Art. 48 
 
 
Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' delle  Autorita'  di
  sistema  portuale  e  delle  Autorita'  di  sistema  portuale,   di
  digitalizzazione della logistica portuale, di cold ironing, nonche'
  di  rilancio  del  settore  della  crocieristica,  del   cabotaggio
  marittimo e della nautica 
 
  1. All'articolo  5  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-quinquies,  primo  periodo,  le  parole  «ai  sensi
dell'articolo 14-quater» sono sostituite dalle  seguenti:  «ai  sensi
dell'articolo 14-ter»; 
    b) al comma 1-sexies, dopo le parole «la destinazione  funzionale
delle aree interessate» sono aggiunte le seguenti:  «nonche'  i  beni
sottoposti al vincolo  preordinato  all'esproprio  nel  rispetto  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.  Se  la
realizzazione di un'opera pubblica o  di  pubblica  utilita'  non  e'
prevista dal PRP, il  vincolo  preordinato  all'esproprio,  ai  sensi
dell'articolo  10,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' essere disposto dall'Autorita'
di sistema portuale, mediante una  conferenza  di  servizi  ai  sensi
dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.»; 
    c) al comma 2-quinquies,  primo  periodo,  le  parole  «ai  sensi
dell'articolo 14-quater» sono sostituite dalle  seguenti:  «ai  sensi
dell'articolo 14-ter»; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.  Le  modifiche  che
non alterano in modo sostanziale la struttura  del  piano  regolatore
portuale   in   termini   di   obiettivi,   scelte   strategiche    e
caratterizzazione funzionale delle aree  portuali,  relativamente  al
singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali
del piano regolatore  portuale.  Gli  adeguamenti  tecnico-funzionali
sono adottati dal Comitato  di  gestione  dell'Autorita'  di  sistema
portuale, previa acquisizione della dichiarazione  di  non  contrasto
con gli strumenti urbanistici vigenti  da  parte  del  comune  o  dei
comuni interessati, con riferimento esclusivo alle  previsioni  delle
aree  destinate  a   funzioni   di   interazione   porto-citta'.   E'
successivamente acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore  dei
lavori  pubblici,  che  si  esprime  entro   quarantacinque   giorni,
decorrenti   dalla   ricezione   della   proposta   di    adeguamento
tecnico-funzionale.  Decorso  tale  termine,  il  parere  si  intende
espresso positivamente.»; 
    e) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:  «5-ter.  Per  le
opere pubbliche  da  realizzare  nei  porti,  fermo  restando  quanto
stabilito al comma 5-bis, l'accertamento della conformita'  ai  piani
urbanistici ed alle norme in materia di  edilizia  e'  effettuato  ai
sensi  del  comma  5  ovvero,  per  le  opere  che   non   comportano
modificazioni plano-batimetriche del piano  regolatore  portuale,  in
sede di approvazione del  progetto  ai  sensi  dell'articolo  27  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga  all'articolo  7
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  e
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile
1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di  cui
all'articolo 27 del  citato  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,
l'accertamento di cui al primo periodo sostituisce  ad  ogni  effetto
tutti gli atti di  intesa,  i  pareri,  i  titoli  abilitativi  anche
edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e
regionali.». 
  1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea, le parole: «sono  disposti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «possono essere disposti»; 
  b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b)  siano  riscontrati  dai  competenti   organi   di   controllo,
giurisdizionali  o  amministrativi,  l'omesso   esercizio   o   gravi
irregolarita' nell'espletamento delle  funzioni  e  delle  competenze
previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3,  e  9,  comma  5,
tali da compromettere il funzionamento dell'Autorita'». 
  1-ter. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino
costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti  di
interesse  nazionale,  si  utilizzano  le  modalita'  e  le  migliori
tecnologie  disponibili  finalizzate   a   mitigare   i   rischi   di
propagazione di contaminanti, ove presenti». 
  2. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla  diffusione  del
virus   COVID-19,   nonche'    per    accelerare    gli    interventi
infrastrutturali nelle  aree  portuali  e  marino-  costiere  di  cui
all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  in  relazione
alle operazioni di dragaggio in corso alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, nonche' a  quelle  avviate  a  decorrere  dalla
medesima data e fino al 30 giugno 2021, il termine  massimo  previsto
dal terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5-bis e'  elevato
a quarantacinque mesi. 
