Art. 45
Proroga dei termini per assicurare la continuita' del servizio svolto
da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner
S.p.a. in amministrazione straordinaria
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n.
2, le parole «entro sei mesi dall'erogazione» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
1 del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante Misure
urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto
da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia
Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020,
n. 2, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure urgenti per assicurare la continuita'
del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana
S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione
straordinaria). - 1. (Omissis).
2. Il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso con
l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi
pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di
erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed e'
restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con
priorita' rispetto ad ogni altro debito della procedura
entro il 31 dicembre 2020. Detto finanziamento puo' essere
erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da
estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di
pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme
corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui
all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398.
2-bis - 6. (Omissis).».