Art. 44
Misure a favore degli aumenti di capitale
1. In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e
settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021,
a condizione che sia rappresentata almeno la meta' del capitale
sociale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del
capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda
maggioranze piu' elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:
a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti,
ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile;
b) l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori
ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del
codice civile, per aumenti di capitale da deliberare fino al 30
giugno 2021.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
societa' a responsabilita' limitata, ai sensi degli articoli 2480,
2481 e 2481-bis del codice civile.
3. Sino alla data del 30 giugno 2021, le societa' con azioni
quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali
di negoziazione possono deliberare l'aumento del capitale sociale
mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione,
ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del
codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria,
nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.
4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un
termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione
dell'offerta nel sito internet della societa' con le modalita' sopra
descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro
delle imprese»;
b) al terzo comma, dopo le parole: «quotate in mercati
regolamentati» sono inserite le seguenti: «o negoziate in sistemi
multilaterali di negoziazione», dopo le parole: «nel mercato
regolamentato» sono inserite le seguenti: «o nel sistema
multilaterale di negoziazione» e le parole: «cinque sedute» sono
sostituite dalle seguenti: «due sedute»;
c) al quarto comma, dopo le parole: «quotate in mercati
regolamentati» sono inserite le seguenti: «o negoziate in sistemi
multilaterali di negoziazione» e dopo le parole: «societa' di
revisione legale. » sono aggiunte le seguenti: «Le ragioni
dell'esclusione o della limitazione nonche' i criteri adottati per la
determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita
relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e
pubblicata nel sito internet della societa' entro il termine della
convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi
speciali».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2368 e
2369 del codice civile:
«Art. 2368 (Costituzione dell'assemblea e validita'
delle deliberazioni). - L'assemblea ordinaria e'
regolarmente costituita quando e' rappresentata almeno la
meta' del capitale sociale, escluse dal computo le azioni
prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa
delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto
richieda una maggioranza piu' elevata. Per la nomina alle
cariche sociali lo statuto puo' stabilire norme
particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole di piu' della meta' del capitale sociale, se lo
statuto non richiede una maggioranza piu' elevata. Nelle
societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio l'assemblea straordinaria e' regolarmente
costituita quando e' rappresentata almeno la meta' del
capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo
statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due
terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le
quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il
diritto di voto non e' stato esercitato a seguito della
dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di
voto di astenersi per conflitto di interessi non sono
computate ai fini del calcolo della maggioranza e della
quota di capitale richiesta per l'approvazione della
deliberazione.».
«Art. 2369 (Seconda convocazione e convocazioni
successive). - Se all'assemblea non e' complessivamente
rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo
precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee
delle societa', diverse dalle societa' cooperative, che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si
tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per
l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e
quarto comma, nonche' dell'articolo 2368, primo comma,
secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le
maggioranze previste dal settimo comma del presente
articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello
statuto che richiedono maggioranze piu' elevate per
l'approvazione di talune deliberazioni.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere
fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non
puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Se il giorno per la seconda convocazione non e' indicato
nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro
trenta giorni dalla data della prima, e il termine
stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 e' ridotto
ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera
sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella
prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata
[dai soci partecipanti], e l'assemblea straordinaria e'
regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un
terzo del capitale sociale e delibera con il voto
favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato
in assemblea.
Lo statuto puo' richiedere maggioranze piu' elevate,
tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina
e la revoca delle cariche sociali.
Nelle societa' che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio e' necessario, anche in seconda
convocazione, il voto favorevole di piu' di un terzo del
capitale sociale per le deliberazioni concernenti il
cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della
societa', lo scioglimento anticipato, la proroga della
societa', la revoca dello stato di liquidazione, il
trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione
delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351.
