Art. 44 
 
 
              Misure a favore degli aumenti di capitale 
 
  1. In deroga agli articoli 2368, secondo comma,  e  2369,  terzo  e
settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno  2021,
a condizione che sia  rappresentata  almeno  la  meta'  del  capitale
sociale sono approvate con il voto favorevole della  maggioranza  del
capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda
maggioranze piu' elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto: 
    a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi  conferimenti,
ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile; 
    b) l'introduzione nello statuto della delega agli  amministratori
ad aumentare il capitale sociale, ai  sensi  dell'articolo  2443  del
codice civile, per aumenti di  capitale  da  deliberare  fino  al  30
giugno 2021. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
societa' a responsabilita' limitata, ai sensi  degli  articoli  2480,
2481 e 2481-bis del codice civile. 
  3. Sino alla data del  30  giugno  2021,  le  societa'  con  azioni
quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali
di negoziazione possono deliberare  l'aumento  del  capitale  sociale
mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto  di  opzione,
ai sensi dell'articolo  2441,  quarto  comma,  secondo  periodo,  del
codice civile, anche in mancanza di espressa  previsione  statutaria,
nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente. 
  4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al secondo comma, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per l'esercizio del diritto  di  opzione  deve  essere  concesso  un
termine  non  inferiore  a  quattordici  giorni  dalla  pubblicazione
dell'offerta nel sito internet della societa' con le modalita'  sopra
descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel  registro
delle imprese»; 
    b)  al  terzo  comma,  dopo  le  parole:  «quotate   in   mercati
regolamentati» sono inserite le seguenti:  «o  negoziate  in  sistemi
multilaterali  di  negoziazione»,  dopo  le  parole:   «nel   mercato
regolamentato»  sono   inserite   le   seguenti:   «o   nel   sistema
multilaterale di negoziazione» e  le  parole:  «cinque  sedute»  sono
sostituite dalle seguenti: «due sedute»; 
    c)  al  quarto  comma,  dopo  le  parole:  «quotate  in   mercati
regolamentati» sono inserite le seguenti:  «o  negoziate  in  sistemi
multilaterali  di  negoziazione»  e  dopo  le  parole:  «societa'  di
revisione  legale.  »  sono  aggiunte  le   seguenti:   «Le   ragioni
dell'esclusione o della limitazione nonche' i criteri adottati per la
determinazione del prezzo di emissione devono risultare  da  apposita
relazione degli amministratori, depositata presso la sede  sociale  e
pubblicata nel sito internet della societa' entro  il  termine  della
convocazione  dell'assemblea,  salvo  quanto  previsto  dalle   leggi
speciali». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  2368  e
          2369 del codice civile: 
              «Art. 2368  (Costituzione  dell'assemblea  e  validita'
          delle   deliberazioni).   -   L'assemblea   ordinaria    e'
          regolarmente costituita quando e' rappresentata  almeno  la
          meta' del capitale sociale, escluse dal computo  le  azioni
          prive del diritto di  voto  nell'assemblea  medesima.  Essa
          delibera a  maggioranza  assoluta,  salvo  che  lo  statuto
          richieda una maggioranza piu' elevata. Per la  nomina  alle
          cariche   sociali   lo   statuto   puo'   stabilire   norme
          particolari. 
              L'assemblea  straordinaria   delibera   con   il   voto
          favorevole di piu' della meta' del capitale sociale, se  lo
          statuto non richiede una maggioranza  piu'  elevata.  Nelle
          societa' che fanno  ricorso  al  mercato  del  capitale  di
          rischio   l'assemblea   straordinaria    e'    regolarmente
          costituita quando e'  rappresentata  almeno  la  meta'  del
          capitale sociale o la maggiore percentuale  prevista  dallo
          statuto e delibera con il voto favorevole di almeno  i  due
          terzi del capitale rappresentato in assemblea. 
              Salvo diversa disposizione di legge le  azioni  per  le
          quali non puo' essere esercitato il diritto  di  voto  sono
          computate   ai    fini    della    regolare    costituzione
          dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il
          diritto di voto non e' stato  esercitato  a  seguito  della
          dichiarazione del soggetto al quale spetta  il  diritto  di
          voto di astenersi  per  conflitto  di  interessi  non  sono
          computate ai fini del calcolo  della  maggioranza  e  della
          quota  di  capitale  richiesta  per  l'approvazione   della
          deliberazione.». 
