Art. 47
Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per
gli investimenti nella coesione e nelle riforme
1. All'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accelerazione
nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli
investimenti nella coesione e nelle riforme»;
b) al comma 1, dopo le parole «all'utilizzazione» sono inserite
le seguenti: «delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e» e le
parole «alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi
fondi» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione dei
programmi nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il
bilancio dell'Unione europea»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli Enti e le
Amministrazioni interessati inseriscono nei sistemi di valutazione
delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi
all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei
per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del
citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, come modificato dalla presente legge:
Art. 9 (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi
nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e
nelle riforme). - 1. Le amministrazioni e le aziende dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di
competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non
aventi natura provvedimentale relativi alle attivita' in
qualsiasi modo connesse all'utilizzazione delle risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione e dei fondi strutturali europei,
compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca
e alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme
comunque finanziati attraverso il bilancio dell'Unione
europea.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli Enti e
le Amministrazioni interessati inseriscono nei sistemi di
valutazione delle performance individuali dei propri
dirigenti obiettivi connessi all'accelerazione
dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli
investimenti nella coesione e nelle riforme.
2. - 5. (Omissis).».