Art. 49
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali
1. Al fine di assicurare l'omogeneita' della classificazione e
gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del
monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e
autostradale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono approvate apposite linee guida in materia di
programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo stato
di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o
autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, di
esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di
manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottarsi, per le medesime finalita' di cui al comma 1, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida in materia di
programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo stato
di conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture
stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonche' di esecuzione
delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione
e di messa in sicurezza delle stesse.
3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2,
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di
ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, ferma restando la
possibilita' per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
individuare, in presenza di particolari situazioni di urgenza,
specifiche misure e modalita' di effettuazione delle ispezioni.
4. All'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Al fine di
assicurare l'omogeneita' della classificazione e gestione del
rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei
ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti
lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da
concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo
parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo
decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalita' di
realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non
inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di
protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da
applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da
Anas S.p.A. o da concessionari autostradali che presentano
particolari condizioni di criticita' in relazione all'intensita' del
traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori forniscono
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti
per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio
dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il
controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle
infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information
Modeling - BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni
di criticita' reca l'identificazione delle opere soggette a
monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato, per le medesime finalita' di cui al comma 1, previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le
linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e
opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da
enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonche'
le modalita' della loro partecipazione, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al
comma 1.
3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato secondo le modalita' previste dal comma 2, sono approvati
gli adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono
definiti i termini e le modalita' con cui i soggetti che a qualsiasi
titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti
per l'operativita' a regime del sistema di monitoraggio dinamico,
attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo
strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle
infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione del sistema di
monitoraggio dinamico, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sovraintende all'utilizzo delle piu' avanzate ed efficaci
tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei
dati di interesse.».
5. All'articolo 25 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due
strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorieta'
della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano
l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le
barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita' dell'ente
che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo
superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2,
a quello della strada interferente.
1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di
traffico:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo
A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza
nei sovrappassi, sono di titolarita' degli enti proprietari delle
strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la
concessione all'attraversamento;
b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di
tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le
barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita' dell'ente
proprietario della strada di tipo A;
c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A
appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture dei
sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei
sovrappassi, e' indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1,
che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B
appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture dei
sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei
sovrappassi, e' indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la
strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al
comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C
appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture dei
sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei
sovrappassi, e' indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la
strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al
comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la
titolarita' delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi e'
indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati,
in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' e gli
oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente
titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti
proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate
dall'attraversamento a livello sfalsato.
1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali
esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella
interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento
della titolarita' delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione
alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli
enti proprietari, nonche' i gestori dei medesimi procedono, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla
formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e
sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.».
5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, le parole: «che abbiano la proprieta' o la disponibilita' in
leasing» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano la proprieta' o
la disponibilita' in leasing o ad uso noleggio a lungo termine».
5-ter. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 2, dopo la lettera E e' inserita la seguente:
«E-bis - Strade urbane ciclabili»;
2) al comma 3, dopo la lettera E e' inserita la seguente:
«E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica
carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di
velocita' non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica
verticale ed orizzontale, con priorita' per i velocipedi»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) il numero 12-bis) e' sostituito dai seguenti:
«12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata,
posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca,
continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei
velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile puo'
essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni
della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in
tal caso essa e' parte della corsia veicolare e deve essere
delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile puo'
essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate
del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce
di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo
spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi,
di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di
sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;
12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte
longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta
a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una
striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a
permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in
senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile e'
parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in
senso opposto a quello degli altri veicoli»;
2) dopo il numero 58) e' aggiunto il seguente:
«58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimita' della quale si
trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui e' garantita una
particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo
le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o
F-bis, ove il limite massimo di velocita' sia inferiore o uguale a 30
km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi
possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia
prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facolta' puo'
essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata,
dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e
dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalita' di
circolazione dei velocipedi e' denominata "doppio senso ciclabile" ed
e' individuata mediante apposita segnaletica;
i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di
cui alla lettera i), purche' non siano presenti binari tramviari a
raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle
strade non sia inferiore a 4,30 m.»;
2) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Nelle zone scolastiche urbane puo' essere limitata o
esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune
categorie di veicoli, in orari e con modalita' definiti con ordinanza
del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si
applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli
alunni frequentanti istituti scolastici, nonche' ai titolari di
contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al
presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui al
comma 13-bis»;
d) nel titolo I, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis (Prevenzione ed accertamento delle violazioni in
materia di sosta e fermata). -1. Con provvedimento del sindaco
possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di
tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree
oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento,
aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle societa' private e
pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento
o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre,
essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende
municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti
urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata
connesse all'espletamento delle predette attivita'.
