Art. 45 
 
 
Proroga dei termini per assicurare la continuita' del servizio svolto
  da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e  Alitalia  Cityliner
  S.p.a. in amministrazione straordinaria 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre  2019,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio  2020,  n.
2, le parole «entro sei mesi dall'erogazione» sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2020». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          1 del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante Misure
          urgenti per assicurare la continuita' del  servizio  svolto
          da Alitalia - Societa' Aerea  Italiana  S.p.A.  e  Alitalia
          Cityliner   S.p.A.   in   amministrazione    straordinaria,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020,
          n. 2, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Misure urgenti per assicurare  la  continuita'
          del servizio svolto da Alitalia - Societa'  Aerea  Italiana
          S.p.A.  e  Alitalia  Cityliner  S.p.A.  in  amministrazione
          straordinaria). - 1. (Omissis). 
              2. Il finanziamento di cui al comma 1 e'  concesso  con
          l'applicazione di interessi al tasso  Euribor  a  sei  mesi
          pubblicato il giorno  lavorativo  antecedente  la  data  di
          erogazione,  maggiorato  di  1.000  punti   base,   ed   e'
          restituito, per capitale e interessi, in prededuzione,  con
          priorita' rispetto ad ogni  altro  debito  della  procedura
          entro il 31 dicembre 2020. Detto finanziamento puo'  essere
          erogato  anche  mediante  anticipazioni  di  tesoreria   da
          estinguere nel medesimo anno con l'emissione di  ordini  di
          pagamento  sul  pertinente  capitolo  di  spesa.  Le  somme
          corrisposte in restituzione del finanziamento sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          al Fondo per l'ammortamento dei  titoli  di  Stato  di  cui
          all'articolo  44  del  testo   unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in materia di debito  pubblico,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          dicembre 2003, n. 398. 
              2-bis - 6. (Omissis).».