Art. 45 bis 
 
 
Proroga  dei  termini   per   gli   adeguamenti   antincendio   nelle
                            aerostazioni 
 
  1. Al fine di semplificare, nonche' di far fronte all'impatto delle
misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da  COVID-19
sul settore del trasporto aereo, limitatamente alle aerostazioni  che
si siano gia' adeguate ai  requisiti  di  sicurezza  antincendio  nei
termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del  decreto  del
Ministro dell'interno  17  luglio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014, il termine temporale di cui alla
lettera b) del citato articolo 6, comma 1, e' prorogato al 7  ottobre
2021 e il termine temporale di  cui  alla  lettera  c)  dello  stesso
articolo 6, comma 1, e' prorogato al 7 ottobre 2023. 
  2. La disposizione di cui al presente  articolo  non  ha  efficacia
retroattiva e non sana eventuali  inadempimenti  rispetto  a  termini
gia' scaduti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 17 luglio  2014,
          recante  Regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
          progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attivita'
          di  aerostazioni  con  superficie  coperta  accessibile  al
          pubblico superiore a 5.000 mq, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014.