Art. 47 Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme 1. All'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme»; b) al comma 1, dopo le parole «all'utilizzazione» sono inserite le seguenti: «delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e» e le parole «alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il bilancio dell'Unione europea»; c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli Enti e le Amministrazioni interessati inseriscono nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dalla presente legge: Art. 9 (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme). - 1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attivita' in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il bilancio dell'Unione europea. 1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli Enti e le Amministrazioni interessati inseriscono nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme. 2. - 5. (Omissis).».