Art. 48
Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' delle Autorita' di
sistema portuale e delle Autorita' di sistema portuale, di
digitalizzazione della logistica portuale, di cold ironing, nonche'
di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio
marittimo e della nautica
1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quinquies, primo periodo, le parole «ai sensi
dell'articolo 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 14-ter»;
b) al comma 1-sexies, dopo le parole «la destinazione funzionale
delle aree interessate» sono aggiunte le seguenti: «nonche' i beni
sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Se la
realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' non e'
prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' essere disposto dall'Autorita'
di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi
dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
c) al comma 2-quinquies, primo periodo, le parole «ai sensi
dell'articolo 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 14-ter»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le modifiche che
non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore
portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e
caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al
singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali
del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali
sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema
portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto
con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei
comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle
aree destinate a funzioni di interazione porto-citta'. E'
successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni,
decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento
tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende
espresso positivamente.»;
e) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: «5-ter. Per le
opere pubbliche da realizzare nei porti, fermo restando quanto
stabilito al comma 5-bis, l'accertamento della conformita' ai piani
urbanistici ed alle norme in materia di edilizia e' effettuato ai
sensi del comma 5 ovvero, per le opere che non comportano
modificazioni plano-batimetriche del piano regolatore portuale, in
sede di approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga all'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di cui
all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
l'accertamento di cui al primo periodo sostituisce ad ogni effetto
tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli abilitativi anche
edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e
regionali.».
1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «sono disposti» sono sostituite dalle
seguenti: «possono essere disposti»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) siano riscontrati dai competenti organi di controllo,
giurisdizionali o amministrativi, l'omesso esercizio o gravi
irregolarita' nell'espletamento delle funzioni e delle competenze
previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3, e 9, comma 5,
tali da compromettere il funzionamento dell'Autorita'».
1-ter. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino
costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di
interesse nazionale, si utilizzano le modalita' e le migliori
tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di
propagazione di contaminanti, ove presenti».
2. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del
virus COVID-19, nonche' per accelerare gli interventi
infrastrutturali nelle aree portuali e marino- costiere di cui
all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in relazione
alle operazioni di dragaggio in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nonche' a quelle avviate a decorrere dalla
medesima data e fino al 30 giugno 2021, il termine massimo previsto
dal terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5-bis e' elevato
a quarantacinque mesi.
3. All'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, dopo le parole «dal sito di interesse nazionale.» sono aggiunte
le seguenti: «Se la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una
porzione ricadente nei limiti territoriali di competenza di
un'Autorita' di Sistema Portuale, istituita ai sensi dell'articolo 6
della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la richiesta di ridefinizione del
perimetro puo' essere formulata anche dall'Autorita' di Sistema
Portuale, previo parere degli enti locali interessati acquisito
mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
4. All'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. A decorrere
dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle
risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di
adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' destinata al finanziamento delle
attivita' strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica
del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle
ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilita' del sistema di mobilita' delle
merci, nonche' per il completamento degli investimenti, con
particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme
logistiche) del Mezzogiorno.»;
b) al comma 2, le parole «di cui al comma 1 del presente
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente
articolo»;
c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a ridefinire,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in attuazione
dell'articolo 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo
4-bis, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre
2019. Le risorse, che si rendono disponibili a seguito della
ridefinizione del rapporto convenzionale, sono destinate al
finanziamento delle attivita' di cui al comma 1.».
5. Per l'attuazione del comma 4, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo
di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al medesimo
articolo 199, comma 8, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Con uno o piu' decreti» e la parola: «adottato» e'
sostituita dalla seguente: «adottati».
6. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla
diffusione del virus COVID- 19 e di salvaguardare i livelli
occupazionali delle imprese esercenti attivita' crocieristica e di
cabotaggio marittimo, le navi da crociera iscritte nel Registro
Internazionale possono effettuare, fino al 31 dicembre 2020, previo
accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali
firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il
settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio ai
sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione anche in deroga
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
per svolgere esclusivamente servizi crocieristici.
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 725, dopo le parole «all'articolo 7-quater, comma 1,
lettera e),» sono inserite le seguenti: «e all'articolo 7-sexies,
comma 1, lettera e-bis),»;
b) al comma 726, la parola «aprile» e' sostituita dalla parola
«novembre».
7-bis. Al fine di semplificare le componenti tariffarie
dell'energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold
ironing, all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle stesse
forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la
natura addizionale dei suddetti prelievi». Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente provvede, ove necessario, ai conseguenti aggiornamenti
compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 5-bis e
7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante
Riordino della legislazione in materia portuale, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O., come
modificati dalla presente legge:
«Art. 5 (Programmazione e realizzazione delle opere
portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano
regolatore portuale). - 1. Il piano regolatore di sistema
portuale e' lo strumento di pianificazione del sistema dei
porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle
Autorita' di sistema portuale di cui all'articolo 6, comma
1. Il piano si compone di un Documento di pianificazione
strategica di sistema (DPSS) e dei piani regolatori
portuali di ciascun porto.
