Art. 44 bis
Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate
1. Al fine di semplificare i criteri per determinare l'elenco delle
PMI quotate anche con l'obiettivo di pervenire ad una semplificazione
complessiva del regime applicabile alle societa' quotate,
all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «il cui fatturato anche anteriormente
all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore
a 300 milioni di euro, ovvero» sono soppresse;
b) le parole: «entrambi i predetti limiti» sono sostituite dalle
seguenti: «tale limite»;
c) le parole: «sulla base delle informazioni fornite dagli
emittenti» sono soppresse.
2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto assumono la qualifica di PMI in base
al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica
per due esercizi successivi a quello in corso.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1, lettera w-quater.1),
dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Definizioni). -(Omissis);
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione
di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si
considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob
stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della
presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
(Omissis).».