Art. 45 bis
Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle
aerostazioni
1. Al fine di semplificare, nonche' di far fronte all'impatto delle
misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19
sul settore del trasporto aereo, limitatamente alle aerostazioni che
si siano gia' adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei
termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro dell'interno 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014, il termine temporale di cui alla
lettera b) del citato articolo 6, comma 1, e' prorogato al 7 ottobre
2021 e il termine temporale di cui alla lettera c) dello stesso
articolo 6, comma 1, e' prorogato al 7 ottobre 2023.
2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia
retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini
gia' scaduti.
Riferimenti normativi
- Il decreto del Ministro dell'interno 17 luglio 2014,
recante Regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attivita'
di aerostazioni con superficie coperta accessibile al
pubblico superiore a 5.000 mq, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014.