2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in
materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale,
nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del
sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di
precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento
di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento
delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al
personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di
persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse
modalita' di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e
accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie
e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
4. Al personale di cui al presente articolo e' conferito il potere
di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158,
in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2,
nonche' di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo
159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al
presente articolo. Al suddetto personale e' conferito il potere di
contestazione nonche' di redazione e sottoscrizione del verbale di
accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di
cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 e', altresi',
conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia
di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto
dell'affidamento o di gestione dell'attivita' di propria competenza
che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per
la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle
strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle
societa' di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo,
ha possibilita' di accertare violazioni relative alla sosta o alla
fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto
dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo
indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la
concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del
parcheggio oggetto dell'affidamento.
5. L'attivita' sanzionatoria di cui al presente articolo,
successiva all'emissione del verbale da parte del personale, e
l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza
dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a
cio' preposti, a cui compete anche tutta l'attivita' autorizzativa e
di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle societa' di
cui ai commi 1, 2 e 3 la facolta' di esercitare tutte le azioni
necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le
penali. Le modalita' operative e gli importi di tali azioni di
recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed
il concessionario.
6. Ai fini dell'accertamento nonche' per la redazione della
documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo
e' possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a
strumenti elettronici e fotografici.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
e) all'articolo 37, il comma 3 e' abrogato;
f) all'articolo 75, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con
proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo
85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di
linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono
soggetti all'accertamento di cui al comma 2»;
g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di
modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con
riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con
disabilita', per le quali la visita e prova di cui al primo periodo
non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresi',
le modalita' e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento
della carta di circolazione»;
h) all'articolo 94:
1) al comma 2, le parole: «procede all'aggiornamento della carta di
circolazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede
all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225 e 226»;
2) al comma 4, dopo le parole: «l'aggiornamento» sono inserite le
seguenti: «dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli»;
i) all'articolo 126:
1) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la
commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli
accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di
idoneita' psicofisica richiesti per il rinnovo di validita' della
patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta,
un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della
procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida
e' subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di
ostativita' presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di
cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non
e' rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi
agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma
6»;
2) al comma 9, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Chi ha
rinnovato la patente di guida presso un'autorita'
diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo,
entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di
rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista
al comma 8»;
3) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119,
comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneita' psicofisica,
valuta che il conducente debba procedere al declassamento della
patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del
conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e
alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalita'
di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio
centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
l) all'articolo 145, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la
precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili
o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.
4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli
hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano
sulle corsie ciclabili»;
m) all'articolo 148, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un
autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede e' tenuto ad
usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza
laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilita' e
della probabilita' di ondeggiamenti e deviazioni da parte del
velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede,
il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni
predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i
veicoli, riducendo particolarmente la velocita', ove necessario,
affinche' la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima
velocita' qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le
disposizioni del presente comma e' soggetto alle sanzioni
amministrative di cui al comma 16, primo periodo»;
n) all'articolo 150, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui e' consentita
la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma
1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i
conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai
velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso
ciclabile»;
o) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non
inferiore a 250 cm3 se a motore termico e comunque di potenza non
inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo
un passeggero oltre al conducente»;
p) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: «e per quelli adibiti
a locazione senza conducente» sono inserite le seguenti: «, ovvero
con facolta' di acquisto in leasing,»;
q) all'articolo 182:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla
circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili»;
2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate
ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio
senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari
categorie di essi, con le modalita' stabilite nel regolamento. Le
norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste
ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili
e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile»;
3) al comma 9-ter, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'area delimitata e' accessibile attraverso una corsia o da una
pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato
destro in prossimita' dell'intersezione»;
r) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), le parole:
«attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis,
della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «
o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai
sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono
definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei
dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle
violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed
in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo
precedente, nonche' il controllo della durata di permanenza
all'interno delle medesime zone».