1-bis. Le Autorita' di sistema portuale redigono un
documento di pianificazione strategica di sistema, coerente
con il Piano generale dei trasporti e della logistica
(PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di
portualita', logistica e reti infrastrutturali nonche' con
il Piano strategico nazionale della portualita' e della
logistica. Il documento di pianificazione strategica di
sistema:
a) definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti
sistemici di pianificazione delle Autorita' di sistema
portuale;
b) individua e perimetra le aree destinate a funzioni
strettamente portuali e retro-portuali, le aree di
interazione porto-citta' e i collegamenti infrastrutturali
di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli
porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano;
c) prevede una relazione illustrativa che descrive
gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella
identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e
rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni, al
fine di descrivere l'assetto territoriale del sistema,
nonche' per assicurare una chiara e univoca identificazione
degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la
redazione dei piani regolatori portuali di cui al comma
1-sexies.
1-ter. La pianificazione delle aree con funzione di
interazione porto-citta' definite dal documento di
pianificazione strategica di sistema e' stabilita dai
comuni, previo parere della competente Autorita' di sistema
portuale.
1-quater. Il documento di pianificazione strategica di
sistema e':
a) sottoposto al parere di ciascun comune
territorialmente interessato, che si esprime entro e non
oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto;
b) e' adottato dal Comitato di gestione e approvato
nei successivi sessanta giorni dalla regione, previa intesa
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che
si esprime sentita la Conferenza nazionale di cui
all'articolo 11-ter.
1-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di
cui al comma 1-quater, lettera b), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' convocare una
Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dissenso tra le
amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
documento di pianificazione strategica di sistema delle
Autorita' di sistema portuale di cui al comma 1-bis, la cui
circoscrizione territoriale e' ricompresa in piu' regioni,
e' approvato con atto della regione ove ha sede l'Autorita'
di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel cui
territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati
dalla stessa Autorita' di sistema portuale e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le varianti
al documento di pianificazione strategica di sistema sono
approvate con il medesimo procedimento previsto per
l'adozione dello stesso.
1-sexies. Nei singoli porti ricompresi nelle
circoscrizioni territoriali delle Autorita' di sistema
portuale di cui all'articolo 6 comma 1, l'ambito e
l'assetto complessivo delle aree destinate a funzioni
strettamente portuali e retro-portuali e agli assi di
collegamento viario e ferroviario, come individuate nel
documento di pianificazione strategica di sistema
approvato, quali quelle destinate alle attivita'
commerciali e crocieristiche, al diporto, alla produzione
industriale, all'attivita' cantieristica e alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e
disegnati dal piano regolatore portuale (PRP), che
individua analiticamente anche le caratteristiche e la
destinazione funzionale delle aree interessate nonche' i
beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel
rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001 n. 327. Se la realizzazione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal PRP, il
vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo
10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, puo' essere disposto dall'Autorita' di
sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai
sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241.
2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies
sono redatti in attuazione del Piano strategico nazionale
della portualita' e della logistica e del documento di
pianificazione strategica e di sistema nonche' in
conformita' alle Linee guida emanate dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. I piani regolatori
portuali declinano gli obiettivi, le previsioni, gli
elementi, i contenuti e le strategie di ciascun scalo
marittimo, delineando anche l'assetto complessivo delle
opere di grande infrastrutturazione.
2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo
stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per
funzioni portuali di preminente interesse pubblico, e'
valutata con priorita' la finalizzazione delle predette
strutture e ambiti ad approdi turistici come definiti
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
2-ter. I piani regolatori portuali individuano le
strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis da
destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto
fino a 12 metri e di natanti da diporto.
2-quater. Nei porti di cui al comma 1-sexies ricompresi
nelle circoscrizioni territoriali dell'Autorita' di sistema
portuale, il piano regolatore portuale, corredato del
rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e':
a) adottato dal Comitato di gestione di cui
all'articolo 9, previa intesa con i comuni territorialmente
interessati con riferimento esclusivo alla pianificazione
delle aree destinate a funzioni di interazione
porto-citta'. I comuni si esprimono entro e non oltre
quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto;
b) inviato successivamente per il parere di
competenza al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che
si esprime entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto;
c) approvato, esaurita la procedura di cui al
presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dalla
regione interessata entro quaranta giorni decorrenti dalla
conclusione della procedura VAS.
