Art. 49 
 
 
Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  delle  infrastrutture
                       stradali e autostradali 
 
  1. Al fine di  assicurare  l'omogeneita'  della  classificazione  e
gestione  del  rischio,  della  valutazione  della  sicurezza  e  del
monitoraggio delle  gallerie  esistenti  lungo  la  rete  stradale  e
autostradale, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  sentito  il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,
adottato entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono approvate apposite linee guida in  materia  di
programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo  stato
di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade  statali  o
autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, di
esecuzione delle ispezioni e di programmazione  degli  interventi  di
manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottarsi, per le medesime finalita' di cui al comma 1, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida in materia di
programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo  stato
di conservazione delle gallerie  esistenti  lungo  le  infrastrutture
stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonche'  di  esecuzione
delle ispezioni e di programmazione degli interventi di  manutenzione
e di messa in sicurezza delle stesse. 
  3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui  ai  commi  1  e  2,
continuano ad  applicarsi  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di
ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, ferma restando  la
possibilita' per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
individuare,  in  presenza  di  particolari  situazioni  di  urgenza,
specifiche misure e modalita' di effettuazione delle ispezioni. 
  4. All'articolo 14 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
i commi 1, 2 e 3  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «1.  Al  fine  di
assicurare  l'omogeneita'  della  classificazione  e   gestione   del
rischio, della valutazione della sicurezza  e  del  monitoraggio  dei
ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia  e  opere  similari,  esistenti
lungo strade statali  o  autostrade  gestite  da  Anas  S.p.A.  o  da
concessionari  autostradali,   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti,  da  adottarsi  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  previo
parere del Consiglio Superiore  dei  lavori  pubblici  e  sentito  il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, sono adottate apposite linee  guida.  Con  il  medesimo
decreto di cui al primo periodo  sono  individuate  le  modalita'  di
realizzazione e gestione in via sperimentale e  per  un  periodo  non
inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei  lavori
pubblici, in collaborazione con gli enti  del  sistema  nazionale  di
protezione  civile,  di  un  sistema  di  monitoraggio  dinamico   da
applicare sulle infrastrutture di cui al  primo  periodo  gestite  da
Anas  S.p.A.  o  da   concessionari   autostradali   che   presentano
particolari condizioni di criticita' in relazione all'intensita'  del
traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori  forniscono
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i  dati  occorrenti
per l'inizializzazione e lo  sviluppo  del  sistema  di  monitoraggio
dinamico,  dotandosi  degli  occorrenti  apparati  per   operare   il
controllo strumentale costante delle condizioni  di  sicurezza  delle
infrastrutture  stesse  anche  utilizzando  il  Building  Information
Modeling - BIM. Il citato Sistema di  monitoraggio  dinamico  per  la
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in  condizioni
di  criticita'  reca  l'identificazione  delle   opere   soggette   a
monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13. 
    2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato, per le medesime finalita' di cui al comma 1, previo  parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  adottate  le
linee guida applicabili su ponti, viadotti,  rilevati,  cavalcavia  e
opere similari esistenti lungo  infrastrutture  stradali  gestite  da
enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali,  nonche'
le modalita' della loro  partecipazione,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione  di  cui  al
comma 1. 
    3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al  comma  1,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato secondo le modalita' previste dal comma  2,  sono  approvati
gli adeguamenti alle linee guida di  cui  ai  commi  1  e  2  e  sono
definiti i termini e le modalita' con cui i soggetti che a  qualsiasi
titolo gestiscono infrastrutture stradali e  autostradali  forniscono
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i  dati  occorrenti
per l'operativita' a regime del  sistema  di  monitoraggio  dinamico,
attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo
strumentale   costante   delle   condizioni   di   sicurezza    delle
infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione  del  sistema  di
monitoraggio  dinamico,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sovraintende all'utilizzo delle piu' avanzate  ed  efficaci
tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e  l'elaborazione  dei
dati di interesse.». 
  5. All'articolo 25 del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono inseriti  i
seguenti: 
    «1-bis. In caso di attraversamento a  livelli  sfalsati  tra  due
strade appartenenti a enti diversi, ferma restando  l'obbligatorieta'
della concessione di cui al comma  1,  le  strutture  che  realizzano
l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso,  comprese  le
barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita'  dell'ente
che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo
superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2,
a quello della strada interferente. 
    1-ter. Per ragioni di sicurezza e di  importanza  dei  flussi  di
traffico: 
      a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di  tipo
A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza
nei sovrappassi, sono di titolarita'  degli  enti  proprietari  delle
strade  di  tipo  A  e  B,  anche  quando  tali  enti  rilasciano  la
concessione all'attraversamento; 
      b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di
tipo B, le  strutture  dei  sottopassi  e  sovrappassi,  comprese  le
barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita'  dell'ente
proprietario della strada di tipo A; 
      c)  nel  caso  di  attraversamento  tra  strade   di   tipo   A
appartenenti a enti  diversi,  la  titolarita'  delle  strutture  dei
sottopassi e sovrappassi,  comprese  le  barriere  di  sicurezza  nei
sovrappassi, e' indicata nell'atto di concessione di cui al comma  1,
che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione; 
  c-bis)  nel  caso  di  attraversamento  tra  strade   di   tipo   B
appartenenti a enti  diversi,  la  titolarita'  delle  strutture  dei
sottopassi e sovrappassi,  comprese  le  barriere  di  sicurezza  nei
sovrappassi, e' indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la
strada di interesse nazionale, nell'atto di  concessione  di  cui  al
comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione; 
      d)  nel  caso  di  attraversamento  tra  strade   di   tipo   C
appartenenti a enti  diversi,  la  titolarita'  delle  strutture  dei
sottopassi e sovrappassi,  comprese  le  barriere  di  sicurezza  nei
sovrappassi, e' indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la
strada di interesse nazionale, nell'atto di  concessione  di  cui  al
comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione. 
    1-quater. Fermo quanto previsto  dai  commi  1-bis  e  1-ter,  la
titolarita' delle strutture  delle  opere  d'arte  dei  sottopassi  e
sovrappassi, comprese le barriere di  sicurezza  nei  sovrappassi  e'
indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati,
in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' e  gli
oneri di realizzazione, gestione e manutenzione  a  carico  dell'ente
titolare  della  strada  interferente,   stipulati   tra   gli   enti
proprietari  ovvero  tra   i   gestori   delle   strade   interessate
dall'attraversamento a livello sfalsato. 
    1-quinquies. In relazione ai sottopassi  e  sovrappassi  stradali
esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di  quella
interferente provvedono, ove necessario anche mediante  trasferimento
della titolarita' delle opere d'arte da  realizzarsi  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  a  dare  attuazione
alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter  e  1-quater  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli
enti proprietari, nonche' i gestori  dei  medesimi  procedono,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  alla
formazione  e  all'aggiornamento  degli  elenchi  dei  sottopassi   e
sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione  dei
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.». 
  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio  1992,  n.
21, le parole: «che abbiano la  proprieta'  o  la  disponibilita'  in
leasing» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano la proprieta' o
la disponibilita' in leasing o ad uso noleggio a lungo termine». 
  5-ter. Al codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2: 
  1) al comma 2, dopo la lettera E e' inserita la seguente: 
  «E-bis - Strade urbane ciclabili»; 
  2) al comma 3, dopo la lettera E e' inserita la seguente: 
  «E-bis  -  Strada  urbana  ciclabile:  strada   urbana   ad   unica
carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi,  con  limite  di
velocita' non superiore a 30 km/h, definita da  apposita  segnaletica
verticale ed orizzontale, con priorita' per i velocipedi»; 
  b) all'articolo 3, comma 1: 
  1) il numero 12-bis) e' sostituito dai seguenti: 
  «12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale  della  carreggiata,
posta di norma a destra, delimitata  mediante  una  striscia  bianca,
continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade  dei
velocipedi nello  stesso  senso  di  marcia  degli  altri  veicoli  e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile  puo'
essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni
della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in
tal  caso  essa  e'  parte  della  corsia  veicolare  e  deve  essere
delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia  ciclabile  puo'
essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti  fermate
del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle  strisce
di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,
n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo
spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai  velocipedi,
di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia  di
sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura; 
  12-ter)  Corsia  ciclabile  per  doppio  senso   ciclabile:   parte
longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta
a sinistra rispetto al  senso  di  marcia,  delimitata  mediante  una
striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea  a
permettere la circolazione sulle  strade  urbane  dei  velocipedi  in
senso  contrario  a  quello  di  marcia   degli   altri   veicoli   e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La  corsia  ciclabile  e'
parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in
senso opposto a quello degli altri veicoli»; 
  2) dopo il numero 58) e' aggiunto il seguente: 
  «58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimita' della quale si
trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui  e'  garantita  una
particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente,  delimitata  lungo
le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine»; 
  c) all'articolo 7: 
  1) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: 
  «i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F  o
F-bis, ove il limite massimo di velocita' sia inferiore o uguale a 30
km/h ovvero su parte di una zona a traffico  limitato,  i  velocipedi
possano circolare anche in senso opposto all'unico  senso  di  marcia
prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facolta' puo'
essere prevista indipendentemente dalla larghezza della  carreggiata,
dalla presenza e dalla posizione di aree per  la  sosta  veicolare  e
dalla massa dei veicoli autorizzati al transito.  Tale  modalita'  di
circolazione dei velocipedi e' denominata "doppio senso ciclabile" ed
e' individuata mediante apposita segnaletica; 
  i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi  sulle  strade  di
cui alla lettera i), purche' non siano presenti  binari  tramviari  a
raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo  delle
strade non sia inferiore a 4,30 m.»; 
  2) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis. Nelle zone  scolastiche  urbane  puo'  essere  limitata  o
esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o  di  alcune
categorie di veicoli, in orari e con modalita' definiti con ordinanza
del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non  si
applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al  trasporto  degli
alunni frequentanti  istituti  scolastici,  nonche'  ai  titolari  di
contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495.
Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti  previsti  al
presente comma e' soggetto alla sanzione  amministrativa  di  cui  al
comma 13-bis»; 
  d) nel titolo I, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 12-bis (Prevenzione ed accertamento delle  violazioni  in
materia di sosta  e  fermata).  -1.  Con  provvedimento  del  sindaco
possono essere conferite funzioni di prevenzione  e  accertamento  di
tutte le violazioni  in  materia  di  sosta  nell'ambito  delle  aree
oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata  o  a  pagamento,
aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle societa' private e
pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento
o dei parcheggi. Con  provvedimento  del  sindaco  possono,  inoltre,
essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti  delle  aziende
municipalizzate o delle imprese addette  alla  raccolta  dei  rifiuti
urbani  e  alla  pulizia  delle  strade  funzioni  di  prevenzione  e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di  fermata
connesse all'espletamento delle predette attivita'. 
  2. Le funzioni di prevenzione e accertamento  delle  violazioni  in
materia  di  sosta  e  di  fermata   sono   svolte   dal   personale,
nominativamente designato in tale funzione con il  provvedimento  del
sindaco di cui  al  comma  1,  previo  accertamento  dell'assenza  di
precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e  il  superamento
di un'adeguata formazione. Tale  personale,  durante  lo  svolgimento
delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. 
  3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche  al
personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico  di
persone. A tale personale  sono  inoltre  conferite,  con  le  stesse
modalita'  di  cui  al  comma  1,  le  funzioni  di   prevenzione   e
accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie
e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. 
  4. Al personale di cui al presente articolo e' conferito il  potere
di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e  158,
in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi  dei  commi  1  e  2,
nonche' di disporre la rimozione dei veicoli ai  sensi  dell'articolo
159, limitatamente agli ambiti  oggetto  di  affidamento  di  cui  al
presente articolo. Al suddetto personale e' conferito  il  potere  di
contestazione nonche' di redazione e sottoscrizione  del  verbale  di
accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale  di
cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma  3  e',  altresi',
conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia
di  sosta  o  di  fermata  in  aree  limitrofe   a   quelle   oggetto
dell'affidamento o di gestione dell'attivita' di  propria  competenza
che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli  spazi  per
la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o  delle
strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente  dalle
societa' di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo  periodo,
ha possibilita' di accertare violazioni relative alla  sosta  o  alla
fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle  aree  oggetto
dell'affidamento solo quando queste costituiscono  lo  spazio  minimo
indispensabile per compiere le  manovre  necessarie  a  garantire  la
concreta  fruizione  dello  spazio  di  sosta  regolamentata  o   del
parcheggio oggetto dell'affidamento. 
  5.  L'attivita'  sanzionatoria  di  cui   al   presente   articolo,
successiva all'emissione  del  verbale  da  parte  del  personale,  e
l'organizzazione   del   relativo   servizio   sono   di   competenza
dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici  o  i  comandi  a
cio' preposti, a cui compete anche tutta l'attivita' autorizzativa  e
di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle societa' di
cui ai commi 1, 2 e 3 la  facolta'  di  esercitare  tutte  le  azioni
necessarie al  recupero  delle  evasioni  tariffarie  e  dei  mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi  e  le
penali. Le modalita' operative  e  gli  importi  di  tali  azioni  di
recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto  concedente  ed
il concessionario. 
  6.  Ai  fini  dell'accertamento  nonche'  per  la  redazione  della
documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente  articolo
e'  possibile  ricorrere  all'uso  della  tecnologia  digitale  e   a
strumenti elettronici e fotografici. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
  e) all'articolo 37, il comma 3 e' abrogato; 
  f) all'articolo 75, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con
proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone di cui  all'articolo
85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o  a  servizio  di
linea per trasporto di persone  di  cui  all'articolo  87,  che  sono
soggetti all'accertamento di cui al comma 2»; 
  g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti  i
seguenti: «Con decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie  di
modifica delle caratteristiche costruttive e  funzionali,  anche  con
riferimento  ai  veicoli  con  adattamenti   per   le   persone   con
disabilita', per le quali la visita e prova di cui al  primo  periodo
non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresi',
le modalita' e le procedure per gli  accertamenti  e  l'aggiornamento
della carta di circolazione»; 
  h) all'articolo 94: 
  1) al comma 2, le parole: «procede all'aggiornamento della carta di
circolazione»    sono    sostituite    dalle    seguenti:    «procede
all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei  veicoli  di  cui  agli
articoli 225 e 226»; 
  2) al comma 4, dopo le parole: «l'aggiornamento» sono  inserite  le
seguenti: «dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli»; 
  i) all'articolo 126: 
  1) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la
commissione medica locale di cui  all'articolo  119,  comma  4,  agli
accertamenti per la  verifica  della  persistenza  dei  requisiti  di
idoneita' psicofisica richiesti per il  rinnovo  di  validita'  della
patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta,
un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale  della
procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio  di  guida
e' subordinato alla  verifica  dell'insussistenza  di  condizioni  di
ostativita' presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di
cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida  non
e' rilasciato ai titolari di patente di guida che  devono  sottoporsi
agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187,  comma
6»; 
  2) al comma 9, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Chi ha
rinnovato    la    patente    di    guida     presso     un'autorita'
diplomatico-consolare  italiana  in  uno   Stato   non   appartenente
all'Unione europea o allo  Spazio  economico  europeo  ha  l'obbligo,
entro sei mesi dalla riacquisizione della  residenza  in  Italia,  di
rinnovare la patente stessa secondo la procedura  ordinaria  prevista
al comma 8»; 
  3) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  «10-bis. La commissione medica  locale  di  cui  all'articolo  119,
comma 4, che, a seguito di accertamento  dell'idoneita'  psicofisica,
valuta che il  conducente  debba  procedere  al  declassamento  della
patente  di  guida,  trasmette,  per  via  informatica,  i  dati  del
conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e
alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti  e  modalita'
di trasmissione dei dati della commissione medica locale  all'Ufficio
centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,
gli affari generali ed il personale  sono  fissati  con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  l) all'articolo 145, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la
precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili
o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio. 
  4-ter. Lungo le strade urbane  i  conducenti  degli  altri  veicoli
hanno l'obbligo di dare la precedenza  ai  velocipedi  che  circolano
sulle corsie ciclabili»; 
  m) all'articolo 148, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. Lungo le  strade  urbane  ciclabili  il  conducente  di  un
autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede  e'  tenuto  ad
usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza
laterale di sicurezza in considerazione  della  minore  stabilita'  e
della  probabilita'  di  ondeggiamenti  e  deviazioni  da  parte  del
velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un  velocipede,
il conducente dell'autoveicolo valuta  l'esistenza  delle  condizioni
predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i
veicoli, riducendo  particolarmente  la  velocita',  ove  necessario,
affinche'  la  manovra  di  sorpasso  sia  compiuta  a   ridottissima
velocita' qualora le circostanze lo  richiedano.  Chiunque  viola  le
disposizioni  del  presente   comma   e'   soggetto   alle   sanzioni
amministrative di cui al comma 16, primo periodo»; 
  n) all'articolo 150, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui e'  consentita
la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma
1,  lettera  i-bis),  qualora  risulti  non  agevole  l'incrocio,   i
conducenti  degli  altri  veicoli  devono  dare  la   precedenza   ai
velocipedi che circolano sulla  corsia  ciclabile  per  doppio  senso
ciclabile»; 
  o) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole: «, ad eccezione dei tricicli, di  cilindrata  non
inferiore a 250 cm3 se a motore termico e  comunque  di  potenza  non
inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo
un passeggero oltre al conducente»; 
  p) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: «e per quelli adibiti
a locazione senza conducente» sono inserite le  seguenti:  «,  ovvero
con facolta' di acquisto in leasing,»; 
  q) all'articolo 182: 
  1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Le  disposizioni  del  comma  1  non  si  applicano   alla
circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili»; 
  2) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. I velocipedi  devono  transitare  sulle  piste  loro  riservate
ovvero sulle corsie ciclabili o sulle  corsie  ciclabili  per  doppio
senso ciclabile, quando esistono, salvo il  divieto  per  particolari
categorie di essi, con le modalita'  stabilite  nel  regolamento.  Le
norme previste  dal  regolamento  per  la  circolazione  sulle  piste
ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili
e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile»; 
  3) al comma 9-ter, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'area delimitata e' accessibile attraverso  una  corsia  o  da  una
pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul  lato
destro in prossimita' dell'intersezione»; 
  r)  all'articolo  201,  comma  1-bis,  lettera   g),   le   parole:
«attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17,  comma  133-bis,
della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «
o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai
sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti.  Con  il  medesimo  regolamento  sono
definite  le  condizioni  per  l'installazione  e   l'esercizio   dei
dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione  delle
violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso,  all'interno  ed
in uscita nelle corsie,  strade,  aree  e  zone  di  cui  al  periodo
precedente,  nonche'  il  controllo  della   durata   di   permanenza
all'interno delle medesime zone». 