5-quater. L'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' abrogato.
5-quinquies. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, e'
abrogato.
5-sexies. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis,
lettera g), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
5-septies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui
alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29
luglio 2020, e' autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020
dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di
visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attivita' di
revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, ed e' rispettivamente autorizzata la circolazione fino
al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli
entro il 30 settembre 2020 nonche' la circolazione fino al 28
febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro
il 31 dicembre 2020 »;
b) dopo il comma 4-sexies e' aggiunto il seguente:
«4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti
dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonche' di ridurre i tempi di
espletamento delle attivita' di cui all'articolo 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli
accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti
anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori
e' riconosciuto, per lo svolgimento dell'attivita', un compenso, a
carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le
modalita' di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1°
dicembre 1986, n. 870».
5-octies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Allo scopo di finanziare
interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane,
come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della
legge 11 gennaio 2018, n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «Per
l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico
appenninico dal comune di Altare, in Liguria, fino al comune di Alia,
in Sicilia»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il
30 novembre 2020, sono definite le modalita' di erogazione delle
risorse del predetto Fondo».
5-novies. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 98, le parole: «entro il 31 ottobre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021».
5-decies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si provvede
all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
5-undecies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto
2002, n. 168, le parole: «sulle strade di cui all'articolo 2, comma
2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli
tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai
sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «sulle restanti
tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati
con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2».
5-duodecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i
commi 132 e 133 sono abrogati.
5-terdecies. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e'
abrogato.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano i riferimenti
normativi all'art. 26.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 25 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo
codice della strada, come modificato dalla presente legge:
«Art. 25. (Attraversamenti ed uso della sede stradale).
- 1. Non possono essere effettuati, senza preventiva
concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso
della sede stradale e relative pertinenze con corsi
d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di
telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo,
sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie,
gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri
impianti ed opere, che possono comunque interessare la
proprieta' stradale. Le opere di cui sopra devono, per
quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il
loro uso e la loro manutenzione non intralci la
circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo
l'accessibilita' delle fasce di pertinenza della strada.
1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati
tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando
l'obbligatorieta' della concessione di cui al comma 1, le
strutture che realizzano l'opera d'arte principale del
sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza
nei sovrappassi, sono di titolarita' dell'ente che rilascia
la concessione qualora la strada interferita sia di tipo
superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'art. 2,
comma 2, a quello della strada interferente.
1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei
flussi di traffico:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di
strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese
le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di
titolarita' degli enti proprietari delle strade di tipo A e
B, anche quando tali enti rilasciano la concessione
all'attraversamento;
b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e
strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei
sovrappassi, sono di titolarita' dell'ente proprietario
della strada di tipo A;
c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A
appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture
dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di
sicurezza nei sovrappassi, e' indicata nell'atto di
concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o
rilasciato se privo di tale indicazione;
c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B
appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture
dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di
sicurezza nei sovrappassi, e' indicata, con preferenza per
l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale,
nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va
rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C
appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture
dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di
sicurezza nei sovrappassi, e' indicata, con preferenza per
l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale,
nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va
rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e
1-ter, la titolarita' delle strutture delle opere d'arte
dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di
sicurezza nei sovrappassi e' indicata in appositi atti
convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione
alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, le modalita'
e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a
carico dell'ente titolare della strada interferente,
stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori
delle strade interessate dall'attraversamento a livello
sfalsato.