  3. All'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, dopo le parole «dal sito di interesse nazionale.» sono  aggiunte
le seguenti: «Se la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una
porzione  ricadente  nei  limiti  territoriali   di   competenza   di
un'Autorita' di Sistema Portuale, istituita ai sensi dell'articolo  6
della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la richiesta di ridefinizione  del
perimetro puo'  essere  formulata  anche  dall'Autorita'  di  Sistema
Portuale, previo  parere  degli  enti  locali  interessati  acquisito
mediante una conferenza di  servizi  ai  sensi  dell'articolo  14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241.». 
  4. All'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  A  decorrere
dall'anno 2020, una quota pari  a  5  milioni  di  euro  annui  delle
risorse  del  fondo  per  il  finanziamento   degli   interventi   di
adeguamento dei porti, di cui all'articolo  18-bis,  comma  1,  della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'  destinata  al  finanziamento  delle
attivita' strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica
del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle
ferrovie e all'autotrasporto anche per  garantire  il  raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilita'  del  sistema  di  mobilita'  delle
merci,  nonche'  per  il  completamento   degli   investimenti,   con
particolare riferimento ai  nodi  (porti,  interporti  e  piattaforme
logistiche) del Mezzogiorno.»; 
    b) al comma 2,  le  parole  «di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al  presente
articolo»; 
    c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  e'  autorizzato  a  ridefinire,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione,  il  rapporto  convenzionale  stipulato  in  attuazione
dell'articolo 4-bis del decreto  legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis,  comma  4,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  riconoscendo,   nei   limiti
dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo
4-bis, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre
2019.  Le  risorse,  che  si  rendono  disponibili  a  seguito  della
ridefinizione  del  rapporto   convenzionale,   sono   destinate   al
finanziamento delle attivita' di cui al comma 1.». 
  5. Per l'attuazione del comma 4, il Ministro dell'economia e  delle
finanze e' autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo  scopo
di semplificare l'attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo
199  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  al  medesimo
articolo 199, comma 8, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Con uno  o  piu'  decreti»  e  la  parola:  «adottato»  e'
sostituita dalla seguente: «adottati». 
  6. Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  negativi  derivanti  dalla
diffusione  del  virus  COVID-  19  e  di  salvaguardare  i   livelli
occupazionali delle imprese esercenti attivita'  crocieristica  e  di
cabotaggio marittimo, le  navi  da  crociera  iscritte  nel  Registro
Internazionale possono effettuare, fino al 31 dicembre  2020,  previo
accordo da stipularsi  tra  le  associazioni  datoriali  e  sindacali
firmatarie del  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  per  il
settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio  ai
sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione anche in  deroga
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,  n.  30,
per svolgere esclusivamente servizi crocieristici. 
  7. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 725, dopo le parole «all'articolo 7-quater, comma  1,
lettera e),» sono inserite le  seguenti:  «e  all'articolo  7-sexies,
comma 1, lettera e-bis),»; 
    b) al comma 726, la parola «aprile» e'  sostituita  dalla  parola
«novembre». 
  7-bis.  Al  fine   di   semplificare   le   componenti   tariffarie
dell'energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold
ironing, all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Alle  stesse
forniture non si applicano gli oneri generali  di  sistema,  data  la
natura  addizionale  dei  suddetti  prelievi».  Dall'attuazione   del
presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. L'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente  provvede,  ove  necessario,  ai  conseguenti  aggiornamenti
compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 5-bis e
          7, comma 3, della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  recante
          Riordino della legislazione in materia portuale, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O., come
          modificati dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Programmazione  e  realizzazione  delle  opere
          portuali. Piano regolatore  di  sistema  portuale  e  piano
          regolatore portuale). - 1. Il piano regolatore  di  sistema
          portuale e' lo strumento di pianificazione del sistema  dei
          porti ricompresi nelle  circoscrizioni  territoriali  delle
          Autorita' di sistema portuale di cui all'articolo 6,  comma
          1. Il piano si compone di un  Documento  di  pianificazione
          strategica  di  sistema  (DPSS)  e  dei  piani   regolatori
          portuali di ciascun porto. 
