Art. 48 ter Modifica al codice delle comunicazioni elettroniche 1. All'articolo 178, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «le ispezioni di cui all'articolo 176» sono inserite le seguenti: «effettuati dai propri funzionari».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 178, comma 1, del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dalla presente legge: «Art. 178 (Spese per i collaudi e le ispezioni). - 1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176, effettuati dai propri funzionari sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della societa' che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.».