Art. 45 Proroga dei termini per assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole «entro sei mesi dall'erogazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria). - 1. (Omissis). 2. Il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed e' restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorita' rispetto ad ogni altro debito della procedura entro il 31 dicembre 2020. Detto finanziamento puo' essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 2-bis - 6. (Omissis).».