Art. 49 bis Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione 1. Per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che danno luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprieta' di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, l'intestatario di un veicolo diverso da quelli di cui all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, puo' richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, previa apposizione di un segno di annullamento. 2. La restituzione del documento di circolazione originale e' subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalita' definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi - Per il titolo del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, si veda nei riferimenti normativi all'art. 49. - Si riporta l'art. 60 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada: «Art. 60 (Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico). - 1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonche' i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico. 2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perche' destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri. 3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni: a) la loro circolazione puo' essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della localita' e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione e' compresa la localita' sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validita' della stessa, i percorsi stabiliti e la velocita' massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo; b) il trasferimento di proprieta' degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2. 4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. 5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purche' posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento. 6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 345 se si tratta di autoveicoli, o da euro 42 ad euro 173 se si tratta di motoveicoli.».