Art. 48 quater 
 
 
Tracciabilita' telematica delle movimentazioni  delle  unita'  navali
  nei porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di
  arruolamento  ai  sensi  dell'articolo   329   del   codice   della
  navigazione 
 
  1. Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilita' delle
movimentazioni  delle  unita'  navali  nei  porti,  con   particolare
riguardo  alle  attivita'  dell'Agenzia  delle  dogane,  all'articolo
14-bis, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo
le  parole:  «agenti  raccomandatari,»  sono  inserite  le  seguenti:
«avvisatori marittimi,». 
  2. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole: «fino alla data del 31 agosto  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2020». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - L'articolo 329 del  Codice  della  navigazione,  reca
          (Stipulazione del contratto in localita'  estera  dove  non
          sia autorita' consolare). 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 14-bis, del
          decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  196,   recante
          Attuazione    della    direttiva    2002/59/CE     relativa
          all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
          di  informazione  sul  traffico  navale,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  23  settembre  2005,  n.   222,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 14-bis (Portale per lo scambio telematico di dati
          tra  gli  armatori,  proprietari,  agenti   raccomandatari,
          compagnie o comandanti delle navi e  le  amministrazioni  -
          PMIS). - 1. Lo  scambio  delle  informazioni  di  interesse
          commerciale previste dal  presente  decreto  tra  armatori,
          proprietari, agenti raccomandatari,  avvisatori  marittimi,
          compagnie o comandanti delle navi e le autorita' marittime,
          l'agenzia delle dogane  e  gli  altri  uffici  interessati,
          finalizzato al  piu'  efficace  esercizio  delle  attivita'
          amministrative  correlate  all'ingresso,   all'operativita'
          portuale ed alla partenza delle unita', si attua attraverso
          il sistema telematico PMIS. 
              2. L'Amministrazione assicura l'integrazione  del  PMIS
          con il SafeSeaNet.». 
              - La  direttiva  27  giugno  2002,  n.  2002/59/CE  del
          Parlamento    europeo    e    del    Consiglio,    relativa
          all'istituzione di un sistema comunitario  di  monitoraggio
          del traffico  navale  e  d'informazione  e  che  abroga  la
          direttiva 93/75/CEE  del  Consiglio,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 5 agosto 2002, n.  L
          208. 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 103-bis del
          decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  recante  Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   103-bis   (Proroga   della    scadenza    delle
          certificazioni e dei collaudi dei  motopescherecci).  -  1.
          Tutte le certificazioni e i  collaudi  dei  motopescherecci
          adibiti alla pesca professionale nonche'  delle  unita'  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  8  novembre
          1991, n. 435, rilasciati dalle  Amministrazioni  statali  e
          dagli  organismi  riconosciuti,   in   scadenza   in   data
          successiva al 30 gennaio 2020  e  fino  alla  data  del  30
          settembre 2020, sono  prorogati  al  31  dicembre  2020;  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al 31 dicembre 2020, in deroga  all'articolo
          328 del codice della  navigazione,  tutti  i  contratti  di
          arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei
          servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante
          della nave ovvero dall'armatore o  da  un  suo  procuratore
          nelle forme  di  cui  all'articolo  329  del  codice  della
          navigazione, fermo restando  l'obbligo  di  procedere  alle
          annotazioni ed alle convalide previste  dall'articolo  357,
          comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice  della
          navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.».