  5-quater. L'articolo 74 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' abrogato. 
  5-quinquies. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n.  120,  e'
abrogato. 
  5-sexies. Il regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo  201,  comma  1-bis,
lettera g), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. 
  5-septies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. In considerazione dello stato di  emergenza  nazionale  di  cui
alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29
luglio 2020, e' autorizzata la circolazione fino al 31  ottobre  2020
dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle  attivita'  di
visita e prova di cui agli articoli 75  e  78  o  alle  attivita'  di
revisione di cui all'articolo 80 del decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, ed e' rispettivamente autorizzata la circolazione  fino
al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai  medesimi  controlli
entro il 30  settembre  2020  nonche'  la  circolazione  fino  al  28
febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi  controlli  entro
il 31 dicembre 2020 »; 
  b) dopo il comma 4-sexies e' aggiunto il seguente: 
  «4-septies.   Al   fine   di   mitigare   gli   effetti   derivanti
dall'attuazione   delle   misure   di   contenimento   dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  nonche'  di   ridurre   i   tempi   di
espletamento delle attivita'  di  cui  all'articolo  80  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  fino  al  31  marzo  2021  gli
accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere  svolti
anche  dagli  ispettori  di  cui  al  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti  19  maggio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai  predetti  ispettori
e' riconosciuto, per lo svolgimento dell'attivita',  un  compenso,  a
carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le
modalita' di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della  legge  1°
dicembre 1986, n. 870». 
  5-octies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «Allo  scopo  di   finanziare
interventi finalizzati alla progettazione  di  ciclovie  interurbane,
come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera  a),  della
legge 11 gennaio 2018, n. 2» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Per
l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario  ciclo-turistico
appenninico dal comune di Altare, in Liguria, fino al comune di Alia,
in Sicilia»; 
  b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro  il
30 novembre 2020, sono definite  le  modalita'  di  erogazione  delle
risorse del predetto Fondo». 
  5-novies. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 98, le  parole:  «entro  il  31  ottobre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021». 
  5-decies. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  si   provvede
all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di  attuazione  del
nuovo codice della strada, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
  5-undecies. All'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  20  giugno
2002, n. 121, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°agosto
2002, n. 168, le parole: «sulle strade di cui all'articolo  2,  comma
2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero  su  singoli
tratti di esse, individuati con  apposito  decreto  del  prefetto  ai
sensi del comma 2» sono sostituite dalle  seguenti:  «sulle  restanti
tipologie di strade, ovvero su singoli tratti  di  esse,  individuati
con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2». 
  5-duodecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,  i
commi 132 e 133 sono abrogati. 
  5-terdecies. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e'
abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per  il  testo  dell'art.  8  del   citato   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano i riferimenti
          normativi all'art. 26. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 25  del  citato
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  recante  Nuovo
          codice della strada, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 25. (Attraversamenti ed uso della sede stradale).
          -  1.  Non  possono  essere  effettuati,  senza  preventiva
          concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od  uso
          della  sede  stradale  e  relative  pertinenze  con   corsi
          d'acqua,  condutture  idriche,  linee   elettriche   e   di
          telecomunicazione,  sia  aeree  che  in  cavo  sotterraneo,
          sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi  specie,
          gasdotti, serbatoi di combustibili  liquidi,  o  con  altri
          impianti ed opere,  che  possono  comunque  interessare  la
          proprieta' stradale. Le opere  di  cui  sopra  devono,  per
          quanto possibile, essere realizzate in  modo  tale  che  il
          loro  uso  e  la  loro   manutenzione   non   intralci   la
          circolazione   dei   veicoli   sulle   strade,   garantendo
          l'accessibilita' delle fasce di pertinenza della strada. 
              1-bis. In caso di attraversamento  a  livelli  sfalsati
          tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma  restando
          l'obbligatorieta' della concessione di cui al comma  1,  le
          strutture che  realizzano  l'opera  d'arte  principale  del
          sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza
          nei sovrappassi, sono di titolarita' dell'ente che rilascia
          la concessione qualora la strada interferita  sia  di  tipo
          superiore, con riferimento ai tipi  definiti  dall'art.  2,
          comma 2, a quello della strada interferente. 
              1-ter. Per ragioni di sicurezza  e  di  importanza  dei
          flussi di traffico: 
                a) le  strutture  dei  sottopassi  e  sovrappassi  di
          strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese
          le  barriere  di  sicurezza  nei   sovrappassi,   sono   di
          titolarita' degli enti proprietari delle strade di tipo A e
          B,  anche  quando  tali  enti  rilasciano  la   concessione
          all'attraversamento; 
                b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e
          strada  di  tipo  B,  le   strutture   dei   sottopassi   e
          sovrappassi,  comprese  le  barriere   di   sicurezza   nei
          sovrappassi, sono  di  titolarita'  dell'ente  proprietario
          della strada di tipo A; 
                c) nel caso di attraversamento tra strade di  tipo  A
          appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture
          dei sottopassi  e  sovrappassi,  comprese  le  barriere  di
          sicurezza  nei  sovrappassi,  e'  indicata   nell'atto   di
          concessione  di  cui  al  comma  1,  che  va  rinnovato   o
          rilasciato se privo di tale indicazione; 
              c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B
          appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture
          dei sottopassi  e  sovrappassi,  comprese  le  barriere  di
          sicurezza nei sovrappassi, e' indicata, con preferenza  per
          l'ente cui appartiene la  strada  di  interesse  nazionale,
          nell'atto  di  concessione  di  cui  al  comma  1,  che  va
          rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione; 
                d) nel caso di attraversamento tra strade di  tipo  C
          appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture
          dei sottopassi  e  sovrappassi,  comprese  le  barriere  di
          sicurezza nei sovrappassi, e' indicata, con preferenza  per
          l'ente cui appartiene la  strada  di  interesse  nazionale,
          nell'atto  di  concessione  di  cui  al  comma  1,  che  va
          rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione. 
              1-quater. Fermo  quanto  previsto  dai  commi  1-bis  e
          1-ter, la titolarita' delle strutture  delle  opere  d'arte
          dei sottopassi  e  sovrappassi,  comprese  le  barriere  di
          sicurezza nei sovrappassi  e'  indicata  in  appositi  atti
          convenzionali con cui vengono  disciplinati,  in  relazione
          alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di
          entrata in vigore della presente disposizione, le modalita'
          e gli oneri di realizzazione,  gestione  e  manutenzione  a
          carico  dell'ente  titolare  della   strada   interferente,
          stipulati tra gli enti proprietari  ovvero  tra  i  gestori
          delle strade  interessate  dall'attraversamento  a  livello
          sfalsato. 
              1-quinquies. In relazione ai sottopassi  e  sovrappassi
          stradali  esistenti,  gli  enti  proprietari  della  strada
          interferita  e  di  quella  interferente  provvedono,   ove
          necessario anche mediante trasferimento  della  titolarita'
          delle opere d'arte da realizzarsi senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica,  a  dare  attuazione
          alle previsioni di cui ai commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione.  Gli  enti  proprietari,  nonche'  i
          gestori dei medesimi  procedono,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica,  alla  formazione  e
          all'aggiornamento   degli   elenchi   dei   sottopassi    e
          sovrappassi, di  cui  risultano  o  divengano  titolari  in
          attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  8,  comma  1,
          della legge 15 gennaio 1992, n. 21,  recante  legge  quadro
          per il trasporto di persone mediante  autoservizi  pubblici
          non di linea, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8. (Modalita' per il  rilascio  delle  licenze  e
          delle autorizzazioni). - 1. La licenza per l'esercizio  del
          servizio di taxi e  l'autorizzazione  per  l'esercizio  del
          servizio di noleggio con conducente sono  rilasciate  dalle
          amministrazioni  comunali,  attraverso  bando  di  pubblico
          concorso,  ai  singoli  che  abbiano  la  proprieta'  o  la
          disponibilita' in leasing o ad uso noleggio a lungo termine
          del veicolo  o  natante,  che  possono  gestirle  in  forma
          singola o associata. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 2,  3,  7,
          37, 75, 78, 94, 126, 145, 148, 150, 175,180, 182 e 201  del
          citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  recante
          Nuovo codice della strada, come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 2. (Definizione e classificazione delle  strade).
          - (Omissis) 
              2. Le strade  sono  classificate,  riguardo  alle  loro
          caratteristiche costruttive,  tecniche  e  funzionali,  nei
          seguenti tipi: 
                A - Autostrade; 
                B - Strade extraurbane principali; 
                C - Strade extraurbane secondarie; 
                D - Strade urbane di scorrimento; 
                E - Strade urbane di quartiere; 
              E-bis: Strade urbane ciclabili; 
                F - Strade locali; 
                F-bis - Itinerari ciclopedonali. 
