Art. 48 quater
Tracciabilita' telematica delle movimentazioni delle unita' navali
nei porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di
arruolamento ai sensi dell'articolo 329 del codice della
navigazione
1. Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilita' delle
movimentazioni delle unita' navali nei porti, con particolare
riguardo alle attivita' dell'Agenzia delle dogane, all'articolo
14-bis, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo
le parole: «agenti raccomandatari,» sono inserite le seguenti:
«avvisatori marittimi,».
2. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole: «fino alla data del 31 agosto 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
Riferimenti normativi
- L'articolo 329 del Codice della navigazione, reca
(Stipulazione del contratto in localita' estera dove non
sia autorita' consolare).
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14-bis, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante
Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14-bis (Portale per lo scambio telematico di dati
tra gli armatori, proprietari, agenti raccomandatari,
compagnie o comandanti delle navi e le amministrazioni -
PMIS). - 1. Lo scambio delle informazioni di interesse
commerciale previste dal presente decreto tra armatori,
proprietari, agenti raccomandatari, avvisatori marittimi,
compagnie o comandanti delle navi e le autorita' marittime,
l'agenzia delle dogane e gli altri uffici interessati,
finalizzato al piu' efficace esercizio delle attivita'
amministrative correlate all'ingresso, all'operativita'
portuale ed alla partenza delle unita', si attua attraverso
il sistema telematico PMIS.
2. L'Amministrazione assicura l'integrazione del PMIS
con il SafeSeaNet.».
- La direttiva 27 giugno 2002, n. 2002/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio
del traffico navale e d'informazione e che abroga la
direttiva 93/75/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 5 agosto 2002, n. L
208.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 103-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, come modificato dalla presente legge:
«Art. 103-bis (Proroga della scadenza delle
certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci). - 1.
Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci
adibiti alla pesca professionale nonche' delle unita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e
dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data
successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30
settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo
328 del codice della navigazione, tutti i contratti di
arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei
servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante
della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore
nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della
navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle
annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357,
comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.».