2-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di
cui al comma 2-quater, lettera a), la regione, ovvero il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in caso di
Autorita' di sistema portuale interregionale, puo'
convocare una Conferenza dei servizi, ai sensi
dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. In
caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla
Conferenza dei servizi, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
241.
2-sexies. Le previsioni del piano regolatore portuale
non possono contrastare con gli strumenti urbanistici
vigenti.
3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con
esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo
4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo
del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione
industriale, all'attivita' cantieristica e alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e
disegnati dal piano regolatore portuale, che individua,
altresi', le caratteristiche e la destinazione funzionale
delle aree interessate.
3-bis. Nei porti di cui al comma 3, nei quali non e'
istituita l'Autorita' di sistema portuale, il piano
regolatore e' adottato e approvato dalla regione di
pertinenza o, ove istituita, dall'Autorita' di sistema
portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni
interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza,
nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme
regolamentari. Sono fatte salve, altresi', le disposizioni
legislative regionali vigenti in materia di pianificazione
dei porti di interesse regionale.
3-ter. I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai
sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di
VAS.
4. Il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale,
autonomamente o su richiesta della regione o del comune
interessato, puo' promuovere e proporre al Comitato di
gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al
piano regolatore portuale concernenti la qualificazione
funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo.
4-bis. Le varianti-stralcio al piano regolatore
portuale di cui al comma 4, relative al singolo scalo
marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per
l'approvazione del piano regolatore portuale e alla
procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative
ai porti ricompresi in una Autorita' di sistema portuale,
la cui circoscrizione territoriale ricade in piu' regioni,
sono approvate con atto della regione nel cui territorio e'
ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le
regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti
amministrati dalla medesima Autorita' di sistema portuale.
5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la
struttura del piano regolatore portuale in termini di
obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione
funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo
scalo marittimo, costituiscono adeguamenti
tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli
adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato
di gestione dell'Autorita' di sistema portuale, previa
acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli
strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei
comuni interessati, con riferimento esclusivo alle
previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione
porto-citta'. E' successivamente acquisito il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime
entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione
della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso
tale termine, il parere si intende espresso positivamente.
5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte
della Autorita' di sistema portuale e' autorizzata ai sensi
della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dal
presente articolo, nonche' dalle norme vigenti in materia
di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,
nonche' di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere
nei porti da parte di privati e' autorizzata, sotto tutti i
profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di
servizi convocata dalla Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dalla autorita' marittima, ai sensi
dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241,
cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti. In
caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla
Conferenza dei servizi, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
241.
5-ter. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti,
fermo restando quanto stabilito al comma 5-bis,
l'accertamento della conformita' ai piani urbanistici ed
alle norme in materia di edilizia e' effettuato ai sensi
del comma 5 ovvero, per le opere che non comportano
modificazioni plano-batimetriche del piano regolatore
portuale, in sede di approvazione del progetto ai sensi
dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, in deroga all'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di
cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50
del 2016, l'accertamento di cui al primo periodo
sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di intesa, i
pareri, i titoli abilitativi anche edilizi, le
autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e
regionali.
6. All'art. 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1) e' sostituito
dal seguente:
"1) le opere marittime relative ai porti di cui alla
categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di
preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato
e della navigazione nonche' per la difesa delle coste".
7. Sono di competenza regionale le funzioni
amministrative concernenti le opere marittime relative ai
porti di cui alla categoria II, classi II e III.
8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle
opere nei porti di cui alla categoria I e per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni,
il comune interessato o l'Autorita' di sistema portuale
possono comunque intervenire con proprie risorse, in
concorso o in sostituzione dello Stato, per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla
regione o alle regioni interessate l'onere per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classe III. Le Autorita' di
sistema portuale, a copertura dei costi sostenuti per le
opere da esse stesse realizzate, possono imporre
soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate,
oppure aumentare l'entita' dei canoni di concessione.
9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione
le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di
difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate,
nonche' l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I
relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sulla base delle proposte contenute nei piani operativi
triennali predisposti dalle Autorita' di sistema portuale,
ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), individua
annualmente le opere di cui al comma 9 del presente
articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II,
classi I e II.
11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in
conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani di
sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti emana direttive di
coordinamento.
11-bis. - 11-sexies.».
«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio). -
1. Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di
bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere
svolte anche contestualmente alla predisposizione del
progetto relativo alle attivita' di bonifica. Al fine di
evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura
bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su
tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi
compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di
colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di
cui al comma 3, e' presentato dall'Autorita' di sistema
portuale (52) o, laddove non istituita, dall'ente
competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con proprio decreto, approva il progetto entro trenta
giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il
relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per l'approvazione
definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve
intervenire entro trenta giorni dalla suddetta
trasmissione, previo parere, solo se il progetto di
dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di
contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio
della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori
portuali di riferimento, o comunque difformi da quelle
oggetto dei provvedimenti della Commissione di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla
valutazione di impatto ambientale. Il decreto di
autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7
del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e allo stesso deve essere garantita idonea
forma di pubblicita'.