1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi
stradali esistenti, gli enti proprietari della strada
interferita e di quella interferente provvedono, ove
necessario anche mediante trasferimento della titolarita'
delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione
alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Gli enti proprietari, nonche' i
gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e
all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e
sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in
attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8, comma 1,
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante legge quadro
per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8. (Modalita' per il rilascio delle licenze e
delle autorizzazioni). - 1. La licenza per l'esercizio del
servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle
amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico
concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la
disponibilita' in leasing o ad uso noleggio a lungo termine
del veicolo o natante, che possono gestirle in forma
singola o associata.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 3, 7,
37, 75, 78, 94, 126, 145, 148, 150, 175,180, 182 e 201 del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante
Nuovo codice della strada, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2. (Definizione e classificazione delle strade).
- (Omissis)
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei
seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
E-bis: Strade urbane ciclabili;
F - Strade locali;
F-bis - Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di
emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di
recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo
l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi
segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe
con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile,
ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con
accessi alle proprieta' laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli
a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono
essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la
sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica
carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e
banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate
indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con
almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia
riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra
e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o
fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con
immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica
carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e
marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate con
apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica
carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con
limite di velocita' non superiore a 30 km/h, definita da
apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con
priorita' per i velocipedi.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana
opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non
facente parte degli altri tipi di strade .
F-bis - Itinerario ciclopedonale: strada locale,
urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente
alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da
una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della
strada.
(Omissis).».
«Art. 3. (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai
fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
1) Area di intersezione: parte della intersezione a
raso, nella quale si intersecano due o piu' correnti di
traffico.
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione
dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i
velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate
o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita'
tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In
particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni
alla circolazione su aree pedonali.
3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata,
opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i
pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada
godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) Banchina: parte della strada compresa tra il
margine della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti
elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico,
arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore
della scarpata nei rilevati.
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di
intersezione.
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato
a selezionare le correnti di traffico per guidarle in
determinate direzioni.
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo
scorrimento dei veicoli; essa e' composta da una o piu'
corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata
da strisce di margine.
7-bis) Casa avanzata: linea di arresto per le
biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di
arresto per tutti gli altri veicoli.
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento
continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari
o pedonali sulla strada.
9) Circolazione: e' il movimento, la fermata e la
sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) Confine stradale: limite della proprieta'
stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle
fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il
confine e' costituito dal ciglio esterno del fosso di
guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della
scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore
della scarpata se la strada e' in trincea.
11) Corrente di traffico: insieme di veicoli
(corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si
muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o
piu' file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12) Corsia: parte longitudinale della strada di
larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila
di veicoli.
12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della
carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante
una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla
circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso
di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo
del velocipede. La corsia ciclabile puo' essere impegnata,
per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della
carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai
velocipedi; in tal caso essa e' parte della corsia
veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche
discontinue. La corsia ciclabile puo' essere impegnata da
altri veicoli anche quando sono presenti fermate del
trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle
strisce di delimitazione di fermata di cui all'art. 151 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si
intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario
per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di
effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia
fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi
giacitura;
12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile:
parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico
di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia,
delimitata mediante una striscia bianca discontinua,
valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la
circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso
contrario a quello di marcia degli altri veicoli e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia
ciclabile e' parte della carreggiata destinata alla
circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli
altri veicoli;
(Omissis);
58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimita'
della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico,
in cui e' garantita una particolare protezione dei pedoni e
dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e di fine.».
«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono, con
ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6,
commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione,
in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli
degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei
vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonche' di
quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacita' motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformita' alle direttive del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli
di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2
dell'art. 47, utilizzati per il carico e lo scarico di
cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta
e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli
adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di
favorire la mobilita' urbana;
i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E,
E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocita' sia
inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a
traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in
senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per
tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La
facolta' puo' essere prevista indipendentemente dalla
larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla
posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei
veicoli autorizzati al transito. Tale modalita' di
circolazione dei velocipedi e' denominata "doppio senso
ciclabile" ed e' individuata mediante apposita segnaletica;
i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle
strade di cui alla lettera i), purche' non siano presenti
binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo
situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia
inferiore a 4,30 m.;
(Omissis).
