Art. 46 
 
 
       Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali 
 
  1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1)  al  comma  7-bis,  le  parole   «Il   Segretario   generale
dell'Autorita' di sistema portuale» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6»; 
      2) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi: 
        «7-ter. Il Commissario straordinario del Governo  di  cui  al
comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la  Coesione
territoriale: 
          a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche  operativo,
delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e  la
piena operativita' delle attivita' produttive nell'ambito della  ZES,
ferme  restando  le  competenze  delle  amministrazioni  centrali   e
territoriali coinvolte nell'implementazione  dei  Piani  di  Sviluppo
Strategico, anche nell'ottica di coordinare le  specifiche  linee  di
sviluppo dell'area con le prospettive  strategiche  delle  altre  ZES
istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni  di
mercato; 
          b) opera quale referente esterno del Comitato di  Indirizzo
per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle
aree ZES; 
          c) contribuisce a individuare,  tra  le  aree  identificate
all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per
l'implementazione  del  Piano,  e  ne   cura   la   caratterizzazione
necessaria a garantire gli insediamenti produttivi; 
          d) promuove la  sottoscrizione  di  appositi  protocolli  e
convenzioni  tra  le  amministrazioni  locali  e  statali   coinvolte
nell'implementazione  del  Piano  di  Sviluppo  Strategico,  volti  a
disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali  speciali
per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES. 
        7-quater. Alle attivita' previste dal comma 7-ter,  l'Agenzia
per  la  coesione  territoriale  provvede  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.»; 
    b) all'articolo 5, comma 1: 
      1) alla lettera a-ter), le parole «entro  trenta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione»   sono
sostituite dalle seguenti: «su impulso del Commissario  straordinario
del Governo di cui all' articolo 4, comma 6»; 
      2)  la  lettera  a-sexies)  e'   sostituita   dalla   seguente:
«a-sexies) nelle  ZES  e  nelle  ZES  interregionali  possono  essere
istituite zone franche doganali intercluse ai sensi  del  regolamento
(UE) n. 952/2013 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9
ottobre 2013, che istituisce il codice doganale  dell'Unione,  e  dei
relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione  di  dette
zone franche doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia  stato
presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, e' proposta da
ciascun Comitato di  indirizzo  entro  il  31  dicembre  2021  ed  e'
approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta;». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 5  del
          decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  recante  Disposizioni
          urgenti  per  la  crescita   economica   nel   Mezzogiorno,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123, come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Istituzione  di  zone  economiche  speciali  -
          ZES). - 1. - 7 (omissis). 
              7-bis. Il Commissario straordinario del Governo di  cui
          al  comma  6  puo'  stipulare,  previa  autorizzazione  del
          Comitato di indirizzo, accordi  o  convenzioni  quadro  con
          banche ed intermediari finanziari. 
              7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di  cui
          al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per
          la Coesione territoriale: 
                a)  assicura  il  coordinamento  e  l'impulso,  anche
          operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione,
          l'insediamento e  la  piena  operativita'  delle  attivita'
          produttive  nell'ambito  della  ZES,  ferme   restando   le
          competenze delle amministrazioni  centrali  e  territoriali
          coinvolte  nell'implementazione  dei  Piani   di   Sviluppo
          Strategico, anche nell'ottica di coordinare  le  specifiche
          linee di sviluppo dell'area con le prospettive  strategiche
          delle altre ZES  istituite  e  istituende,  preservando  le
          opportune specializzazioni di mercato; 
                b) opera quale  referente  esterno  del  Comitato  di
          Indirizzo   per   l'attrazione   e   l'insediamento   degli
          investimenti produttivi nelle aree ZES; 
                c)  contribuisce   a   individuare,   tra   le   aree
          identificate all'interno del Piano di Sviluppo  Strategico,
          le aree prioritarie per l'implementazione del Piano,  e  ne
          cura  la  caratterizzazione  necessaria  a  garantire   gli
          insediamenti produttivi; 
                d) promuove la sottoscrizione di appositi  protocolli
          e convenzioni  tra  le  amministrazioni  locali  e  statali
          coinvolte  nell'implementazione  del  Piano   di   Sviluppo
          Strategico, volti a disciplinare procedure  semplificate  e
          regimi  procedimentali  speciali   per   gli   insediamenti
          produttivi nelle aree ZES. 
              7-quater. Alle  attivita'  previste  dal  comma  7-ter,
          l'Agenzia per la  coesione  territoriale  provvede  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che  si
          insedieranno  nell'area,  sono  tenute  al  rispetto  della
          normativa nazionale ed europea, nonche' delle  prescrizioni
          adottate per il funzionamento della stessa ZES.». 
              «Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni). -  1.  Le
          nuove imprese e  quelle  gia'  esistenti,  che  avviano  un
          programma di  attivita'  economiche  imprenditoriali  o  di
          investimenti di  natura  incrementale  nella  ZES,  possono
          usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni: 
                a) l'attivita' economica nelle  ZES  e'  libera,  nel
          rispetto delle norme nazionali  ed  europee  sull'esercizio
          dell'attivita'  d'impresa.  Al  fine  di  semplificare   ed
          accelerare   l'insediamento,   la   realizzazione   e    lo
          svolgimento  dell'attivita'  economica   nelle   ZES   sono
          disciplinati i seguenti criteri derogatori  alla  normativa
          vigente, procedure  semplificate  e  regimi  procedimentali
          speciali  applicabili.  Per  la  celere   definizione   dei
          procedimenti amministrativi, sono ridotti  di  un  terzo  i
          termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge  7  agosto
          1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          in  materia  di  valutazione  d'impatto  ambientale  (VIA),
          valutazione ambientale strategica  (VAS)  e  autorizzazione
          integrata  ambientale  (AIA);  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo  2013,  n.