              1-bis. Le Autorita' di  sistema  portuale  redigono  un
          documento di pianificazione strategica di sistema, coerente
          con il Piano  generale  dei  trasporti  e  della  logistica
          (PGTL)  e  con  gli  orientamenti  europei  in  materia  di
          portualita', logistica e reti infrastrutturali nonche'  con
          il Piano strategico nazionale  della  portualita'  e  della
          logistica. Il documento  di  pianificazione  strategica  di
          sistema: 
                a) definisce gli obiettivi di sviluppo e i  contenuti
          sistemici di  pianificazione  delle  Autorita'  di  sistema
          portuale; 
                b) individua e perimetra le aree destinate a funzioni
          strettamente  portuali  e  retro-portuali,   le   aree   di
          interazione porto-citta' e i collegamenti  infrastrutturali
          di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario  coi  singoli
          porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano; 
                c) prevede una relazione  illustrativa  che  descrive
          gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella
          identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e
          rappresentazioni grafiche in numero e scala  opportuni,  al
          fine di  descrivere  l'assetto  territoriale  del  sistema,
          nonche' per assicurare una chiara e univoca identificazione
          degli indirizzi, delle  norme  e  delle  procedure  per  la
          redazione dei piani regolatori portuali  di  cui  al  comma
          1-sexies. 
              1-ter. La pianificazione delle  aree  con  funzione  di
          interazione  porto-citta'   definite   dal   documento   di
          pianificazione  strategica  di  sistema  e'  stabilita  dai
          comuni, previo parere della competente Autorita' di sistema
          portuale. 
              1-quater. Il documento di pianificazione strategica  di
          sistema e': 
                a)   sottoposto   al   parere   di   ciascun   comune
          territorialmente interessato, che si esprime  entro  e  non
          oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto; 
                b) e' adottato dal Comitato di gestione  e  approvato
          nei successivi sessanta giorni dalla regione, previa intesa
          con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  che
          si  esprime  sentita  la  Conferenza   nazionale   di   cui
          all'articolo 11-ter. 
              1-quinquies. Ai fini  dell'ottenimento  dell'intesa  di
          cui al comma  1-quater,  lettera  b),  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   puo'   convocare   una
          Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-ter della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso  di  dissenso  tra  le
          amministrazioni partecipanti alla Conferenza  dei  servizi,
          si  applicano   le   disposizioni   di   cui   all'articolo
          14-quinquies  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.   Il
          documento di pianificazione  strategica  di  sistema  delle
          Autorita' di sistema portuale di cui al comma 1-bis, la cui
          circoscrizione territoriale e' ricompresa in piu'  regioni,
          e' approvato con atto della regione ove ha sede l'Autorita'
          di sistema portuale, previa intesa con le regioni  nel  cui
          territorio sono ricompresi  gli  altri  porti  amministrati
          dalla  stessa  Autorita'  di  sistema  portuale  e  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le  varianti
          al documento di pianificazione strategica di  sistema  sono
          approvate  con  il  medesimo  procedimento   previsto   per
          l'adozione dello stesso. 
              1-sexies.   Nei   singoli   porti   ricompresi    nelle
          circoscrizioni  territoriali  delle  Autorita'  di  sistema
          portuale  di  cui  all'articolo  6  comma  1,  l'ambito   e
          l'assetto  complessivo  delle  aree  destinate  a  funzioni
          strettamente portuali  e  retro-portuali  e  agli  assi  di
          collegamento viario e  ferroviario,  come  individuate  nel
          documento   di   pianificazione   strategica   di   sistema
          approvato,   quali   quelle   destinate   alle    attivita'
          commerciali e crocieristiche, al diporto,  alla  produzione
          industriale,    all'attivita'    cantieristica    e    alle
          infrastrutture stradali e ferroviarie,  sono  delimitati  e
          disegnati  dal  piano  regolatore   portuale   (PRP),   che
          individua analiticamente  anche  le  caratteristiche  e  la
          destinazione funzionale delle aree  interessate  nonche'  i
          beni sottoposti al vincolo  preordinato  all'esproprio  nel
          rispetto del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
          giugno  2001  n.  327.  Se  la  realizzazione  di  un'opera
          pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal PRP, il
          vincolo preordinato all'esproprio, ai  sensi  dell'articolo
          10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  8
          giugno 2001, n. 327, puo' essere disposto dall'Autorita' di
          sistema portuale, mediante una  conferenza  di  servizi  ai
          sensi dell'articolo 14-ter della legge 7  agosto  1990,  n.
