
Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori
1. Per contrastare la perdita di liquidita' delle imprese dovuta
alla diffusione del COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo
possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un
tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del
periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento
della spesa ammissibile, nonche' un contributo a fondo perduto fino
al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel
settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata,
comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici
anni».
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le
misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in
particolare, la compatibilita' delle disposizioni di cui al comma 1
con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da garantire
l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
3. All'attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante
incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
2000, n. 156, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi alle
agevolazioni di cui al presente capo possono essere
concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso
pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva
del periodo di preammortamento e di importo non superiore
al 60 per cento della spesa ammissibile, nonche' un
contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa
ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione
agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del
periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i
massimali previsti dalla normativa europea e le
agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto
previsto in materia di aiuti di Stato per il settore
agricolo e per quello della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle
garanzie di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, acquisibili
nell'ambito degli investimenti da realizzare.».