          59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al
          codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  13  febbraio  2017,  n.  31,  in   materia   di
          autorizzazione paesaggistica; al  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, in materia edilizia; alla legge 28  gennaio  1994,  n.
          84, in materia di concessioni demaniali portuali; 
                a-bis) eventuali autorizzazioni,  licenze,  permessi,
          concessioni  o  nulla  osta  comunque  denominati  la   cui
          adozione  richiede  l'acquisizione   di   pareri,   intese,
          concerti o altri atti di  assenso  comunque  denominati  di
          competenza di piu' amministrazioni sono adottati  ai  sensi
          dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini
          ivi previsti sono ridotti della meta'; 
                a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, su impulso
          del  Commissario   straordinario   del   Governo   di   cui
          all'articolo 4, comma  6,  assicura  il  raccordo  tra  gli
          sportelli unici istituiti ai sensi della normativa  vigente
          e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994,  n.
          84, che opera quale responsabile unico del procedimento  ai
          sensi  della  legge  n.  241  del  1990  per  la  fase   di
          insediamento,   di   realizzazione   e    di    svolgimento
          dell'attivita' economica nella ZES. Lo sportello  unico  e'
          disponibile in  formato  digitale,  in  almeno  una  lingua
          diversa dall'italiano, ed  e'  organizzato  sulla  base  di
          moduli e  formulari  standardizzati  per  la  presentazione
          dell'istanza nei quali  e',  in  particolare,  indicata  la
          presenza    di    eventuali    vincoli     ambientali     e
          urbanistico-paesaggistici nonche' di eventuali  termini  di
          conclusione del procedimento; 
                a-quater) presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e' istituita la Cabina di  regia  ZES,  presieduta
          dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
          coesione territoriale  e  composta  dal  Ministro  per  gli
          affari regionali  e  le  autonomie,  dal  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  dai
          Presidenti delle regioni e delle province  autonome  e  dai
          presidenti dei Comitati di indirizzo delle  ZES  istituite,
          nonche' dagli altri Ministri competenti in base  all'ordine
          del giorno. Alle riunioni della  Cabina  di  regia  possono
          essere invitati come osservatori i rappresentanti  di  enti
          pubblici locali e nazionali e dei  portatori  di  interesse
          collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle  riunioni
          della Cabina di  regia,  che  si  avvale  a  tal  fine  del
          Dipartimento per le politiche di coesione della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri,  riguarda  principalmente  la
          verifica e il  monitoraggio  degli  interventi  nelle  ZES,
          sulla base dei dati raccolti ai sensi  del  comma  6.  Alla
          prima riunione della Cabina di regia e' altresi'  approvata
          la delibera recante il regolamento  di  organizzazione  dei
          lavori della stessa; 
                a-quinquies) entro centoventi giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione
          interessata  puo'  presentare  al  Ministro  per  il   Sud,
          Autorita' politica delegata per  la  coesione  territoriale
          una   proposta   di   protocollo    o    convenzione    per
          l'individuazione  di  ulteriori  procedure  semplificate  e
          regimi  procedimentali  speciali.  La  proposta   individua
          dettagliatamente le procedure oggetto  di  semplificazioni,
          le norme di  riferimento  e  le  amministrazioni  locali  e
          statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di
          cui alla  lettera  a-quater).  Sono  parti  dell'accordo  o
          protocollo  la  regione  proponente  e  le  amministrazioni
          locali  o  statali   competenti   per   ogni   procedimento
          individuato; 
              a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali  possono
          essere istituite zone franche doganali intercluse ai  sensi
          del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice
          doganale dell'Unione, e dei relativi atti di  delega  e  di
          esecuzione.  La  perimetrazione  di  dette   zone   franche
          doganali, il cui Piano di  Sviluppo  Strategico  sia  stato
          presentato dalle regioni proponenti entro l'anno  2019,  e'
          proposta da ciascun  Comitato  di  indirizzo  entro  il  31
          dicembre  2021  ed  e'  approvata  con  determinazione  del
          direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla proposta; 
                a-septies) al fine di incentivare il  recupero  delle
          potenzialita' nell'Area portuale  di  Taranto  e  sostenere
          l'occupazione,  e'  istituita  la  Zona   franca   doganale
          interclusa ai sensi del regolamento (UE)  n.  952/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,  la
          cui perimetrazione e' definita  dall'Autorita'  di  sistema
          portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del
          direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
                b) accesso alle infrastrutture esistenti  e  previste
          nel  Piano  di  sviluppo  strategico  della  ZES   di   cui
          all'articolo 4,  comma  5,  alle  condizioni  definite  dal
          soggetto per l'amministrazione, ai  sensi  della  legge  28
          gennaio  1994,  n.  84,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, nel rispetto della normativa europea e  delle
          norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza,  nonche'  delle
          disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste
          dagli articoli 18 e 20 del  decreto  legislativo  4  agosto
          2016, n. 169. 
              2. - 6. - (omissis).».