              «Art.  2369  (Seconda   convocazione   e   convocazioni
          successive). - Se  all'assemblea  non  e'  complessivamente
          rappresentata la parte di capitale richiesta  dall'articolo
          precedente, l'assemblea deve essere  nuovamente  convocata.
          Salvo che lo statuto disponga  diversamente,  le  assemblee
          delle societa', diverse  dalle  societa'  cooperative,  che
          fanno ricorso  al  mercato  del  capitale  di  rischio,  si
          tengono in unica convocazione alla quale si applicano,  per
          l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo  e
          quarto comma,  nonche'  dell'articolo  2368,  primo  comma,
          secondo  periodo,  e  per  l'assemblea  straordinaria,   le
          maggioranze  previste  dal  settimo  comma   del   presente
          articolo. Restano salve le disposizioni di  legge  o  dello
          statuto  che  richiedono  maggioranze  piu'   elevate   per
          l'approvazione di talune deliberazioni. 
              Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo'  essere
          fissato il giorno per la seconda convocazione.  Questa  non
          puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per  la  prima.
          Se il giorno per la seconda convocazione  non  e'  indicato
          nell'avviso,  l'assemblea  deve  essere  riconvocata  entro
          trenta  giorni  dalla  data  della  prima,  e  il   termine
          stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366  e'  ridotto
          ad otto giorni. 
              In seconda convocazione l'assemblea ordinaria  delibera
          sugli oggetti che avrebbero dovuto  essere  trattati  nella
          prima, qualunque sia la  parte  di  capitale  rappresentata
          [dai soci partecipanti],  e  l'assemblea  straordinaria  e'
          regolarmente costituita con la partecipazione di  oltre  un
          terzo  del  capitale  sociale  e  delibera  con   il   voto
          favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato
          in assemblea. 
              Lo statuto puo' richiedere  maggioranze  piu'  elevate,
          tranne che per l'approvazione del bilancio e per la  nomina
          e la revoca delle cariche sociali. 
              Nelle societa' che non fanno  ricorso  al  mercato  del
          capitale  di  rischio  e'  necessario,  anche  in   seconda
          convocazione, il voto favorevole di piu' di  un  terzo  del
          capitale  sociale  per  le  deliberazioni  concernenti   il
          cambiamento dell'oggetto sociale, la  trasformazione  della
          societa', lo  scioglimento  anticipato,  la  proroga  della
          societa',  la  revoca  dello  stato  di  liquidazione,   il
          trasferimento della sede sociale all'estero  e  l'emissione
          delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351. 
              Lo   statuto   puo'   prevedere   eventuali   ulteriori
          convocazioni dell'assemblea, alle  quali  si  applicano  le
          disposizioni del terzo, quarto e quinto comma. 
              Nelle  societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato   del
          capitale   di   rischio   l'assemblea   straordinaria    e'
          costituita, nelle  convocazioni  successive  alla  seconda,
          quando e'  rappresentato  almeno  un  quinto  del  capitale
          sociale,  salvo  che  lo  statuto  richieda  una  quota  di
          capitale piu' elevata, e delibera con il voto favorevole di
          almeno  i  due  terzi   del   capitale   rappresentato   in
          assemblea.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 2439, 2440
          e 2443 del codice civile: 
              «Art.  2439  (Sottoscrizione  e  versamenti).  -  Salvo
          quanto previsto nel  quarto  comma  dell'articolo  2342,  i
          sottoscrittori delle  azioni  di  nuova  emissione  devono,
          all'atto della sottoscrizione, versare alla societa' almeno
          il venticinque per cento del valore nominale  delle  azioni
          sottoscritte. Se e' previsto un soprapprezzo,  questo  deve
          essere interamente versato all'atto della sottoscrizione. 
              Se  l'aumento  di   capitale   non   e'   integralmente
          sottoscritto  entro  il  termine  che,  nell'osservanza  di
          quelli stabiliti dall'articolo 2441, secondo e terzo comma,
          deve  risultare  dalla  deliberazione,   il   capitale   e'
          aumentato di un importo pari alle  sottoscrizioni  raccolte
          soltanto   se   la   deliberazione   medesima   lo    abbia
          espressamente previsto.». 
              «Art.  2440  (Conferimenti  di  beni  in  natura  e  di
          crediti). -  Se  l'aumento  di  capitale  avviene  mediante
          conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le
          disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto  comma,  e
          2343. 
              L'aumento di capitale mediante conferimento di beni  in
          natura o di crediti puo' essere  sottoposto,  su  decisione
          degli amministratori, alla disciplina di cui agli  articolo
          2343-ter e 2343-quater. 
              Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2343-ter, primo
          comma, rileva  il  periodo  di  negoziazione  di  sei  mesi
          precedenti la data alla quale  si  riferisce  la  relazione
          degli amministratori redatta ai sensi  dell'articolo  2441,
          sesto comma. Il conferimento  e'  eseguito  entro  sessanta
          giorni da tale data, ovvero entro  novanta  giorni  qualora
          l'aumento sia deliberato da una societa' che fa ricorso  al
          mercato del capitale di rischio. 
              Qualora trovi applicazione l'articolo 2343-ter, secondo
          comma, il conferimento e' eseguito, nel caso  di  cui  alla
          lettera a), entro il termine  dell'esercizio  successivo  a
          quello cui si riferisce il bilancio, ovvero,  nel  caso  di
          cui alla lettera b), entro  sei  mesi  dalla  data  cui  si
          riferisce la valutazione. 
              La verifica prevista dall'articolo  2343-quater,  primo
          comma, e' eseguita  dagli  amministratori  nel  termine  di
          trenta giorni dall'esecuzione del conferimento  ovvero,  se
          successiva, dalla data di  iscrizione  nel  registro  delle
          imprese della deliberazione di  aumento  del  capitale.  La
          dichiarazione di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma,
          e' allegata all'attestazione prevista dall'articolo 2444. 
              Qualora  siano  conferiti  beni  in  natura  o  crediti
          valutati ai sensi dell'articolo  2343-ter,  secondo  comma,
          nel termine indicato al quinto comma uno o  piu'  soci  che
          rappresentino,  e  che  rappresentavano  alla  data   della
          delibera di aumento del capitale, almeno il  ventesimo  del
          capitale  sociale,  nell'ammontare   precedente   l'aumento
          medesimo, possono richiedere che si proceda, su  iniziativa
          degli amministratori, ad una nuova valutazione ai  sensi  e
          per gli effetti dell'articolo 2343; la domanda dei soci non
          ha  effetto  qualora  gli  amministratori  all'esito  della
          verifica prevista  dal  quinto  comma  procedano  ai  sensi
          dell'articolo 2343-quater, secondo comma.». 
              «Art. 2443 (Delega agli amministratori). -  Lo  statuto
          puo'  attribuire  agli  amministratori   la   facolta'   di
          aumentare in una o  piu'  volte  il  capitale  fino  ad  un
          ammontare determinato e per il periodo  massimo  di  cinque
          anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro
          delle  imprese.  Tale   facolta'   puo'   prevedere   anche
          l'adozione delle deliberazioni di cui al  quarto  e  quinto
          comma dell'articolo 2441; in  questo  caso  si  applica  in
          quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441  e  lo
          statuto determina i criteri cui gli  amministratori  devono
          attenersi. 
              La facolta' di cui al secondo  periodo  del  precedente
          comma puo' essere attribuita anche  mediante  modificazione
          dello statuto, [approvata con la maggioranza  prevista  dal
          quinto comma dell'articolo 2441], per il periodo massimo di
          cinque anni dalla data della deliberazione. 
              Il verbale della deliberazione degli amministratori  di
          aumentare il capitale deve essere redatto da  un  notaio  e
          deve essere depositato e  iscritto  a  norma  dall'articolo
          2436. 
              Se agli amministratori e'  attribuita  la  facolta'  di
          adottare le deliberazioni di cui all'articolo 2441,  quarto
          comma, qualora essi decidano  di  deliberare  l'aumento  di
          capitale con conferimenti di beni in natura  o  di  crediti
          senza la relazione dell'esperto di cui  all'articolo  2343,
          avvalendosi  delle  disposizioni  contenute   nell'articolo
          2343-ter, il conferimento non puo' avere  efficacia,  salvo
          che consti il consenso di tutti i soci, prima  del  decorso
          del termine di trenta giorni dall'iscrizione  nel  registro
          delle imprese della deliberazione  di  aumento,  contenente
          anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed
          e), di cui all'articolo  2343-quater,  terzo  comma.  Entro
          detto termine uno o piu'  soci  che  rappresentano,  e  che
          rappresentavano alla data della  delibera  di  aumento  del
          capitale,  almeno  il  ventesimo  del   capitale   sociale,
          nell'ammontare  precedente  l'aumento   medesimo,   possono
          richiedere   che   si   proceda,   su   iniziativa    degli
          amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli
          effetti di cui  all'articolo  2343.  In  mancanza  di  tale
          domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel
          registro delle imprese unitamente all'attestazione  di  cui
          all'articolo 2444 la  dichiarazione  prevista  all'articolo
          2343-quater, terzo comma, lettera d).». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2441  del  codice
          civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2441 (Diritto di opzione). - Le azioni  di  nuova
          emissione e le obbligazioni convertibili in  azioni  devono
          essere offerte in opzione ai soci in proporzione al  numero
          delle   azioni   possedute.   Se   vi   sono   obbligazioni
          convertibili  il  diritto  di  opzione  spetta   anche   ai
          possessori di queste, in concorso con i  soci,  sulla  base
          del rapporto di cambio. 