11-bis. Nelle zone scolastiche urbane puo' essere
limitata o esclusa la circola zione, la sosta o la fermata
di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con
modalita' definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di
circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli
scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici, nonche' ai titolari di
contrassegno di cui all'art. 381, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le
limitazioni o i divieti previsti al presente comma e'
soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma
13-bis.».
«Art. 37.(Apposizione e manutenzione della segnaletica
stradale). - 1. L'apposizione e la manutenzione della
segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento
per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei
centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali
di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su
strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso
pubblico e sulle strade locali;
d) nei tratti di strade non di proprieta' del comune
all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai
diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole
strade limitatamente ai segnali concernenti le
caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La
rimanente segnaletica e' di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la
collocazione di segnali che indicano posti di servizio
stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto
soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e
la manutenzione di detti segnali fanno carico agli
esercenti.
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare,
nei segnali di localizzazione territoriale del confine del
comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella
zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella
lingua italiana.
3. (Abrogato)».
«Art. 75. (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione). - 1. I ciclomotori, i
motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi,
per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti
all'accertamento dei dati di identificazione e della loro
corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle
norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da
un normale velocipede e da un motore ausiliario di
cilindrata fino a 50 cc³, tale accertamento e' limitato al
solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare
singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di
veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con le modalita' stabilite con decreto dallo
stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
entita' tecniche prodotti in serie, sono soggetti
all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
prototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo
stesso decreto e' indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
omologazione.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce con propri decreti norme specifiche per
l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per
l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa
costruttrice del veicolo di cui all'art. 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si
riferiscano a sistemi, componenti ed entita' tecniche
oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione
sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o
regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione
nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato
da adibire a servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone di cui all'art. 85, o a servizio di
piazza di cui all'art. 86, o a servizio di linea per
trasporto di persone di cui all'art. 87, che sono soggetti
all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato
estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di
reciprocita'.
6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a
veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento
sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalita' previste
nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.».
«Art. 78.(Modifiche delle caratteristiche costruttive
dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di
circolazione). - 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi
devono essere sottoposti a visita e prova presso i
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche alle
caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai
dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e
72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono individuate le
tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e
funzionali, anche con riferimento ai veicoli con
adattamenti per le persone con disabilita', per le quali la
visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste.
Con il medesimo decreto sono stabilite, altresi', le
modalita' e le procedure per gli accertamenti e
l'aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta
giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne
danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai
fini dei conseguenti adeguamenti fiscali..
(Omissis).».
«Art. 94. (Formalita' per il trasferimento di
proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per
il trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In
caso di trasferimento della proprieta' degli autoveicoli,
dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione
dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta'
di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro
sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione
dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata,
provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione
nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della
proprieta' e dello stato giuridico del veicolo. Il
competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa
trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarita',
procede alla ricusazione della formalita' entro tre giorni
dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni
trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale.
2. In caso di trasferimento della residenza
dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se
si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali e del personale procede all'aggiornamento
dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli
225 e 226.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 728 ad euro 3.636.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e'
stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1,
l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio nazionale
dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 364 ad euro 1.817.
(Omissis).».
«Art. 126. (Durata e conferma della validita' della
patente di guida). -(Omissis).
8. La validita' della patente e' confermata dal
competente ufficio centrale del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, che trasmette per posta al titolare della
patente di guida un duplicato della patente medesima, con
l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine i
sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a
trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla
data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni
altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato
della patente di cui al primo periodo. Analogamente
procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4. Non
possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti
che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di
avere effettuato i versamenti in conto corrente postale
degli importi dovuti per la conferma di validita' della
patente di guida. Il personale sanitario che effettua la
visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il
titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato,
deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di
validita'.
