Art. 33 
 
La trasmigrazione  dei  dati  dal  Registro  nazionale  delle  APS  -
  articolazioni territoriali e circoli affiliati alle APS nazionali 
 
  1. Entro i trenta giorni successivi al termine di cui all'art.  30,
l'Ufficio che gestisce  il  Registro  nazionale  delle  APS  comunica
telematicamente al RUNTS, con le modalita' e sulla base  del  formato
di cui all'allegato tecnico C, i  dati  delle  APS  ivi  iscritte  in
qualita' di articolazioni territoriali e circoli affiliati al  giorno
antecedente il suddetto termine, per le  quali  non  siano  in  corso
procedimenti di cancellazione, indicando l'associazione nazionale  di
riferimento. 
  2. I  dati  delle  APS  aventi  procedimenti  di  iscrizione  o  di
cancellazione pendenti  al  giorno  antecedente  il  termine  di  cui
all'art. 30 sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito
favorevole degli stessi. 
  3. Ciascun ufficio regionale o  provinciale  del  RUNTS,  prese  in
carico le informazioni riguardanti gli enti  aventi  la  sede  legale
nella propria regione o provincia autonoma,  acquisisce  per  ciascun
ente, anche per il tramite delle associazioni nazionali affilianti le
informazioni e i documenti mancanti, utilizzando il  format  previsto
nell'allegato tecnico C. Ricevuta la documentazione, verifica,  entro
centottanta giorni, la sussistenza dei  requisiti  per  l'iscrizione.
Qualora  l'atto  costitutivo  non  sia   reperibile   presso   l'ente
interessato, e' applicabile,  per  gli  enti  privi  di  personalita'
giuridica, l'art. 8, comma 5, lettera a). 
  4. Si applicano i commi da 4 a 10 dell'art. 31. 
  5. Il presente articolo  non  si  applica  agli  enti  i  cui  dati
anagrafici sono gia' pervenuti al RUNTS  ai  sensi  dell'art.  31  in
quanto gia' iscritti anche ai registri regionali delle  APS  o  delle
ODV.