              3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
          caratteristiche minime: 
              A  -  Autostrada:  strada  extraurbana   o   urbana   a
          carreggiate  indipendenti  o  separate  da   spartitraffico
          invalicabile, ciascuna con almeno  due  corsie  di  marcia,
          eventuale banchina  pavimentata  a  sinistra  e  corsia  di
          emergenza  o  banchina  pavimentata  a  destra,  priva   di
          intersezioni  a  raso  e  di  accessi  privati,  dotata  di
          recinzione e di  sistemi  di  assistenza  all'utente  lungo
          l'intero tracciato, riservata alla circolazione  di  talune
          categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi
          segnali di  inizio  e  fine.  Deve  essere  attrezzata  con
          apposite aree di servizio ed aree di  parcheggio,  entrambe
          con  accessi  dotati  di  corsie  di  decelerazione  e   di
          accelerazione. 
              B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate
          indipendenti o  separate  da  spartitraffico  invalicabile,
          ciascuna  con  almeno  due  corsie  di  marcia  e  banchina
          pavimentata a destra, priva di  intersezioni  a  raso,  con
          accessi    alle     proprieta'     laterali     coordinati,
          contraddistinta dagli appositi segnali di  inizio  e  fine,
          riservata alla circolazione di talune categorie di  veicoli
          a motore; per eventuali altre categorie  di  utenti  devono
          essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con
          apposite aree di servizio, che  comprendano  spazi  per  la
          sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione  e  di
          accelerazione. 
              C - Strada  extraurbana  secondaria:  strada  ad  unica
          carreggiata con almeno una corsia per  senso  di  marcia  e
          banchine. 
              D - Strada urbana di scorrimento: strada a  carreggiate
          indipendenti o separata  da  spartitraffico,  ciascuna  con
          almeno due  corsie  di  marcia,  ed  una  eventuale  corsia
          riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a  destra
          e  marciapiedi,  con  le  eventuali  intersezioni  a   raso
          semaforizzate; per la sosta sono previste apposite  aree  o
          fasce  laterali  esterne  alla  carreggiata,  entrambe  con
          immissioni ed uscite concentrate. 
              E  -  Strada  urbana  di  quartiere:  strada  ad  unica
          carreggiata con almeno due corsie, banchine  pavimentate  e
          marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate con
          apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. 
              E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica
          carreggiata, con banchine pavimentate  e  marciapiedi,  con
          limite di velocita' non superiore a 30  km/h,  definita  da
          apposita  segnaletica   verticale   ed   orizzontale,   con
          priorita' per i velocipedi. 
              F  -  Strada  locale:  strada  urbana  od   extraurbana
          opportunamente sistemata ai fini di  cui  al  comma  1  non
          facente parte degli altri tipi di strade . 
              F-bis  -  Itinerario  ciclopedonale:   strada   locale,
          urbana, extraurbana o vicinale,  destinata  prevalentemente
          alla percorrenza pedonale e ciclabile e  caratterizzata  da
          una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole  della
          strada. 
              (Omissis).». 
              «Art. 3. (Definizioni stradali e di traffico). - 1.  Ai
          fini delle presenti norme le denominazioni  stradali  e  di
          traffico hanno i seguenti significati: 
                1) Area di intersezione: parte della  intersezione  a
          raso, nella quale si intersecano due  o  piu'  correnti  di
          traffico. 
                2) Area pedonale: zona interdetta  alla  circolazione
          dei veicoli, salvo  quelli  in  servizio  di  emergenza,  i
          velocipedi e i veicoli al servizio di persone con  limitate
          o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
          i veicoli ad emissioni zero  aventi  ingombro  e  velocita'
          tali  da  poter  essere  assimilati   ai   velocipedi.   In
          particolari  situazioni  i   comuni   possono   introdurre,
          attraverso  apposita  segnalazione,  ulteriori  restrizioni
          alla circolazione su aree pedonali. 
                3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata,
          opportunamente segnalata  ed  organizzata,  sulla  quale  i
          pedoni in transito dall'uno  all'altro  lato  della  strada
          godono della precedenza rispetto ai veicoli. 
                4) Banchina:  parte  della  strada  compresa  tra  il
          margine della carreggiata ed il piu' vicino tra i  seguenti
          elementi   longitudinali:   marciapiede,    spartitraffico,
          arginello, ciglio interno della cunetta,  ciglio  superiore
          della scarpata nei rilevati. 
                5)   Braccio   di   intersezione:   cfr.   Ramo    di
          intersezione. 
                6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato
          a selezionare le  correnti  di  traffico  per  guidarle  in
          determinate direzioni. 
                7) Carreggiata: parte  della  strada  destinata  allo
          scorrimento dei veicoli; essa e' composta  da  una  o  piu'
          corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata
          da strisce di margine. 
                7-bis)  Casa  avanzata:  linea  di  arresto  per   le
          biciclette in posizione avanzata  rispetto  alla  linea  di
          arresto per tutti gli altri veicoli. 
                8) Centro abitato:  insieme  di  edifici,  delimitato
          lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio  e
          fine. Per insieme di edifici si intende  un  raggruppamento
          continuo,  ancorche'  intervallato   da   strade,   piazze,
          giardini o simili, costituito da non  meno  di  venticinque
          fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi  veicolari
          o pedonali sulla strada. 
                9) Circolazione: e' il movimento,  la  fermata  e  la
          sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada. 
                10)  Confine  stradale:   limite   della   proprieta'
          stradale quale risulta dagli atti di acquisizione  o  dalle
          fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza,  il
          confine e' costituito  dal  ciglio  esterno  del  fosso  di
          guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal  piede  della
          scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore
          della scarpata se la strada e' in trincea. 
                11)  Corrente  di  traffico:   insieme   di   veicoli
          (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che  si
          muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o
          piu' file parallele, seguendo una determinata traiettoria. 
                12)  Corsia:  parte  longitudinale  della  strada  di
          larghezza idonea a permettere il transito di una sola  fila
          di veicoli. 
              12-bis) Corsia  ciclabile:  parte  longitudinale  della
          carreggiata, posta di norma a destra,  delimitata  mediante
          una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla
          circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso
          di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo
          del velocipede. La corsia ciclabile puo' essere  impegnata,
          per brevi tratti, da altri veicoli se le  dimensioni  della
          carreggiata  non   ne   consentono   l'uso   esclusivo   ai
          velocipedi;  in  tal  caso  essa  e'  parte  della   corsia
          veicolare e  deve  essere  delimitata  da  strisce  bianche
          discontinue. La corsia ciclabile puo' essere  impegnata  da
          altri  veicoli  anche  quando  sono  presenti  fermate  del
          trasporto pubblico collettivo e  risulta  sovrapposta  alle
          strisce di delimitazione di fermata di cui all'art. 151 del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si
          intende valicabile, limitatamente  allo  spazio  necessario
          per consentire  ai  veicoli,  diversi  dai  velocipedi,  di
          effettuare la sosta o la fermata nei casi  in  cui  vi  sia
          fascia  di  sosta   veicolare   laterale,   con   qualsiasi
          giacitura; 
              12-ter) Corsia ciclabile per  doppio  senso  ciclabile:
          parte longitudinale della carreggiata urbana a senso  unico
          di marcia, posta a sinistra rispetto al  senso  di  marcia,
          delimitata  mediante  una  striscia   bianca   discontinua,
          valicabile e ad  uso  promiscuo,  idonea  a  permettere  la
          circolazione sulle strade urbane dei  velocipedi  in  senso
          contrario  a  quello  di  marcia  degli  altri  veicoli   e
          contraddistinta  dal  simbolo  del  velocipede.  La  corsia
          ciclabile  e'  parte  della  carreggiata   destinata   alla
          circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli
          altri veicoli; 
              (Omissis); 
              58-bis) Zona scolastica:  zona  urbana  in  prossimita'
          della quale si trovano edifici adibiti ad  uso  scolastico,
          in cui e' garantita una particolare protezione dei pedoni e
          dell'ambiente, delimitata lungo le  vie  di  accesso  dagli
          appositi segnali di inizio e di fine.». 