8-bis. Al titolare di patente di guida che si
sottopone, presso la commissione medica locale di cui
all'art. 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica
della persistenza dei requisiti di idoneita' psicofisica
richiesti per il rinnovo di validita' della patente di
guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta,
un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito
finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso
provvisorio di guida e' subordinato alla verifica
dell'insussistenza di condizioni di ostativita' presso
l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui
all'art. 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida
non e' rilasciato ai titolari di patente di guida che
devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli
186, comma 8, e 187, comma 6.
9. Per i titolari di patente italiana, residenti o
dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei
mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata,
tranne per i casi previsti nell'art. 119, commi 2-bis e 4,
dalle autorita' diplomatico-consolari italiane presenti
negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento
dei requisiti fisici e psichici da parte di medici
fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una
specifica attestazione che per il periodo di permanenza
all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei
requisiti di idoneita' psichica e fisica. Chi ha rinnovato
la patente di guida presso un'autorita'
diplomatico-consolare italiana in uno Stato non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione
della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa
secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.
10. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli
accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a
mancare le condizioni per la conferma della validita' della
patente, comunica al competente ufficio della Direzione
generale per la motorizzazione del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici l'esito dell'accertamento stesso per i
provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
10-bis. La commissione medica locale di cui all'art.
119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneita'
psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al
declassamento della patente di guida, trasmette, per via
informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale
operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della
nuova patente di guida. Contenuti e modalita' di
trasmissione dei dati della commissione medica locale
all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale sono fissati con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
(Omissis).».
«Art. 145. (Precedenza). - (Omissis).
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri
veicoli nelle intersezioni nelle quali sia cosi' stabilito
dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 37 e la
prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo
di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle
strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo
non soggetto a pubblico passaggio.
4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri
veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi
che circolano sulle corsie ciclabili.
(Omissis).».
«Art. 148 (Sorpasso). - (Omissis).
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo
alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori
e non esista un salvagente, il sorpasso a destra e'
vietato.
9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente
di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede
e' tenuto ad usare particolari cautele al fine di
assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in
considerazione della minore stabilita' e della probabilita'
di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede
stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede,
il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle
condizioni predette per compiere la manovra in completa
sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente
la velocita', ove necessario, affinche' la manovra di
sorpasso sia compiuta a ridottissima velocita' qualora le
circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni
del presente comma e' soggetto alle sanzioni amministrative
di cui al comma 16, primo periodo.
(Omissis).»."
«Art. 150. (Incrocio tra veicoli nei passaggi
ingombrati o su strade di montagna). - 1. Quando l'incrocio
non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri
ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia e'
ostacolato e non puo' tenersi vicino al margine destro
della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i
veicoli che provengono in senso inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte
pendenza, se l'incrocio con altri veicoli e' malagevole o
impossibile, il conducente che procede in discesa deve
arrestarsi e accostarsi quanto piu' possibile al margine
destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove
esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita
dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la
strada e' tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la
manovra in retromarcia.
2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui e'
consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui
all'art. 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non
agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono
dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia
ciclabile per doppio senso ciclabile.
(Omissis).».
«Art. 175. (Condizioni e limitazioni della circolazione
sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali). -
(Omissis).
2. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli
sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata
inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico e
motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm³ se a
motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o
di massa complessiva fino a 1300 kg, ad eccezione dei
tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm3 se a motore
termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW,
destinati al trasporto di persone e con al massimo un
passeggero oltre al conducente;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente
assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto,
se trasportano materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i
limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei
casi previsti dall'art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento
e gommatura possono costituire pericolo per la
circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e
fissato.
(Omissis).».
Art. 180. (Possesso dei documenti di circolazione e di
guida). - (Omissis).
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando
il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve
avere con se' la relativa autorizzazione. Per i rimorchi e
i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio
pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a
locazione senza conducente, ovvero con facolta' di acquisto
in leasing, la carta di circolazione puo' essere sostituita
da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con
sottoscrizione del medesimo.
(Omissis).».
