Art. 48 quinquies 
 
 
                     Zona logistica semplificata 
 
  1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora in  una  regione
ricadano piu' Autorita' di sistema portuale  di  cui  alla  legge  28
gennaio 1994, n. 84, e  nell'ambito  di  una  delle  dette  Autorita'
rientrino scali siti in regioni differenti, la regione e' autorizzata
ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il  cui  ambito
ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali  relative
all'Autorita'  di  sistema  portuale  che  abbia  scali  in   regioni
differenti ». 
  2. All'articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205  del  2017
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Nelle  Zone  logistiche
semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62  non
trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma  2,
del predetto decreto-legge n. 91 del 2017». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi 62
          e 64, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205,  recante
          Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario
          2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, come
          modificato dalla presente legge: 
              «62.  La  Zona  logistica  semplificata   puo'   essere
          istituita nelle regioni di cui  al  comma  61,  nel  numero
          massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette
          regioni  sia  presente  almeno  un'area  portuale  con   le
          caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
          2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo  della
          rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorita' di  sistema
          portuale di cui alla legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  come
          modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016,  n.  169.
          Qualora in una regione ricadano piu' Autorita'  di  sistema
          portuale di cui alla  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e
          nell'ambito di una delle dette  Autorita'  rientrino  scali
          siti in regioni differenti, la regione  e'  autorizzata  ad
          istituire una seconda Zona logistica semplificata,  il  cui
          ambito ricomprenda,  tra  le  altre,  le  zone  portuali  e
          retroportuali relative all'Autorita'  di  sistema  portuale
          che abbia scali in regioni differenti.». 
              «64. Le nuove  imprese  e  quelle  gia'  esistenti  che
          operano nella Zona logistica semplificata  fruiscono  delle
          agevolazioni e semplificazioni di cui all'articolo 5, commi
          1, 2 limitatamente  alle  zone  ammissibili  agli  aiuti  a
          finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3,
          lettera c),  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2017, n. 123. Nelle Zone logistiche semplificate  istituite
          ai sensi del secondo  periodo  del  comma  62  non  trovano
          applicazione le agevolazioni di cui all'articolo  5,  comma
          2, del predetto decreto-legge n. 91 del 2017.».