              «Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
          abitati). - 1. Nei centri abitati  i  comuni  possono,  con
          ordinanza del sindaco: 
                a) adottare i  provvedimenti  indicati  nell'art.  6,
          commi 1, 2 e 4; 
                b) limitare la circolazione  di  tutte  o  di  alcune
          categorie di veicoli per accertate e motivate  esigenze  di
          prevenzione degli inquinamenti e di tutela  del  patrimonio
          artistico,  ambientale  e  naturale,   conformemente   alle
          direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  sentiti,  per  le  rispettive  competenze,   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed  il
          Ministro per i beni culturali e ambientali; 
                c) stabilire la precedenza su  determinate  strade  o
          tratti di strade, ovvero in una  determinata  intersezione,
          in relazione alla classificazione di  cui  all'art.  2,  e,
          quando  la  intensita'  o  la  sicurezza  del  traffico  lo
          richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di  immettersi
          su  una  determinata  strada,   l'obbligo   di   arrestarsi
          all'intersezione e di dare la precedenza a chi  circola  su
          quest'ultima; 
                d) riservare limitati spazi alla  sosta  dei  veicoli
          degli organi di polizia stradale di cui  all'art.  12,  dei
          vigili del fuoco,  dei  servizi  di  soccorso,  nonche'  di
          quelli adibiti  al  servizio  di  persone  con  limitata  o
          impedita  capacita'  motoria,   munite   del   contrassegno
          speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
          capilinea; 
                e) stabilire  aree  nelle  quali  e'  autorizzato  il
          parcheggio dei veicoli; 
                f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree
          destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
          subordinata  al  pagamento  di  una  somma  da   riscuotere
          mediante dispositivi di controllo di  durata  della  sosta,
          anche senza custodia  del  veicolo,  fissando  le  relative
          condizioni e tariffe  in  conformita'  alle  direttive  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
          con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
          per le aree urbane; 
                g) prescrivere orari e riservare spazi per i  veicoli
          di categoria N, ai sensi  della  lettera  c)  del  comma  2
          dell'art. 47, utilizzati per il  carico  e  lo  scarico  di
          cose; 
                h) istituire le aree attrezzate riservate alla  sosta
          e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; 
                i) riservare strade  alla  circolazione  dei  veicoli
          adibiti  a  servizi  pubblici  di  trasporto,  al  fine  di
          favorire la mobilita' urbana; 
              i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo  E,
          E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo  di  velocita'  sia
          inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona  a
          traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche  in
          senso opposto all'unico  senso  di  marcia  prescritto  per
          tutti gli altri veicoli,  lungo  la  corsia  ciclabile  per
          doppio senso ciclabile presente  sulla  strada  stessa.  La
          facolta'  puo'  essere  prevista  indipendentemente   dalla
          larghezza  della  carreggiata,  dalla  presenza   e   dalla
          posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa  dei
          veicoli  autorizzati  al  transito.   Tale   modalita'   di
          circolazione dei velocipedi  e'  denominata  "doppio  senso
          ciclabile" ed e' individuata mediante apposita segnaletica; 
              i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi  sulle
          strade di cui alla lettera i), purche' non  siano  presenti
          binari  tramviari  a  raso  ed  a  condizione  che,   salvo
          situazioni  puntuali,  il  modulo  delle  strade  non   sia
          inferiore a 4,30 m.; 
              (Omissis). 
              11-bis.  Nelle  zone  scolastiche  urbane  puo'  essere
          limitata o esclusa la circola zione, la sosta o la  fermata
          di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari  e  con
          modalita' definiti con ordinanza del sindaco. I divieti  di
          circolazione, di sosta o di fermata non si  applicano  agli
          scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
          frequentanti istituti scolastici, nonche'  ai  titolari  di
          contrassegno di cui all'art. 381, comma 2, del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
          dicembre 1992, n. 495.  Chiunque  viola  gli  obblighi,  le
          limitazioni o i  divieti  previsti  al  presente  comma  e'
          soggetto alla  sanzione  amministrativa  di  cui  al  comma
          13-bis.». 
              «Art. 37.(Apposizione e manutenzione della  segnaletica
          stradale). -  1.  L'apposizione  e  la  manutenzione  della
          segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento
          per singoli segnali, fanno carico: 
                a) agli enti  proprietari  delle  strade,  fuori  dei
          centri abitati; 
                b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i  segnali
          di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati  su
          strade non comunali; 
                c) al comune, sulle  strade  private  aperte  all'uso
          pubblico e sulle strade locali; 
                d) nei tratti di strade non di proprieta' del  comune
          all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai
          diecimila abitanti, agli  enti  proprietari  delle  singole
          strade   limitatamente   ai    segnali    concernenti    le
          caratteristiche strutturali o geometriche della strada.  La
          rimanente segnaletica e' di competenza del comune. 
              2.  Gli  enti  di  cui  al  comma  1   autorizzano   la
          collocazione di segnali  che  indicano  posti  di  servizio
          stradali, esclusi i segnali di avvio  ai  posti  di  pronto
          soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e
          la  manutenzione  di  detti  segnali  fanno   carico   agli
          esercenti. 
              2-bis. Gli enti di cui al comma 1  possono  utilizzare,
          nei segnali di localizzazione territoriale del confine  del
          comune, lingue regionali o  idiomi  locali  presenti  nella
          zona di riferimento, in aggiunta alla  denominazione  nella
          lingua italiana. 
              3. (Abrogato)». 
              «Art. 75. (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
          circolazione  e  omologazione).  -  1.  I  ciclomotori,   i
          motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e  i  rimorchi,
          per  essere  ammessi  alla  circolazione,   sono   soggetti
          all'accertamento dei dati di identificazione e  della  loro
          corrispondenza   alle   prescrizioni   tecniche   ed   alle
          caratteristiche costruttive  e  funzionali  previste  dalle
          norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti  da
          un  normale  velocipede  e  da  un  motore  ausiliario   di
          cilindrata fino a 50 cc³, tale accertamento e' limitato  al
          solo motore. 
              2. L'accertamento di cui al  comma  1  puo'  riguardare
          singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo  di
          veicolo ed ha luogo mediante visita e prova  da  parte  dei
          competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
          Dipartimento per i  trasporti  terrestri  e  del  trasporto
          intermodale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, con le modalita'  stabilite  con  decreto  dallo
          stesso Ministero. Con il medesimo decreto  e'  indicata  la
          documentazione che l'interessato  deve  esibire  a  corredo
          della domanda di accertamento. 
              3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti  o
          entita'  tecniche  prodotti   in   serie,   sono   soggetti
          all'omologazione  del  tipo;  questa  ha  luogo  a  seguito
          dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata  su  un
          prototipo, secondo le modalita' stabilite con  decreto  del
          Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con  lo
          stesso  decreto   e'   indicata   la   documentazione   che
          l'interessato deve  esibire  a  corredo  della  domanda  di
          omologazione. 
              3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          stabilisce  con  propri  decreti   norme   specifiche   per
          l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
          tecniche,  nonche'  le  idonee  procedure   per   la   loro
          installazione  quali  elementi   di   sostituzione   o   di
          integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
          motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
          entita'  tecniche,  per  i  quali  siano  stati  emanati  i
          suddetti  decreti  contenenti  le  norme   specifiche   per
          l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati  dalla
          necessita' di ottenere l'eventuale nulla  osta  della  casa
          costruttrice del  veicolo  di  cui  all'art.  236,  secondo
          comma, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  salvo  che  sia
          diversamente disposto nei decreti medesimi. 
              3-ter. Qualora le  norme  di  cui  al  comma  3-bis  si
          riferiscano  a  sistemi,  componenti  ed  entita'  tecniche
          oggetto di direttive  comunitarie,  ovvero  di  regolamenti
          emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite  recepite
          dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  le
          prescrizioni di approvazione nazionale e  di  installazione
          sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive  o
          regolamenti. 
              3-quater. Gli  accertamenti  relativi  all'approvazione
          nazionale  di  cui  al  comma  3-bis  sono  effettuati  dai
          competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
          Dipartimento per i trasporti terrestri e per  il  trasporto
          intermodale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. 
              4. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
          individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato
          da adibire  a  servizio  di  noleggio  con  conducente  per
          trasporto di persone di cui all'art. 85, o  a  servizio  di
          piazza di cui all'art.  86,  o  a  servizio  di  linea  per
          trasporto di persone di cui all'art. 87, che sono  soggetti
          all'accertamento di cui al comma 2. 
              5.   Fatti   salvi    gli    accordi    internazionali,
          l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno  Stato
          estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione  di
          reciprocita'. 
              6.  L'omologazione  puo'  essere  rilasciata  anche   a
          veicoli privi di carrozzeria.  Il  successivo  accertamento
          sul veicolo carrozzato ha luogo con le  modalita'  previste
          nel comma 2. 
              7.  Sono  fatte  salve  le  competenze  del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio.». 
              «Art. 78.(Modifiche delle  caratteristiche  costruttive
          dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta  di
          circolazione). - 1. I veicoli a motore ed i  loro  rimorchi
          devono  essere  sottoposti  a  visita  e  prova  presso   i
          competenti  uffici  del  Dipartimento   per   i   trasporti
          terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche  alle
          caratteristiche  costruttive  o   funzionali,   ovvero   ai
          dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71  e
          72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con
          decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente  disposizione,  sono  individuate  le
          tipologie di modifica delle caratteristiche  costruttive  e
          funzionali,  anche   con   riferimento   ai   veicoli   con
          adattamenti per le persone con disabilita', per le quali la
          visita e prova di cui al primo periodo non sono  richieste.
          Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite,  altresi',  le
          modalita'  e  le   procedure   per   gli   accertamenti   e
          l'aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta
          giorni  dall'approvazione  delle  modifiche,   gli   uffici
          competenti del Dipartimento per i  trasporti  terrestri  ne
          danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai
          fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.. 
              (Omissis).». 
              «Art.  94.  (Formalita'   per   il   trasferimento   di
          proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e  per
          il trasferimento di residenza dell'intestatario). -  1.  In
          caso di trasferimento della proprieta'  degli  autoveicoli,
          dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso  di  costituzione
          dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con  facolta'
          di acquisto, l'ufficio competente del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  del
          personale,  su  richiesta  avanzata  dall'acquirente  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  in  cui  la   sottoscrizione
          dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente  accertata,
          provvede al rilascio di una  nuova  carta  di  circolazione
          nella quale sono annotati gli intervenuti  mutamenti  della
          proprieta'  e  dello  stato  giuridico  del   veicolo.   Il
          competente  ufficio  del  P.R.A.  provvede  alla   relativa
          trascrizione ovvero, in caso  di  accertate  irregolarita',
          procede alla ricusazione della formalita' entro tre  giorni
          dal ricevimento delle informazioni e  delle  documentazioni
          trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento
          per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e  del
          personale. 