«Art. 182. (Circolazione dei velocipedi). - 1. I
ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in
cui le condizioni della circolazione lo richiedano e,
comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando
circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere
su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni
dieci e proceda sulla destra dell'altro.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano
alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane
ciclabili.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e
delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi
devono essere in grado in ogni momento di vedere
liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la
massima liberta', prontezza e facilita' le manovre
necessarie.
3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei
casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e
farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando,
per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o
di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai
pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune
prudenza.
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede
a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e
attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente
maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di
eta', opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui
all'art. 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati
per il trasporto di altre persone oltre al conducente
devono essere condotti, se a piu' di due ruote simmetriche,
solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono
trasportare piu' di quattro persone adulte compresi i
conducenti; e' consentito anche il trasporto contemporaneo
di due bambini fino a dieci anni di eta'.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica
l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro
riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie
ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono,
salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le
modalita' stabilite nel regolamento. Le norme previste dal
regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si
applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e
sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori
dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di
velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di
indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad
alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'art. 162.
9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di
apposita ordinanza adottata ai sensi dell'art. 7, comma 1,
previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla
soglia dell'intersezione puo' essere realizzata la casa
avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o
della semicarreggiata. La casa avanzata puo' essere
realizzata lungo le strade con velocita' consentita
inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di' piu'
corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari
almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita
per il flusso veicolare. L'area delimitata e' accessibile
attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza
pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in
prossimita' dell'intersezione.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 26 ad euro 102. La sanzione
e' da euro 42 ad euro 173 quando si tratta di velocipedi di
cui al comma 6.».
«Art. 201. (Notificazione delle violazioni). -
(Omissis).
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei
seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria
e agli interessati sono notificati gli estremi della
violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato
ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo
indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di
appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti
dagli organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilita' che consentono la determinazione
dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo
oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento
o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo
utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non
autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico
limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e
scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle
strade riservate o con accesso o transito vietato,
attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito
regolamento emanato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento
sono definite le condizioni per l'installazione e
l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di
consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di
circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle
corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente,
nonche' il controllo della durata di permanenza all'interno
delle medesime zone;
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli
articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171,
193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o
apparecchiature di rilevamento;
g-ter) accertamento, per mezzo di appositi
dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della
violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la
responsabilita' civile verso terzi, effettuato mediante il
confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo
e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti
dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso
terzi, di cui all'art. 31, comma 2, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27.
(Omissis).».
- L'art. 74 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, abrogato dalla
presente legge, recava: Art. 37 Cod. Str. - Ricorso contro
provvedimenti relativi alla segnaletica.
- L'art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 29, recante
Disposizioni in materia di sicurezza stradale, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2010, n. 173, S.O.,
abrogato dalla presente legge, recava: Rilascio di un
permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo
della patente.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
1999, n. 250, recante Regolamento recante norme per
l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di
impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai
centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma
dell'art. 7, comma 133-bis, della L. 15 maggio 1997, n.
127, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1999,
n. 179.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 92 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 92. (Disposizioni in materia di trasporto
marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di
veicoli). - 1. Al fine di fronteggiare l'improvvisa
riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di
merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate
dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino
alla data del 30 aprile 2020, non si procede
all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
2009, n. 107, attribuita alle Autorita' di Sistema Portuale
ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonche'
dell'art. 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Per indennizzare le predette Autorita' per le mancate
entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di
ancoraggio e' autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro
per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede ai sensi dell'art. 126.
2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei
traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di
persone e' sospeso il pagamento dei canoni di cui agli
articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
relativi al periodo compreso tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al
pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da
effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche
mediante rateazione senza applicazione di interesse, si
provvede secondo le modalita' stabilite da ciascuna
Autorita' di Sistema Portuale. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano altresi' ai concessionari
demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da
Autorita' portuale o Autorita' di sistema portuale ai sensi
dell'art. 36 del codice della navigazione, i quali
provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30
settembre 2020 senza applicazione di interesse.
3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei
diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in
vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 e
da effettuare secondo le modalita' previste dagli articoli
78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta
giorni senza applicazione di interessi.
