Art. 48 bis Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616 1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) alla lettera c), la parola: «radiotelegrafica» e' sostituita dalla seguente: «radioelettrica» e le parole: «1.600 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «500 tonnellate»; 2) la lettera d) e' abrogata; b) all'articolo 6: 1) al quarto comma, le parole: «, c), d)» sono soppresse; 2) l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: «La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 e' fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneita' di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non puo' essere superiore a due anni, ad eccezione delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 6 della legge 5 giugno 1962, n. 616, recante Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168, come modificati dalla presente legge: «Art. 4 (Documenti relativi alla sicurezza della navigazione). - I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono: a) certificato di sicurezza: per le navi da passeggeri in viaggi internazionali; b) certificato di sicurezza per le dotazioni di armamento: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali; c) certificato di sicurezza radioelettrica: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali; d) abrogata; e) certificato di esenzione: per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata la esenzione dalla applicazione di una o piu' norme della presente legge; f) certificato di idoneita': per le navi da carico di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate adibite a viaggi internazionali, nonche' per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate adibite a viaggi nazionali. Nel certificato di idoneita' sono annotate anche le indicazioni relative agli impianti radioelettrici di bordo. L'esito degli accertamenti delle condizioni di sicurezza per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate e per quelle adibite a servizi speciali quali la pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio e diporto, viene annotato, a cura dell'autorita' marittima che ha proceduto all'accertamento medesimo, sul ruolo di equipaggio o sulla licenza secondo che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori o galleggianti: g) certificato di bordo libero: rilasciato a norma del Capo II della presente legge.». «Art. 6 (Rilascio e validita' dei certificati di sicurezza e d'idoneita'). - I certificati di sicurezza e di idoneita' sono rilasciati dall'autorita' marittima in base alle disposizioni contenute nel Capo IV della presente legge. Nei porti appartenenti a Stati coi quali esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, al rilascio dei certificati di sicurezza o di idoneita' provvedono le autorita' locali su richiesta del console, in conformita' degli accordi medesimi. Nei porti appartenenti a Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, l'autorita' consolare, allorche' deve accertare l'idoneita' alla navigazione per le navi nazionali risultanti sprovviste dei certificati di sicurezza o di idoneita' in regolare corso di validita', procede alle ispezioni secondo la procedura determinata dai regolamenti di applicazione della presente legge. Degli accertamenti effettuati, l'autorita' consolare redige un verbale valevole, come documento di sicurezza provvisorio, fino a quando la nave non approdi in un porto nazionale o nel primo porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. La validita' del verbale non potra' comunque superare i tre mesi. La durata dei certificati di sicurezza di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 4 non puo' essere superiore ad un anno. La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 e' fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneita' di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non puo' essere superiore a due anni, ad eccezione delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni.».