Art. 33 La trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale delle APS - articolazioni territoriali e circoli affiliati alle APS nazionali 1. Entro i trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 30, l'Ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS comunica telematicamente al RUNTS, con le modalita' e sulla base del formato di cui all'allegato tecnico C, i dati delle APS ivi iscritte in qualita' di articolazioni territoriali e circoli affiliati al giorno antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione, indicando l'associazione nazionale di riferimento. 2. I dati delle APS aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi. 3. Ciascun ufficio regionale o provinciale del RUNTS, prese in carico le informazioni riguardanti gli enti aventi la sede legale nella propria regione o provincia autonoma, acquisisce per ciascun ente, anche per il tramite delle associazioni nazionali affilianti le informazioni e i documenti mancanti, utilizzando il format previsto nell'allegato tecnico C. Ricevuta la documentazione, verifica, entro centottanta giorni, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Qualora l'atto costitutivo non sia reperibile presso l'ente interessato, e' applicabile, per gli enti privi di personalita' giuridica, l'art. 8, comma 5, lettera a). 4. Si applicano i commi da 4 a 10 dell'art. 31. 5. Il presente articolo non si applica agli enti i cui dati anagrafici sono gia' pervenuti al RUNTS ai sensi dell'art. 31 in quanto gia' iscritti anche ai registri regionali delle APS o delle ODV.