          241. 
              2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies
          sono redatti in attuazione del Piano  strategico  nazionale
          della portualita' e della  logistica  e  del  documento  di
          pianificazione  strategica  e   di   sistema   nonche'   in
          conformita'  alle  Linee  guida   emanate   dal   Consiglio
          superiore dei lavori pubblici  e  approvate  dal  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti.  I  piani  regolatori
          portuali  declinano  gli  obiettivi,  le  previsioni,   gli
          elementi, i contenuti  e  le  strategie  di  ciascun  scalo
          marittimo, delineando  anche  l'assetto  complessivo  delle
          opere di grande infrastrutturazione. 
              2-bis. Nel caso di  strutture  o  ambiti  idonei,  allo
          stato sottoutilizzati o non diversamente  utilizzabili  per
          funzioni portuali  di  preminente  interesse  pubblico,  e'
          valutata con priorita'  la  finalizzazione  delle  predette
          strutture e  ambiti  ad  approdi  turistici  come  definiti
          dall'articolo 2 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. 
              2-ter.  I  piani  regolatori  portuali  individuano  le
          strutture o ambiti  portuali  di  cui  al  comma  2-bis  da
          destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni  da  diporto
          fino a 12 metri e di natanti da diporto. 
              2-quater. Nei porti di cui al comma 1-sexies ricompresi
          nelle circoscrizioni territoriali dell'Autorita' di sistema
          portuale,  il  piano  regolatore  portuale,  corredato  del
          rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, e': 
                a)  adottato  dal  Comitato  di   gestione   di   cui
          all'articolo 9, previa intesa con i comuni territorialmente
          interessati con riferimento esclusivo  alla  pianificazione
          delle   aree   destinate   a   funzioni   di    interazione
          porto-citta'. I comuni  si  esprimono  entro  e  non  oltre
          quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto; 
                b)  inviato  successivamente   per   il   parere   di
          competenza al Consiglio superiore dei lavori pubblici,  che
          si esprime entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto; 
                c)  approvato,  esaurita  la  procedura  di  cui   al
          presente comma e  quella  di  cui  al  comma  3-ter,  dalla
          regione interessata entro quaranta giorni decorrenti  dalla
          conclusione della procedura VAS. 
              2-quinquies. Ai fini  dell'ottenimento  dell'intesa  di
          cui al comma 2-quater, lettera a), la  regione,  ovvero  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in  caso  di
          Autorita'  di   sistema   portuale   interregionale,   puo'
          convocare   una   Conferenza   dei   servizi,   ai    sensi
          dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.  In
          caso di dissenso tra le amministrazioni  partecipanti  alla
          Conferenza dei servizi, si applicano le disposizioni di cui
          all'articolo 14-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.
          241. 
              2-sexies. Le previsioni del piano  regolatore  portuale
          non  possono  contrastare  con  gli  strumenti  urbanistici
          vigenti. 
              3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III,  con
          esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo
          4, comma 3, lettera e), l'ambito  e  l'assetto  complessivo
          del porto, ivi comprese le aree destinate  alla  produzione
          industriale,    all'attivita'    cantieristica    e    alle
          infrastrutture stradali e ferroviarie,  sono  delimitati  e
          disegnati dal piano  regolatore  portuale,  che  individua,
          altresi', le caratteristiche e la  destinazione  funzionale
          delle aree interessate. 