              2.   In   caso   di   trasferimento   della   residenza
          dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se
          si tratta di persona giuridica,  l'ufficio  competente  del
          Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,  gli  affari
          generali  e   del   personale   procede   all'aggiornamento
          dell'archivio nazionale dei veicoli di  cui  agli  articoli
          225 e 226. 
              3.  Chi  non  osserva  le  disposizioni  stabilite  nel
          presente articolo e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 728 ad euro 3.636. 
              4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non  e'
          stato  richiesto,  nel  termine  stabilito  dal  comma   1,
          l'aggiornamento dei dati presenti  nell'archivio  nazionale
          dei veicoli o il rinnovo della  carta  di  circolazione  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 364 ad euro 1.817. 
              (Omissis).». 
              «Art. 126. (Durata e  conferma  della  validita'  della
          patente di guida). -(Omissis). 
              8.  La  validita'  della  patente  e'  confermata   dal
          competente  ufficio  centrale  del   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, che  trasmette  per  posta  al  titolare  della
          patente di guida un duplicato della patente  medesima,  con
          l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine  i
          sanitari indicati nell'art. 119, comma  2,  sono  tenuti  a
          trasmettere al suddetto  ufficio  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, nel termine di cinque giorni  decorrente  dalla
          data di effettuazione della visita medica, i  dati  e  ogni
          altro documento utile ai fini dell'emissione del  duplicato
          della  patente  di  cui  al  primo  periodo.   Analogamente
          procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4.  Non
          possono essere sottoposti alla visita medica  i  conducenti
          che non dimostrano, previa esibizione  delle  ricevute,  di
          avere effettuato i versamenti  in  conto  corrente  postale
          degli importi dovuti per la  conferma  di  validita'  della
          patente di guida. Il personale sanitario  che  effettua  la
          visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento.  Il
          titolare della patente, dopo aver  ricevuto  il  duplicato,
          deve provvedere alla distruzione della patente  scaduta  di
          validita'. 
              8-bis.  Al  titolare  di  patente  di  guida   che   si
          sottopone, presso  la  commissione  medica  locale  di  cui
          all'art. 119, comma 4, agli accertamenti  per  la  verifica
          della persistenza dei requisiti  di  idoneita'  psicofisica
          richiesti per il rinnovo  di  validita'  della  patente  di
          guida, la commissione stessa rilascia, per una sola  volta,
          un permesso provvisorio di  guida,  valido  fino  all'esito
          finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso
          provvisorio  di  guida   e'   subordinato   alla   verifica
          dell'insussistenza  di  condizioni  di  ostativita'  presso
          l'anagrafe nazionale degli  abilitati  alla  guida  di  cui
          all'art. 226, comma 10. Il permesso  provvisorio  di  guida
          non e' rilasciato ai  titolari  di  patente  di  guida  che
          devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli
          186, comma 8, e 187, comma 6. 
              9. Per i titolari  di  patente  italiana,  residenti  o
          dimoranti in un altro Stato per un periodo  di  almeno  sei
          mesi, la validita' della patente  e'  altresi'  confermata,
          tranne per i casi previsti nell'art. 119, commi 2-bis e  4,
          dalle  autorita'  diplomatico-consolari  italiane  presenti
          negli Stati medesimi, che rilasciano,  previo  accertamento
          dei  requisiti  fisici  e  psichici  da  parte  di   medici
          fiduciari delle ambasciate o dei  consolati  italiani,  una
          specifica attestazione che per  il  periodo  di  permanenza
          all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei
          requisiti di idoneita' psichica e fisica. Chi ha  rinnovato
          la     patente     di     guida     presso     un'autorita'
          diplomatico-consolare   italiana   in   uno    Stato    non
          appartenente all'Unione europea  o  allo  Spazio  economico
          europeo ha l'obbligo, entro sei mesi  dalla  riacquisizione
          della residenza in Italia, di rinnovare la  patente  stessa
          secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8. 
              10.  L'autorita'  sanitaria,   nel   caso   che   dagli
          accertamenti di cui al comma 8 rilevi che  siano  venute  a
          mancare le condizioni per la conferma della validita' della
          patente, comunica al  competente  ufficio  della  Direzione
          generale per  la  motorizzazione  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici   l'esito   dell'accertamento   stesso   per   i
          provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130. 
              10-bis. La commissione medica locale  di  cui  all'art.
          119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneita'
          psicofisica, valuta che il conducente  debba  procedere  al
          declassamento della patente di guida,  trasmette,  per  via
          informatica, i dati  del  conducente  all'Ufficio  centrale
          operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della
          nuova  patente  di  guida.   Contenuti   e   modalita'   di
          trasmissione  dei  dati  della  commissione  medica  locale
          all'Ufficio  centrale  operativo  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  ed  il
          personale sono fissati  con  decreto  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              (Omissis).». 
              «Art. 145. (Precedenza). - (Omissis). 
              4. I conducenti devono dare la  precedenza  agli  altri
          veicoli nelle intersezioni nelle quali sia cosi'  stabilito
          dall'autorita'  competente  ai  sensi  dell'art.  37  e  la
          prescrizione sia resa nota con apposito segnale. 
              4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo
          di dare la precedenza ai velocipedi  che  transitano  sulle
          strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche  da  luogo
          non soggetto a pubblico passaggio. 
              4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli  altri
          veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi
          che circolano sulle corsie ciclabili. 
              (Omissis).». 
              «Art. 148 (Sorpasso). - (Omissis). 
              9. Qualora il tram o il filobus siano  fermi  in  mezzo
          alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori
          e non  esista  un  salvagente,  il  sorpasso  a  destra  e'
          vietato. 
              9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili  il  conducente
          di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede
          e'  tenuto  ad  usare  particolari  cautele  al   fine   di
          assicurare una maggiore distanza laterale di  sicurezza  in
          considerazione della minore stabilita' e della probabilita'
          di ondeggiamenti  e  deviazioni  da  parte  del  velocipede
          stesso. Prima di effettuare il sorpasso di  un  velocipede,
          il conducente  dell'autoveicolo  valuta  l'esistenza  delle
          condizioni predette per compiere  la  manovra  in  completa
          sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente
          la velocita',  ove  necessario,  affinche'  la  manovra  di
          sorpasso sia compiuta a ridottissima velocita'  qualora  le
          circostanze lo richiedano. Chiunque viola  le  disposizioni
          del presente comma e' soggetto alle sanzioni amministrative
          di cui al comma 16, primo periodo. 
              (Omissis).»." 
              «Art.  150.  (Incrocio   tra   veicoli   nei   passaggi
          ingombrati o su strade di montagna). - 1. Quando l'incrocio
          non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o  altri
          ostacoli,  il  conducente,  il  cui  senso  di  marcia   e'
          ostacolato e non puo'  tenersi  vicino  al  margine  destro
          della carreggiata, deve arrestarsi per  lasciar  passare  i
          veicoli che provengono in senso inverso. 
              2.  Sulle  strade  di  montagna  o  comunque  a   forte
          pendenza, se l'incrocio con altri veicoli e'  malagevole  o
          impossibile, il conducente  che  procede  in  discesa  deve
          arrestarsi e accostarsi quanto piu'  possibile  al  margine
          destro della carreggiata o spostarsi  sulla  piazzola,  ove
          esista. Tuttavia, se il conducente che  procede  in  salita
          dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa,  se  la
          strada e' tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la
          manovra in retromarcia. 
              2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui  e'
          consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di  cui
          all'art. 7, comma 1, lettera i-bis),  qualora  risulti  non
          agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono
          dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia
          ciclabile per doppio senso ciclabile. 
              (Omissis).». 
              «Art. 175. (Condizioni e limitazioni della circolazione
          sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali).  -
          (Omissis). 
              2. E' vietata  la  circolazione  dei  seguenti  veicoli
          sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1: 
                a) velocipedi, ciclomotori, motocicli  di  cilindrata
          inferiore a 150 centimetri cubici se  a  motore  termico  e
          motocarrozzette di cilindrata inferiore  a  250  cm³  se  a
          motore termico; 
              b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400  kg  o
          di massa complessiva fino  a  1300  kg,  ad  eccezione  dei
          tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm3 se a motore
          termico e comunque  di  potenza  non  inferiore  a  15  kW,
          destinati al trasporto di  persone  e  con  al  massimo  un
          passeggero oltre al conducente; 
                c) veicoli non muniti di pneumatici; 
                d) macchine agricole e macchine operatrici; 
                e) veicoli con carico disordinato e  non  solidamente
          assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti; 
                f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto,
          se trasportano materie suscettibili di dispersione; 
                g) veicoli il cui  carico  o  dimensioni  superino  i
          limiti previsti dagli articoli 61 e 62,  ad  eccezione  dei
          casi previsti dall'art. 10; 
                h) veicoli le cui condizioni di uso,  equipaggiamento
          e   gommatura   possono   costituire   pericolo   per    la
          circolazione; 
                i) veicoli con carico non opportunamente sistemato  e
          fissato. 