              L'offerta di  opzione  deve  essere  depositata  presso
          l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa
          nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet  della
          societa', con modalita' atte a garantire la  sicurezza  del
          sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e  la  certezza
          della data  di  pubblicazione,  o,  in  mancanza,  mediante
          deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del
          diritto di opzione deve  essere  concesso  un  termine  non
          inferiore  a   quattordici   giorni   dalla   pubblicazione
          dell'offerta  nel  sito  internet  della  societa'  con  le
          modalita' sopra descritte, o, in mancanza,  dall'iscrizione
          dell'offerta nel registro delle imprese. 
              Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
          facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
          nell'acquisto   delle   azioni   e    delle    obbligazioni
          convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se  le
          azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in
          sistemi multilaterali di negoziazione, i diritti di opzione
          non  esercitati   devono   essere   offerti   nel   mercato
          regolamentato o nel sistema multilaterale  di  negoziazione
          dagli amministratori, per conto della  societa',  entro  il
          mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma
          del secondo comma, per  almeno  due  sedute,  salvo  che  i
          diritti di opzione siano gia' stati integralmente venduti. 
              Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
          emissione che, secondo  la  deliberazione  di  aumento  del
          capitale, devono essere liberate mediante  conferimenti  in
          natura.  Nelle  societa'  con  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati  o  negoziate  in  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione lo statuto puo' altresi' escludere il  diritto
          di opzione nei limiti del  dieci  per  cento  del  capitale
          sociale  preesistente,  a  condizione  che  il  prezzo   di
          emissione corrisponda al valore di mercato delle  azioni  e
          cio' sia confermato in apposita relazione  da  un  revisore
          legale o da una societa' di revisione  legale.  Le  ragioni
          dell'esclusione  o  della  limitazione  nonche'  i  criteri
          adottati per la  determinazione  del  prezzo  di  emissione
          devono    risultare    da    apposita    relazione    degli
          amministratori,  depositata  presso  la  sede   sociale   e
          pubblicata  nel  sito  internet  della  societa'  entro  il
          termine della  convocazione  dell'assemblea,  salvo  quanto
          previsto dalle leggi speciali. 
              Quando l'interesse della societa' lo esige, il  diritto
          di  opzione  puo'  essere  escluso  o   limitato   con   la
          deliberazione di aumento di capitale,  approvata  da  tanti
          soci che rappresentino oltre la meta' del capitale sociale,
          anche se la deliberazione e' presa in assemblea di  seconda
          o terza convocazione. 
              Le  proposte  di  aumento  del  capitale  sociale   con
          esclusione o limitazione del diritto di opzione,  ai  sensi
          del 4° o del  5°  comma,  devono  essere  illustrate  dagli
          amministratori con apposita relazione, dalla  quale  devono
          risultare le ragioni dell'esclusione o  della  limitazione,
          ovvero, qualora l'esclusione derivi da un  conferimento  in
          natura, le ragioni di questo  e  in  ogni  caso  i  criteri
          adottati per la determinazione del prezzo di emissione.  La
          relazione deve essere comunicata  dagli  amministratori  al
          collegio sindacale almeno trenta  giorni  prima  di  quello
          fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il  collegio
          sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruita'
          del  prezzo  di  emissione  delle  azioni.  Il  parere  del
          collegio sindacale  e  la  relazione  giurata  dell'esperto
          designato  dal  presidente   del   tribunale   nell'ipotesi
          prevista dal 4° comma devono restare depositati nella  sede
          della societa' durante  i  quindici  giorni  che  precedono
          l'assemblea e finche' questa non abbia deliberato;  i  soci
          possono prenderne visione. La  deliberazione  determina  il
          prezzo di emissione delle azioni  in  base  al  valore  del
          patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni  quotate  in
          borsa, anche dell'andamento  delle  quotazioni  nell'ultimo
          semestre. 