              3-bis. Nei porti di cui al comma 3, nei  quali  non  e'
          istituita  l'Autorita'  di  sistema  portuale,   il   piano
          regolatore  e'  adottato  e  approvato  dalla  regione   di
          pertinenza o,  ove  istituita,  dall'Autorita'  di  sistema
          portuale regionale, previa intesa con il comune o i  comuni
          interessati, ciascuno per il proprio ambito di  competenza,
          nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie  norme
          regolamentari. Sono fatte salve, altresi', le  disposizioni
          legislative regionali vigenti in materia di  pianificazione
          dei porti di interesse regionale. 
              3-ter. I piani regolatori portuali sono sottoposti,  ai
          sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di
          VAS. 
              4. Il Presidente dell'Autorita'  di  sistema  portuale,
          autonomamente o su richiesta della  regione  o  del  comune
          interessato, puo' promuovere  e  proporre  al  Comitato  di
          gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio  al
          piano regolatore  portuale  concernenti  la  qualificazione
          funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo. 
              4-bis.  Le  varianti-stralcio   al   piano   regolatore
          portuale di cui al  comma  4,  relative  al  singolo  scalo
          marittimo, sono sottoposte  al  procedimento  previsto  per
          l'approvazione  del  piano  regolatore  portuale   e   alla
          procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS, ai  sensi
          dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152. 
              4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4  relative
          ai porti ricompresi in una Autorita' di  sistema  portuale,
          la cui circoscrizione territoriale ricade in piu'  regioni,
          sono approvate con atto della regione nel cui territorio e'
          ubicato il porto oggetto di variante-stralcio,  sentite  le
          regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri  porti
          amministrati dalla medesima Autorita' di sistema portuale. 
              5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la
          struttura del  piano  regolatore  portuale  in  termini  di
          obiettivi,   scelte   strategiche    e    caratterizzazione
          funzionale delle aree portuali,  relativamente  al  singolo
          scalo      marittimo,       costituiscono       adeguamenti
          tecnico-funzionali  del  piano  regolatore  portuale.   Gli
          adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati  dal  Comitato
          di gestione  dell'Autorita'  di  sistema  portuale,  previa
          acquisizione della dichiarazione di non contrasto  con  gli
          strumenti urbanistici vigenti da parte  del  comune  o  dei
          comuni  interessati,   con   riferimento   esclusivo   alle
          previsioni delle aree destinate a funzioni  di  interazione
          porto-citta'. E' successivamente acquisito  il  parere  del
          Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  che  si  esprime
          entro quarantacinque  giorni,  decorrenti  dalla  ricezione
          della proposta di adeguamento  tecnico-funzionale.  Decorso
          tale termine, il parere si intende espresso positivamente. 
              5-bis. L'esecuzione delle  opere  nei  porti  da  parte
          della Autorita' di sistema portuale e' autorizzata ai sensi
          della normativa vigente. Fatto salvo  quanto  previsto  dal
          presente articolo, nonche' dalle norme vigenti  in  materia
          di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,
          nonche' di opere ad essi connesse,  l'esecuzione  di  opere
          nei porti da parte di privati e' autorizzata, sotto tutti i
          profili rilevanti,  in  esito  ad  apposita  conferenza  di
          servizi convocata dalla Autorita' di  sistema  portuale  o,
          laddove non istituita, dalla autorita' marittima, ai  sensi
          dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.  241,
          cui sono chiamate tutte le Amministrazioni  competenti.  In
          caso di dissenso tra le amministrazioni  partecipanti  alla
          Conferenza dei servizi, si applicano le disposizioni di cui
          all'articolo 14-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.
          241. 
              5-ter. Per le opere pubbliche da realizzare nei  porti,
          fermo   restando   quanto   stabilito   al   comma   5-bis,
          l'accertamento della conformita' ai  piani  urbanistici  ed
          alle norme in materia di edilizia e'  effettuato  ai  sensi
          del comma  5  ovvero,  per  le  opere  che  non  comportano
          modificazioni  plano-batimetriche  del   piano   regolatore
          portuale, in sede di approvazione  del  progetto  ai  sensi
          dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50, in deroga all'articolo 7  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  e  all'articolo  2
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento  di
          cui all'articolo 27 del citato decreto  legislativo  n.  50
          del  2016,  l'accertamento  di   cui   al   primo   periodo
          sostituisce ad ogni effetto tutti gli  atti  di  intesa,  i
          pareri,   i   titoli   abilitativi   anche   edilizi,    le
          autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi  statali  e
          regionali. 
