Art. 48 bis
Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616
1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) alla lettera c), la parola: «radiotelegrafica» e' sostituita
dalla seguente: «radioelettrica» e le parole: «1.600 tonnellate» sono
sostituite dalle seguenti: «500 tonnellate»;
2) la lettera d) e' abrogata;
b) all'articolo 6:
1) al quarto comma, le parole: «, c), d)» sono soppresse;
2) l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
«La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c)
dell'articolo 4 e' fissata in cinque anni, soggetta a collaudi
intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o
successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La
durata del certificato di idoneita' di cui alla lettera f)
dell'articolo 4 non puo' essere superiore a due anni, ad eccezione
delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 6
della legge 5 giugno 1962, n. 616, recante Sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 4 (Documenti relativi alla sicurezza della
navigazione). - I documenti comprovanti l'adempimento delle
prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in
mare sono:
a) certificato di sicurezza: per le navi da
passeggeri in viaggi internazionali;
b) certificato di sicurezza per le dotazioni di
armamento: per le navi da carico di stazza lorda uguale o
superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali;
c) certificato di sicurezza radioelettrica: per le
navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500
tonnellate in viaggi internazionali;
d) abrogata;
e) certificato di esenzione: per le navi indicate
nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata
la esenzione dalla applicazione di una o piu' norme della
presente legge;
f) certificato di idoneita': per le navi da carico di
stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate adibite a viaggi
internazionali, nonche' per le navi da passeggeri o da
carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate
adibite a viaggi nazionali.
Nel certificato di idoneita' sono annotate anche le
indicazioni relative agli impianti radioelettrici di bordo.
L'esito degli accertamenti delle condizioni di sicurezza
per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate e per
quelle adibite a servizi speciali quali la pesca,
traghetto, rimorchio, salvataggio e diporto, viene
annotato, a cura dell'autorita' marittima che ha proceduto
all'accertamento medesimo, sul ruolo di equipaggio o sulla
licenza secondo che si tratti di navi maggiori ovvero di
navi minori o galleggianti:
g) certificato di bordo libero: rilasciato a norma
del Capo II della presente legge.».
«Art. 6 (Rilascio e validita' dei certificati di
sicurezza e d'idoneita'). - I certificati di sicurezza e di
idoneita' sono rilasciati dall'autorita' marittima in base
alle disposizioni contenute nel Capo IV della presente
legge.
Nei porti appartenenti a Stati coi quali esistono
particolari accordi in materia di sicurezza della
navigazione, al rilascio dei certificati di sicurezza o di
idoneita' provvedono le autorita' locali su richiesta del
console, in conformita' degli accordi medesimi.
Nei porti appartenenti a Stati con i quali non esistono
particolari accordi in materia di sicurezza della
navigazione, l'autorita' consolare, allorche' deve
accertare l'idoneita' alla navigazione per le navi
nazionali risultanti sprovviste dei certificati di
sicurezza o di idoneita' in regolare corso di validita',
procede alle ispezioni secondo la procedura determinata dai
regolamenti di applicazione della presente legge. Degli
accertamenti effettuati, l'autorita' consolare redige un
verbale valevole, come documento di sicurezza provvisorio,
fino a quando la nave non approdi in un porto nazionale o
nel primo porto di uno Stato con il quale esistono
particolari accordi in materia di sicurezza della
navigazione. La validita' del verbale non potra' comunque
superare i tre mesi.
La durata dei certificati di sicurezza di cui alle
lettere a) ed e) dell'art. 4 non puo' essere superiore ad
un anno.
La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c)
dell'articolo 4 e' fissata in cinque anni, soggetta a
collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre
mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio
dei certificati stessi. La durata del certificato di
idoneita' di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non puo'
essere superiore a due anni, ad eccezione delle unita' da
pesca la cui durata e' fissata in tre anni.».