              (Omissis).». 
              Art. 180. (Possesso dei documenti di circolazione e  di
          guida). - (Omissis). 
              4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso  diverso  da
          quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando
          il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve
          avere con se' la relativa autorizzazione. Per i rimorchi  e
          i  semirimorchi  di  massa  complessiva  a   pieno   carico
          superiore a  3,5  t,  per  i  veicoli  adibiti  a  servizio
          pubblico di trasporto di persone e  per  quelli  adibiti  a
          locazione senza conducente, ovvero con facolta' di acquisto
          in leasing, la carta di circolazione puo' essere sostituita
          da fotocopia  autenticata  dallo  stesso  proprietario  con
          sottoscrizione del medesimo. 
              (Omissis).». 
              «Art.  182.  (Circolazione  dei  velocipedi).  -  1.  I
          ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi  in
          cui le  condizioni  della  circolazione  lo  richiedano  e,
          comunque, mai affiancati in numero superiore a due;  quando
          circolano fuori dai centri abitati devono sempre  procedere
          su unica fila, salvo che uno di essi  sia  minore  di  anni
          dieci e proceda sulla destra dell'altro. 
              1-bis. Le disposizioni del comma  1  non  si  applicano
          alla  circolazione  dei  velocipedi  sulle  strade   urbane
          ciclabili. 
              2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e
          delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano;  essi
          devono  essere  in  grado  in  ogni   momento   di   vedere
          liberamente davanti a se', ai due lati e  compiere  con  la
          massima  liberta',  prontezza  e   facilita'   le   manovre
          necessarie. 
              3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli,  salvo  nei
          casi consentiti dalle presenti norme,  condurre  animali  e
          farsi trainare da altro veicolo. 
              4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando,
          per le condizioni della circolazione, siano di intralcio  o
          di pericolo per i pedoni. In tal caso  sono  assimilati  ai
          pedoni e devono usare  la  comune  diligenza  e  la  comune
          prudenza. 
              5. E' vietato trasportare altre persone sul  velocipede
          a meno che lo stesso  non  sia  appositamente  costruito  e
          attrezzato.   E'   consentito   tuttavia   al    conducente
          maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni  di
          eta', opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui
          all'art. 68, comma 5. 
              6. I velocipedi appositamente  costruiti  ed  omologati
          per il trasporto  di  altre  persone  oltre  al  conducente
          devono essere condotti, se a piu' di due ruote simmetriche,
          solo da quest'ultimo. 
              7. Sui veicoli  di  cui  al  comma  6  non  si  possono
          trasportare piu'  di  quattro  persone  adulte  compresi  i
          conducenti; e' consentito anche il trasporto  contemporaneo
          di due bambini fino a dieci anni di eta'. 
              8. Per il trasporto di oggetti e di animali si  applica
          l'art. 170. 
              9. I velocipedi  devono  transitare  sulle  piste  loro
          riservate ovvero sulle  corsie  ciclabili  o  sulle  corsie
          ciclabili per  doppio  senso  ciclabile,  quando  esistono,
          salvo il divieto per particolari categorie di essi, con  le
          modalita' stabilite nel regolamento. Le norme previste  dal
          regolamento per la circolazione sulle  piste  ciclabili  si
          applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili  e
          sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile. 
              9-bis. Il conducente di velocipede  che  circola  fuori
          dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole  a
          mezz'ora  prima  del  suo  sorgere  e  il   conducente   di
          velocipede che circola nelle gallerie  hanno  l'obbligo  di
          indossare il giubbotto o le  bretelle  retroriflettenti  ad
          alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'art. 162. 
              9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base  di
          apposita ordinanza adottata ai sensi dell'art. 7, comma  1,
          previa valutazione delle  condizioni  di  sicurezza,  sulla
          soglia dell'intersezione puo'  essere  realizzata  la  casa
          avanzata, estesa a tutta la larghezza della  carreggiata  o
          della  semicarreggiata.  La  casa  avanzata   puo'   essere
          realizzata  lungo  le  strade  con   velocita'   consentita
          inferiore o uguale a 50 km/h, anche  se  fornite  di'  piu'
          corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari
          almeno a 3 metri rispetto alla linea di  arresto  stabilita
          per il flusso veicolare. L'area delimitata  e'  accessibile
          attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza
          pari  almeno  a  5  metri,  situata  sul  lato  destro   in
          prossimita' dell'intersezione. 
              10.  Chiunque  viola  le  disposizioni   del   presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 26 ad euro 102. La  sanzione
          e' da euro 42 ad euro 173 quando si tratta di velocipedi di
          cui al comma 6.». 
              «Art.  201.   (Notificazione   delle   violazioni).   -
          (Omissis). 
              1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1,  nei
          seguenti casi la contestazione immediata non e'  necessaria
          e  agli  interessati  sono  notificati  gli  estremi  della
          violazione nei termini di cui al comma 1: 
                a) impossibilita' di raggiungere un veicolo  lanciato
          ad eccessiva velocita'; 
                b) attraversamento di un  incrocio  con  il  semaforo
          indicante la luce rossa; 
                c) sorpasso vietato; 
                d)  accertamento  della  violazione  in  assenza  del
          trasgressore e del proprietario del veicolo; 
                e)  accertamento  della  violazione  per   mezzo   di
          appositi apparecchi  di  rilevamento  direttamente  gestiti
          dagli   organi   di   Polizia   stradale   e   nella   loro
          disponibilita'    che    consentono    la    determinazione
          dell'illecito  in  tempo  successivo  poiche'  il   veicolo
          oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento
          o comunque nell'impossibilita' di essere fermato  in  tempo
          utile o nei modi regolamentari; 
                f) accertamento effettuato con i dispositivi  di  cui
          all'art. 4  del  decreto-legge  20  giugno  2002,  n.  121,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2002,
          n. 168, e successive modificazioni; 
                g)  rilevazione  degli   accessi   di   veicoli   non
          autorizzati  ai  centri  storici,  alle  zone  a   traffico
          limitato, alle aree pedonali, alle  piazzole  di  carico  e
          scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle
          strade  riservate  o  con  accesso  o   transito   vietato,
          attraverso  dispositivi  omologati  ai  sensi  di  apposito
          regolamento  emanato  con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento
          sono  definite  le   condizioni   per   l'installazione   e
          l'esercizio  dei  dispositivi  di  controllo,  al  fine  di
          consentire la rilevazione delle violazioni dei  divieti  di
          circolazione, in ingresso, all'interno ed in  uscita  nelle
          corsie, strade, aree e zone di cui al  periodo  precedente,
          nonche' il controllo della durata di permanenza all'interno
          delle medesime zone; 
                g-bis) accertamento  delle  violazioni  di  cui  agli
          articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167,  170,  171,
          193, 213  e  214,  per  mezzo  di  appositi  dispositivi  o
          apparecchiature di rilevamento; 
                g-ter)   accertamento,   per   mezzo   di    appositi
          dispositivi  o  apparecchiature   di   rilevamento,   della
          violazione   dell'obbligo   dell'assicurazione    per    la
          responsabilita' civile verso terzi, effettuato mediante  il
          confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il  tempo
          e  l'identificazione  dei  veicoli  con  quelli  risultanti
          dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano  coperti
          dall'assicurazione  per  la  responsabilita'  civile  verso
          terzi, di cui all'art. 31, comma 2,  del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27. 
              (Omissis).». 
              - L'art. 74 del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  abrogato   dalla
          presente legge, recava: Art. 37 Cod. Str. - Ricorso  contro
          provvedimenti relativi alla segnaletica. 
              - L'art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 29,  recante
          Disposizioni in materia di sicurezza  stradale,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29  luglio  2010,  n.  173,  S.O.,
          abrogato dalla  presente  legge,  recava:  Rilascio  di  un
          permesso di guida  provvisorio  in  occasione  del  rinnovo
          della patente. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 22  giugno
          1999,  n.  250,  recante  Regolamento  recante  norme   per
          l'autorizzazione  alla  installazione  e  all'esercizio  di
          impianti per la rilevazione degli  accessi  di  veicoli  ai
          centri storici e alle zone a  traffico  limitato,  a  norma
          dell'art. 7, comma 133-bis, della L.  15  maggio  1997,  n.
          127, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto  1999,
          n. 179. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 92  del  citato
          decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  recante  Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  92.  (Disposizioni  in  materia   di   trasporto
          marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di
          veicoli).  -  1.  Al  fine  di  fronteggiare   l'improvvisa
          riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto  di
          merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  fino
          alla  data   del   30   aprile   2020,   non   si   procede
          all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui  all'art.
          1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  maggio
          2009, n. 107, attribuita alle Autorita' di Sistema Portuale
          ai  sensi  del  comma  6  del  medesimo  articolo   nonche'
          dell'art. 1, comma 982, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296. Per indennizzare le predette Autorita' per le  mancate
          entrate derivanti  dalla  disapplicazione  della  tassa  di
          ancoraggio e' autorizzata la spesa di 13,6 milioni di  euro
          per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si
          provvede ai sensi dell'art. 126. 