              6.  All'art.  88  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1)  e'  sostituito
          dal seguente: 
                "1) le opere marittime relative ai porti di cui  alla
          categoria I e alla categoria II, classe I, e  le  opere  di
          preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato
          e della navigazione nonche' per la difesa delle coste". 
              7.   Sono   di   competenza   regionale   le   funzioni
          amministrative concernenti le opere marittime  relative  ai
          porti di cui alla categoria II, classi II e III. 
              8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle
          opere  nei  porti  di  cui  alla  categoria  I  e  per   la
          realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
          porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le  regioni,
          il comune interessato o  l'Autorita'  di  sistema  portuale
          possono  comunque  intervenire  con  proprie  risorse,   in
          concorso  o   in   sostituzione   dello   Stato,   per   la
          realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
          porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta  alla
          regione  o  alle  regioni  interessate   l'onere   per   la
          realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
          porti di cui alla categoria II, classe III. Le Autorita' di
          sistema portuale, a copertura dei costi  sostenuti  per  le
          opere  da   esse   stesse   realizzate,   possono   imporre
          soprattasse a carico  delle  merci  imbarcate  o  sbarcate,
          oppure aumentare l'entita' dei canoni di concessione. 
              9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione
          le costruzioni di canali marittimi,  di  dighe  foranee  di
          difesa, di darsene, di bacini  e  di  banchine  attrezzate,
          nonche' l'escavazione e l'approfondimento  dei  fondali.  I
          relativi progetti sono approvati  dal  Consiglio  superiore
          dei lavori pubblici. 
              10. Il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          sulla base delle proposte  contenute  nei  piani  operativi
          triennali predisposti dalle Autorita' di sistema  portuale,
          ai sensi  dell'art.  9,  comma  3,  lettera  a),  individua
          annualmente le  opere  di  cui  al  comma  9  del  presente
          articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II,
          classi I e II. 
              11. Per gli interventi da attuarsi  dalle  regioni,  in
          conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani  di
          sviluppo   economico-produttivo,    il    Ministro    delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   emana   direttive   di
          coordinamento. 
              11-bis. - 11-sexies.». 
              «Art. 5-bis (Disposizioni in materia di  dragaggio).  -
          1. Nelle aree portuali e marino costiere poste in  siti  di
          bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
          modificazioni, le operazioni di  dragaggio  possono  essere
          svolte  anche  contestualmente  alla  predisposizione   del
          progetto relativo alle attivita' di bonifica.  Al  fine  di
          evitare che tali operazioni possano pregiudicare la  futura
          bonifica del sito, il  progetto  di  dragaggio,  basato  su
          tecniche idonee ad evitare dispersione del  materiale,  ivi
          compreso  l'eventuale  progetto  relativo  alle  casse   di
          colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento  di
          cui al comma 3, e'  presentato  dall'Autorita'  di  sistema
          portuale  (52)  o,   laddove   non   istituita,   dall'ente
          competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
          con proprio  decreto,  approva  il  progetto  entro  trenta
          giorni sotto il profilo tecnico-economico  e  trasmette  il
          relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare  per   l'approvazione
          definitiva.  Il  decreto  di  approvazione  del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve
          intervenire   entro   trenta    giorni    dalla    suddetta
          trasmissione,  previo  parere,  solo  se  il  progetto   di
          dragaggio prevede anche il progetto  di  infrastrutture  di
          contenimento non comprese  nei  provvedimenti  di  rilascio
          della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori
          portuali di riferimento,  o  comunque  difformi  da  quelle
          oggetto  dei  provvedimenti  della   Commissione   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152,  sull'assoggettabilita'  o  meno  del  progetto   alla
          valutazione  di   impatto   ambientale.   Il   decreto   di
          autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7
          del citato articolo 252 del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e allo stesso deve  essere  garantita  idonea
          forma di pubblicita'. 