Lo statuto puo' prevedere eventuali ulteriori
convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le
disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio l'assemblea straordinaria e'
costituita, nelle convocazioni successive alla seconda,
quando e' rappresentato almeno un quinto del capitale
sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di
capitale piu' elevata, e delibera con il voto favorevole di
almeno i due terzi del capitale rappresentato in
assemblea.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2439, 2440
e 2443 del codice civile:
«Art. 2439 (Sottoscrizione e versamenti). - Salvo
quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 2342, i
sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono,
all'atto della sottoscrizione, versare alla societa' almeno
il venticinque per cento del valore nominale delle azioni
sottoscritte. Se e' previsto un soprapprezzo, questo deve
essere interamente versato all'atto della sottoscrizione.
Se l'aumento di capitale non e' integralmente
sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di
quelli stabiliti dall'articolo 2441, secondo e terzo comma,
deve risultare dalla deliberazione, il capitale e'
aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte
soltanto se la deliberazione medesima lo abbia
espressamente previsto.».
«Art. 2440 (Conferimenti di beni in natura e di
crediti). - Se l'aumento di capitale avviene mediante
conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le
disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e
2343.
L'aumento di capitale mediante conferimento di beni in
natura o di crediti puo' essere sottoposto, su decisione
degli amministratori, alla disciplina di cui agli articolo
2343-ter e 2343-quater.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2343-ter, primo
comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi
precedenti la data alla quale si riferisce la relazione
degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2441,
sesto comma. Il conferimento e' eseguito entro sessanta
giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora
l'aumento sia deliberato da una societa' che fa ricorso al
mercato del capitale di rischio.
Qualora trovi applicazione l'articolo 2343-ter, secondo
comma, il conferimento e' eseguito, nel caso di cui alla
lettera a), entro il termine dell'esercizio successivo a
quello cui si riferisce il bilancio, ovvero, nel caso di
cui alla lettera b), entro sei mesi dalla data cui si
riferisce la valutazione.
La verifica prevista dall'articolo 2343-quater, primo
comma, e' eseguita dagli amministratori nel termine di
trenta giorni dall'esecuzione del conferimento ovvero, se
successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle
imprese della deliberazione di aumento del capitale. La
dichiarazione di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma,
e' allegata all'attestazione prevista dall'articolo 2444.
Qualora siano conferiti beni in natura o crediti
valutati ai sensi dell'articolo 2343-ter, secondo comma,
nel termine indicato al quinto comma uno o piu' soci che
rappresentino, e che rappresentavano alla data della
delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del
capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento
medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa
degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 2343; la domanda dei soci non
ha effetto qualora gli amministratori all'esito della
verifica prevista dal quinto comma procedano ai sensi
dell'articolo 2343-quater, secondo comma.».
«Art. 2443 (Delega agli amministratori). - Lo statuto
puo' attribuire agli amministratori la facolta' di
aumentare in una o piu' volte il capitale fino ad un
ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque
anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro
delle imprese. Tale facolta' puo' prevedere anche
l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto
comma dell'articolo 2441; in questo caso si applica in
quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo
statuto determina i criteri cui gli amministratori devono
attenersi.
La facolta' di cui al secondo periodo del precedente
comma puo' essere attribuita anche mediante modificazione
dello statuto, [approvata con la maggioranza prevista dal
quinto comma dell'articolo 2441], per il periodo massimo di
cinque anni dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di
aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e
deve essere depositato e iscritto a norma dall'articolo
2436.