              2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa  riduzione  dei
          traffici marittimi afferenti al trasporto  di  merci  e  di
          persone e' sospeso il pagamento  dei  canoni  di  cui  agli
          articoli 16, 17 e 18 della legge 28  gennaio  1994,  n.  84
          relativi al periodo compreso tra  la  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al
          pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da
          effettuarsi entro e non oltre il  31  dicembre  2020  anche
          mediante rateazione senza  applicazione  di  interesse,  si
          provvede  secondo  le  modalita'  stabilite   da   ciascuna
          Autorita' di Sistema Portuale. Le disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano  altresi'  ai  concessionari
          demaniali marittimi titolari di concessione  rilasciata  da
          Autorita' portuale o Autorita' di sistema portuale ai sensi
          dell'art.  36  del  codice  della  navigazione,   i   quali
          provvedono al pagamento dei  canoni  sospesi  entro  il  30
          settembre 2020 senza applicazione di interesse. 
              3. Al fine di mitigare gli effetti economici  derivanti
          dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti  dei
          diritti doganali, in scadenza tra la  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione ed il 30 aprile  2020  e
          da effettuare secondo le modalita' previste dagli  articoli
          78 e 79 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio 1973, n. 43, sono  differiti  di  ulteriori  trenta
          giorni senza applicazione di interessi. 
              4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale
          di cui alle delibere del  Consiglio  dei  ministri  del  31
          gennaio 2020 e  del  29  luglio  2020,  e'  autorizzata  la
          circolazione  fino  al  31  ottobre  2020  dei  veicoli  da
          sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di visita
          e prova di cui agli articoli 75 e 78 o  alle  attivita'  di
          revisione di cui all'art. 80  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, ed e' rispettivamente  autorizzata  la
          circolazione fino  al  31  dicembre  2020  dei  veicoli  da
          sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020
          nonche' la  circolazione  fino  al  28  febbraio  2021  dei
          veicoli da sottoporre agli stessi  controlli  entro  il  31
          dicembre 2020. 
              4-bis.  Al  fine  di  contenere  gli  effetti  negativi
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di
          contrasto alla diffusione del virus sui gestori di  servizi
          di trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  non  possono
          essere applicate  dai  committenti  dei  predetti  servizi,
          anche  laddove  negozialmente  previste,  decurtazioni   di
          corrispettivo, ne'  sanzioni  o  penali  in  ragione  delle
          minori  corse  effettuate  o   delle   minori   percorrenze
          realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e  fino  al  31
          dicembre 2020. Le disposizioni del presente  comma  non  si
          applicano al  trasporto  ferroviario  passeggeri  di  lunga
          percorrenza  e   ai   servizi   ferroviari   interregionali
          indivisi. 
              4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del
          virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative  agli
          affidamenti  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale,
          possono essere  sospese,  con  facolta'  di  proroga  degli
          affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici  mesi
          successivi    alla     dichiarazione     di     conclusione
          dell'emergenza; restano escluse le  procedure  di  evidenza
          pubblica relative ai servizi di trasporto  pubblico  locale
          gia'  definite  con  l'aggiudicazione  alla  data  del   23
          febbraio 2020. 
              4-quater. L'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 4-bis e 4-ter e' subordinata all'autorizzazione della
          Commissione europea ai sensi dell'art.  108,  paragrafo  3,
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
              4-quinquies. All'art. 13-bis, comma 4,  primo  periodo,
          del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,  con
          modificazioni dalla legge  4  dicembre  2017,  n.  172,  le
          parole: «30 giugno 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «30 settembre 2020». 
              4-sexies. All'art. 5, comma  2,  del  decreto-legge  26
          ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 2019,  n.  157,  il  secondo  periodo  e'
          sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui  al  comma
          1,  lettera  c),  numeri  1.2)  e  2),  hanno  efficacia  a
          decorrere dal 1° gennaio 2021». 
              4-septies. Al fine di mitigare  gli  effetti  derivanti
          dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, nonche' di ridurre i  tempi  di
          espletamento delle attivita' di cui all'art. 80 del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31  marzo  2021
          gli accertamenti previsti  dal  medesimo  art.  80  possono
          essere svolti anche dagli ispettori di cui al  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  19  maggio
          2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  139  del  17
          giugno 2017. Ai predetti ispettori e' riconosciuto, per  lo
          svolgimento dell'attivita', un compenso, a carico esclusivo
          dei  richiedenti  la  revisione,  determinato  secondo   le
          modalita' di cui all'art. 19, commi 1,  2,  3  e  4,  della
          legge 1° dicembre 1986, n. 870.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1,  comma  104,
          della citata  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  recante
          Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              104.  Per  l'installazione  della   segnaletica   lungo
          l'itinerario  ciclo-turistico  appenninico  dal  comune  di
          Altare, in Liguria, fino al comune di Alia, in Sicilia,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le  autostrade
          ciclabili con uno stanziamento di 2  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti, da adottare entro  il  30  novembre  2020,
          sono definite le modalita' di erogazione delle risorse  del
          predetto Fondo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1  del  decreto
          legislativo   29    maggio    2017,    n.    98,    recante
          Razionalizzazione dei processi  di  gestione  dei  dati  di
          circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli  e
          rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai
          sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  d),  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
          giugno 2017, n. 145, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1.  (Documento  unico  di  circolazione   e   di
          proprieta'). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la carta
          di circolazione, redatta secondo le disposizioni  contenute
          nella  direttiva  29  aprile  1999,   n.   1999/37/CE   del
          Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati
          di circolazione e  di  proprieta'  degli  autoveicoli,  dei
          motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel  regime  dei  beni
          mobili registrati di cui al libro VI, titolo I,  capo  III,
          sezione I, del codice civile. 
              2. Nella carta di circolazione di cui al  comma  1,  di
          seguito denominata «documento unico», sono annotati: 
                a) i dati tecnici del veicolo; 
                b) i dati di intestazione del veicolo,  di  cui  agli
          articoli 91, 93 e 94  del  decreto  legislativo  30  aprile
          1992, n. 285; 
                c)   i   dati   validati   dal   Pubblico    registro
          automobilistico, di seguito PRA, relativi  alla  situazione
          giuridico-patrimoniale del veicolo; 
                d) i dati relativi alla cessazione del veicolo  dalla
          circolazione conseguente alla sua demolizione  o  alla  sua
          definitiva esportazione all'estero. 
              3. Nel documento unico sono, altresi', annotati i  dati
          relativi alla  sussistenza  di  privilegi  e  ipoteche,  di
          provvedimenti  amministrativi  e  giudiziari  che  incidono
          sulla  proprieta'  e  sulla  disponibilita'  del   veicolo,
          annotati presso il PRA, nonche' di provvedimenti  di  fermo
          amministrativo,  con  le  modalita',   anche   telematiche,
          previste con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministero   della
          giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
          competente al rilascio della carta di circolazione, che  ha
          validita' di certificazione dei  dati  in  essa  contenuti,
          ferma  restando  la  responsabilita'  dell'Automobile  club
          d'Italia,  di  seguito  ACI,  per  i  dati  relativi   alla
          proprieta' e alla locazione finanziaria dei veicoli, e  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  i  dati
          relativi ai veicoli di cui al presente articolo. 
              4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti  l'ACI  e  le
          organizzazioni maggiormente rappresentative  delle  imprese
          esercenti l'attivita' di consulenza per la circolazione dei
          mezzi di trasporto, con uno o  piu'  decreti  definisce  le
          modalita' e i termini per  la  graduale  utilizzazione,  da
          completare comunque entro il 31 marzo 2021, delle procedure
          telematiche  per   il   rilascio   del   documento   unico,
          specificando anche  le  cadenze  temporali  delle  fasi  di
          verifica  delle  funzionalita'  da  effettuare  presso  gli
          Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente
          individuati dal medesimo  Ministero.  L'inosservanza  delle
          modalita' e dei termini indicati  nei  decreti  di  cui  al
          primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento
          ai sensi dell'art. 6 del regolamento di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 4, comma 1, del
          decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante  Disposizioni
          urgenti  per  garantire  la  sicurezza  nella  circolazione
          stradale, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
          agosto 2002, n. 168, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  4.  -  1.  Sulle  autostrade  e   sulle   strade
          extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2,  lettere
          A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  gli
          organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del
          medesimo decreto legislativo, secondo le direttive  fornite
          dal Ministero  dell'interno,  sentito  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  possono  utilizzare   o
          installare dispositivi o mezzi  tecnici  di  controllo  del
          traffico,   di   cui   viene   data    informazione    agli
          automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza  delle
          violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli
          142,  148  e  176  dello  stesso  decreto  legislativo,   e
          successive modificazioni. I predetti  dispositivi  o  mezzi
          tecnici di controllo possono essere altresi'  utilizzati  o
          installati sulle restanti tipologie di  strade,  ovvero  su
          singoli tratti di esse, individuati  con  apposito  decreto
          del prefetto ai sensi del comma 2. 
              (Omissis).». 
              - La legge 15 maggio 1997, n. 127 Misure urgenti per lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e  di  controllo,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O. 
              - L'art. 68 della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,
          recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello  Stato.   legge   finanziaria   2000,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  1999,  n.
          302, S.O., abrogato dalla presente legge,  recava  Funzioni
          di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni
          del codice della strada.