4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale
di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, e' autorizzata la
circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da
sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di visita
e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attivita' di
revisione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, ed e' rispettivamente autorizzata la
circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da
sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020
nonche' la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei
veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31
dicembre 2020.
4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di
contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi
di trasporto pubblico locale e regionale, non possono
essere applicate dai committenti dei predetti servizi,
anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di
corrispettivo, ne' sanzioni o penali in ragione delle
minori corse effettuate o delle minori percorrenze
realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31
dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si
applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga
percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali
indivisi.
4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del
virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli
affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale,
possono essere sospese, con facolta' di proroga degli
affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi
successivi alla dichiarazione di conclusione
dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza
pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale
gia' definite con l'aggiudicazione alla data del 23
febbraio 2020.
4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai
commi 4-bis e 4-ter e' subordinata all'autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3,
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4-quinquies. All'art. 13-bis, comma 4, primo periodo,
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le
parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre 2020».
4-sexies. All'art. 5, comma 2, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma
1, lettera c), numeri 1.2) e 2), hanno efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2021».
4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti
dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonche' di ridurre i tempi di
espletamento delle attivita' di cui all'art. 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021
gli accertamenti previsti dal medesimo art. 80 possono
essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17
giugno 2017. Ai predetti ispettori e' riconosciuto, per lo
svolgimento dell'attivita', un compenso, a carico esclusivo
dei richiedenti la revisione, determinato secondo le
modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge 1° dicembre 1986, n. 870.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 104,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - (Omissis).
104. Per l'installazione della segnaletica lungo
l'itinerario ciclo-turistico appenninico dal comune di
Altare, in Liguria, fino al comune di Alia, in Sicilia, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le autostrade
ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per
l'anno 2019. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020,
sono definite le modalita' di erogazione delle risorse del
predetto Fondo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante
Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di
circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai
sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), della legge 7
agosto 2015, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
giugno 2017, n. 145, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Documento unico di circolazione e di
proprieta'). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la carta
di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute
nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del
Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati
di circolazione e di proprieta' degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni
mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III,
sezione I, del codice civile.
2. Nella carta di circolazione di cui al comma 1, di
seguito denominata «documento unico», sono annotati:
a) i dati tecnici del veicolo;
b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli
articoli 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
c) i dati validati dal Pubblico registro
automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione
giuridico-patrimoniale del veicolo;
d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla
circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua
definitiva esportazione all'estero.
3. Nel documento unico sono, altresi', annotati i dati
relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di
provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono
sulla proprieta' e sulla disponibilita' del veicolo,
annotati presso il PRA, nonche' di provvedimenti di fermo
amministrativo, con le modalita', anche telematiche,
previste con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero della
giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
competente al rilascio della carta di circolazione, che ha
validita' di certificazione dei dati in essa contenuti,
ferma restando la responsabilita' dell'Automobile club
d'Italia, di seguito ACI, per i dati relativi alla
proprieta' e alla locazione finanziaria dei veicoli, e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i dati
relativi ai veicoli di cui al presente articolo.
4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le
organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese
esercenti l'attivita' di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto, con uno o piu' decreti definisce le
modalita' e i termini per la graduale utilizzazione, da
completare comunque entro il 31 marzo 2021, delle procedure
telematiche per il rilascio del documento unico,
specificando anche le cadenze temporali delle fasi di
verifica delle funzionalita' da effettuare presso gli
Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente
individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle
modalita' e dei termini indicati nei decreti di cui al
primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento
ai sensi dell'art. 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante Disposizioni
urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione
stradale, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. - 1. Sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere
A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite
dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o
installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del
traffico, di cui viene data informazione agli
automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle
violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli
142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e
successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi
tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o
installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su
singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto
del prefetto ai sensi del comma 2.
(Omissis).».
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O.
- L'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato. legge finanziaria 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n.
302, S.O., abrogato dalla presente legge, recava Funzioni
di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni
del codice della strada.