Art. 48 quinquies
Zona logistica semplificata
1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora in una regione
ricadano piu' Autorita' di sistema portuale di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorita'
rientrino scali siti in regioni differenti, la regione e' autorizzata
ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui ambito
ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative
all'Autorita' di sistema portuale che abbia scali in regioni
differenti ».
2. All'articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205 del 2017
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle Zone logistiche
semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 non
trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2,
del predetto decreto-legge n. 91 del 2017».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi 62
e 64, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, come
modificato dalla presente legge:
«62. La Zona logistica semplificata puo' essere
istituita nelle regioni di cui al comma 61, nel numero
massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette
regioni sia presente almeno un'area portuale con le
caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della
rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorita' di sistema
portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
Qualora in una regione ricadano piu' Autorita' di sistema
portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
nell'ambito di una delle dette Autorita' rientrino scali
siti in regioni differenti, la regione e' autorizzata ad
istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui
ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e
retroportuali relative all'Autorita' di sistema portuale
che abbia scali in regioni differenti.».
«64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che
operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle
agevolazioni e semplificazioni di cui all'articolo 5, commi
1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a
finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123. Nelle Zone logistiche semplificate istituite
ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano
applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma
2, del predetto decreto-legge n. 91 del 2017.».