              1-bis.  Per  le  operazioni  di  dragaggio  nelle  aree
          portuali e marino costiere, oltre che  nei  bacini  idrici,
          anche se non posti  in  siti  di  interesse  nazionale,  si
          utilizzano  le   modalita'   e   le   migliori   tecnologie
          disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione
          di contaminanti, ove presenti. 
              (Omissis).». 
              «Art. 7 (Organi dell'Autorita' di sistema portuale).  -
          (Omissis). 
              3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti possono essere disposti la revoca del mandato del
          Presidente e  lo  scioglimento  del  Comitato  di  gestione
          qualora: 
                a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 5,
          lettera b), il piano operativo triennale non sia  approvato
          nel successivo termine di trenta giorni; 
                b)  siano  riscontrati  dai  competenti   organi   di
          controllo,  giurisdizionali  o   amministrativi,   l'omesso
          esercizio o  gravi  irregolarita'  nell'espletamento  delle
          funzioni e delle competenze previste rispettivamente  dagli
          articoli 8, comma 3, e 9, comma 5, tali da compromettere il
          funzionamento dell'Autorita'; 
                c) non siano approvati i  bilanci  entro  il  termine
          previsto dalla normativa vigente. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  36-bis,
          comma 3, del citato decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
          recante  Misure  urgenti  per  la   crescita   del   Paese,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  36-bis   (Razionalizzazione   dei   criteri   di
          individuazione  di  siti   di   interesse   nazionale).   -
          (Omissis). 
              3. Su richiesta della regione interessata, con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, sentiti gli enti locali interessati, puo'  essere
          ridefinito il perimetro dei siti  di  interesse  nazionale,
          fermo restando che rimangono  di  competenza  regionale  le
          necessarie operazioni di  verifica  ed  eventuale  bonifica
          della   porzione   di   siti   che,   all'esito   di   tale
          ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale. Se la
          ridefinizione del perimetro del sito riguarda una  porzione
          ricadente  nei  limiti  territoriali   di   competenza   di
          un'Autorita'  di  Sistema  Portuale,  istituita  ai   sensi
          dell'articolo 6 della legge  28  gennaio  1994  n.  84,  la
          richiesta  di  ridefinizione  del  perimetro  puo'   essere
          formulata anche dall'Autorita' di Sistema Portuale,  previo
          parere degli enti locali interessati acquisito mediante una
          conferenza di servizi ai sensi dell'articolo  14-bis  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 11-bis  del
          decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante Disposizioni
          urgenti in materia fiscale e  per  esigenze  indifferibili,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11-bis (Finanziamento  degli  interventi  per  la
          digitalizzazione  della  logistica  portuale).   -   1.   A
          decorrere dall'anno 2020, una quota pari  a  5  milioni  di
          euro annui delle risorse del  fondo  per  il  finanziamento
          degli  interventi  di  adeguamento  dei   porti,   di   cui
          all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio  1994,
          n.  84,  e'  destinata  al  finanziamento  delle  attivita'
          strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica
          del  Paese  con  particolare  riferimento  ai  porti,  agli
          interporti, alle ferrovie  e  all'autotrasporto  anche  per
          garantire   il   raggiungimento    degli    obiettivi    di
          sostenibilita'  del  sistema  di  mobilita'  delle   merci,
          nonche'  per  il  completamento  degli  investimenti,   con
          particolare  riferimento  ai  nodi  (porti,  interporti   e
          piattaforme logistiche) del Mezzogiorno. 
              2. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          stipula con  il  soggetto  attuatore  di  cui  all'articolo
          61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n.  27,  apposito  atto  convenzionale   per   disciplinare
          l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo. 
              2-bis.  Il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti e' autorizzato a ridefinire, entro trenta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione,  il  rapporto  convenzionale   stipulato   in
          attuazione  dell'articolo  4-bis  del  decreto   legge   29
          dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2017, n. 18, con il soggetto attuatore di
          cui all'articolo 61-bis,  comma  4,  del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24  marzo  2012,  n.  27,  riconoscendo,  nei  limiti
          dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dal  comma  2   del
          medesimo  articolo  4-bis,  i  soli  costi  documentati   e
          sostenuti alla data del 31 dicembre 2019. Le  risorse,  che
          si rendono disponibili a seguito  della  ridefinizione  del
          rapporto convenzionale,  sono  destinate  al  finanziamento
          delle attivita' di cui al comma 1.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 199,  comma
          8, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  recante
          Misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro  e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale e
          di trasporti marittimi). - (Omissis). 
