Art. 47 
 
 
Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed  europei  per
  gli investimenti nella coesione e nelle riforme 
 
  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Accelerazione
nell'utilizzazione  dei  fondi   nazionali   ed   europei   per   gli
investimenti nella coesione e nelle riforme»; 
    b) al comma 1, dopo le parole «all'utilizzazione»  sono  inserite
le seguenti: «delle risorse del Fondo Sviluppo e  Coesione  e»  e  le
parole «alla realizzazione dei progetti  realizzati  con  i  medesimi
fondi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla  realizzazione  dei
programmi nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso  il
bilancio dell'Unione europea»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Per le finalita' di cui al  comma  1,  gli  Enti  e  le
Amministrazioni interessati inseriscono nei  sistemi  di  valutazione
delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi
all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali  ed  europei
per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  9  del
          citato  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,   recante
          Disposizioni  urgenti  per   il   rilancio   dell'economia,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, come modificato dalla presente legge: 
              Art.  9  (Accelerazione  nell'utilizzazione  dei  fondi
          nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione  e
          nelle riforme). - 1. Le amministrazioni e le aziende  dello
          Stato anche  ad  ordinamento  autonomo,  ivi  compresi  gli
          istituti  e  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e   le
          istituzioni educative,  le  istituzioni  universitarie,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          gli enti pubblici non economici nazionali,  le  agenzie  di
          cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  sono
          tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di
          competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non
          aventi natura provvedimentale relativi  alle  attivita'  in
          qualsiasi modo connesse all'utilizzazione delle risorse del
          Fondo Sviluppo e Coesione e dei fondi strutturali  europei,
          compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla  pesca
          e alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme
          comunque  finanziati  attraverso  il  bilancio  dell'Unione
          europea. 
              1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli  Enti  e
          le Amministrazioni interessati inseriscono nei  sistemi  di
          valutazione  delle  performance  individuali   dei   propri
          dirigenti     obiettivi     connessi      all'accelerazione
          dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei  per  gli
          investimenti nella coesione e nelle riforme. 
              2. - 5. (Omissis).».