Art. 44 bis Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate 1. Al fine di semplificare i criteri per determinare l'elenco delle PMI quotate anche con l'obiettivo di pervenire ad una semplificazione complessiva del regime applicabile alle societa' quotate, all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero» sono soppresse; b) le parole: «entrambi i predetti limiti» sono sostituite dalle seguenti: «tale limite»; c) le parole: «sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti» sono soppresse. 2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1, lettera w-quater.1), dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Definizioni). -(Omissis); w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet; (Omissis).».