Se agli amministratori e' attribuita la facolta' di
adottare le deliberazioni di cui all'articolo 2441, quarto
comma, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di
capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti
senza la relazione dell'esperto di cui all'articolo 2343,
avvalendosi delle disposizioni contenute nell'articolo
2343-ter, il conferimento non puo' avere efficacia, salvo
che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso
del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro
delle imprese della deliberazione di aumento, contenente
anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed
e), di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma. Entro
detto termine uno o piu' soci che rappresentano, e che
rappresentavano alla data della delibera di aumento del
capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale,
nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono
richiedere che si proceda, su iniziativa degli
amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 2343. In mancanza di tale
domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel
registro delle imprese unitamente all'attestazione di cui
all'articolo 2444 la dichiarazione prevista all'articolo
2343-quater, terzo comma, lettera d).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2441 del codice
civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2441 (Diritto di opzione). - Le azioni di nuova
emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono
essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero
delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni
convertibili il diritto di opzione spetta anche ai
possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base
del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa
nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della
societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del
sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza
della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante
deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione
dell'offerta nel sito internet della societa' con le
modalita' sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione
dell'offerta nel registro delle imprese.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni
convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le
azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in
sistemi multilaterali di negoziazione, i diritti di opzione
non esercitati devono essere offerti nel mercato
regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione
dagli amministratori, per conto della societa', entro il
mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma
del secondo comma, per almeno due sedute, salvo che i
diritti di opzione siano gia' stati integralmente venduti.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
emissione che, secondo la deliberazione di aumento del
capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in
natura. Nelle societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di
negoziazione lo statuto puo' altresi' escludere il diritto
di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale
sociale preesistente, a condizione che il prezzo di
emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e
cio' sia confermato in apposita relazione da un revisore
legale o da una societa' di revisione legale. Le ragioni
dell'esclusione o della limitazione nonche' i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di emissione
devono risultare da apposita relazione degli
amministratori, depositata presso la sede sociale e
pubblicata nel sito internet della societa' entro il
termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto
previsto dalle leggi speciali.
Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto
di opzione puo' essere escluso o limitato con la
deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti
soci che rappresentino oltre la meta' del capitale sociale,
anche se la deliberazione e' presa in assemblea di seconda
o terza convocazione.
Le proposte di aumento del capitale sociale con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi
del 4° o del 5° comma, devono essere illustrate dagli
amministratori con apposita relazione, dalla quale devono
risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione,
ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in
natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La
relazione deve essere comunicata dagli amministratori al
collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello
fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio
sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruita'
del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del
collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto
designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi
prevista dal 4° comma devono restare depositati nella sede
della societa' durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea e finche' questa non abbia deliberato; i soci
possono prenderne visione. La deliberazione determina il
prezzo di emissione delle azioni in base al valore del
patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in
borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo
semestre.
Non si considera escluso ne' limitato il diritto di
opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale
preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al
controllo della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con
obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con
operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi
tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione
delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a
quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i
medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di
voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa'
e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne
l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la
maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie puo'
essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un
quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono
offerte in sottoscrizione ai dipendenti della societa'.
L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto
deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel
quinto comma.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2480, 2481
e 2481-bis del codice civile:
«Art. 2480 (Modificazioni dell'atto costitutivo). - Le
modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate
dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479 bis. Il
verbale e' redatto da notaio e si applica l'articolo
2436.».
«Art. 2481 (Aumento di capitale). - L'atto costitutivo
puo' attribuire agli amministratori la facolta' di
aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le
modalita' di esercizio; la decisione degli amministratori,
che deve risultare da verbale redatto senza indugio da
notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma
dell'articolo 2436.
La decisione di aumentare il capitale sociale non puo'
essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente
dovuti non sono stati integralmente eseguiti.».
«Art. 2481-bis (Aumento di capitale mediante nuovi
conferimenti). - In caso di decisione di aumento del
capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci
il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle
partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo puo'
prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter,
che l'aumento di capitale possa essere attuato anche
mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in
tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla
decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.
La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale
soprapprezzo e le modalita' ed i termini entro i quali puo'
essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali
termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal
momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di
capitale puo' essere sottoscritto. La decisione puo' anche
consentire, disciplinandone le modalita', che la parte
dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o piu'
soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
Se l'aumento di capitale non e' integralmente
sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il
capitale e' aumentato di un importo pari alle
sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione
medesima lo abbia espressamente consentito.
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto
comma e dal sesto comma dell'articolo 2464, i
sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto
della sottoscrizione, versare alla societa' almeno il
venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta
e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti
di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto
dal quinto comma dell'articolo 2464.
Se l'aumento di capitale e' sottoscritto dall'unico
socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente
versato all'atto della sottoscrizione.
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli
amministratori devono depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di
capitale e' stato eseguito.».