Art. 48 ter 
 
 
         Modifica al codice delle comunicazioni elettroniche 
 
  1. All'articolo  178,  comma  1,  del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
dopo le parole: «le ispezioni di cui all'articolo 176» sono  inserite
le seguenti: «effettuati dai propri funzionari». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 178, comma  1,  del
          citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  recante
          Codice delle comunicazioni  elettroniche,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 178 (Spese per i collaudi e le ispezioni).  -  1.
          Per i collaudi e le  ispezioni  di  cui  all'articolo  176,
          effettuati dai propri funzionari sono dovuti al  Ministero,
          da parte dell'armatore o della  societa'  che  gestisce  il
          servizio,  il  rimborso  delle  spese   e   le   quote   di
          surrogazione  del  personale,  stabilite  con  decreto  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, per le  prestazioni
          rese ad Enti diversi e privati.».