              8.  Con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  adottati  entro  trenta
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  si
          procede all'assegnazione delle risorse di cui al  comma  7,
          nonche'  alla  determinazione  delle  quote  di  avanzo  di
          amministrazione,  eventualmente  utilizzabili  da  ciascuna
          delle  Autorita'  di  sistema  portuale  e   dall'Autorita'
          portuale di Gioia Tauro  per  le  finalita'  del  comma  1,
          lettera a), nel limite complessivo di 10  milioni  di  euro
          per l'anno 2020. 
              (Omissis).». 
              - L'articolo 224 del  codice  della  navigazione,  reca
          (Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e  del
          servizio marittimo). 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 5,
          del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,   recante
          Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore  dei
          trasporti e l'incremento dell'occupazione: 
              «Art. 1  (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del
          settore dei trasporti e l'incremento  dell'occupazione).  -
          (Omissis). 
              5. Le navi iscritte  nel  Registro  internazionale  non
          possono effettuare servizi di cabotaggio  per  i  quali  e'
          operante la riserva di  cui  all'articolo  224  del  codice
          della navigazione, come sostituito dall'articolo  7,  salvo
          che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza
          lorda e nei limiti di  un  viaggio  di  cabotaggio  mensile
          quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un  viaggio
          in provenienza o diretto verso  un  altro  Stato  ,  se  si
          osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
          b) e c). Le predette navi  possono  effettuare  servizi  di
          cabotaggio nel limite massimo  di  sei  viaggi  mensili,  o
          viaggi,  ciascuno  con  percorrenza  superiore  alle  cento
          miglia marine se osservano i criteri di cui all'articolo 2,
          comma 1, lettera a), e comma 1-bis  e,  limitatamente  alle
          navi traghetto ro-ro e ro-ro  pax,  iscritte  nel  registro
          internazionale, adibite a traffici  commerciali  tra  porti
          appartenenti  al  territorio  nazionale,   continentale   e
          insulare, anche a seguito o in  precedenza  di  un  viaggio
          proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve  essere
          imbarcato    esclusivamente    personale     italiano     o
          comunitario.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  1,  commi
          725 e 726, della citata legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
          recante Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2020 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2020-2022, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              725. Per prevenire casi di doppia imposizione,  di  non
          imposizione  o  di  distorsione  di  concorrenza  ai   fini
          dell'imposta  sul   valore   aggiunto,   il   luogo   della
          prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-quater, comma
          1, lettera e), e all'articolo 7-sexies,  comma  1,  lettera
          e-bis), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,  di  imbarcazioni  da  diporto  si
          considera  al  di   fuori   dell'Unione   europea   qualora
          attraverso  adeguati  mezzi   di   prova   sia   dimostrata
          l'effettiva  utilizzazione  e  l'effettiva  fruizione   del
          servizio al di fuori dell'Unione europea. Con provvedimento
          dell'Agenzia  delle  entrate,  da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono individuati le modalita' e  i  mezzi  idonei  a
          dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del
          servizio al di fuori dell'Unione europea. 
              726. Il comma 725 si applica alle operazioni effettuate
          a partire dal 1° novembre 2020. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo   34-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   recante
          Disposizioni urgenti  in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione  tecnologica,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 34-bis (Cold ironing). - 1. Al fine  di  favorire
          la  riduzione  dell'inquinamento  ambientale   nelle   aree
          portuali   mediante   la   diffusione   delle    tecnologie
          elettriche, entro centottanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          l'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          adotta uno o piu'  provvedimenti  volti  a  introdurre  una
          specifica tariffa per la  fornitura  di  energia  elettrica
          erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in  porto
          dotate  di  impianti  elettrici  con   potenza   installata
          nominale superiore a 35 kW. Alle stesse  forniture  non  si
          applicano gli oneri generali di  sistema,  data  la  natura
          addizionale dei suddetti prelievi. 
              (Omissis).».