Art. 48 ter
Modifica al codice delle comunicazioni elettroniche
1. All'articolo 178, comma 1, del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
dopo le parole: «le ispezioni di cui all'articolo 176» sono inserite
le seguenti: «effettuati dai propri funzionari».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 178, comma 1, del
citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 178 (Spese per i collaudi e le ispezioni). - 1.
Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176,
effettuati dai propri funzionari sono dovuti al Ministero,
da parte dell'armatore o della societa' che gestisce il
servizio, il rimborso delle spese e le quote di
surrogazione del personale, stabilite con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni
rese ad Enti diversi e privati.».