Art. 49 bis 
 
 
Disposizioni  in  materia  di  rilascio  del   documento   unico   di
                            circolazione 
 
  1. Per tutte le operazioni gestite  con  le  procedure  attualmente
vigenti  che  danno  luogo  al  rilascio  del  documento   unico   di
circolazione e di proprieta' di cui al decreto legislativo 29  maggio
2017, n. 98, l'intestatario di un veicolo diverso da  quelli  di  cui
all'articolo  60  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, puo' richiedere  la  restituzione
del documento di circolazione originale,  previa  apposizione  di  un
segno di annullamento. 
  2. La restituzione  del  documento  di  circolazione  originale  e'
subordinata al pagamento di un contributo, in sede  di  presentazione
dell'istanza, secondo ammontare, criteri  e  modalita'  definiti  con
apposito decreto dirigenziale del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti. 
  3.  Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il titolo del decreto legislativo 29 maggio 2017,
          n. 98, si veda nei riferimenti normativi all'art. 49. 
              - Si riporta l'art. 60 del citato  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada: 
              «Art.  60  (Motoveicoli  e  autoveicoli  d'epoca  e  di
          interesse storico e collezionistico). - 1. Sono considerati
          appartenenti alla categoria di veicoli con  caratteristiche
          atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonche' i
          motoveicoli  e  gli  autoveicoli  di  interesse  storico  e
          collezionistico. 
              2. Rientrano nella  categoria  dei  veicoli  d'epoca  i
          motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perche'
          destinati  alla  loro  conservazione  in  musei  o   locali
          pubblici  e  privati,  ai  fini  della  salvaguardia  delle
          originarie caratteristiche tecniche specifiche  della  casa
          costruttrice, e che non siano adeguati nei  requisiti,  nei
          dispositivi   e   negli   equipaggiamenti   alle    vigenti
          prescrizioni stabilite per l'ammissione alla  circolazione.
          Tali veicoli sono iscritti in  apposito  elenco  presso  il
          Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri. 
              3.  I  veicoli  d'epoca  sono  soggetti  alle  seguenti
          disposizioni: 
                a)  la  loro  circolazione  puo'  essere   consentita
          soltanto in occasione di apposite manifestazioni  o  raduni
          autorizzati, limitatamente  all'ambito  della  localita'  e
          degli  itinerari  di  svolgimento  delle  manifestazioni  o
          raduni. All'uopo i veicoli,  per  poter  circolare,  devono
          essere  provvisti   di   una   particolare   autorizzazione
          rilasciata dal competente ufficio del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri nella cui circoscrizione e' compresa la
          localita' sede della manifestazione  o  del  raduno  ed  al
          quale  sia  stato  preventivamente  presentato,  da   parte
          dell'ente  organizzatore,  l'elenco  particolareggiato  dei
          veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la
          validita' della stessa, i percorsi stabiliti e la velocita'
          massima consentita in relazione alla garanzia di  sicurezza
          offerta dal tipo di veicolo; 
                b) il trasferimento di proprieta' degli  stessi  deve
          essere  comunicato  al   Dipartimento   per   i   trasporti
          terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al  comma
          2. 
              4.  Rientrano  nella  categoria   dei   motoveicoli   e
          autoveicoli di interesse storico  e  collezionistico  tutti
          quelli di cui risulti  l'iscrizione  in  uno  dei  seguenti
          registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
          Romeo, Storico FMI. 
              5. I veicoli di  interesse  storico  o  collezionistico
          possono  circolare  sulle  strade  purche'   posseggano   i
          requisiti previsti per questo tipo di veicoli,  determinati
          dal regolamento. 
              6.  Chiunque  circola   con   veicoli   d'epoca   senza
          l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero  con  veicoli
          di cui al comma 5 sprovvisti  dei  requisiti  previsti  per
          questo tipo di veicoli dal regolamento,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          87 ad euro 345 se si tratta di autoveicoli, o da euro 42 ad
          euro 173 se si tratta di motoveicoli.».