Art. 49 bis
Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di
circolazione
1. Per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente
vigenti che danno luogo al rilascio del documento unico di
circolazione e di proprieta' di cui al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 98, l'intestatario di un veicolo diverso da quelli di cui
all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, puo' richiedere la restituzione
del documento di circolazione originale, previa apposizione di un
segno di annullamento.
2. La restituzione del documento di circolazione originale e'
subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione
dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalita' definiti con
apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
3. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Per il titolo del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 98, si veda nei riferimenti normativi all'art. 49.
- Si riporta l'art. 60 del citato decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada:
«Art. 60 (Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di
interesse storico e collezionistico). - 1. Sono considerati
appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche
atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonche' i
motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e
collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i
motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perche'
destinati alla loro conservazione in musei o locali
pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle
originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa
costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei
dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti
prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione.
Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il
Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti
disposizioni:
a) la loro circolazione puo' essere consentita
soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni
autorizzati, limitatamente all'ambito della localita' e
degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o
raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono
essere provvisti di una particolare autorizzazione
rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri nella cui circoscrizione e' compresa la
localita' sede della manifestazione o del raduno ed al
quale sia stato preventivamente presentato, da parte
dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei
veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la
validita' della stessa, i percorsi stabiliti e la velocita'
massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza
offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprieta' degli stessi deve
essere comunicato al Dipartimento per i trasporti
terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma
2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e
autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti
quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti
registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico
possono circolare sulle strade purche' posseggano i
requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati
dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza
l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli
di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per
questo tipo di veicoli dal regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
87 ad euro 345 se si tratta di autoveicoli, o da euro 42 ad
euro 173 se si tratta di motoveicoli.».