Art. 43 quater Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori 1. Per contrastare la perdita di liquidita' delle imprese dovuta alla diffusione del COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonche' un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni». 2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilita' delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 3. All'attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156, come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonche' un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni. 2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.».