              Non si considera escluso ne'  limitato  il  diritto  di
          opzione qualora la deliberazione  di  aumento  di  capitale
          preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
          da banche, da  enti  o  societa'  finanziarie  soggetti  al
          controllo della Commissione nazionale per le societa' e  la
          borsa ovvero da altri  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con
          obbligo di offrirle  agli  azionisti  della  societa',  con
          operazioni di qualsiasi tipo, in conformita'  con  i  primi
          tre commi del presente articolo. Nel periodo di  detenzione
          delle azioni offerte  agli  azionisti  e  comunque  fino  a
          quando non sia stato esercitato il diritto  di  opzione,  i
          medesimi soggetti non  possono  esercitare  il  diritto  di
          voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa'
          e la deliberazione di aumento di  capitale  deve  indicarne
          l'ammontare. 
              Con   deliberazione   dell'assemblea   presa   con   la
          maggioranza richiesta per le assemblee  straordinarie  puo'
          essere escluso il diritto di  opzione  limitatamente  a  un
          quarto delle azioni di  nuova  emissione,  se  queste  sono
          offerte in sottoscrizione  ai  dipendenti  della  societa'.
          L'esclusione dell'opzione in  misura  superiore  al  quarto
          deve essere approvata con  la  maggioranza  prescritta  nel
          quinto comma.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 2480, 2481
          e 2481-bis del codice civile: 
              «Art. 2480 (Modificazioni dell'atto costitutivo). -  Le
          modificazioni   dell'atto   costitutivo   sono   deliberate
          dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479 bis.  Il
          verbale e'  redatto  da  notaio  e  si  applica  l'articolo
          2436.». 
              «Art. 2481 (Aumento di capitale). - L'atto  costitutivo
          puo'  attribuire  agli  amministratori   la   facolta'   di
          aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le
          modalita' di esercizio; la decisione degli  amministratori,
          che deve risultare da  verbale  redatto  senza  indugio  da
          notaio,  deve  essere  depositata  ed  iscritta   a   norma
          dell'articolo 2436. 
              La decisione di aumentare il capitale sociale non  puo'
          essere attuata fin quando  i  conferimenti  precedentemente
          dovuti non sono stati integralmente eseguiti.». 
              «Art. 2481-bis  (Aumento  di  capitale  mediante  nuovi
          conferimenti). -  In  caso  di  decisione  di  aumento  del
          capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci
          il  diritto  di   sottoscriverlo   in   proporzione   delle
          partecipazioni da essi possedute. L'atto  costitutivo  puo'
          prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482  ter,
          che  l'aumento  di  capitale  possa  essere  attuato  anche
          mediante offerta di quote di nuova emissione  a  terzi;  in
          tal caso spetta ai  soci  che  non  hanno  consentito  alla
          decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473. 
              La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale
          soprapprezzo e le modalita' ed i termini entro i quali puo'
          essere  esercitato  il  diritto  di  sottoscrizione.   Tali
          termini non possono essere inferiori a  trenta  giorni  dal
          momento in cui viene comunicato ai soci  che  l'aumento  di
          capitale puo' essere sottoscritto. La decisione puo'  anche
          consentire, disciplinandone  le  modalita',  che  la  parte
          dell'aumento di capitale non sottoscritta  da  uno  o  piu'
          soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi. 
              Se  l'aumento  di   capitale   non   e'   integralmente
          sottoscritto nel  termine  stabilito  dalla  decisione,  il
          capitale   e'   aumentato   di   un   importo   pari   alle
          sottoscrizioni  raccolte  soltanto  se   la   deliberazione
          medesima lo abbia espressamente consentito. 
              Salvo quanto previsto dal secondo  periodo  del  quarto
          comma   e   dal   sesto   comma   dell'articolo   2464,   i
          sottoscrittori dell'aumento di  capitale  devono,  all'atto
          della  sottoscrizione,  versare  alla  societa'  almeno  il
          venticinque per cento della parte di capitale  sottoscritta
          e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per  i  conferimenti
          di beni in natura o di crediti si applica  quanto  disposto
          dal quinto comma dell'articolo 2464. 
              Se l'aumento di  capitale  e'  sottoscritto  dall'unico
          socio, il conferimento in danaro deve essere  integralmente
          versato all'atto della sottoscrizione. 
              Nei  trenta  giorni  dall'avvenuta  sottoscrizione  gli
          amministratori  devono  depositare  per  l'iscrizione   nel
          registro delle imprese  un'attestazione  che  l'aumento  di
          capitale e' stato eseguito.».