Art. 46
Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali
1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 7-bis, le parole «Il Segretario generale
dell'Autorita' di sistema portuale» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6»;
2) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi:
«7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al
comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione
territoriale:
a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo,
delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la
piena operativita' delle attivita' produttive nell'ambito della ZES,
ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e
territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo
Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di
sviluppo dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES
istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di
mercato;
b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo
per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle
aree ZES;
c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate
all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per
l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione
necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;
d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e
convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte
nell'implementazione del Piano di Sviluppo Strategico, volti a
disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali
per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.
7-quater. Alle attivita' previste dal comma 7-ter, l'Agenzia
per la coesione territoriale provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
b) all'articolo 5, comma 1:
1) alla lettera a-ter), le parole «entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione» sono
sostituite dalle seguenti: «su impulso del Commissario straordinario
del Governo di cui all' articolo 4, comma 6»;
2) la lettera a-sexies) e' sostituita dalla seguente:
«a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere
istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei
relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette
zone franche doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia stato
presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, e' proposta da
ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2021 ed e'
approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta;».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 5 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, come modificati dalla presente legge:
«Art. 4 (Istituzione di zone economiche speciali -
ZES). - 1. - 7 (omissis).
7-bis. Il Commissario straordinario del Governo di cui
al comma 6 puo' stipulare, previa autorizzazione del
Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con
banche ed intermediari finanziari.
7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui
al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per
la Coesione territoriale:
a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche
operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione,
l'insediamento e la piena operativita' delle attivita'
produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le
competenze delle amministrazioni centrali e territoriali
coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo
Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche
linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche
delle altre ZES istituite e istituende, preservando le
opportune specializzazioni di mercato;
b) opera quale referente esterno del Comitato di
Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli
investimenti produttivi nelle aree ZES;
c) contribuisce a individuare, tra le aree
identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico,
le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne
cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli
insediamenti produttivi;
d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli
e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali
coinvolte nell'implementazione del Piano di Sviluppo
Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e
regimi procedimentali speciali per gli insediamenti
produttivi nelle aree ZES.
7-quater. Alle attivita' previste dal comma 7-ter,
l'Agenzia per la coesione territoriale provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la
finanza pubblica.
8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che si
insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della
normativa nazionale ed europea, nonche' delle prescrizioni
adottate per il funzionamento della stessa ZES.».
«Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni). - 1. Le
nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un
programma di attivita' economiche imprenditoriali o di
investimenti di natura incrementale nella ZES, possono
usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel
rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio
dell'attivita' d'impresa. Al fine di semplificare ed
accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo
svolgimento dell'attivita' economica nelle ZES sono
disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa
vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali
speciali applicabili. Per la celere definizione dei
procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i
termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA),
valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione
integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.
59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di
autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n.
84, in materia di concessioni demaniali portuali;
a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi,
concessioni o nulla osta comunque denominati la cui
adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese,
concerti o altri atti di assenso comunque denominati di
competenza di piu' amministrazioni sono adottati ai sensi
dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini
ivi previsti sono ridotti della meta';
a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, su impulso
del Commissario straordinario del Governo di cui
all'articolo 4, comma 6, assicura il raccordo tra gli
sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente
e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.
84, che opera quale responsabile unico del procedimento ai
sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di
insediamento, di realizzazione e di svolgimento
dell'attivita' economica nella ZES. Lo sportello unico e'
disponibile in formato digitale, in almeno una lingua
diversa dall'italiano, ed e' organizzato sulla base di
moduli e formulari standardizzati per la presentazione
dell'istanza nei quali e', in particolare, indicata la
presenza di eventuali vincoli ambientali e
urbanistico-paesaggistici nonche' di eventuali termini di
conclusione del procedimento;
a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e' istituita la Cabina di regia ZES, presieduta
dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale e composta dal Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la
pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai
Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai
presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite,
nonche' dagli altri Ministri competenti in base all'ordine
del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti
pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse
collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni
della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la
verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES,
sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla
prima riunione della Cabina di regia e' altresi' approvata
la delibera recante il regolamento di organizzazione dei
lavori della stessa;
a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione
interessata puo' presentare al Ministro per il Sud,
Autorita' politica delegata per la coesione territoriale
una proposta di protocollo o convenzione per
l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e
regimi procedimentali speciali. La proposta individua
dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni,
le norme di riferimento e le amministrazioni locali e
statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di
cui alla lettera a-quater). Sono parti dell'accordo o
protocollo la regione proponente e le amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento
individuato;
a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali possono
essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice
doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di
esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche
doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia stato
presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, e'
proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31
dicembre 2021 ed e' approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
adottare entro sessanta giorni dalla proposta;
a-septies) al fine di incentivare il recupero delle
potenzialita' nell'Area portuale di Taranto e sostenere
l'occupazione, e' istituita la Zona franca doganale
interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la
cui perimetrazione e' definita dall'Autorita' di sistema
portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste
nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui
all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal
soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e
integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle
norme vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle
disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste
dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 169.
2. - 6. - (omissis).».