Art. 30 Avvio del processo di popolamento iniziale del RUNTS - ODV e APS 1. L'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui e' istituito l'Ufficio statale del RUNTS, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, individua con apposito provvedimento il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS. Il termine e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e ne viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.