1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree
portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici,
anche se non posti in siti di interesse nazionale, si
utilizzano le modalita' e le migliori tecnologie
disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione
di contaminanti, ove presenti.
(Omissis).».
«Art. 7 (Organi dell'Autorita' di sistema portuale). -
(Omissis).
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti possono essere disposti la revoca del mandato del
Presidente e lo scioglimento del Comitato di gestione
qualora:
a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 5,
lettera b), il piano operativo triennale non sia approvato
nel successivo termine di trenta giorni;
b) siano riscontrati dai competenti organi di
controllo, giurisdizionali o amministrativi, l'omesso
esercizio o gravi irregolarita' nell'espletamento delle
funzioni e delle competenze previste rispettivamente dagli
articoli 8, comma 3, e 9, comma 5, tali da compromettere il
funzionamento dell'Autorita';
c) non siano approvati i bilanci entro il termine
previsto dalla normativa vigente.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 36-bis,
comma 3, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
recante Misure urgenti per la crescita del Paese,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, come modificato dalla presente legge:
«Art. 36-bis (Razionalizzazione dei criteri di
individuazione di siti di interesse nazionale). -
(Omissis).
3. Su richiesta della regione interessata, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentiti gli enti locali interessati, puo' essere
ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale,
fermo restando che rimangono di competenza regionale le
necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica
della porzione di siti che, all'esito di tale
ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale. Se la
ridefinizione del perimetro del sito riguarda una porzione
ricadente nei limiti territoriali di competenza di
un'Autorita' di Sistema Portuale, istituita ai sensi
dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la
richiesta di ridefinizione del perimetro puo' essere
formulata anche dall'Autorita' di Sistema Portuale, previo
parere degli enti locali interessati acquisito mediante una
conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11-bis del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante Disposizioni
urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 11-bis (Finanziamento degli interventi per la
digitalizzazione della logistica portuale). - 1. A
decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di
euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento
degli interventi di adeguamento dei porti, di cui
all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e' destinata al finanziamento delle attivita'
strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica
del Paese con particolare riferimento ai porti, agli
interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per
garantire il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilita' del sistema di mobilita' delle merci,
nonche' per il completamento degli investimenti, con
particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e
piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
stipula con il soggetto attuatore di cui all'articolo
61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, apposito atto convenzionale per disciplinare
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.
2-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' autorizzato a ridefinire, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in
attuazione dell'articolo 4-bis del decreto legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, con il soggetto attuatore di
cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del
medesimo articolo 4-bis, i soli costi documentati e
sostenuti alla data del 31 dicembre 2019. Le risorse, che
si rendono disponibili a seguito della ridefinizione del
rapporto convenzionale, sono destinate al finanziamento
delle attivita' di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 199, comma
8, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale e
di trasporti marittimi). - (Omissis).
8. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottati entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si
procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7,
nonche' alla determinazione delle quote di avanzo di
amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna
delle Autorita' di sistema portuale e dall'Autorita'
portuale di Gioia Tauro per le finalita' del comma 1,
lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro
per l'anno 2020.
(Omissis).».
- L'articolo 224 del codice della navigazione, reca
(Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del
servizio marittimo).
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 5,
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante
Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione). -
(Omissis).
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice
della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, salvo
che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza
lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile
quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio
in provenienza o diretto verso un altro Stato , se si
osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o
viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine se osservano i criteri di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle
navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro
internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio
proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere
imbarcato esclusivamente personale italiano o
comunitario.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi
725 e 726, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160,
recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - (Omissis).
725. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non
imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della
prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-quater, comma
1, lettera e), e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera
e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si
considera al di fuori dell'Unione europea qualora
attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata
l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del
servizio al di fuori dell'Unione europea. Con provvedimento
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati le modalita' e i mezzi idonei a
dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del
servizio al di fuori dell'Unione europea.
726. Il comma 725 si applica alle operazioni effettuate
a partire dal 1° novembre 2020.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 34-bis, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 34-bis (Cold ironing). - 1. Al fine di favorire
la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree
portuali mediante la diffusione delle tecnologie
elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
adotta uno o piu' provvedimenti volti a introdurre una
specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica
erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto
dotate di impianti elettrici con potenza installata
nominale superiore a 35 kW. Alle stesse forniture non si
applicano gli oneri generali di sistema, data la natura
addizionale dei suddetti prelievi.
(Omissis).».