Art. 48 bis 
 
 
             Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616 
 
  1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 4: 
  1) alla lettera c), la  parola:  «radiotelegrafica»  e'  sostituita
dalla seguente: «radioelettrica» e le parole: «1.600 tonnellate» sono
sostituite dalle seguenti: «500 tonnellate»; 
  2) la lettera d) e' abrogata; 
  b) all'articolo 6: 
  1) al quarto comma, le parole: «, c), d)» sono soppresse; 
  2) l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
  «La  durata  dei  certificati  di  cui  alle  lettere   b)   e   c)
dell'articolo 4 e'  fissata  in  cinque  anni,  soggetta  a  collaudi
intermedi da effettuare annualmente entro i  tre  mesi  precedenti  o
successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi.  La
durata  del  certificato  di  idoneita'  di  cui  alla   lettera   f)
dell'articolo 4 non puo' essere superiore a due  anni,  ad  eccezione
delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  4  e  6
          della legge 5 giugno 1962, n. 616, recante Sicurezza  della
          navigazione e della vita umana in  mare,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168,  come  modificati
          dalla presente legge: 
              «Art.  4  (Documenti  relativi  alla  sicurezza   della
          navigazione). - I documenti comprovanti l'adempimento delle
          prescrizioni relative alla sicurezza della  vita  umana  in
          mare sono: 
                a)  certificato  di  sicurezza:  per   le   navi   da
          passeggeri in viaggi internazionali; 
                b) certificato  di  sicurezza  per  le  dotazioni  di
          armamento: per le navi da carico di stazza lorda  uguale  o
          superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali; 
                c) certificato di sicurezza  radioelettrica:  per  le
          navi da carico di stazza lorda uguale  o  superiore  a  500
          tonnellate in viaggi internazionali; 
                d) abrogata; 
                e) certificato di esenzione:  per  le  navi  indicate
          nelle lettere precedenti, per le quali sia stata  accordata
          la esenzione dalla applicazione di una o piu'  norme  della
          presente legge; 
                f) certificato di idoneita': per le navi da carico di
          stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate adibite a viaggi
          internazionali, nonche' per le  navi  da  passeggeri  o  da
          carico di stazza lorda uguale o superiore a  25  tonnellate
          adibite a viaggi nazionali. 
              Nel certificato di idoneita'  sono  annotate  anche  le
          indicazioni relative agli impianti radioelettrici di bordo.
          L'esito degli accertamenti delle  condizioni  di  sicurezza
          per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate e per
          quelle  adibite  a  servizi  speciali   quali   la   pesca,
          traghetto,  rimorchio,   salvataggio   e   diporto,   viene
          annotato, a cura dell'autorita' marittima che ha  proceduto
          all'accertamento medesimo, sul ruolo di equipaggio o  sulla
          licenza secondo che si tratti di navi  maggiori  ovvero  di
          navi minori o galleggianti: 
                g) certificato di bordo libero:  rilasciato  a  norma
          del Capo II della presente legge.». 
              «Art.  6  (Rilascio  e  validita'  dei  certificati  di
          sicurezza e d'idoneita'). - I certificati di sicurezza e di
          idoneita' sono rilasciati dall'autorita' marittima in  base
          alle disposizioni contenute  nel  Capo  IV  della  presente
          legge. 
              Nei porti  appartenenti  a  Stati  coi  quali  esistono
          particolari  accordi  in   materia   di   sicurezza   della
          navigazione, al rilascio dei certificati di sicurezza o  di
          idoneita' provvedono le autorita' locali su  richiesta  del
          console, in conformita' degli accordi medesimi. 
              Nei porti appartenenti a Stati con i quali non esistono
          particolari  accordi  in   materia   di   sicurezza   della
          navigazione,   l'autorita'   consolare,   allorche'    deve
          accertare  l'idoneita'  alla  navigazione   per   le   navi
          nazionali  risultanti   sprovviste   dei   certificati   di
          sicurezza o di idoneita' in regolare  corso  di  validita',
          procede alle ispezioni secondo la procedura determinata dai
          regolamenti di applicazione  della  presente  legge.  Degli
          accertamenti effettuati, l'autorita'  consolare  redige  un
          verbale valevole, come documento di sicurezza  provvisorio,
          fino a quando la nave non approdi in un porto  nazionale  o
          nel  primo  porto  di  uno  Stato  con  il  quale  esistono
          particolari  accordi  in   materia   di   sicurezza   della
          navigazione. La validita' del verbale non  potra'  comunque
          superare i tre mesi. 
              La durata dei certificati  di  sicurezza  di  cui  alle
          lettere a) ed e) dell'art. 4 non puo' essere  superiore  ad
          un anno. 
              La durata dei certificati di cui alle lettere b)  e  c)
          dell'articolo 4 e'  fissata  in  cinque  anni,  soggetta  a
          collaudi intermedi da effettuare annualmente  entro  i  tre
          mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio
          dei  certificati  stessi.  La  durata  del  certificato  di
          idoneita' di cui alla lettera f) dell'articolo 4  non  puo'
          essere superiore a due anni, ad eccezione delle  unita'  da
          pesca la cui durata e' fissata in tre anni.».