Art. 48 quater Tracciabilita' telematica delle movimentazioni delle unita' navali nei porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 del codice della navigazione 1. Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilita' delle movimentazioni delle unita' navali nei porti, con particolare riguardo alle attivita' dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «agenti raccomandatari,» sono inserite le seguenti: «avvisatori marittimi,». 2. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino alla data del 31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
Riferimenti normativi - L'articolo 329 del Codice della navigazione, reca (Stipulazione del contratto in localita' estera dove non sia autorita' consolare). - Si riporta il testo vigente dell'articolo 14-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, come modificato dalla presente legge: «Art. 14-bis (Portale per lo scambio telematico di dati tra gli armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le amministrazioni - PMIS). - 1. Lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste dal presente decreto tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, avvisatori marittimi, compagnie o comandanti delle navi e le autorita' marittime, l'agenzia delle dogane e gli altri uffici interessati, finalizzato al piu' efficace esercizio delle attivita' amministrative correlate all'ingresso, all'operativita' portuale ed alla partenza delle unita', si attua attraverso il sistema telematico PMIS. 2. L'Amministrazione assicura l'integrazione del PMIS con il SafeSeaNet.». - La direttiva 27 giugno 2002, n. 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 5 agosto 2002, n. L 208. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Art. 103-bis (Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci). - 1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonche' delle unita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.».