Art. 32 La trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale delle APS - APS nazionali 1. Entro i trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 30, l'Ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS comunica telematicamente al RUNTS, con le modalita' e sulla base del formato di cui all'allegato tecnico C, i dati delle APS nazionali gia' iscritte al giorno antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione. L'Ufficio individua distintamente gli enti iscritti al Registro nazionale delle APS ai quali risulti affiliato un numero non inferiore a cento enti iscritti al medesimo Registro nazionale le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome, ai fini del popolamento iniziale della sezione di cui all'art. 46, lettera e). 2. I dati delle APS nazionali aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi. 3. Per ciascuno degli enti di cui al comma 1, l'Ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS trasferisce telematicamente al RUNTS, ai fini del deposito, entro i novanta giorni successivi al termine di cui all'art. 30, copia dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto in suo possesso. La documentazione ulteriore relativa a ciascun ente nonche' atti e documenti degli enti per i quali e' stata disposta la cancellazione dai registri antecedentemente all'avvio del trasferimento di dati e informazioni, rimane agli atti dell'Ufficio di provenienza. Qualora l'amministrazione non sia piu' in possesso dell'atto costitutivo e lo stesso non sia reperibile presso l'ente interessato, per gli enti privi di personalita' giuridica e' applicabile l'art. 8, comma 5, lettera a), del presente decreto. 4. L'Ufficio statale del RUNTS, una volta prese in carico le informazioni relative agli enti di propria competenza, procede entro centottanta giorni ad acquisire da tali enti, integrandole con i dati presenti nella base informativa del RUNTS, le informazioni necessarie a verificare il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 41 del Codice, inclusi i requisiti di onorabilita' del rappresentante legale e degli amministratori di cui al comma 5 del medesimo articolo. Al procedimento di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, i commi da 3 a 11 dell'art. 31. L'Ufficio statale del RUNTS verifica inoltre con le medesime modalita' i requisiti per l'iscrizione nell'ulteriore sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera b) del Codice; in caso positivo comunica all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente il provvedimento d'iscrizione nella sezione Reti associative, ai fini dell'automatica iscrizione dell'ente nella sezione ulteriore, con pari decorrenza. 5. Ciascun ufficio competente del RUNTS, una volta prese in carico le informazioni relative agli enti aventi la sede legale nella propria regione o provincia autonoma, con esclusione di quelli di cui al comma 4, procede alle verifiche con le modalita' di cui all'art. 31. Si applicano per quanto compatibili i commi da 3 a 11 dell'art. 31.